Interpello n. 10 del 02 novembre 2015

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - note

Oggetto

Applicazione del DPR 177/2011 - ambienti sospetti di inquinamento o confinati - al d.lgs. n. 272/1999.

Soggetto interpellante

Confindustria.

Quesito

Quale sia l'ambito di applicazione del DPR n. 177/2011 (in tema di qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati) con riferimento alle attività di manutenzione, riparazione e trasformazione navale, come disciplinate dal d.lgs. n. 272/99.
A parere dell'Associazione istante, in conseguenza del fatto che l'articolo 1, comma 2, del DPR n. 177/2011 definisce il proprio campo di applicazione “in modo puntuale e circoscritto" ne deriva che tale normativa si applica esclusivamente "ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo" e, di conseguenza, "non si applica alle diverse attività in ambito portuale".

Risposta

Fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di garantire, durante le operazioni ''di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale”, tutte le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonché dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, si esclude, in vigenza dell'attuale normativa, l’applicabilità del DPR n. 177/2011 nell'ambito delle lavorazioni disciplinate dal d.lgs. n. 272/1999.

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: art. 3, comma 2, 6, comma 8, lettera g), 27, 62, 66, 121, All. IV punto 3; DPR n. 177/2011; d.lgs. n. 272/1999; d.lgs. n. 271/1999; d.lgs. n. 298/1999; d.lgs. n. 626/1994: art. 1, comma 2.

Note

La Commissione ritiene opportuno premettere che l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che “nei riguardi [...] dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative” e che con appositi decreti si dovrà provvedere a “dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al d.lgs. n. 271/1999, in ambito portuale, di cui al d.lgs. n. 272/1999, e per il settore delle navi da pesca, di cui al d.lgs. n. 298/1999[...]." Il comma 3, dell’articolo 3 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce poi che “fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 626/1994, nonché le disposizioni di cui al d.lgs. n. 271/1999, al d.lgs. n. 272/1999, al d.lgs. n. 298/1999 [...].".

Tutto ciò premesso la Commissione afferma che le disposizioni di cui al Titolo II del d.lgs. n. 81/2008 trovano espressa applicazione esclusivamente nei luoghi di lavoro specificatamente previsti dall'articolo 62 del citato decreto che, al comma 2, sancisce la non applicabilità dell'intero Titolo II "[...] ai mezzi di trasporto".
Il DPR n. 177/2011in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del d.lgs. n. 81/2008” limita il proprio ambito di applicazione esclusivamente agli ambienti di lavoro sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121, nonché a quelli confinati di cui all'allegato IV, punto 3 del medesimo d.lgs. n. 81/2008.
Nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 272/1999, l'articolo 1, lettera e), prevede l'obbligo di "adottare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio" - tra cui i rischi di inquinamento dell’aria in locali a bordo delle navi, specificamente richiamati negli articoli 12, 13, 17, 25, 36, 46, 48 e 49 del medesimo decreto.


 

Le disposizioni di cui al Titolo II del d.lgs. n. 81/2008 trovano espressa applicazione esclusivamente nei luoghi di lavoro specificatamente previsti dall'articolo 62 del citato decreto che, al comma 2, sancisce la non applicabilità dell'intero Titolo II "[...] ai mezzi di trasporto".
Il DPR 14 settembre 2011, n. 177 “in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” limita il proprio ambito di applicazione esclusivamente agli ambienti di lavoro sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121, nonché a quelli confinati di cui all'allegato IV, punto 3 del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 272/1999, l'articolo 1, lettera e), prevede l'obbligo di "adottare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio" - tra cui i rischi di inquinamento dell’aria in locali a bordo delle navi, specificamente richiamati negli articoli 12, 13, 17, 25, 36, 46, 48 e 49 del medesimo decreto.