PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
E
INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

di seguito denominate anche Parti

PREMESSO che la Commissione Europea nel documento che definisce gli orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale indica come obiettivo prioritario “la riduzione della mortalità fino a zero vittime con un orizzonte temporale al 2050 ed include tappe intermedie al 2020 e al 2030”;
CONSIDERATO che l’obiettivo della tappa intermedia 2020 è il dimezzamento del numero totale delle vittime della strada nell’Unione Europea e che gli Stati membri sono invitati a contribuire al conseguimento dell’obiettivo comune attraverso le strategie nazionali per la sicurezza stradale;
CONSIDERATO che accogliendo gli obiettivi e gli indirizzi della Commissione Europea, il Piano Nazionale della Sicurezza stradale Orizzonte 2020 (PNSS Orizzonte 2020) individua come obiettivo generale la riduzione del 50% del numero dei decessi sulle strade entro il 2020, rispetto al totale dei decessi registrato nel 2010 e come obiettivo specifico la riduzione del numero di morti per determinate categorie a maggior rischio: pedoni, ciclisti, motociclisti e ciclomotoristi, utenti coinvolti in incidenti in itinere;
TENUTO CONTO che il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 del Ministero della Salute, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014, individua espressamente tra i suoi macro obiettivi la prevenzione degli incidenti stradali e la riduzione della gravità dei loro esiti ed auspica in tale ambito un approccio multisettoriale e di fattiva collaborazione tra le istituzioni; 
PREMESSO che le attività della Polizia Stradale, come Specialità della Polizia di Stato, si svolgono sui 7 mila km della rete autostradale italiana e sulle principali strade extraurbane e di grande comunicazione e riguardano la prevenzione del fenomeno infortunistico, l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale nonché la rilevazione degli incidenti stradali;
VISTI gli articoli 1, comma 1, e 11 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
CONSIDERATO che in base al quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Inail si colloca nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza, promozione della cultura della prevenzione, della progettazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
CONSIDERATO che Inail ha come missione quella di garantire la tutela integrale del lavoratore attraverso l'attivazione di interventi finalizzati alla prevenzione, indennizzo, riabilitazione e reinserimento lavorativo e sociale, perseguendo le suddette finalità privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema di prevenzione nazionale;
RITENUTO che è obiettivo comune delle Parti la tutela dei lavoratori e lo sviluppo di una sinergica cultura della prevenzione che, attraverso la conoscenza dei flussi e dei fenomeni, realizzi le condizioni per la prevenzione e la riduzione sistematica degli incidenti sulle strade, con la conseguente riduzione degli oneri per la collettività in termini sociali ed economico-finanziari.
Tanto premesso, si conviene quanto segue:

Articolo 1
Finalità

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo di intesa.
Le parti si impegnano a sviluppare forme di collaborazione per iniziative congiunte nel settore della prevenzione degli incidenti sulle strade finalizzate al miglioramento dei livelli di sicurezza sulle strade italiane ed al contenimento dell’incidentalità. 

Articolo 2
Ambiti di collaborazione

Per le finalità di cui all'articolo 1 le Parti individuano congiuntamente i seguenti ambiti di collaborazione:
a) interventi di formazione/informazione e sensibilizzazione volti a favorire le azioni di prevenzione finalizzate alla riduzione degli incidenti sulle strade;
b) scambio dati sul fenomeno infortunistico, analisi delle statistiche relative agli incidenti sulle strade, con particolare riguardo agli spostamenti casa-lavoro nonché agli incidenti riguardanti i conducenti professionali;
c) confronto finalizzato ad un miglioramento della rilevazione del dato infortunistico relativo agli incidenti sulle strade;
d) strategie per l'incremento della prevenzione degli incidenti stradali anche attraverso le attività di controllo da svolgere, in particolare, in prossimità dei grandi centri di impiego e dei cantieri.

Articolo 3
Tavolo Tecnico di Coordinamento

Con riferimento a ciascun ambito di collaborazione le Parti si impegnano a definire piani operativi e ad identificare azioni in grado di incidere concretamente sui livelli di sicurezza sulle strade.
Le Parti si impegnano a costituire, entro 60 gg. dalla stipula del presente Protocollo, un organismo di coordinamento, denominato Tavolo Tecnico di Coordinamento, composto da tre referenti di ciascuna parte per l’avvio e la verifica delle iniziative a livello centrale e territoriale.
Il Tavolo Tecnico di coordinamento, di cui al presente articolo, individua ed elabora le migliori buone pratiche realizzate a livello territoriale, ai fini della loro eventuale implementazione in altre realtà territoriali ritenute omogenee.
Il Tavolo svolge, inoltre, attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle fasi di sviluppo dei piani e delle iniziative progettuali.

Articolo 4
Coinvolgimento di altri soggetti

Le Parti condividono la possibilità di un coinvolgimento partecipativo, tramite apposite convenzioni attuative, di altre Amministrazioni, Enti pubblici e Parti Sociali le cui attività possano incidere positivamente sulle iniziative individuate sulla base del presente Protocollo di intesa. 

Articolo 5
Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali, le infrastrutture, la rete, nonché a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi del presente Protocollo di intesa, in logica di paritaria partecipazione. Il presente Protocollo di intesa non comporta oneri a carico delle Parti.

Articolo 6
Durata del Protocollo

Il presente Protocollo di intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione, ha durata triennale e decade automaticamente alla scadenza, salvo diverso accordo tra le Parti.

Roma, 19 novembre 2015

PER IL MINISTERO DELL’INTERNO
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Alessandro Pansa

PER L’INAIL
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Il Presidente
Massimo De Felice


Fonte: inail.it