Tipologia: CPL
Data firma: 30 luglio 2004
Validità: 30.07.2004 - 31.07.2008
Parti: Associazione degli industriali della provincia di Trento, Associazione degli artigiani della provincia di Trento, Federazione trentina delle cooperative e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Lapidei, Porfido Trento
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Parte prima
Orario di lavoro
Riduzione orario di lavoro
Trattamento delle festività soppresse
Giorni festivi
Aumenti periodici di anzianità
Premio di risultato
Interruzione e sospensione di lavoro
Cottimi
Indennità speciale cavatori
Malattia
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Anticipazioni indennità infortunio
Ferie
Tredicesima mensilità (ex gratifica natalizia)
Trattamento di fine rapporto
Parte seconda
1) Ambiente di lavoro
2) Contratto di inserimento
3) Trattamento economico di alcuni istituti
4) Indennità di settore
5) Premio di risultato
6) Trasporti
7) Mensa
8) Premio di presenza
9) Decorrenza e durata
Regolamento della commissione paritetica (Problemi salute e ambiente)
Regolamento della commissione paritetica (Problematiche di settore)
Fondo di Solidarietà

Contratto collettivo provinciale di lavoro 30 luglio 2004 Provincia di Trento, per i lavoratori delle imprese del porfido integrativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per l'industria e per l'artigianato dei materiali lapidei.

Addì 30 luglio 2004 in Trento, tra l'Associazione degli industriali della provincia di Trento […], con l'intervento della delegazione industriale […], assistiti dal […] funzionario dell'Associazione degli Industriali della provincia di Trento; l'Associazione degli artigiani della provincia di Trento […], la Federazione trentina delle cooperative […], e, in ordine alfabetico la Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno Feneal Uil - Sindacato provinciale di Trento […], la Federazione italiana lavoratori costruzioni affini - Filca Cisl - Sindacato provinciale di Trento […], con la partecipazione dei delegati […], la Federazione italiana lavoratori del legno, edili ed affini - Fillea Cgil - Sindacato provinciale di Trento […], con la partecipazione dei delegati […], viene stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro, integrativo ai Contratti nazionali dei materiali lapidei per l'industria e per l'artigianato, da valere nella provincia di Trento per tutte le imprese che svolgono l'attività di escavazione, lavorazione di materiali porfirici e per i lavoratori da esse dipendenti, compresi i dipendenti di aziende del settore porfido adibiti temporaneamente alla messa in opera come stabilito dal punto 9) parte II del presente contratto.

Premessa
Le parti firmatarie confermano l'integrale applicazione delle disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro per l'industria e per l'artigianato dei materiali lapidei salvo gli articoli di seguito riportati con le modifiche, le deroghe o le sostituzioni concordate, ad eccezione degli articoli ai quali non verrà data applicazione ad alcun effetto diretto od indiretto perché riferiti ad istituti e trattamenti considerati dalle parti assorbiti nell'istituto dell'indennità di settore di cui al presente Contratto integrativo e più in generale nel trattamento complessivo derivante dal presente Contratto medesimo.
Il Contratto integrativo risulta diviso in due parti, di cui la prima relativa alle armonizzazioni con la normativa nazionale e la seconda concernente specifiche disposizioni di settore.

Parte prima
Orario di lavoro

Sostituito con:
La durata dell'orario di lavoro contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.
Ai sensi dell'art. 4, comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro effettivamente prestato, ai fini del D.Lgs. citato, viene calcolata in riferimento ad un periodo di 4 mesi.
A fronte di esigenze che si manifestassero a livello aziendale, previo accordo tra la Direzione aziendale e RSU od OO.SS. territoriali, in caso di mancanza della RSU il periodo di cui al punto precedente potrà essere elevato in riferimento a quanto previsto all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003.

Riduzione orario di lavoro
Sostituito con:
"Ferma restando la durata settimanale dell'orario normale contrattuale di lavoro di 40 (quaranta) ore, per l'orario di lavoro ridotto di complessive 64 (sessantaquattro) ore annue le modalità di fruizione delle riduzioni saranno:
a) Per le aziende soggette a contrazioni stagionali dell'attività produttiva per cause metereologiche, la riduzione nella misura di 44 ore verrà attuata nel periodo invernale a decorrere dal primo lunedì del mese di dicembre di ogni anno, nella misura di cinque ore settimanali per 8 settimane consecutive e di quattro ore per la 9^ settimana, fatte salve le normative che regolano l'integrazione salariale ed i presupposti per la concessione della stessa.
a1) Le residue 20 ore di riduzione di orario verranno godute in misura collettiva ed in particolare nelle giornate e nei termini di seguito indicati:
4 ore il pomeriggio antecedente l'inizio del periodo feriale collettivo del mese di agosto;
4 ore il pomeriggio del venerdì Santo;
8 ore nelle ricorrenze analoghe per zone (es. per Albiano l'ultimo lunedì del mese di agosto, per la zona di Pinè il 26 maggio. Per le zone ove non esistano tali ricorrenze, il godimento verrà fruito a livello individuale), così come negli anni in cui il 26 maggio coincide col sabato e domenica;
4 ore per il pomeriggio dell'ultimo di carnevale. Nell'ipotesi di coincidenza di tale data con un periodo di sospensione invernale le 4 ore saranno godute in forma individuale.
Le riduzioni di cui sopra saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto, ivi compresa l'incidenza dell'utile di cottimo, calcolata con riferimento alla media di guadagno realizzata degli ultimi tre mesi.
b) Per le aziende non soggette a contrazioni stagionali dell'attività produttiva per cause meteorologiche, le 64 ore annue di riduzione verranno utilizzate, prioritariamente nei periodi di minore intensità produttiva, attraverso la concessione di gruppi di 8 (otto) ore di permesso individuale retribuito previa richiesta da parte del lavoratore, salva diversa utilizzazione concordata a livello aziendale.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui al presente punto, in quanto derivanti da analoga disciplina dettata dal CCNL lapidei si intendono assorbite, sino a concorrenza, in caso di provvedimenti legislativi nazionali o comunitari sulla materia.
Chiarimento a verbale
In caso di assenza per malattia, infortunio, ferie e congedo matrimoniale coincidenti con il godimento collettivo della riduzione di orario di lavoro di cui al punto a1), tale godimento verrà utilizzato in forma individuale previa autorizzazione concordata tra lavoratori ed azienda.

Cottimi
Sostituito per il personale operaio con:
"Allo scopo di consentire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire con gli interessati e nell'osservanza delle seguenti norme.
Il sistema di cottimo viene integralmente disciplinato secondo la regolamentazione di seguito riportata.
I lavoratori a cottimo dovranno essere messi a conoscenza per iscritto all'atto dell'assunzione, o per affissione nei reparti in cui lavorano anche quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi, del lavoro da eseguire e della tariffa di cottimo applicata prevista dal CCPL e sue eventuali modifiche ed integrazioni.
[…]

Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Sostituito per il personale operaio con:
"Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Quando l'infortunio accade all'operaio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]
Qualora per postumi invalidanti, l'operaio non sia in grado di assolvere le mansioni precedentemente svolte, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla nuova capacità lavorativa, compatibilmente con le necessità dell'azienda.
[…]

Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia, sia tacita che esplicita, al godimento delle ferie le quali devono essere comunque fruite entro l'anno solare. Tuttavia, se per inderogabili esigenze aziendali od a causa di giustificato impedimento il lavoratore non potesse fruire in tutto od in parte del periodo feriale, dovrà percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute [...]

Parte seconda
1) Ambiente di lavoro

Fermo restando quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro le parti dichiarano di considerare quale elemento di primaria importanza la situazione igienico-sanitaria ambientale del settore del porfido e di considerare privilegiata la tutela della salute e dell'ambiente di lavoro attraverso ogni opportuno intervento articolato su:
a) Polveri
Deve essere assicurata una costante, puntuale ed adeguata manutenzione degli impianti di depolverizzazione alle macchine e nei reparti di lavorazione, con sistemi tali da evitare la reimissione delle polveri nei luoghi di lavoro circostanti.
A tale riguardo viene ritenuta necessaria l'emanazione di una indicazione di carattere generale da parte degli Enti competenti sulle caratteristiche degli impianti, allo scopo di ottenere la necessaria depolverizzazione per un miglioramento dell'ambiente di lavoro e per una uniforme razionalizzazione degli impianti.
Le parti preso atto degli interventi posti in essere per dotare l'intero settore produttivo dell'acqua necessaria alla bonifica ambientale, convengono sulla necessità di potenziare e completare il sistema idrico interessando del problema la P.A.T. e le competenti Amministrazioni comunali.
Per un razionale utilizzo dell'acqua si conviene sulla necessità di impianti organici settoriali in modo da poter raggiungere l'obiettivo di una costante bagnatura di piste e piazzali operando in modo tale che la Provincia si faccia carico della relativa realizzazione. Gli oneri relativi verranno attribuiti in base a quanto stabilito dal "Piano cave" e dai disciplinari.
Le macchine di lavorazione ed i posti di lavoro saranno dotati d'acqua. Le aziende metteranno in atto tutte le soluzioni possibili al fine di ottenere una costante completa bagnatura dei piazzali di cernita e di lavorazione.
b) Rumorosità
Le aziende sulla base di apposite indagini uniformeranno le macchine di lavorazione al dettato del "Piano cave" e del relativo disciplinare.
c) Ritmi di lavoro
Al fine di contenere i fattori di rischio si è concordata una nuova struttura del sistema di cottimo con conseguente graduale, parziale "raffreddamento" del medesimo.
Servizi igienico - sanitari
Le aziende sono tenute a predisporre, spogliatoi attrezzati e servizi igienici dotati degli opportuni previsti accessori.
Strumenti di protezione
Ogni lavoratore sarà dotato di calzature antiinfortunistiche, di guanti, occhiali, cuffie o tamponi, ogni qualvolta si renda necessario in relazione alla normale usura degli strumenti suddetti.
In considerazione di quanto sopra vengono determinati i regolamenti di attuazione della Commissione paritetica per i problemi salute e ambiente - all. A) - e della Commissione paritetica problematiche di settore - all. B) - che fanno parte integrante del presente protocollo.

7) Mensa
Al fine di garantire ai lavoratori idonee condizioni ambientali e sociali di lavoro è confermata la fruizione del servizio mensa.
[…]

Regolamento della commissione paritetica (Problemi salute e ambiente)
Art. 1
La Commissione paritetica permanente del Settore porfido è formata da otto componenti così designati:
4 nominati dalle Associazioni datoriali;
4 nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del CCPL settore porfido, maggiormente rappresentative.
I componenti della Commissione durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
È però data facoltà alle rispettive Organizzazioni di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato
In ogni caso decadono dalla carica i componenti della Commissione che, senza giustificato motivo, per 3 volte consecutive non partecipano alle riunioni convocate dall'Ufficio di Presidenza.
I componenti della Commissione nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando Vi sarebbero rimasti i componenti che hanno sostituito.
L'Ufficio di Presidenza, costituito dal Presidente e dal Vice Presidente all'interno della Commissione avrà la stessa durata e procedura sostitutiva dei componenti della Commissione.
L'incarico di Presidente e Vice Presidente sarà designato, uno dalle Associazioni datoriali uno dalle Associazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie.
La carica di Presidente e di Vice Presidente si avvicenderà di norma ogni 3 anni dalle Organizzazioni datoriali a quelle dei lavoratori.
Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 2
La Commissione è convocata congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente. Essa si riunisce di norma una volta al mese o ogni qualvolta sia richiesto almeno da quattro componenti della Commissione.
La convocazione è fatta a cura dell'Ufficio di Presidenza che predispone l'ordine del giorno, da inviarsi almeno otto giorni prima della riunione, ovvero, in caso d'urgenza, mediante tempestivo preavviso telefonico.

Art. 3
Per la validità delle riunioni della Commissione e delle deliberazioni relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
Ciascun componente ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti la Commissione.
Delle riunioni si redige verbale da sottoscriversi dai componenti la Commissione presenti alla seduta validamente costituita.

Art. 4
La Commissione, oltre alla verifica dell'attuazione di quanto previsto dal punto 1. parte seconda del CCPL, ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti la prevenzione delle malattie professionali, degli infortuni l'igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
A tal fine la Commissione:
a) si avvale della collaborazione degli organi competenti in materia ed inoltre di Enti, Istituti e tecnici specializzati;
b) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:
- alla diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda atto alla sensibilizzazione della prevenzione delle malattie professionali e alla normativa antinfortunistica;
- allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa delle malattie professionali ed antinfortunistiche (riguardanti i preposti cui al T.U. e agli artt. 9 e 19 legge n. 300).
c) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei posti di lavoro, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nella Commissione.
d) esercita, con le procedure di cui all'art. 6, un'attività di consulenza nei luoghi di lavoro per il rispetto delle norme di legge, sull'igiene del lavoro nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente ed ufficialmente qualificati.

Art. 5
La Commissione provvede a definire i programmi per il perseguimento degli scopi istituzionali previsti dall'art. 4.
La Commissione avrà sede e segreteria presso l'ESPO scarl di Albiano, via S. Antonio n. 36.

Art. 6
L'attività di consulenza di cui all'art. 4 è disciplinata come segue.
La Commissione nei termini dell'art. 3, ove dalle segnalazioni portate dai componenti e previo esame all'interno della Commissione emergano fondati motivi per ritenere che nel caso di specie non sia data integrale o corretta attuazione alle norme di legge e contrattuali vigenti, da parte di imprese e/o lavoratori, dispone l'effettuazione di una visita, da parte dei tecnici specializzati incaricati dalla Commissione medesima, nell'azienda o nello stabilimento oggetto della segnalazione.
Il tecnico ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori nonché di suggerire immediatamente, di regola per iscritto, le misure ritenute più opportune e di relazionare successivamente alla Commissione sull'esito della visita.
Sulla base della relazione del tecnico che ha eseguito la visita, la Commissione provvede ad inviare ai titolari o legali rappresentanti delle imprese alle quali fanno capo le aziende o gli stabilimenti visitati e/o ai lavoratori interessati una lettera dalla quale risulti l'elenco delle principali norme concernenti la sicurezza, l'igiene dell'ambiente di lavoro in tutto o in parte richiamate dalla relazione tecnica e le misure suggerite. La Commissione si riserva, compatibilmente ai suggerimenti forniti dal tecnico, una seconda visita allo scopo di verificare l'evoluzione della situazione.
Ove la seconda visita determini il permanere, a detta della Commissione, dei problemi inizialmente evidenziati, le Organizzazioni rappresentate nella Commissione assumeranno le iniziative ritenute più opportune.
Le procedure di cui sopra non esonerano, ovviamente, le imprese o i lavoratori da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

Art. 7
I componenti della Commissione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni della Commissione medesima sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio sulle pratiche che vengono trattate nel corso delle riunioni suddette.

Art. 8
La copertura degli oneri relativi al funzionamento della Commissione è a carico delle imprese, e sarà pari allo 0,20% del salario mensile degli addetti al settore calcolata sulla paga sindacale della categoria di appartenenza del lavoratore di cui al punto 3 parte II del presente CCPL.
Il conteggio sarà articolato su 12 mesi di retribuzione con versamenti trimestrali - marzo, giugno, settembre, dicembre - da effettuarsi sul conto corrente n. 05/700268 presso la Cassa rurale di Lavis Valle di Cembra, filiale di Albiano intestato alla Commissione in parola.

Art. 9
Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Associazioni territoriali firmatarie del presente contratto.

Regolamento della commissione paritetica (Problematiche di settore)
Art. 1
La Commissione per le problematiche del settore porfido è formata da otto componenti così designati:
4 nominati dalle Associazioni datoriali;
4 nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del CCPL settore porfido, maggiormente rappresentative.
I componenti della Commissione durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
È però data facoltà alle rispettive Organizzazioni di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.
In ogni caso decadono dalla carica i componenti della Commissione che, senza giustificato motivo, per 3 volte consecutive non partecipano alle riunioni convocate dall'Ufficio di Presidenza.
I componenti della Commissione nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando Vi sarebbero rimasti i componenti che hanno sostituito.
L'Ufficio di Presidenza, costituito dal Presidente e dal Vice Presidente all'interno della Commissione avrà la stessa durata e procedura sostitutiva dei componenti della Commissione.
L'incarico di Presidente e Vice Presidente sarà designato, uno dalle Associazioni datoriali, uno dalle Associazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie.
La carica di Presidente e di Vice Presidente si avvicenderà ogni 3 anni dalle Organizzazioni datoriali a quelle dei lavoratori.
Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 2
La Commissione è convocata congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente. Essa si riunisce di norma una volta al mese o ogni qualvolta sia richiesto almeno da quattro componenti della Commissione.
La convocazione è fatta a cura dell'Ufficio di Presidenza che predispone l'ordine del giorno, da inviarsi almeno otto giorni prima della riunione, ovvero, in caso d'urgenza, mediante tempestivo preavviso telefonico.

Art. 3
Per la validità delle riunioni della Commissione e delle deliberazioni relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
Ciascun componente ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti la Commissione.
Delle riunioni si redige verbale da sottoscriversi dai componenti la Commissione presenti alla seduta validamente costituita.

Art. 4
La Commissione ha quale scopo della propria attività quanto segue:
- verifica dei risultati del progetto cava tipo e della razionalizzazione del ciclo produttivo del settore;
- accesso ai corsi professionali per extra comunitari, contratti di formazione e lavoro, per aggiornamento e riqualificazione, degli addetti al settore per l'antinfortunistica con lo studio in particolare di ricerca dei materiali;
- studio ed esame di sistemi organizzativi per la normalizzazione ed omogeneizzazione dell'orario di lavoro nel corso dell'anno compreso il periodo invernale.
Per quanto sopra la Commissione si avvale della collaborazione degli organi competenti in materia ed inoltre di Enti, Istituti e tecnici specializzati dalla stessa ritenuti idonei.

Art. 5
La Commissione provvede a definire i programmi per il perseguimento degli scopi istituzionali previsti dall'art. 4.
La Commissione avrà sede e segreteria presso l'ESPO scarl di Albiano, via S. Antonio n. 19.

Art. 6
I componenti della Commissione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni della Commissione medesima sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio sulle pratiche che vengono trattate nel corso delle riunioni suddette.

Art. 7
Al fine di permettere il finanziamento per la gestione della Commissione viene predisposto un programma previsionale di interventi e finanziario da approntare entro il 30 settembre di ogni anno, in cui vengono evidenziate le relative spese e le eventuali entrate. Tali oneri verranno quantificati annualmente dalla Commissione e comunicati tramite la segreteria alle aziende. Le imprese sulla base di tale piano provvederanno alla copertura degli oneri con versamento sul c/c appositamente costituito.

Art. 8
Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Associazioni territoriali firmatarie del presente Contratto.