Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 ottobre 2015, n. 21499 - Conseguenze giuridiche dell’infortunio sul lavoro verificatosi durante l’aspettativa sindacale
Presidente: AMOROSO GIOVANNI Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 22/10/2015
Fatto
1. La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 618 del 2012, depositata il 19 luglio 2012, pronunciando sull’appello proposto da P.M. nei confronti della società B. A.G., sede secondaria in Italia, e la UIL di Imperia, con riguardo alla sentenza n. 23/2011 del Tribunale di Sanremo, in riforma di detta sentenza, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato in data 9 luglio 2009, dalla suddetta società B. A.G. a P.M., e ordinava la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con la condanna della società al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento all’effettiva reintegra, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
2. P.M., dipendente di B. Aktiengesellshaft a far data dal 10 aprile 2009, veniva posto in aspettativa sindacale non retribuita, ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300 del 1970, presso la UIL di Imperia.
In data 13 maggio subiva un infortunio mentre, alla guida del proprio motociclo, era intento a recarsi presso la sede sindacale. Tale infortunio veniva riconosciuto ed indennizzato dall’INAIL.
In data 29 maggio 2009 il Sindacato risolveva l’incarico sindacale precedentemente conferito al P.M. e, contestualmente, la società B. riprendeva in servizio il lavoratore, che continuava a trovarsi infortunato.
In data 9 luglio 2009, la società B. comunicava al P.M. il licenziamento per superamento del periodo di comporto di 180 giorni previsto dall’art. 169 del CCNL di settore, verificatosi cumulando i 158 giorni di assenza per infortunio precedenti al distacco presso la Uil con quelli successivi alla revoca del distacco.
Il licenziamento era impugnato dal P.M. dinanzi al Tribunale di Sanremo in quanto l’infortunio, verificatosi mentre era in aspettativa sindacale, doveva considerarsi per la società B. evento extralavorativo e pertanto, i relativi giorni di assenza dovevano essere qualificati come malattia e non potevano essere cumulati a quelli di infortunio sul lavoro ai fini del superamento del periodo di comporto.
In alternativa, sarebbe stata illegittima la revoca dell’aspettativa sindacale da parte della Uil mentre esso P.M. si trovava in infortunio.
3. Il Tribunale rigettava la domanda affermando la persistenza del rapporto di lavoro con l’originario datore di lavoro durante l’aspettativa sindacale.
4. La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, accoglieva l'impugnazione del lavoratore ritenendo che, per il datore di lavoro, l’evento verificatosi durante il periodo di aspettativa, è un evento extralavorativo.
5. Per la cassazione della sentenza resa in grado si appello ricorre la società B. A.G., sede secondaria in Italia, prospettando due motivi di ricorso.
6. Resiste P.M. con controricorso, assistito da memoria depositata in prossimità dell’udienza.
7. La UIL di Imperia non ha svolto difese.
Diritto
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cpc, violazione e falsa applicazione dell’art. 2110 cc, in relazione agli artt. 167 e 169 CCNL commercio/terziario, nonché del dPR n. 1124 del 1965 e all’art. 100 del medesimo T.U., e all’art. 31 della legge n. 300 del 1970.
Assume la ricorrente, nel riportare il testo delle disposizioni legislative e contrattuali invocate e riepilogati i fatti di causa, che l’assenza dal servizio del P.M. avveniva a seguito dell’infortunio, qualificato tale dall’INAIL, verificatosi nel periodo di aspettativa, dando luogo al superamento del periodo di comporto come stabilito dal CCNL, con il conseguente licenziamento. Nessuna delle disposizioni richiamate consentirebbe di attribuire duplice valenza e qualificazione alla medesima assenza dal servizio in questione, come sarebbe asserito dalla Corte d’Appello.
2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto il vizio di insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360, n. 5, cpc.
La ricorrente considera insufficiente la motivazione della Corte d’Appello, che a fondamento della propria statuizione richiama Cass., n. 17130 del 2002 e Corte costituzionale n. 171 del 2002, in quanto la stessa non tiene conto della distinzione tra infortunio e malattia, e consente una diversa imputazione giuridica allo stesso fenomeno.
3. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati.
4. L’aspettativa non retribuita per motivi sindacali costituisce un diritto regolato, nel settore privato, dall’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
I benefici sono stati successivamente estesi ai comparti del pubblico impiego con l’art. 4 del d.P.C.M 27 ottobre 1994, n. 770.
5. L’esame della questione sottoposta a questa Corte, ha come premessa la verifica della riferibilità al datore di lavoro o al sindacato dell’infortunio sul lavoro verificatosi durante l’aspettativa sindacale.
Sul punto, come ricordato dalla Corte d’Appello di Genova, è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 171 del 2002, che nel vagliare la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Siena, in un giudizio che, come esposto nella relativa ordinanza di rimessione, coinvolgeva «sindacalisti, che “per l’espletamento del loro mandato sindacale avevano fatto e facevano uso di veicoli a motore personalmente condotti, non in via occasionale; personal computer, fotocopiatrici, macchine elettriche ed elettroniche, ecc.”», ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perchè chiamati a ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgano attività previste dall’art. 1 del medesimo testo unico.
In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che la mancata inclusione di questi soggetti tra i beneficiari dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali violava l’art. 3, primo comma, Cost., e che l’illegittimità di tale mancata inclusione comportava, specularmente, l’illegittimità dell’esclusione dell’organizzazione sindacale dai soggetti, indicati dall’art. 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965, da considerare datori di lavoro e quindi tenuti alla contribuzione assicurativa.
6. Con la successiva sentenza n. 136 del 2003 la Corte costituzionale ricordava come alla fattispecie del lavoratore in aspettativa sindacale (ai sensi dell’art. 31 della citata legge n. 300 del 1970), la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali era stata estesa per effetto della sentenza n. 171 del 2002, in quanto l’aspettativa sindacale (così differenziandosi dal permesso sindacale) si configura come un distacco del dipendente in favore del sindacato, essenzialmente durevole, in quanto di norma si protrae per tutta la durata del mandato sindacale, onde l’originario rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione non essendo dovute né la prestazione lavorativa dal dipendente, né la retribuzione dal datore di lavoro. Nel caso dell’aspettativa sindacale il sindacato, come beneficiario della prestazione di c.d. lavoro sindacale, è tenuto a corrispondere all’INAIL il premio assicurativo computato sull’indennità erogata al lavoratore sindacalista.
7. Nella fattispecie in esame è pacifico tra le parti che l’evento verificatosi nel periodo di aspettativa sindacale ha costituito oggetto di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro.
Ciò, come si è detto, in base alla tutela assicurativa riconosciuta anche ai lavoratori in aspettativa sindacale ex art. 31 d.P.R. n. 1124 del 1965 alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 171 del 2002.
8. In ragione di ciò (v. citata sentenza Corte costituzionale n. 171 del 2002), ferme le conseguenze giuridiche dell’infortunio sul lavoro verificatosi durante l’aspettativa sindacale anche al termine della stessa, una volta cessata tale aspettativa e riattivato l’originario rapporto di lavoro, l’assenza del lavoratore, che dipenda dall’evento che ha dato luogo all’infortunio sul lavoro nel periodo di aspettativa sindacale, non può che essere imputata, rispetto all’originario datore di lavoro, ad una attività extralavorativa, in quanto non riconducibile al rapporto di lavoro originario, atteso che come si è ricordato il rapporto di lavoro originario durante l’aspettativa sindacale entra in una fase di sospensione, e l’organizzazione sindacale, in quanto beneficiaria della prestazione di c.d. lavoro sindacale, è tenuta a corrispondere all’INAIL il premio assicurativo computato sull’indennità erogata al lavoratore sindacalista.
8.1. Pertanto, correttamente e con congrua motivazione, che non è incisa dalle censure prospettate, la Corte di Appello di Genova ha ritenuto che, nel caso di specie, nello svolgimento del rapporto di lavoro originario, non era stato superato il periodo di comporto stabilito dal CCNL di settore, con riguardo all’infortunio sul lavoro.
9. L’esito differente dei giudizi di merito e la peculiarità della questione induce a compensare tra P.M. e la società B. A.G., sede secondaria in Italia le spese di giudizio.
9.1. Nulla spese con riguardo alla UIL di Imperia rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Nulla spese per la UIL di Imperia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2015.