Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 novembre 2015, n. 23691 - Infortunio e minimo indennizzabile. Preesistenti gravissime patologie
Fatto
S.G., premesso che l'INAIL gli aveva liquidato la sola invalidità temporanea per un incidente sul lavoro, chiedeva al Giudice del lavoro di Cagliari il riconoscimento dell'indennizzo dovuto in capitale in relazione al danno biologico subito. L'INAIL deduceva che il danno biologico subito era al di sotto del minimo Indennizzabile posto che il ricorrente era affetto da preesistenti gravissime patologie derivanti da cause a carattere non lavorativo. Il Tribunale di Cagliari accoglieva parzialmente la domanda e riconosceva il diritto ad un indennizzo in capitale pari ad un danno biologico del 15%. Avverso la sentenza interponeva ricorso il S.G. ma la Corte di appello di Cagliari con sentenza del 31.10.2007 rigettava l'appello. La Corte territoriale osservava che effettivamente il S.G., alla luce della consulenza peritale svoltasi in appello, era affetto da gravi patologie preesistenti all'infortunio con un danno extra lavorativo rappresentato non soltanto dalla paraparesi con deficit di forza di media gravità e con deambulazione deficitaria ma anche da una anchilosi di rachide dorsale e lombare in grave scoliosi paralitica nella misura dell"85% secondo la valutazione del consulente di appello (e del 80% per quello scelto dal Tribunale): il danno del nuovo infortunio era pari al 3% alla luce di quanto concordemente affermato dai due CTU posto che i fenomeni di destabilizzazione della colonna vertebrale e di aggravamento della situazione non potevano essere ascritti all'infortunio ma a alle patologie precedenti. Nel settembre del 2003 il S.G. era ancora in condizioni di lavorare. Il ruolo causale dell'infortunio del gennaio del 2002 nel successivo aggravamento era stato per il consulente modesto. Pertanto applicando la formula del Gabrielli si arrivava ad un danno biologico del 15% secondo il consulente di primo grado o del 20% secondo il consulente di appello: per la Corte appariva preferibile la prima opzione posto che la misura dell'85% di inabilità preesistente era obiettivamente superiore a quella oggettivamente accertata e riservata alla paraplegia; mentre il S.G. non appariva essere affetto da un danno extra lavorativo così grave.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso con un motivo, resiste controparte con controricorso.
Diritto
Con il motivo proposto si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma sesto del D. lvo n. 38/2000, nonché l'omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione agli artt. 113,115,116 c.p.c.: dopo l'infortunio la capacità lavorativa era nulla, mentre era stata calcolata solo come fortemente ridotta. La formula Gabrielli era stata conseguentemente erroneamente applicata.
La parte del motivo sviluppata in relazione del preteso vizio motivazionale va dichiarata inammissibile in quanto nel motivo non viene offerto il cosiddetto quesito di sintesi, previsto dall'art. 366 bis c.p.c.- applicabile ratione temporis- a pena di inammissibilità cioè " la chiara indicazione del fatto controverso rispetto al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione". Circa l'ulteriore profilo il motivo appare infondato in quanto la motivazione appare congrua e logicamente coerente posto che la Corte indica specificamente gli elementi utilizzati per la formula Gabrielli specificando il grado di inabilità preesistente all'infortunio e di natura extra lavorativa, l'incidenza invalidante dell'infortunio ed il grado di inabilità residuato dopo l'infortunio. Le censure appaiono in realtà di merito, come tali inammissibili in questa sede, perché concernono la valutazione di quest'ultimo elemento nella misura del 100%, contrariamente a quanto stabilito in sentenza sulla base di quanto accertato in sede peritale. La Corte spiega accuratamente perché, anche dopo l'infortunio, l'inabilità non fosse pari al 100% e perché il progressivo peggioramento della situazione fosse da ascrivere a ragioni preesistenti l'infortunio. Quel che rileva, conclusivamente, non è una situazione di inabilità assoluta in quanto tale, ma che tale situazione si sia prodotta immediatamente dopo l'infortunio, il che risulta escluso dalla sentenza. Ancora con motivazione idonea e logicamente coerente la Corte ha spiegato perché fosse da preferire la valutazione del danno preesistente all'infortunio raggiunta dal consulente di primo grado rispetto a quella del consulente nominato in appello (v. pag. 13 della sentenza impugnata). Pertanto non è vero che sia stata erroneamente applicata la formula Gabrielli, ma la stessa è stata applicata tenendo conto di elementi che il ricorrente contesta nel merito senza neppure produrre le due consulenze o riprodurle nel ricorso e senza evidenziare errori di ordine scientifico da parte dei consulenti. Si deve quindi rigettare il proposto ricorso.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 100,00 per esborsi, nonché in euro 3.00,00 per compensi oltre accessori come per legge.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.9.2015