Tipologia: CCNL
Data firma: 6 marzo 1996
Validità: 01.01.1994 - 31.12.1997
Parti: Snebi e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Filbi-Uil
Settori: Agroindustriale, Consorzi di bonifica
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Parte I Disciplina comune
Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 Classificazione del personale
Art. 3 Piani di organizzazione variabile
Titolo II Rapporti sindacali
Capo I Sistema di informazioni sulle attività consortili Programmi di attività occupazione
Art. 4 Sistema di informazioni sulle attività consortili
Art. 5 Divieto del ricorso all'appalto per le attività di esercizio delle opere e impianti consortili
Art. 6 Esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria
Art. 7 Mobilità
Capo II Diritti sindacali e controversie
Art. 8 Rappresentanza sindacale dei dipendenti nell'azienda
Art. 9 Locali delle rappresentanze sindacali aziendali
Art. 10 Affissioni
Art. 11 Compiti dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
Art. 12 Espletamento delle funzioni di dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
Art. 13 Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
Art. 14 Tutela dei rappresentanti sindacali aziendali
Art. 15 Aspettativa e permessi dei dipendenti chiamati a funzioni pubbliche elettive
Art. 16 Permessi retribuiti e non retribuiti
Art. 17 Aspettativa dei dipendenti chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali
Art. 18 Lavoratori studenti
Art. 19 Diritto allo studio
Art. 20 Formazione professionale
Art. 21 Aggiornamento e formazione professionale dei quadri
Art. 22 Commissione nazionale per le pari opportunità
Art. 23 Ambiente di lavoro e nocività
Art. 24 Assemblea dei lavoratori
Art. 25 Referendum
Art. 26 Contributi sindacali
Art. 27 Contributo per assistenza contrattuale
Art. 28 Distacco sindacale retribuito
Art. 29 Controversie individuali
Art. 30 Controversie collettive
Art. 31 Commissione paritetica nazionale
Titolo III Disciplina del rapporto di lavoro del personale che esplica la propria attività in modo esclusivo e continuativo per i consorzi
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 32 Requisiti per l'assunzione
Art. 33 Assunzione del personale
Art. 34 Contratti di formazione e lavoro
Art. 35 Promozione
Art. 36 Forme di concorso
Art. 37 Norme per l'espletamento del concorso
Art. 38 Periodo di prova
Art. 39 Costituzione del rapporto di lavoro
Capo II Doveri del personale
Art. 40 Doveri del personale
Art. 41 Orario di lavoro
Art. 42 Festività
Art. 43 Reperibilità
Capo IV Provvedimenti disciplinari
Art. 44 Disposizioni generali
Art. 45 Sanzioni disciplinari               
Art. 46 Censura scritta
Art. 47 Sospensione dal servizio
Art. 48 Licenziamento in tronco
Art. 49 Licenziamento di diritto
Art. 50 Sospensione cautelare obbligatoria
Art. 51 Sospensione cautelare facoltativa
Art. 52 Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di giudizio penale
Art. 53 Effetti del giudicato penale sul procedimento disciplinare
Art. 54 Assegno alimentare
Art. 55 Opposizione avverso il procedimento disciplinare
Art. 56 Premorienza del dipendente alla decisione del ricorso
Capo IV Diritti del personale
Art. 57 Elementi costitutivi della retribuzione mensile
Art. 58 Minimi di stipendio base
Art. 59 Cumulo di mansioni
Art. 60 Cambiamento di mansioni - Effetti
Art. 61 Prestazioni del quadro a favore di più consorzi
Art. 62 Partecipazione dei quadri ad iniziative di carattere interconsortile
Art. 63 Aumenti periodici di anzianità
Art. 64 Anzianità per benemerenze belliche ai fini del trattamento economico
Art. 65 Anzianità convenzionale ai fini degli aumenti periodici
Art. 66 Svolgimento della carriera economica
Art. 67 Effetti della promozione e dello svolgimento della carriera economica sugli aumenti periodici
Art. 68 Indennità integrativa
Art. 69 Retribuzione annua
Art. 70 Indennità di funzione per i quadri
Art. 71 Elemento distinto della retribuzione
Art. 72 Indennità per gli operai con incarico di capo degli operai avventizi
Art. 73 Compenso per lavoro straordinario e festivo
Art. 74 Compenso per lavoro ordinario notturno
Art. 75 Compenso per lavoro prestato in turni
Art. 76 Trasferte e missioni
Art. 77 Rimborso danni all'automezzo di proprietà del dipendente
Art. 78 Indennità di trasferimento
Art. 79 Ritenute
Art. 80 Responsabilità civile verso terzi
Art. 81 Rimborso spese legali
Art. 82 Innovazioni ed invenzioni
Capo V Interruzioni ordinarie e straordinarie del servizio
Art. 83 Ferie annuali
Art. 84 Permessi ordinari
Art. 85 Permessi straordinari
Art. 86 Congedo matrimoniale
Art. 87 Chiamata o richiamo alle armi
Art. 88 Infortunio e malattia extraprofessionali
Art. 89 Infortunio e malattia per cause di servizio
Art. 90 Accertamenti sanitari
Art. 91 Mantenimento dell'alloggio in caso di malattia o di infortunio
Art. 92 Anticipazione, cumulo e detrazione delle prestazioni assicurative e previdenziali
Art. 93 Gravidanza e puerperio
Art. 94 Aspettativa senza diritto a retribuzione
Art. 95 Prestazioni sanitarie integrative
Art. 96 Previdenza integrativa
Capo VI Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 97 Cause di cessazione del rapporto
Art. 98 Dispensa nell'interesse del servizio
Art. 99 Dimissioni volontarie
Art. 100 Dimissioni d'ufficio
 Art. 101 Limiti di età
Art. 102 Divieto di contratti d'opera con ex dipendenti consorziali
Art. 103 Certificato di servizio
Art. 104 Consegne
Art. 105 Preavviso
Art. 106 Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 107 Computo del periodo di preavviso
Capo VII Trattamento di fine rapporto
Art. 108 Diritto al trattamento di fine rapporto
Art. 109 Anzianità di servizio
Art. 110 Arrotondamento delle frazioni di mese
Art. 111 Anzianità per benemerenze belliche ai fini del trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti dei consorzi di bonifica fino al 31-5-1982
Art. 112 Anzianità per benemerenze belliche ai fini del trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti dei consorzi di miglioramento fondiario fino al 31-5-1982
Art. 113 Reversibilità dei trattamenti di pensione liquidati fino al 31.5.1982 o spettanti nei casi speciali di cui agli artt. 89 e 98
Titolo IV Rapporti di lavoro a tempo parziale
Art. 114 Rapporti di lavoro a tempo parziale
Titolo V Disciplina del rapporto di lavoro degli operai avventizi
Art. 115 Classificazione degli operai
Art. 116 Requisiti per l'assunzione
Art. 117 Periodo di prova
Art. 118 Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 119 Doveri degli operai
Art. 120 Orario di lavoro - Festività
Art. 121 Cambiamento di mansioni - Effetti
Art. 122 Provvedimenti disciplinari
Art. 123 Retribuzione
Art. 124 Trattamento economico per ferie, 13° mensilità, 14° mensilità, festività e trattamento di fine rapporto (3° elemento)
Art. 125 Minimi di paga base
Art. 126 Cumulo di mansioni
Art. 127 Indennità integrativa
Art. 128 Elemento distinto della retribuzione
Art. 129 Compenso per lavoro straordinario e festivo
Art. 130 Trasferte e missioni
Art. 131 Indennità di trasferimento
Art. 132 Ritenute
Art. 133 Impossibilità sopravvenuta prestazione
Art. 134 Assicurazioni sociali e integrazione trattamenti
Art. 135 Cause di cessazione del rapporto
Art. 136 Consegne
Art. 137 Preavviso
Art. 138 Riassunzione operai a tempo determinato
Art. 139 Trasformazione rapporto operai avventizi
Parte II Disciplina specifica
Titolo I Disciplina specifica dei rapporti di lavoro dei dipendenti dai consorzi di bonifica
Art. 140 Estensione del fondo di previdenza
Titolo II Disciplina specifica dei rapporti di lavoro dei dipendenti dai consorzi di miglioramento fondiario
Capo I Apprendistato
Art. 141 Apprendistato
Art. 142 Anticipazione degli assegni familiari e delle indennità per cassa integrazione salari operai agricoli (Cisoa) agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Parte III Contrattazione integrativa aziendale
Art. 143 Contrattazione integrativa aziendale
Parte IV Disposizioni transitorie e finali
Titolo I Disposizioni transitorie

Art. 144 Mantenimento a titolo personale della stabilità del rapporto di lavoro
Art. 145 Copertura automatica dei posti di ruolo vacanti all'1 agosto 1994
Art. 146 Prolungamento del preavviso i dipendenti con anzianità di servizio, al 31 luglio 1994, superiore a 10 anni e fino a 20 anni
Titolo II Disposizioni finali
Art. 147 Decorrenza e durata del contratto
Art. 148 Procedure di rinnovo del contratto collettivo di lavoro
Art. 149 Rivalutazione delle pensioni
Art. 150
Allegati
Allegato A Tabella dei minimi di stipendio base
Allegato B Accordo nazionale Trasferte e missioni (Artt. 76 e 130 del Contratto)
Allegato A, all'accordo nazionale trasferte e missioni
Allegato C Tabella delle mensilità di retribuzione spettanti a titolo di indennità di anzianità per servizio prestato fino al 31 maggio 1982
Allegato D Accordo sulle "festività soppresse" 20 maggio 1977
Regolamento delle trattenute per contributi sindacali (Art. 26 del Contratto)
Fac-simile Delega per la trattenuta del contributo sindacale
Allegato F Regolamento delle trattenute per il contributo di assistenza contrattuale
Fac-simile
Allegato G Tabella della quota Istat non conglobata relativa al mese di gennaio 1977
Allegato H Indennità di contingenza maturata fino al 31/12/1991
Allegato I Accordo 20 settembre 1983 per l'attuazione legge 31 marzo 1979 n. 92
Schema di domanda di anticipazione degli assegni familiari
Allegato L Accordo 30 marzo 1983, come modificato dall'accordo 24 aprile 1985, per la concessione delle anticipazioni sul TFR. di cui all'art. 2120 cod. Civ.nuovo testo
Allegato M Documento della commissione tecnica intersindacale composta dallo Snebi e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori Federbraccianti-Cgil, Fisba-Cisl e Uisba-Uil
Allegato N Accordo relativo all'applicazione sul TFR dei benefici di cui all'art. 2 della legge 24 maggio 1970 n.336
Allegato O Accordo quadro per la regolamentazione dei contratti di formazione e lavoro (Art. 34 del contratto)
Schema di progetto di formazione e lavoro
Fac-simile
Allegato Q Prestazioni sanitarie integrative (Art. 95 del contratto)
Allegato R Fac-simile Schema di autorizzazione e delega per la trattenuta ed il versamento al fondo integrativo sanitario della quota a carico del lavoratore
Allegato S Accordo collettivo nazionale 22/1/96 recante norme per l'applicazione del nuovo regime in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
Parte prima
• 1°) Modalità di elezione del rappresentano dei lavoratori per la sicurezza
• 2°) Numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e tempo di lavoro retribuito dedicabile allo svolgimento della funzione
• 3°) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
3.1 Accesso ai luoghi di lavoro
3.2 Modalità di consultazione
3.3 Informazioni e documentazione aziendale
• 4° Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
• 5° Riunioni periodiche
Parte seconda
• Organismi paritetici territoriali
Parte terza
• Uso di attrezzature munite di videoterminali
Parte quarta
• Decorrenza e durata

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario

Il giorno 6 marzo 1996, in Roma, tra lo Snebi […], la Flai-Cgil […], la Fisba-Cisl […], la Filbi-Uil […] si stipula il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Parte I Disciplina comune
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Sfera di applicazione del contratto

Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti tra i Consorzi di bonifica (ivi compresi i Consorzi di bonifica montana), gli Enti consortili similari di diritto pubblico, i Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati ed il personale di cui al successivo art. 2, il quale esplichi la propria attività, per gli enti anzidetti, in via continuativa, in modo esclusivo o a tempo parziale, nonché i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con il personale con rapporto a termine e con gli operai avventizi.
Nella disciplina comune di cui alla parte I e nelle parti III e IV del presente contratto sono contenute le norme applicabili tanto ai dipendenti dai Consorzi di bonifica ed Enti similari di diritto pubblico, quanto, fatta eccezione per gli Art. 36 e 37, ai dipendenti dai Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, etc., secondo quanto espressamente indicato ai successivi commi 3°, 5° e 6°. Le norme applicabili ai dipendenti che esplichino la propria attività in modo esclusivo e continuativo per gli enti datori di lavoro anzidetti sono contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nelle parti terza e quarta.
La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è contenuta nel titolo IV della parte prima.
Le norme contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nella parte quarta del presente contratto sono applicabili anche al personale con rapporto a termine ai sensi e nei limiti della L. 18-4-1962, n. 230.
Le norme applicabili agli operai avventizi sono contenute nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte quarta.
Nel titolo I della disciplina specifica, di cui alla parte seconda del presente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di bonifica e gli Enti consortili similari di diritto pubblico.
Nel titolo II della disciplina specifica di cui alla parte seconda del presente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati.
Il presente contratto non si applica a quei Consorzi di miglioramento fondiario che, tenuto conto della limitata estensione del comprensorio, del limitato ammontare della contribuenza, dell'esiguo numero di ditte consorziate e della modesta entità delle prestazioni dei dipendenti, siano ritenuti privi di una articolata organizzazione tecnico-amministrativa, sulla base del parere espresso dalle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, in conformità a quanto previsto al successivo art. 30.

Titolo II Rapporti sindacali
Capo I Sistema di informazioni sulle attività consortili Programmi di attività occupazione
Art. 4 Sistema di informazioni sulle attività consortili

In sede di predisposizione delle proposte di programmi d'esecuzione di nuove opere e di manutenzione straordinaria di opere già eseguite, da presentarsi alla Regione o ad altri Enti locali competenti in materia di programmazione, l'Organizzazione regionale dei Consorzi e le Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto si incontreranno per discutere le proposte stesse, sia in relazione agli indirizzi programmati dalla stessa Regione, sia in riferimento agli effetti quantitativi e qualitativi sull'occupazione, sia allo scopo finale di conseguire l'inserimento dei predetti interventi nelle previsioni di programmi di attività da svolgere nella Regione e di finanziamento da parte della Regione stessa e delle altre Amministrazioni pubbliche.
Qualora la predisposizione dei programmi di cui al 1° comma interessi uno o più Consorzi di un'unica provincia, detti incontri preventivi si potranno realizzare a livello provinciale tra i singoli Consorzi e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
Le Organizzazioni sindacali di cui ai precedenti commi esprimeranno le loro valutazioni in ordine ai programmi oggetto del confronto.
In data successiva a quella in cui saranno svolti gli incontri previsti al 1° comma, e comunque entro il 31 maggio di ogni anno, avrà luogo in sede nazionale, tra le parti contraenti il presente contratto, un incontro volto a dibattere i problemi connessi ai programmi di sviluppo delle attività istituzionali dei Consorzi di bonifica con riguardo particolare a quello di valorizzazione, difesa e tutela del territorio e dell'ambiente, agli investimenti pubblici necessari per l'assolvimento di tali attività ed ai prevedibili effetti sull'occupazione.
A tal fine lo Snebi invierà preventivamente alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori una breve relazione sui temi su cui avrà luogo il dibattito.

Art. 5 Divieto del ricorso all'appalto per le attività di esercizio delle opere e impianti consortili
I Consorzi provvedono all'esercizio delle opere e degli impianti consortili direttamente con il personale dipendente (avventizio o fisso), evitando di far ricorso per tali attività ad appalti.

Art. 7 Mobilità
Allo scopo di realizzare il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, i Consorzi possono disporre la mobilità del personale addetto all'esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere nell'ambito dei singoli comprensori consortili informandone le RSA.

Capo II Diritti sindacali e controversie
Art. 10 Affissioni

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il Consorzio ha l'obbligo di predisporre, in luoghi accessibili a tutti i dipendenti all'interno della sede consorziale e degli eventuali uffici e stabilimenti periferici, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 11 Compiti dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali Compito fondamentale dei dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali è tutelare i diritti dei dipendenti sul posto di lavoro in un quadro di costruttive relazioni sindacali.
Spetta in particolare ai dirigenti medesimi:
1) esaminare con l'Amministrazione consortile, ai fini di una valutazione globale, nel corso di un apposito incontro che dovrà avvenire entro il 15 novembre di ogni anno, i prevedibili interventi di manutenzione ordinaria delle opere nell'ambito del comprensorio e l'attività di esercizio delle stesse, nonché acquisire i dati previsionali di bilancio relativi agli interventi di manutenzione e di esercizio;
[…]
3) intervenire altresì per l'esatta osservanza delle norme di igiene e sicurezza del lavoro e proporre l'assunzione di quei provvedimenti che siano ritenuti necessari per la tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore, e dell'ambiente di lavoro;
4) allo scopo di realizzare il maggiore consenso possibile sui piani di organizzazione variabile, esaminare con l'Amministrazione consortile, prima che vengano adottati i relativi provvedimenti, gli schemi dei piani di organizzazione da questa predisposti ed esprimere un parere sulla rispondenza alle disposizioni del contratto collettivo di lavoro dell'inquadramento nelle varie fasce funzionali delle qualifiche previste.
Analoga procedura sarà seguita ogni qual volta il piano di organizzazione verrà variato.
All'inizio di ogni anno il Consorzio informerà le RSA sul prevedibile utilizzo del personale che sarà improntato al miglior funzionamento degli uffici nel rispetto di una equa ripartizione dei carichi di lavoro;
5) esaminare con l'Amministrazione consortile entro il 30 aprile i programmi di massima per i turni delle ferie al fine di un'auspicabile soluzione di comune soddisfazione del Consorzio e del personale interessato;
6) intervenire per l'esatta applicazione dei contratti di lavoro;
7) raggiungere con l'Amministrazione consortile intese sui criteri di rotazione degli operai addetti allo svolgimento dei lavori nocivi al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio, nonché intese sull'individuazione, nel rispetto della vigente legislazione in materia, delle mansioni alternative alle quali adibire i dipendenti che abbiano compiuto il proprio turno di lavori nocivi (v. art. 23, 2° e 3° comma);
8) incontrarsi con l'Amministrazione consortile ai fini di quanto previsto all'art. 60, comma 4;
[…]
10) raggiungere con l'Amministrazione consortile intese in ordine alla durata, alla distribuzione ed all'ora iniziale e finale dell'orario ordinario giornaliero e settimanale per il personale fisso ed avventizio (art. 41, 14° comma ed art. 120, 9° comma) finalizzate al rispetto delle esigenze di idoneo funzionamento dei servizi consortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti;
[…]
13) assistere gli interessati nell'individuazione, d'intesa con il Consorzio, dei periodi di godimento dei riposi compensativi delle festività soppresse di cui all'art. 1 dell'Accorso collettivo nazionale allegato D al presente contratto;
14) concordare con il Consorzio, qualora alla concessione dei riposi compensativi ostino esigenze di produttività, funzionali ed organizzative, che in luogo dei riposi compensativi venga corrisposto ad alcune categorie di lavoratori o a tutti i dipendenti un trattamento economico, aggiuntivo alla retribuzione mensile, pari ad una giornata di retribuzione ordinaria per ogni riposo compensativo non goduto (v. art. 2 allegato D al presente contratto);
[…]
16) prestare assistenza in tutti i casi nei quali ne venga fatta richiesta da parte del dipendente interessato.
I Consorzi devono specificatamente richiamare i pareri espressi dalle RSA nei provvedimenti relativi a materie per le quali il presente contratto richiede i predetti pareri.
Le richieste di parere ed i pareri espressi dalle RSA devono essere formulati per iscritto.
I Consorzi forniranno alle RSA, entro il termine statutariamente previsto per la pubblicazione delle delibere, copia dei provvedimenti assunti dai competenti organi deliberanti, relativi alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale dipendente.

Art. 23 Ambiente di lavoro e nocività
Sono considerati lavori nocivi quei lavori per il cui espletamento ricorra l'utilizzazione o la presenza delle sostanze classificate nocive per l'uomo dalla vigente legislazione (presidi sanitari di I, II, III e IV classe ex art. 3 D.P.R. 3-8-1968, n. 1255).
I Consorzi, d'intesa con le RSA, stabiliscono criteri di rotazione degli operai addetti allo svolgimento dei lavori nocivi al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio.
Allo scopo le Amministrazioni, d'intesa con le RSA, provvedono ad individuare, nel rispetto della vigente legislazione in materia, le mansioni alternative alle quali adibire i dipendenti che abbiano compiuto il proprio turno di lavori nocivi.
I Consorzi sono tenuti a dotare gli operai addetti ai lavori di cui al precedente comma dei mezzi di difesa individuali o collettivi necessari per la tutela della loro salute ed integrità fisica (come maschere, guanti, occhiali, ecc.).
I mezzi protettivi di uso personale sono assegnati in dotazione possibilmente personale, per tutta la durata del rapporto di lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza.
Agli operai addetti ai lavori di cui al 1° comma viene concessa una giornata di permesso retribuito all'anno per l'effettuazione di visite mediche, mirate all'accertamento di eventuali danni conseguenti al rischio specifico lavorativo.

Art. 24 Assemblea dei lavoratori
I dipendenti hanno diritto di riunirsi, nelle sedi in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali è corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, si svolgono in locali messi a disposizione dal Consorzio e sono indette singolarmente o congiuntamente dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali o dalle Organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del presente contratto, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicato al Consorzio.
Le assemblee possono aver luogo anche fuori della sede di lavoro purché indette in ore corrispondenti alle ultime dell'orario giornaliero di lavoro.
[…]

Art. 31 Commissione paritetica nazionale
È istituita in Roma la Commissione paritetica nazionale con il compito di esaminare le eventuali divergenze in ordine all'interpretazione delle norme del presente contratto.
La Commissione è composta da 6 membri: 3 nominati dallo Snebi e 3 designati da ciascuna delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, in ragione di un membro per ogni Organizzazione.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri. La Commissione si riunisce, su richiesta di uno dei quattro Sindacati indicati al secondo comma, entro sessanta giorni dalla richiesta medesima.
La convocazione, in ogni caso, è effettuata dallo Snebi.
La Commissione decide, in via definitiva, quale espressione della volontà contrattuale delle parti, con il voto favorevole di almeno 5 membri.
Per ogni questione o gruppo di questioni sottoposte all'esame della Commissione verrà redatto un verbale.

Titolo III Disciplina del rapporto di lavoro del personale che esplica la propria attività in modo esclusivo e continuativo per i consorzi Capo I Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 32 Requisiti per l'assunzione
Per l'assunzione del personale sono richiesti i seguenti requisiti:
[…]
d) sana costituzione fisica ed immunità da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le funzioni da espletare, da accertarsi attraverso i competenti organi pubblici preposti al servizio sanitario;
[…]

Capo II Doveri del personale
Art. 41 Orario di lavoro
La durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 38 ore per il personale appartenente alle fasce funzionali 7, 6. e 5, limitatamente per quest'ultima al personale che sia addetto a mansioni di ordine, di segreteria e collaborazione amministrativa, amministrativo-contabile, tecnica ed agraria, nonché per il personale della 3. fascia funzionale addetto a lavori di copia, fotocopia, dattilografia, stenografia o ad altre mansioni esecutive di ufficio.
La durata del lavoro ordinario settimanale non può altresì superare le 38 ore per il personale inquadrato nella 2 fascia funzionale che sia addetto esclusivamente a compiti di copia e fotocopia, di dattilografia e stenografia.
Per il restante personale inquadrato nelle fasce funzionali 2, 3 e 5 non rientrante tra quello indicato ai precedenti commi, nonché per il personale inquadrato nella 1 e nella 4 fascia funzionale, l'orario ordinario contrattuale di lavoro resta fissato in 38 ore settimanali di media annua.
L'orario settimanale di lavoro di cui ai precedenti commi dovrà essere ripartito in maniera da lasciare libero il pomeriggio del sabato.
Qualora le esigenze organizzative e funzionali lo consentano si prevederà, d'intesa fra il Consorzio e le RSA, la distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni lavorativi attraverso, occorrendo, l'istituzione di appositi turni fra il personale che garantiscano il funzionamento di quei servizi il cui espletamento è necessario anche nella giornata di sabato. In ogni caso la giornata del sabato non può considerarsi festiva.
La ripartizione dell'orario di cui al 3° comma del presente articolo nei vari mesi dell'anno in modo che sia rispettata la media ivi prevista, viene effettuata d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA.
Nell'effettuare tale ripartizione, le parti potranno fissare per quattro mesi l'anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori orari fissati durante gli altri mesi dell'anno, con un massimo, in ogni caso, di un orario settimanale di 44 ore.
Per i dipendenti addetti alle occupazioni che, a norma del R.D.L. 153-1923, n. 692 e tabelle annesse ai R.D. 6-12-1923, n.2657 e 10-9-1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore e la durata giornaliera di lavoro ordinario non può superare le ore 10.
L'orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo massimo di 15 settimane all'anno, da 50 a 44 ore.
Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante l'arco dell'anno, per alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, e a 38 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro continuo.
Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore.
L'individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due orafi indicati al 10° comma, saranno determinati d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA.
I portieri e gli addetti alla custodia di stabilimento o di impianti che abbiano l'alloggio sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, sono esclusi dalle limitazioni di orario previste nei commi precedenti, purché abbiano la facoltà di farsi sostituire nella loro attività giornaliera da una o più persone designate d'accordo con l'Amministrazione consortile. La stessa Amministrazione deve provvedere, con onere a suo carico, alla sostituzione del dipendente qualora rimanga assente dal lavoro per ferie, riposo settimanale, malaria, infortunio, festività o perché sia comandato a prestare la propria opera presso altro impianto, con temporanea sussistenza dell'obbligo di custodia.
La durata, la distribuzione e l'ora iniziale e finale dell'orario ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel presente articolo, vengono fissate d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA al fine di rispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei servizi consortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti.
Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al precedente comma, le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti l'Ufficio Provinciale del lavoro.
Nelle giornate in cui i dipendenti siano adibiti a lavori considerati nocivi ai sensi del precedente art. 23, gli stessi hanno diritto alla riduzione di due ore sull'orario giornaliero ordinario, fermo restando l'importo della retribuzione.
Gli operai possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori disagiati per non più di 4 ore giornaliere, con una pausa di 15 minuti dopo la prima ora e quarantacinque minuti di lavoro ed un'altra pausa di altri 15 minuti dopo una ulteriore ora e quarantacinque minuti di lavoro. Per il completamento dell'orario ordinario giornaliero dovranno essere adibiti ad altre attività.
Agli effetti di quanto previsto al precedente comma sono considerati lavori in acqua quelli che si effettuano con i piedi immersi nell'acqua; sono considerati lavori disagiati l'estirpazione manuale delle erbe e dei materiali dalle griglie site in prossimità degli impianti idrovori e degli impianti di sollevamento delle acque a scopo irriguo.
Chiarimento a verbale
La durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore, distribuite secondo le intese di cui al 12° comma, deve intendersi riferita alle ore per le quali il lavoratore è obbligato a restare effettivamente a disposizione del Consorzio per l'espletamento dell'attività di cui all''8° comma, indipendentemente dalle ore di effettivo lavoro svolto. Ugualmente dicasi per l'ipotesi contemplata al 10° comma.

Art. 43 Reperibilità
I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperibili fuori dell'orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne faccia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheranno, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro.
I Consorzi informeranno le RSA dei turni di reperibilità di cui al precedente comma.
[…]
La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori.
Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, durante il periodo di reperibilità, un'indennità giornaliera […]

Capo IV Provvedimenti disciplinari
Art. 46 Censura scritta

La censura scritta è una dichiarazione di biasimo che viene inflitta nei seguenti casi:
a) per negligenza o per lievi mancanze in servizio;
b) per ingiustificato ritardo nell'inizio o per anticipazione nella cessazione del lavoro ovvero per allontanamento arbitrario dal lavoro;

e) in genere per lievi trasgressioni all'osservanza dei regolamenti, delle istruzioni particolari o degli ordini di servizio.

Art. 47 Sospensione dal servizio
La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal posto con privazione della retribuzione per un periodo:
1) sino a tre giorni:
a) per maggiori gravità nelle infrazioni previste all'articolo precedente;
b) per recidiva nelle mancanze commesse nello stesso anno, per le quali fu inflitta la sanzione della censura scritta;

e) per insubordinazione;

g) per tolleranza di irregolarità di servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente;

i) in genere per mancanze che, senza rivestire carattere di particolare gravità, siano lesive del decoro, della funzione o della disciplina;
2) da quattro a dieci giorni:
l) per maggiori gravità o per recidiva entro due anni, nelle infrazioni previste alle lettere da c) ad i);
m )per ripetizione entro l'anno della recidiva di cui alla lettera b);
[…]

Art. 48 Licenziamento in tronco
Il licenziamento in tronco viene inflitto:
a) per notevoli gravità o per recidiva nelle infrazioni previste alle lettere da n) a p) dell'art. 47;
b) per reiterazione, rispettivamente, entro il biennio o entro l'anno della recidiva prevista alle lettere 1) e m) dell'art. 47;

f) per furto o danneggiamento doloso, anche se soltanto tentati, alle opere od ai materiali di pertinenza del Consorzio;
[…]

Art. 51 Sospensione cautelare facoltativa
Il Consorzio, nelle ipotesi di cui all'art. 48, può sospendere il dipendente dal servizio, con conseguente sospensione della retribuzione, anche prima che sia esaurito od iniziato il procedimento ivi previsto.
[…]

Capo IV Diritti del personale
Art. 60 Cambiamento di mansioni - Effetti
[…]
In via eccezionale ed in relazione ad esigenze straordinarie, per periodi limitati nell'arco dell'anno, è consentito richiedere al personale lo svolgimento, ove possibile a rotazione, di mansioni immediatamente inferiori a quelle proprie della qualifica senza alcuna diminuzione della retribuzione, previo confronto con le RSA.

Art. 73 Compenso per lavoro straordinario e festivo
Può essere richiesta, in caso di particolari esigenze di servizio, prestazione di lavoro straordinario.
Le prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere, per ciascun dipendente le 225 ore annue, salvo comprovate esigenze di carattere eccezionale da concordare con le RSA.
Non è ammesso riposo sostitutivo del lavoro straordinario prestato. […]

Capo V Interruzioni ordinarie e straordinarie del servizio
Art. 90 Accertamenti sanitari
Il Consorzio ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del dipendente da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico, di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 93 Gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza o di puerperio trovano applicazione le disposizioni della legge 30-12-1971, n. 1204 e successive modificazioni ed integrazioni.
[…]

Capo VI Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 98 Dispensa nell'interesse del servizio

Il dipendente può essere dispensato dal servizio per sopravvenuta inabilità determinata da motivi di salute o per accertata incapacità all'adempimento delle sue funzioni.
Il provvedimento di dispensa dal servizio per sopravvenuta inabilità determinata da motivi di salute, è adottato dal Consorzio sulla base del parere espresso da un Collegio medico costituito nel modo previsto all'art. 88.
Il provvedimento di dispensa per incapacità deve essere preceduto dal conforme parere di una Commissione composta da cinque membri, nominati come segue:
- uno, con funzioni di Presidente, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori nel cui circondario ha sede la Prefettura della Provincia ove ha sede il Consorzio;
- due dal Sindacato Nazionale dei Consorzi;
- due dal Sindacato al quale il dipendente è iscrivo od ha conferito mandato nell'ambito delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Qualora entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta i Sindacati non abbiano provveduto ad effettuare le nomine di loro speranza, queste sono devolute all'assessorato regionale al lavoro o, in caso di mancata designazione di quest'ultimo nello stesso termine, all'Ufficio provinciale del lavoro competente per la provincia ove ha sede il Consorzio.
[…]

Titolo V Disciplina del rapporto di lavoro degli operai avventizi
Art. 116 Requisiti per l'assunzione

Gli operai sono assunti in base alle norme di legge vigenti. Per l'assunzione sono richiesti i seguenti requisiti:
[…]
d) sana costituzione fisica ed immunità da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le funzioni da esplicare, da accertarsi attraverso i competenti organi pubblici preposti al servizio sanitario.
[…]

Art. 120 Orario di lavoro - Festività
La durata dell'orario ordinario settimanale non può superare le 38 ore settimanali di media nell'arco della durata del rapporto.
La ripartizione dell'orario normale nei vari mesi in modo che sia rispettata la media, viene effettuata d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
Nell'effettuare tale ripartizione le parti potranno fissare, per un periodo corrispondente alla metà della durata del rapporto, orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media, dei minori orari fissati per il restante periodo, con un massimo, in ogni caso, di un orario settimanale di 44 ore.
Per le occupazioni che, a norma del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 e tabelle annesse ai R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e 10 settembre 1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la durata massima del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore e la durata massima giornaliera di lavoro ordinario non può superare le 10 ore.
La durata dell'orario di lavoro dei dipendenti addetti alle occupazioni di cui al precedente comma è ridotta, per un periodo pari al 30% della durata dell'intero rapporto di lavoro, da 50 a 44 ore settimanali.
Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante il rapporto di lavoro per alcuni periodi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, e a 38 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro continuo.
Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore.
L'individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 6° comma saranno determinate d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA.
La durata e la distribuzione dell'orario ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel presente articolo vengono fissate d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA, al fine di rispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei servizi e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti.
Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al precedente comma le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti all'Ufficio Provinciale del lavoro.
Resta ferma, per gli operai avventizi dei Consorzi di miglioramento fondiario, I'eventuale diversa disciplina dell'orario di lavoro già concordata in sede locale, purché nel rispetto della media di orario annuo di cui ai precedenti commi.
Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali per i pubblici uffici nonché il giorno di ricorrenza del Santo Patrono della località ove il dipendente presta servizio.
Per quanto riguarda la disciplina delle prestazioni lavorative effettuate nei giorni riconosciuti festivi prima dell'entrata in vigore della L. 5.3.1977, n. 54, trova applicazione la normativa di cui all'accordo 20.5.1977, Allegato D) al presente contratto.
Qualora gli operai siano addetti a lavori considerati pesanti o nocivi ai sensi del CCNL. 30.7.1970 e relativi accordi circoscrizionali, restano in vigore le riduzioni dell'orario ordinario di lavoro contemplate dai predetti accordi circoscrizionali in vigore al 31-12-1973. In mancanza di tali accordi trova applicazione la norma di cui al 16° comma dell'art. 41 del presente contratto.
Chiarimento a verbale
La durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore distribuite secondo le intese di cui al 9° comma, deve intendersi riferita alle ore per le quali il lavoratore è obbligato a restare effettivamente a disposizione del Consorzio per l'espletamento dell'attività di cui al 4° comma, indipendentemente dalle ore di effettivo lavoro svolto. Ugualmente dicasi per l'ipotesi contemplata al 7° comma.

Art. 129 Compenso per lavoro straordinario e festivo
Può essere richiesta, in caso di particolari esigenze di servizio, prestazione di lavoro straordinario Le prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere le 250 ore annue, salvo caso eccezionali.
Non è ammesso riposo sostitutivo del lavoro straordinario prestato.
[…]

Allegati
Allegato S Accordo collettivo nazionale 22/1/96 recante norme per l'applicazione del nuovo regime in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

Il giorno 22 gennaio 1996, in Roma tra lo Snebi […] e la Flai-Cgil […], la Fisba-Cisl […], la Filbi-Uil […];
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che nel prevedere alcuni principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori in materia di tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi; considerato che le parti intendono definire tali aspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie; ravvisata l'opportunità di prendere in esame i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio e la formazione di detta rappresentanza; ritenuto che la logica sulla quale il D.Lgs. 19/9/1994, n. 626 fonda i rapporti tra le parti nella materia è diretta a superare posizioni di conflittualità e si ispira a criteri di partecipazione; si è convenuto quanto segue:

Parte prima
1°) Modalità di elezione del rappresentano dei lavoratori per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato di norma dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali e aziendali. In assenza di rappresentanze sindacali aziendali il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori nel loro interno.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi.
Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione.
Il verbale è comunicato al Consorzio entro cinque giorni dalla data della elezione.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori in servizio presso il Consorzio alla data in cui si svolgono le elezioni. Possono essere eletti rappresentanti per la sicurezza tutti i lavoratori titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova, alla stessa data.
La durata dell'incarico è di tre anni.
L'elezione del rappresentante per la sicurezza dovrà svolgersi in ore corrispondenti alle ultime dell'orario giornaliero di lavoro per il periodo di tempo strettamente necessario agli adempimenti elettorali.
2°) Numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e tempo di lavoro retribuito dedicabile allo svolgimento della funzione
In ciascun Consorzio il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sarà di:
- 1 rappresentante nei Consorzi che occupano sino a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti nei Consorzi che occupano più di 200 dipendenti.
Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 19 D.Lgs. 19/9/1994, n. 626 ciascun rappresentante per la sicurezza può dedicare le seguenti ore di lavoro retribuito, nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro contrattualmente previsto:
- 20 ore annue nei Consorzi che occupano fino a 50 dipendenti;
- 25 ore annue nei Consorzi che occupano da 51 a 100 dipendenti;
- 30 ore annue nei Consorzi che occupano oltre 101 dipendenti;
Le predette ore di lavoro retribuite da dedicare alle funzioni previste all'art. 19 D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, non vengono utilizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dalle lettere b), c), d), 9), i) ed 1) del citato art. 19.
Ai fini del computo dei dipendenti di cui al presente punto 2°) i dipendenti da prendere in considerazione sono esclusivamente quelli titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nei confronti dei quali trova applicazione il CCNL 6 marzo 1996.
Chiarimento a verbale
Tenuto conto della definizione che il D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 e successive modificazioni danno dell'unità produttiva, le parti si danno atto che nell'ambito dei Consorzi non è dato ravvisare l'esistenza di unità produttive per le quali sorga problema di nomina di rappresentanti per la sicurezza.
Impegno a verbale
Non appena saranno state definite anche nel settore consortile le modalità di elezione delle RSU. e di trasferimento alle medesime RSU dei diritti, delle libertà sindacali e delle tutele già attribuiti alle RSA, le parti si incontreranno per riesaminare le modalità di elezione dei rappresentanti per la sicurezza.
3°) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.
3.1 Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze operative con le limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si svolgono di norma congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
3.2 Modalità di consultazione
Laddove il D. Lgs. n. 626/1994 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione, secondo le previsioni di legge.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
3.3 Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f)del comma 1 dell'art. 19 del D.Lgs. 626/1994.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il documento sulla valutazione dei rischi di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 626/1994, custodito presso il Consorzio ai sensi dell'art. 4 comma 3 del citato D. Lgs.. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro. Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a fame un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto del segreto d'ufficio.
4° Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett 9) del D Lgs n. 626 del 1994.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà durante l'orario ordinario di lavoro.
Il programma formativo deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, provvede ad una integrazione della formazione del rappresentante per la sicurezza.
Impegno a verbale
Le parti si impegnano ad incontrarsi per definire la durata e le modalità di svolgimento dell'attività formativa non appena il Ministero del lavoro e della previdenza sociale avrà provveduto agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 7, del D.Lgs. 19/9/1994, n. 626.
5° Riunioni periodiche
In applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo n. 626/1994 la riunione periodica prevista dal comma 1 del predetto Art. 11 e convocata con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere, anche prima della scadenza annuale, la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.

Parte seconda
Organismi paritetici territoriali

Vengono istituiti, a livello regionale, organismi paritetici cui sono affidati i seguenti compiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro:
- definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- promozione dello scambio di informazioni e di valutazioni degli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni;
- conciliazione delle eventuali controversie che dovessero insorgere presso i Consorzi sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D.Lgs. 19/9/1994, n. 626 e dal presente accordo.
Gli organismi paritetici regionali sono composti da 6 membri: tre designati dalla Unione regionale dei Consorzi su richiesta dello Snebi e tre designati dalle Organizzazioni sindacali regionali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente accordo, in ragione di un membro per ogni Organizzazione.

Parte terza
Uso di attrezzature munite di videoterminali

Fermo restando quanto previsto al titolo VI del decreto legislativo 19/9/1994, n. 626, il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale per almeno 4 ore giornaliere consecutive, ha diritto ad interrompere la sua attività mediante pause di 10 minuti ogni sessanta minuti di applicazione continuativa.
Le pause sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tali, non sono riassorbibili all'interno di eventuali accordi che prevedano riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
È vietata la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

Parte quarta
Decorrenza e durata

Il presente accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 1999. Il presente accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza.
In caso di disdetta l'accordo continua a produrre i suoi effetti sino a che non sia intervenuta nuova regolamentazione collettiva.
Impegno a verbale
Qualora successivamente alla stipula del presente accordo vengano approvate disposizioni di legge modificative delle disposizioni del D.Lgs. 19/9/1994, n. 626, cui si riferisce il presente accordo, le parti si impegnano ad incontrarsi per adeguare le norme dell'accordo medesimo alle innovazioni legislative.