Fatti di causa
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Un lavoratore alle dipendenze di una società cooperativa agricola, avendo accusato dei forti dolori alla schiena, si era fatto visitare dal medico della azienda; dopo giorni dalla visita, questi, mentre era intento a sollevare uno scatolo del peso di circa 30 Kg., colpito da un lancinante dolore alla schiena, cadeva al suolo, procurandosi la frattura dell’apofisi trasversa della vertebra D11. Per contro, solo a distanza di oltre due mesi dalla visita, il medico competente inviava alla società un certificato medico che esprimeva il giudizio di "idoneità con prescrizioni", consistenti nel divieto di movimentare manualmente pesi superiori ai 10 Kg. In primo grado, il Tribunale di Siena assolveva il responsabile dello stabilimento alle cui dipendenze lavorava l’operaio infortunato ed il medico competente, imputati del reato di lesioni colpose gravi, anche con violazione della normativa antinfortunistica, perché il fatto non costituisce reato; in secondo grado, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma, della sentenza impugnata, giudicava, ai soli effetti civili, il medico colpevole dell’ascritto reato, condannandolo al risarcimento del danno. Il medico competente proponeva ricorso per cassazione lamentando, tra gli altri motivi, violazione di legge, anche in relazione al principio di correlazione tra imputazione e statuizione di condanna, rilevando che il capo d’imputazione contestava al professionista di aver violato la normativa antinfortunistica, mentre poi veniva condannato in relazione al rimprovero di colpa generica; e con riguardo al principio di causalità, sotto il duplice profilo del nesso tra condotta contestata ed evento e tra comportamento del lavoratore ed evento.
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Questioni di diritto
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In cosa consiste la colpa generica addebitata al medico competente al quale si sia rivolto il lavoratore che, lamentando dolore alla schiena, chieda di essere addetto ad attività lavorativa compatibile con il proprio stato di salute e qual è il nesso di causalità tra condotta del professionista ed infortunio del lavoratore visitato.
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Soluzione adottata
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La Suprema Corte afferma che: - incorre in colpa generica il medico competente che ometta quello che avrebbe dovuto essere il comportamento doveroso ovvero avvertire immediatamente il datore di lavoro che le condizioni fisiche del lavoratore, già sulla base di una prima, sia pure provvisoria, diagnosi, erano tali da sconsigliarne impiego in attività che implicassero sollevamento di pesi di una certa consistenza; - sotto il profilo del nesso di causalità, si contesta al professionista di non aver segnalato la condizione di sofferenza del lavoratore con le relative prescrizioni al datore di lavoro, il quale non lo avrebbe adibito a quelle mansioni pesanti che ne hanno causato la caduta.
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Essenziali riferimenti bibliografici
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- AA. VV., La sorveglianza sanitaria dei lavoratori, 2006; - L. Angelini, Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, par.10.4.2, 2006; - F. Bacchini, Strutture di medicina del lavoro, sorveglianza sanitaria e medico competente, Ipsoa 2007; - P. Gatti, E. Zanella, M. Ruvolo (a cura di), Il testo del decreto legislativo 81/08 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni (agg. settembre 2015); - C. Lazzari, Figure e poteri datoriali nel diritto della sicurezza sul lavoro, Franco Angeli Editore, 2015; - C. Lazzari, L’organizzazione del sistema aziendale di prevenzione: soggetti ed obblighi tecnici, in I Working Papers di Olympus, 2014, n. 30; - A. Porpora, Il datore di lavoro ed i dirigenti nella prevenzione degli infortuni, Ipsoa, 2006.
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