Cassazione Civile, Sez. Lav., 03 novembre 2015, n. 22413 - Mancato utilizzo, da parte del lavoratore, della fune di trattenuta: comportamento abnorme o responsabilità datoriale?


 

 

"La mancata adozione, da parte del lavoratore, della specifica misura di sicurezza rappresentata dall’ancoraggio alla fune di sostegno non rappresentava affatto un evento imprevedibile atto a scagionare l’imprenditore dal dovere di vigilanza finalizzato al rispetto delle misure di prevenzione e, pertanto, quest’ultimo avrebbe dovuto offrire la prova di aver preteso il rispetto di tale fondamentale accorgimento, per cui il comportamento semplicemente omissivo del lavoratore non spezzava il nesso eziologico tra l’evento occorsogli e l’omissione della datrice di lavoro."


Presidente: STILE PAOLO Relatore: BERRINO UMBERTO Data pubblicazione: 03/11/2015

 

Fatto

 

Con sentenza del 29.4 - 22.9.2011 la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’impugnazione di Z.R. avverso la sentenza del Tribunale di Modena che gli aveva rigettato la domanda volta alla condanna della società SO.CO.GEN s.p.a. e dei suoi preposti C.G. e B.L. al risarcimento dei danni patiti per la morte del suo congiunto Z.G. a seguito di infortunio sul lavoro occorso a quest’ultimo allorquando era alle dipendenze della predetta società.
La Corte territoriale ha ritenuto che il mancato utilizzo, da parte del lavoratore, della fune di trattenuta, che pure era disponibile alla sommità della scarpata ove il medesimo stava operando, rappresentava un comportamento anomalo ed imprevedibile tale da escludere la sussistenza di un nesso causale tra l’obbligo datoriale di vigilanza e l’evento mortale accaduto.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso Z.R. con sei motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Resiste con controricorso la società SO.CO.GEN s.p.a., mentre restano solo intimati il C.G. ed il B.L..

Diritto


1. Col primo motivo il ricorrente si duole dell’omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia, ossia la necessità che la mansione cui era stato adibito il lavoratore deceduto fosse svolta da operaio altamente specializzato, quale un rocciatore di 4° livello, e non da un operaio specializzato con la qualifica di rocciatore di 3° livello, qual’era Z.G.. Inoltre, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 8°, della legge n. 55/1990 in base al quale il direttore tecnico di cantiere era responsabile del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
2. Col secondo motivo il ricorrente denunzia il vizio di omessa motivazione sullo stesso punto decisivo della controversia di cui al precedente motivo, cioè sulla necessità che la mansione fatta svolgere a Z.G. fosse assegnata ad operaio altamente specializzato di qualifica superiore, atteso che una tale precauzione era prevista nel cantiere teatro del sinistro dallo stesso Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.
3. Col terzo motivo il ricorrente segnala l’omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia, ossia sul mancato controllo e sulla mancata direzione e sorveglianza da parte del capocantiere, essendosi occupata la Corte di merito soltanto delle figure del direttore tecnico e del responsabile per la sicurezza.
4. Col quarto motivo è segnalata l’omessa e carente motivazione sul dovere di direzione e sorveglianza del cantiere da parte del datore di lavoro e dei suoi preposti, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.p.r. n. 547/1955. Secondo il ricorrente dalle emergenze istruttorie non poteva dedursi che vi fosse un’assiduità degli accessi del direttore tecnico e del responsabile per la sicurezza, attuati con frequenza quotidiana come, invece, ritenuto dal giudice d’appello, né tantomeno poteva desumersi che vi fosse la presenza di un capocantiere che svolgesse i compiti così come gli erano stati affidati dal datore di lavoro. Egualmente, dagli esiti dell’istruttoria non poteva desumersi che vi fosse una effettiva direzione e sorveglianza del cantiere, così come prevista dal Piano della sicurezza e come reso necessario dalla pericolosità dei lavoro, al contrario di quanto ritenuto dai giudici d’appello. Né era risultato che vi fosse un delegato del capocantiere che in sua assenza facesse le sue veci, come previsto nella lettera d’incarico della SO.CO.GEN s.p.a. a B.L.. In sostanza, per il ricorrente la Corte d’appello aveva omesso di considerare che l’incidente era avvenuto anche a causa della decisione del datore di lavoro di non distaccare in cantiere, in modo permanente, un suo preposto col compito di vigilare sul rispetto della normativa di sicurezza.
5. Attraverso il quinto motivo il ricorrente evidenzia la carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro e dei suoi preposti per la mancata adozione dei sistemi più sicuri e tecnicamente avanzati per la tutela dei lavoratori. Inoltre, è segnalata la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 del d.p.r. n. 164/1956, 377 del d.p.r n. 547 del 1955 e 2087 cod. civ., in quanto si assume che era doverosa l’installazione di parapetti o l’utilizzo di autogrù con braccio oleodinamico e cestello, per cui male aveva fatto il giudice d’appello ad escludere qualsiasi rilevanza della possibilità di adottare modalità alternative e più sicure rispetto alla cintura di sicurezza.
6. Col sesto motivo ci si duole della contraddittorietà della motivazione in ordine all’assenza del nesso di causalità tra evento infortunistico e dovere di vigilanza del cantiere da parte del datore di lavoro e dei suoi preposti rispetto al comportamento imprudente del lavoratore, nonché della violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. e dell’art. 2087 cod. civ.
Rileva la difesa del ricorrente che non poteva essere considerata imprevedibile od anomala l’imprudenza del lavoratore che aveva omesso di indossare il presidio di sicurezza, essendo tale comportamento del tutto prevedibile dal datore di lavoro, soprattutto in considerazione delle concrete modalità operative dei lavoratori e della prassi in essere in quel cantiere.
Osserva la Corte che è opportuno esaminare con priorità logico-giuridica l’ultimo motivo del ricorso, col quale si contesta la decisione sulla ritenuta insussistenza di una responsabilità ex art. 2087 cod. civ. della datrice di lavoro, atteso che la verifica della correttezza della motivazione che ha escluso la ricorrenza del nesso eziologico tra l’evento occorso al lavoratore e la condotta della parte datoriale si rivela dirimente.
A tal riguardo la Corte territoriale ha dato rilievo alla indiscutibile preponderanza causale dell’omissione colpevole del lavoratore deceduto, costituita dal fatto di non avere il medesimo utilizzato la fune di trattenuta, disponibile alla sommità della scarpata, assicurata ad un idoneo ancoraggio. La stessa Corte è pervenuta al convincimento che l’univocità di tale fatto comportava che il responso tecnico e le dichiarazioni testimoniali assumevano mero significato di riscontro e, per tale motivo, apparivano scarsamente pertinenti le doglianze difensive in ordine alle dotazioni tecniche ed alle modalità alternative di esecuzione dell’opera. Infine, secondo la Corte di merito, l’obbligo incombente sul datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. di vigilare sull’osservanza, da parte dei lavoratori, delle misure di sicurezza non si estendeva fino al punto di comprendere l’obbligo di impedire comportamenti anomali ed imprevedibili posti in essere in violazione delle norme di sicurezza, come quello posto in essere da Z.G..
Rileva la Corte che tale ragionamento dei giudici di secondo grado non è condivisibile per le seguenti ragioni:- Si è già statuito (Cass. Sez. Lav. n. 27127 del 4/12/2013) che “in materia di tutela dell'integrità fisica del lavoratore, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, qualora non ricorrano detti caratteri della condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza.”
Pertanto, l'omissione di cautele da parte dei lavoratori, come quella ravvisata nella fattispecie dai giudici di merito, non è idonea di per sé ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del datore di lavoro che non abbia provveduto, pur avendone la possibilità, all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro o non abbia adeguatamente vigilato, anche tramite suoi preposti, sul rispetto della loro osservanza, non essendo né imprevedibile né anomala una dimenticanza dei lavoratori nell'adozione di tutte le cautele necessarie, con conseguente esclusione, in tale ipotesi, del cd. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale ma ravvisabile solo quando l'attività non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso (in tal senso v. anche Cass. Sez. 3, n. 21694 del 20/10/2011).
Infatti, si è affermato (Cass. Sez. Lav. n. 19494 del 10/9/2009) che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, (in senso conf. v. Cass. Sez. Lav. n. 22818 del 28/10/2009 e Cass. Sez. Lav. n. 4656 del 25/2/2011)
In definitiva, si può affermare che nella fattispecie la mancata adozione, da parte del lavoratore, della specifica misura di sicurezza rappresentata dall’ancoraggio alla fune di sostegno non rappresentava affatto un evento imprevedibile atto a scagionare l’imprenditore dal dovere di vigilanza finalizzato al rispetto delle misure di prevenzione e, pertanto, quest’ultimo avrebbe dovuto offrire la prova di aver preteso il rispetto di tale fondamentale accorgimento, per cui il comportamento semplicemente omissivo del lavoratore non spezzava il nesso eziologico tra l’evento occorsogli e l’omissione della datrice di lavoro.
Il sesto motivo è, perciò, fondato e va accolto. La natura dirimente di tale motivo consente di ritenere assorbite le altre censure mosse coi primi cinque motivi del presente ricorso.
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione all’accoglimento del sesto motivo e rinviata per un nuovo esame del merito, alla luce del suddetto principio di diritto, da parte della Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione. Dichiara assorbito l’esame dei restanti motivi.
Così deciso in Roma il 16 luglio 2015