Tipologia: CIA
Data firma: 30 luglio 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Itas e RSA/Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil, Snfia
Settori: Credito e Assicurazione, Gruppo Itas
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 - Durata
Art. 2 - Sfera di applicazione
Art. 3 - Agevolazioni alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri
Art. 4 - Permessi straordinari retribuiti
Art. 5 - Festività cadenti di domenica
Art. 6 - Orario flessibile
Art. 7 - Orario a tempo parziale
Art. 8 - Turni
Art. 9 - Reperibilità
Art. 10 - Terminali video
Art. 11 - Controlli medici
Art. 12 - Accordo aziendale diarie - Rimborsi chilometrici
Art. 13 - Lavoratori studenti
Art. 14 - Corsi formazione
Art. 15 - Polizze vita
Art. 16 - Polizza long term care
Art. 17 - Polizza infortuni
Art. 18 - Assistenza sanitaria
Art. 19 - Polizza invalidità da malattia
Art. 20 - Locali disagiati
Art. 21 - Locazione alloggi
Art. 22 - Informazione
Art. 23 - Trasferimenti
Art. 24 - Promozioni e scatti
Art. 25 - Lavoratori "Itas Vita spa ed Itas Assicurazioni spa"
Art. 26 - Assunzioni
Art. 27 - Prestito casa
Art. 28 - Prestiti al personale
Art. 29 - Buono pasto
Art. 30 - Indennità di bilancio
Art. 31 - Premio aziendale di produttività
Art. 32 - Innovazioni tecnologiche
Art. 33 - Aspettativa
Art. 34 - Personale delle unità periferiche
Art. 35 - Anticipazione trattamento fine rapporto
Art. 36 - Trattamento previdenziale
Art. 37 - Dati statistici
Art. 38 - Una tantum
Disposizioni speciali per i soli funzionari
Art. I - Prestiti
Art. II - Prestito casa
Art. III - Polizza infortuni
Art. IV - Assistenza malattia funzionari
Art. V - Polizza invalidità malattia
Art. VI - Polizza grandi interventi per funzionari in pensione
Allegati 1-17
Allegato 10 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Il giorno 30 luglio 2004, in Trento, tra l'Itas Mutua, l'Itas Assicurazioni spa e l'Itas Vita spa […] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali della Fiba/Cisl […], le Rappresentanze Sindacali Aziendali della Fisac/Cgil […], le Rappresentanze Sindacali Aziendali della Uilca/Uil […], le Rappresentanze Sindacali Aziendali della Snfia […], si è convenuto quanto segue:

Art. 2 - Sfera di applicazione
Il presente Accordo si applica al Personale dell'Itas Mutua, dell'Itas Assicurazioni spa e dell'Itas Vita spa il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL stipulato il 18 luglio 2003.
[…]

Art. 7 - Orario a tempo parziale
Tempo parziale speciale per lavoratrici madri/lavoratori padri
Viene istituito un part-time speciale per lavoratrici madri e lavoratori padri a tempo pieno con la diminuzione dell'orario lavorativo dell'ultima ora giornaliera.
A tale istituto potranno accedere, per un periodo continuativo massimo di cinque anni, le lavoratrici madri o i lavoratori padri a tempo pieno, esclusi funzionari e turnisti, con figli che frequentano le scuole elementari, il cui coniuge sia lavoratore a tempo pieno.
Si applicano le disposizioni sul tempo parziale con fascia in uscita pomeridiana flessibile dalle ore 16:00.
Lavoro a tempo parziale
1) Sono previste le seguenti forme di orario di lavoro a tempo parziale:
[…]
Principio fondamentale per accedere al tempo parziale la complementarità dei diversi profili per ottenere la copertura dell'intero orario settimanale. Il lavoratore potrà indicare la distribuzione di orario preferita. La risposta negativa da parte delle Imprese per ragioni tecniche, organizzative e produttive dovrà essere motivata.
Compatibilmente con le esigenze aziendali saranno possibili altre forme di part time.
2) Il criterio di accesso al part-time verrà articolato con le seguenti priorità:
a) Comprovati e gravi motivi
b) Lavoratrici madri/lavoratori padri
c) Esigenze di ordine familiare
d) Motivi di studio
e) Scelta di carattere personale con l'esclusione dello svolgimento di altra attività lavorativa remunerata.
A parità di condizione la precedenza sarà riservata ai dipendenti con maggior anzianità aziendale.
3) Non potranno accedere al rapporto di lavoro a tempo parziale i lavoratori con le seguenti caratteristiche:
a) non abbiano maturato almeno 3 anni di servizio con contratto a tempo indeterminato (compreso periodo di formazione);
b) siano inquadrati nel 7 Livello. Per quanto riguarda il 5 e il 6 livello con grado si valuterà con particolare attenzione la motivazione della richiesta e la compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produttive;
c) siano turnisti;
d) siano addetti alla organizzazione produttiva ed alla produzione.
4) Il numero di lavoratori occupati a tempo parziale, ammessi a norma del punto precedente, non potrà superare il 14% di tutto il Personale (Dirigenti esclusi).
5) Per i dipendenti degli uffici periferici, tali intendendonsi quelli aventi la Sede fuori dal Comune di Trento, l'accoglimento delle richieste, come motivate al punto 2), sarà subordinato alla compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, avuto riguardo anche alle mansioni svolte.
6) La trasformazione verrà attuata entro sei mesi dalla richiesta, purché il dipendente dichiari la propria disponibilità all'eventuale cambiamento dell'ufficio e/o delle mansioni per quanto equivalenti, nell'ambito della Sede di lavoro.
7) La durata del rapporto a tempo parziale non potrà essere inferiore a due anni. Trascorso tale termine il lavoratore potrà richiedere il rientro al tempo pieno purché dichiari la propria disponibilità al cambiamento dell'ufficio e/o delle mansioni come specificato al punto precedente. Le Imprese provvederanno a soddisfare le richieste entro sei mesi. Qualora tali richieste fossero in numero elevato saranno accettate compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive e comunque, a parità di inquadramento e/o di mansioni, varrà il diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni.
8) Il termine di sei mesi previsto ai punti 6) e 7) potrà venire ridotto fino ad un massimo di tre mesi, a meno che non sussistano difficoltà di ordine tecnico-organizzativo.
9) I lavoratori di cui al punto 5) potranno richiedere il rientro a tempo pieno, fermi restando i 2 anni di durata minima del rapporto di lavoro a tempo parziale. Le Imprese provvederanno a soddisfare dette richieste compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive e comunque varrà il diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni presso l'ufficio di appartenenza, a parità di inquadramento e di mansioni.
10) La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa non determinerà novazione del rapporto di lavoro.
11) Al rapporto di lavoro a tempo parziale sarà applicata la disciplina prevista dalla legge e dal vigente CCNL per il Personale a tempo pieno, con le seguenti specificazioni:
[…]
g) il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario sono ammessi nei limiti previsti dalla legge con facoltà del dipendente di recuperare il saldo negativo del monte ore o di destinarle a recupero (banca ore);
[…]
i) gli istituti contrattuali e di legge, quanto al contenuto tipicamente normativo (per es. malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, congedo matrimoniale, ferie, festività infrasettimanali, ecc.) si applicano integralmente; la retribuzione, ove dovuta, sarà corrisposta in proporzione al tempo lavorato;
[…]

Art. 8 - Turni
Tenuto conto di quanto stabilito dal CCNL si concorda di istituire i seguenti turni di lavoro:
1) Turni S.E.D.:
a) Il Personale addetto al funzionamento delle macchine del Servizio Elaborazione Dati potrà essere incaricato di svolgere le proprie mansioni in turni giornalieri di lavoro così convenuti:

Da Lunedì a Giovedì Venerdì Semifestività
1° Turno 07,00 13,30 07,30 13,30 07,00 10,15
2° Turno 13,15 19,45 13,15 19,15 09,45 13,00

L'effettuazione del I° e del 2° turno dovrà essere alternata settimanalmente o per periodi multipli di una settimana.
b) Ai dipendenti, per ogni giorno lavorativo in cui effettueranno i turni, sarà riconosciuta un'indennità pari a euro 5,00 - giornaliere e sarà corrisposta alla fine del mese successivo.
c) Il Personale addetto ai turni conserverà il diritto all'indennità di mensa anche nei giorni in cui effettuerà l'orario di cui al punto 1) lettera a) del presente articolo.
d) L'inizio dei turni deve essere richiesto ai lavoratori con almeno 24 ore di preavviso.
e) Nei giorni in cui si effettueranno i turni, il Personale addetto non sarà tenuto, di norma, alla prestazione di lavoro straordinario, che dovrà pertanto avere carattere di eccezionalità.
f) Potrà venire richiesta da parte delle Imprese l'effettuazione di ore straordinarie al sabato mattina con rotazione tra il Personale turnista.
Nell'eventualità che nel quadriennio di durata del presente contratto le Imprese intendessero istituire un terzo turno S.E.D., le Parti si impegnano ad incontrarsi per concordare le relative modalità di attuazione.
2) Turni servizio posta:
a) Il Personale addetto al servizio posta potrà essere incaricato di svolgere le proprie mansioni in turni giornalieri di lavoro così convenuti:

Da Lunedì a Giovedì Venerdì Semifestività
1° Turno Mattina 08,40 12,30 08,00 13,10 termine alle 12,30
Pomeriggio 14,00 18,00
2° Turno Mattina 08,00 12,30 08,00 13,10 Termine alle 12,00
Pomeriggio 14,40 18,00

L'effettuazione del 1° e 2° turno sarà alternata settimanalmente o per periodi multipli di una settimana.
b) Ai dipendenti, per ogni giorno lavorativo in cui effettueranno i turni, sarà riconosciuta un'indennità pari a euro 3,00 - giornaliere e sarà corrisposta alla fine del mese successivo.
c) Il Personale addetto ai turni conserverà il diritto all'indennità di mensa anche nei giorni in cui effettuerà l'orario di cui al punto 2) lettera a) del presente articolo.
d) L'inizio dei turni deve essere richiesto ai lavoratori con almeno 24 ore di preavviso.
e) Nei giorni in cui si effettueranno i turni, il Personale addetto non sarà tenuto, di norma, alla prestazione di lavoro straordinario, che dovrà pertanto avere carattere di eccezionalità.
3) Turni commessi:
a) I commessi potranno essere incaricati di svolgere le proprie mansioni in turni giornalieri di lavoro così convenuti:

Da Lunedì a Giovedì Venerdì Semifestività
1° Turno Mattina 07,50 12,00 07,50 13,10 termine alle 12,00
Pomeriggio 13,35 17,20
2° Turno Mattina 08,30 13,00 08,30 13,10 Termine alle 12,30
Pomeriggio 14,35 18,10

L'effettuazione del 1° e 2° turno sarà alternata settimanalmente o per periodi multipli di una settimana.
b) Ai dipendenti, per ogni giorno lavorativo in cui effettueranno i turni, sarà riconosciuta un'indennità pari a euro 3,00 - giornaliere e sarà corrisposta alla fine del mese successivo.
c) Il Personale addetto ai turni conserverà il diritto all'indennità di mensa anche nei giorni in cui effettuerà l'orario di cui al punto 3) lettera a) del presente articolo.
d) L'inizio dei turni deve essere richiesto ai lavoratori con almeno 24 ore di preavviso.
e) Nei giorni in cui si effettueranno i turni, il Personale addetto non sarà tenuto, di norma, alla prestazione di lavoro straordinario, che dovrà pertanto avere carattere di eccezionalità.
4) Centralino:
Fermo quanto previsto all'allegato 1 punto 2) lettera c) si conviene che il Personale addetto al centralino effettuerà il seguente orario settimanale:

Da Lunedì a Giovedì Venerdì Semifestività
Turno Mattina 08,00 12,30 08,00 12,00 Termine alle 12,00
Pomeriggio 14,00 17,45

In caso di necessità di servizio le Imprese potranno revocare temporaneamente l'orario sopra concordato.
All'addetto al Centralino sarà riconosciuta, con le stesse modalità, l'indennità di cui all'art. 8 punto 3 - b) .
5) Turni assistenza:
a) Il Personale S.E.D. addetto alla rete informatica della rete di vendita potrà essere incaricato di svolgere le proprie mansioni in turni giornalieri di lavoro così convenuti:

Lunedì Da Martedì a Venerdì
Mattina 08,00 12,00 08,00 12,00
Pomeriggio 14,00 18.00


L'effettuazione del turno dovrà essere alternata settimanalmente o per periodi multipli di una settimana.
b) Ai dipendenti, per ogni giorno lavorativo in cui effettueranno i turni, sarà riconosciuta un'indennità pari a euro 5,00 - giornaliere e sarà corrisposta alla fine del mese successivo.
c) Il Personale addetto ai turni conserverà il diritto, se spettante, all'indennità di mensa ed all'orario flessibile.
d) L'inizio dei turni deve essere richiesto ai lavoratori con almeno 24 ore di preavviso.
e) Nei giorni in cui si effettueranno i turni, il Personale addetto non sarà tenuto, di norma, alla prestazione di lavoro straordinario, che dovrà pertanto avere carattere di eccezionalità.
f) Il lavoratore in turno potrà concordare con l'Azienda, ad esclusione del venerdì, una diversa collocazione giornaliera dell'orario del lunedì.
Nota a verbale: qualora esigenze aziendali rendessero necessario allargare l'applicazione del turno assistenza, le parti si incontreranno per concordare le altre categorie di lavoratori interessati.

Art. 9 - Reperibilità
Fermo quanto previsto dall'articolo 108 del CCNL in materia di reperibilità, si stabilisce quanto segue:
a) reperibilità strutturale: dovrà garantire nella fascia oraria dalle 7:00 alle 20:00 - dal lunedì al venerdì - interventi che potranno essere:
intervento telefonico;
rientro in azienda entro i tempi strettamente necessari e comunque entro 1 ora dalla chiamata;
b) reperibilità occasionale: dovrà garantire nella fascia oraria in cui verrà chiesta la reperibilità interventi che potranno essere:
intervento telefonico;
rientro in azienda entro i tempi strettamente necessari e comunque entro 1 ora dalla chiamata.
[…]
La reperibilità strutturale dovrà essere alternata settimanalmente o per periodi multipli di una settimana.
Oltre alle figure stabilite a livello nazionale si concorda che l'istituto della reperibilità potrà riguardare anche i responsabili della sicurezza.
Trascorso un anno dall'applicazione dell'istituto, le parti si incontreranno per verificarne i contenuti.

Art. 10 - Terminali video
Acquisito il principio che il terminale è un normale strumento di lavoro, le Imprese procureranno di evitare che il Personale non addetto al S.E.D. operi in modo prevalente sui videoterminali.
Si conviene che il Personale di 3° Livello non addetto al S.E.D. non operi ai videoterminali, di norma, per più di 6 ore giornaliere e consecutivamente per non più di 3 ore, tenendo peraltro presenti eventuali esigenze d'ufficio dovute ad assenze per ferie o malattia e fermo restando quanto previsto dalla nota a verbale n° 2 - ultimo comma - art. 92 del vigente CCNL.
In relazione all'attuale evoluzione tecnologica le Imprese, secondo le possibilità e compatibilmente con le esigenze aziendali, procureranno di evitare che il Personale addetto al S.E.D. venga adibito per la totalità del suo impiego nelle sue specifiche mansioni ripetitive.
Compatibilmente con le proprie esigenze tecniche-organizzative e produttive le Imprese procureranno di evitare che il Personale che abbia superato il 50° anno di età sia adibito in modo prevalente ai videoterminali, salvo che tale lavoro non sia finalizzato ad una semplice consultazione dei dati.
Le Imprese si adopereranno inoltre affinché il lavoro ai videoterminali avvenga con quegli accorgimenti, ragionevolmente adottati, per evitare il più possibile i disagi al Personale che vi opera.
Le Imprese, compatibilmente con le proprie esigenze tecniche ed organizzative, procureranno di evitare che le donne in stato di gravidanza operino in modo prevalente al videoterminali.
Il lavoratore ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni due ore di attività al video terminale, personal computer, alla macchina per scrivere con video, e tale pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro.
È esclusa la cumulabilità delle pause all'inizio od al termine dell'orario di lavoro.

Art. 11 - Controlli medici
Le Parti concordano che i lavoratori sotto elencati, una volta (due volte per visite oculistiche e audiometriche) all'anno ed a richiesta saranno sottoposti ai seguenti controlli medici:
a) Personale che opera ai terminali ed ai personal computer:
- visita oculistica
b) Operatori S.E.D., Analisti-Programmatori e Programmatori:
- visita oculistica
- visita otorinolaringoiatra/audiometrica
- visita allergologa
- visita reumatologica - ortopedica
- visita cardiologica
- esami sangue ed urine
I lavoratori di cui al punto b) potranno scegliere se effettuare in tutto od in parte le visite e gli accertamenti sopra elencati.
Il relativo onere sarà a carico delle Imprese, come a carico delle Imprese saranno eventuali esami di laboratorio o più approfonditi esami del sangue e delle urine, richiesti dallo specialista che effettua le visite.
Il tempo necessario per le visite sarà considerato permesso retribuito. Qualora risulti dalla visita specialistica che qualche lavoratore sia colpito da disturbi nocivi dovuti alle macchine, le Imprese cercheranno di risolvere il problema nell'ambito del livello di appartenenza, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'azienda.
Qualora risulti dai controlli oculistici che il lavoratore ha necessità per la prima volta di usare occhiali per il lavoro ai video terminali, le Imprese concorreranno all'acquisto con un importo massimo (una tantum) non ripetibile di euro 207,00 -, a presentazione della regolare documentazione.
I risultati delle visite specialistiche saranno indirizzati direttamente agli interessati.
Le richieste dovranno pervenire ogni anno al Servizio Personale entro il 30/09 e rispettivamente entro il 31/03, per la seconda visita oculistica e audiometrica.

Art. 20 - Locali disagiati
Premesso:
- che la tutela della salute e dell'integrità fisica del dipendente di primario interesse delle Imprese, le stesse si impegnano ad eliminare, compatibilmente con le strutture attuali dell'edificio, quegli elementi di disagio presenti negli ambienti di lavoro;
- che le OO.SS. ritengono di individuare elementi di disagio soprattutto nella mancanza di spazio oggi esistente, le Imprese prendono atto delle indicazioni formulate dalle OO.SS. dirette alla raccomandazione per la ricerca d'una sede nuova e per il temporaneo decentramento in altri stabili cittadini di servizi che possono trovare altrove sistemazione.
Si conviene che, ogni anno, entro il mese di gennaio, le Imprese e le OO.SS. si troveranno per verificare se vi siano locali in cui sussistano eventuali elementi di disagio anche dal punto di vista ergonometrico (art. 54 del vigente CCNL).
Entro sei mesi dalla verifica, le Imprese adotteranno tutti i provvedimenti ed accorgimenti necessari ad eliminare o diminuire eventuali elementi di disagio alla salute o integrità fisica dei dipendenti nei limiti di cui alla premessa.

Allegati
Allegato 10 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel rispetto della normativa prevista dal Decreto Legislativo n° 626 dd. 19.09.94, verranno nominati con le modalità previste dallo specifico accordo tra Ania e OO.SS.. Il numero dei rappresentanti viene fissato in tre e per l'espletamento delle loro funzioni verrà fatto riferimento alla normativa di Legge ed al sopra citato accordo.