PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
E
INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
di seguito denominate anche Parti
PREMESSO che la Commissione Europea nel documento che definisce gli orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale indica come obiettivo prioritario “la riduzione della mortalità fino a zero vittime con un orizzonte temporale al 2050 ed include tappe intermedie al 2020 e al 2030”;
CONSIDERATO che l’obiettivo della tappa intermedia 2020 è il dimezzamento del numero totale delle vittime della strada nell’Unione Europea e che gli Stati membri sono invitati a contribuire al conseguimento dell’obiettivo comune attraverso le strategie nazionali per la sicurezza stradale;
CONSIDERATO che accogliendo gli obiettivi e gli indirizzi della Commissione Europea, il Piano Nazionale della Sicurezza stradale Orizzonte 2020 (PNSS Orizzonte 2020) individua come obiettivo generale la riduzione del 50% del numero dei decessi sulle strade entro il 2020, rispetto al totale dei decessi registrato nel 2010 e come obiettivo specifico la riduzione del numero di morti per determinate categorie a maggior rischio: pedoni, ciclisti, motociclisti e ciclomotoristi, utenti coinvolti in incidenti in itinere;
TENUTO CONTO che il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 del Ministero della Salute, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014, individua espressamente tra i suoi macro obiettivi la prevenzione degli incidenti stradali e la riduzione della gravità dei loro esiti ed auspica in tale ambito un approccio multisettoriale e di fattiva collaborazione tra le istituzioni;
PREMESSO che le attività della Polizia Stradale, come Specialità della Polizia di Stato, si svolgono sui 7 mila km della rete autostradale italiana e sulle principali strade extraurbane e di grande comunicazione e riguardano la prevenzione del fenomeno infortunistico, l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale nonché la rilevazione degli incidenti stradali;
VISTI gli articoli 1, comma 1, e 11 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
CONSIDERATO che in base al quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Inail si colloca nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza, promozione della cultura della prevenzione, della progettazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
CONSIDERATO che Inail ha come missione quella di garantire la tutela integrale del lavoratore attraverso l'attivazione di interventi finalizzati alla prevenzione, indennizzo, riabilitazione e reinserimento lavorativo e sociale, perseguendo le suddette finalità privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema di prevenzione nazionale;
RITENUTO che è obiettivo comune delle Parti la tutela dei lavoratori e lo sviluppo di una sinergica cultura della prevenzione che, attraverso la conoscenza dei flussi e dei fenomeni, realizzi le condizioni per la prevenzione e la riduzione sistematica degli incidenti sulle strade, con la conseguente riduzione degli oneri per la collettività in termini sociali ed economico-finanziari.
Tanto premesso, si conviene quanto segue:
Articolo 1
Finalità
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo di intesa.
Le parti si impegnano a sviluppare forme di collaborazione per iniziative congiunte nel settore della prevenzione degli incidenti sulle strade finalizzate al miglioramento dei livelli di sicurezza sulle strade italiane ed al contenimento dell’incidentalità.
Articolo 2
Ambiti di collaborazione
Per le finalità di cui all'articolo 1 le Parti individuano congiuntamente i seguenti ambiti di collaborazione:
a) interventi di formazione/informazione e sensibilizzazione volti a favorire le azioni di prevenzione finalizzate alla riduzione degli incidenti sulle strade;
b) scambio dati sul fenomeno infortunistico, analisi delle statistiche relative agli incidenti sulle strade, con particolare riguardo agli spostamenti casa-lavoro nonché agli incidenti riguardanti i conducenti professionali;
c) confronto finalizzato ad un miglioramento della rilevazione del dato infortunistico relativo agli incidenti sulle strade;
d) strategie per l'incremento della prevenzione degli incidenti stradali anche attraverso le attività di controllo da svolgere, in particolare, in prossimità dei grandi centri di impiego e dei cantieri.
Articolo 3
Tavolo Tecnico di Coordinamento
Con riferimento a ciascun ambito di collaborazione le Parti si impegnano a definire piani operativi e ad identificare azioni in grado di incidere concretamente sui livelli di sicurezza sulle strade.
Le Parti si impegnano a costituire, entro 60 gg. dalla stipula del presente Protocollo, un organismo di coordinamento, denominato Tavolo Tecnico di Coordinamento, composto da tre referenti di ciascuna parte per l’avvio e la verifica delle iniziative a livello centrale e territoriale.
Il Tavolo Tecnico di coordinamento, di cui al presente articolo, individua ed elabora le migliori buone pratiche realizzate a livello territoriale, ai fini della loro eventuale implementazione in altre realtà territoriali ritenute omogenee.
Il Tavolo svolge, inoltre, attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle fasi di sviluppo dei piani e delle iniziative progettuali.
Articolo 4
Coinvolgimento di altri soggetti
Le Parti condividono la possibilità di un coinvolgimento partecipativo, tramite apposite convenzioni attuative, di altre Amministrazioni, Enti pubblici e Parti Sociali le cui attività possano incidere positivamente sulle iniziative individuate sulla base del presente Protocollo di intesa.
Articolo 5
Impegni delle Parti
Le Parti si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali, le infrastrutture, la rete, nonché a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi del presente Protocollo di intesa, in logica di paritaria partecipazione. Il presente Protocollo di intesa non comporta oneri a carico delle Parti.
Articolo 6
Durata del Protocollo
Il presente Protocollo di intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione, ha durata triennale e decade automaticamente alla scadenza, salvo diverso accordo tra le Parti.
Roma, 19 novembre 2015
PER IL MINISTERO DELL’INTERNO |
PER L’INAIL |
Fonte: inail.it