Interpello n. 10 del 02 novembre 2015 “Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani |
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SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - note |
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Applicazione del DPR 177/2011 - ambienti sospetti di inquinamento o confinati - al d.lgs. n. 272/1999. |
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Confindustria. |
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Quale sia l'ambito di applicazione del DPR n. 177/2011 (in tema di qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati) con riferimento alle attività di manutenzione, riparazione e trasformazione navale, come disciplinate dal d.lgs. n. 272/99. |
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Fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di garantire, durante le operazioni ''di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale”, tutte le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonché dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, si esclude, in vigenza dell'attuale normativa, l’applicabilità del DPR n. 177/2011 nell'ambito delle lavorazioni disciplinate dal d.lgs. n. 272/1999. |
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D.lgs. n. 81/2008: art. 3, comma 2, 6, comma 8, lettera g), 27, 62, 66, 121, All. IV punto 3; DPR n. 177/2011; d.lgs. n. 272/1999; d.lgs. n. 271/1999; d.lgs. n. 298/1999; d.lgs. n. 626/1994: art. 1, comma 2. |
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La Commissione ritiene opportuno premettere che l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che “nei riguardi [...] dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative” e che con appositi decreti si dovrà provvedere a “dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al d.lgs. n. 271/1999, in ambito portuale, di cui al d.lgs. n. 272/1999, e per il settore delle navi da pesca, di cui al d.lgs. n. 298/1999[...]." Il comma 3, dell’articolo 3 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce poi che “fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 626/1994, nonché le disposizioni di cui al d.lgs. n. 271/1999, al d.lgs. n. 272/1999, al d.lgs. n. 298/1999 [...].". Tutto ciò premesso la Commissione afferma che le disposizioni di cui al Titolo II del d.lgs. n. 81/2008 trovano espressa applicazione esclusivamente nei luoghi di lavoro specificatamente previsti dall'articolo 62 del citato decreto che, al comma 2, sancisce la non applicabilità dell'intero Titolo II "[...] ai mezzi di trasporto". |
Il DPR 14 settembre 2011, n. 177 “in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” limita il proprio ambito di applicazione esclusivamente agli ambienti di lavoro sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121, nonché a quelli confinati di cui all'allegato IV, punto 3 del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 272/1999, l'articolo 1, lettera e), prevede l'obbligo di "adottare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio" - tra cui i rischi di inquinamento dell’aria in locali a bordo delle navi, specificamente richiamati negli articoli 12, 13, 17, 25, 36, 46, 48 e 49 del medesimo decreto.