Cassazione Penale, Sez. 3, 19 ottobre 2015, n. 41820 - Ruolo di vigilanza "alta" per il coordinatore per l'esecuzione
..Il coordinatore per l'esecuzione è tenuto a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; a verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve provvedere ad adeguare in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.; ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e art. 97, comma 1, e alle prescrizioni dei P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione dei contratto in caso di inosservanza; a dare comunicazione di eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
In forza di quanto precede, risulta quindi evidente che - come affermato dal ricorrente - il coordinatore per l'esecuzione riveste un ruolo di vigilanza "alta", che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza "momento per momento", demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto.
In forza di quanto precede, risulta quindi evidente che - come affermato dal ricorrente - il coordinatore per l'esecuzione riveste un ruolo di vigilanza "alta", che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza "momento per momento", demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto.
Presidente Squassoni – Relatore Mengoni
Fatto
1. Con sentenza del 27/3/2014, il Tribunale di Messina dichiarava L.C. - nella qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori e di responsabile della "L & G Costruzioni s.r.l." - responsabile di talune violazioni commesse nell'ambito dì un cantiere edile sito in Messina, analiticamente indicate nel capo di imputazione, e lo condannava alla pena di 6 mila euro di ammenda.
2. Propone ricorso per cassazione il C., personalmente, deducendo tre motivi:
- mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione soltanto su alcune prove, senza tenere in alcun conto altre, di segno contrario, che avrebbero confermato che il cantiere in oggetto non presentava, in realtà, alcuna irregolarità;
- difetto di motivazione, violazione dell'art. 92, d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La sentenza avrebbe assegnato al coordinatore per l'esecuzione dei lavori alcuni doveri di vigilanza "minuti" non propri della figura, alla quale sarebbe invece demandato soltanto un obbligo di controllo "alto", «che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)»;
- violazione dell'art. 68, comma 1, lett. b), e comma 2, d. l.gs. n. 81 del 2008. II Tribunale avrebbe applicato una pena eccessiva, ultra legem, in quanto avrebbe violato il principio secondo cui le condotte contestate dovevano esser considerate come unica violazione, senza applicare alcun aumento a titolo di continuazione.
Diritto
3. Il ricorso è fondato; al riguardo, risulta assorbente il secondo motivo.
Come già affermato da questa Corte, con riguardo alla figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 92, d. lgs. n. 81 del 2008, occorre rilevare che i compiti assegnati alla stessa risalgono al d. lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (di attuazione della Direttiva 92/57/CEE) - nell'ambito di una generale e più articolata ridefinizione delle posizioni di garanzia e delle connesse sfere di responsabilità correlate alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - a fianco di quella del committente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di delegare, a soggetti qualificati, funzioni e responsabilità di progettazione e coordinamento, diversamente a lui riferibili, implicanti particolari competenze tecniche. La definizione dei relativi compiti e della connessa sfera di responsabilità discende, pertanto, da un lato, dalla funzione di generale, "alta vigilanza" che la legge demanda allo stesso, dall'altro dallo specifico elenco, originariamente contenuto nell'art. 5, d. lgs. n. 494 del 1996, ed attualmente trasfuso nel citato art. 92, d. lgs. n. 81 del 2008, in forza dei quale il coordinatore per l'esecuzione è tenuto a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; a verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve provvedere ad adeguare in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.; ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e art. 97, comma 1, e alle prescrizioni dei P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione dei contratto in caso di inosservanza; a dare comunicazione di eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. In forza di quanto precede, risulta quindi evidente che - come affermato dal ricorrente - il coordinatore per l'esecuzione riveste un ruolo di vigilanza "alta", che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza "momento per momento", demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto (tra le altre, Sez. 4, n. 3809 del 7/1/2015, Cominotti, Rv. 261960; Sez. 4, n. 443 del 17/01/2013, Palmisano, Rv. 255102; Sez. 4, n. 18149 del 21/04/2010, Cellie, Rv. 247536).
Orbene, tutto ciò premesso, rileva il Collegio che la motivazione stesa dal Tribunale di Messina risulta - oltre che molto sintetica - non aderente al principio di diritto da ultimo enunciato, atteso che riconosce la responsabilità dei C. in ordine a violazioni molto specifiche e puntuali (relative, tra l'altro, alle lavorazioni in prossimità di cavi elettrici, alle passerelle, alle aperture lasciate per il vano ascensore), senza precisare se le stesse siano comunque riferibili - nel caso di specie - a quei doveri di vigilanza "alta" sopra richiamati, imposti al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oppure invero demandate ad altre fiugre. Ancora, la sentenza non ha speso alcuna considerazione in ordine ai testi Omissis, escussi ex art. 507 cod. proc. pen., i quali - giusta tenore dei ricorso, in ciò specifico e completo - avrebbero reso dichiarazioni in palese dissonanza con quanto affermato dai testimoni indotti dal pubblico ministero.
La pronuncia, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Messina.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina.