INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
Determina del Presidente 1° dicembre 2015, n. 451
Accordo-quadro di collaborazione Inail/Ministero della Salute/Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

IL PRESIDENTE

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;
visto l’art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010;
visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell’Istituto;
visto l’art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni;
viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione” di cui alla propria determinazione n. 10 del 16 gennaio 2013;
visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che individua le strutture del Servizio Sanitario Regionale cui compete la tutela dell’igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conferma la titolarità delle Regioni per uno stretto coordinamento operativo tra tutti gli Enti che hanno competenze, dirette o indirette, in tema di tutela della salute dei lavoratori;
visto, in particolare l’art. 7 del citato D.Lgs. n. 502/1992 che, nell’attribuire ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali compiti di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, al comma 3 stabilisce che gli stessi, tramite la Regione, acquisiscono dall’INAIL - che ne garantisce la trasmissione anche attraverso strumenti telematici - ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro;
visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il codice dell’amministrazione digitale (CAD) ed in particolare l’art. 58, ove è previsto che le P.A. comunichino tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito, degli accessi alle proprie base dati mediante la cooperazione applicativa, al fine di condividere archivi e implementare banche dati;
visto il Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, che conferisce all’Inail competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare gli artt. 5, 7, 9, 10 e 54;
visto, altresì, l’art. 8 del citato D.Lgs n. 81/2008, che ha istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) ed ha attribuito all’Inail la gestione tecnica ed informatica dei dati utili ad orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici e per indirizzare le attività di vigilanza nel settore;
vista l’Intesa in sede di Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 del “Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, denominato ex art. 5, sul documento “Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l’anno 2012”;
vista l’Intesa in sede di Conferenza Unificata del 20 febbraio 2014 del Comitato ex art. 5, sul documento recante “Indicazioni ai Comitati regionali di Coordinamento per la definizione della programmazione per l’anno 2014”;
vista l’Intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 concernente il Patto per la Salute 2014-2016;
visto il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 del Ministero della Salute, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014;
visti la relazione del Direttore generale in data 20 novembre 2015 e lo schema di Accordo quadro ivi allegato;
considerato che la collaborazione tra Inail, Ministero della Salute e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome è finalizzata a definire piani ed interventi operativi condivisi a livello centrale, regionale e locale volti a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
ritenuto che le sinergie messe in campo costituiscano una modalità funzionale per contribuire a diffondere la cultura della prevenzione sul lavoro e a fornire risposte di qualità ai relativi bisogni di salute e sicurezza dei lavoratori;
ritenuto, altresì, che l’iniziativa risponda alle politiche complessive dell’Istituto in materia di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,

DETERMINA

di approvare lo schema di Accordo quadro di collaborazione Inail, Ministero della Salute e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione.

f.to Prof. Massimo DE FELICE


ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
tra

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione Contro gli Infortuni sul lavoro,
nella persona del Presidente Massimo De Felice
e
Il Ministero della Salute
nella persona del Ministro Beatrice Lorenzin
e
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,
nella persona del Presidente Sergio Chiamparino


- visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che individua le strutture del Servizio Sanitario Regionale cui compete la tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conferma la titolarità delle Regioni per uno stretto coordinamento operativo tra tutti gli Enti che hanno competenze, dirette o indirette, in tema di tutela della salute dei lavoratori;
- visto, in particolare, l'articolo 7 del richiamato decreto legislativo che, nell'attribuire ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali compiti di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, al comma 3 stabilisce che gli stessi, tramite la Regione, acquisiscono da INAIL ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro specificando che INAIL garantisce la trasmissione delle predette informazioni anche attraverso strumenti telematici;
- visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha rimodulato e ampliato i compiti dell'INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche a interventi prevenzionali;
- visto l'articolo 7, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale, al fine di integrare le funzioni assicurative e di ricerca connesse alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha soppresso l'ispesl e l'Ipsema, attribuendone le funzioni all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, contiene le disposizioni per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo;
- vista l'intesa in sede di Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito indicato come Comitato ex articolo 5, sul documento "Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno 2012";
- vista l'intesa in sede di Conferenza Unificata del 20 febbraio 2014 del Comitato ex articolo 5, sul documento recante "Indicazioni ai Comitati regionali di Coordinamento per la definizione della programmazione per l'anno 2014";
- vista l'Intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 concernente il Patto per la salute 2014-2016;
- vista l'Intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 13 novembre 2014 concernente il Piano Nazionale della Prevenzione 2014 -2018 (PNP);
- visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

PREMESSO CHE
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni:
- all'articolo 5, comma 3, lettera e), individua tra i compiti del Comitato ex articolo 5, di cui INAIL è organo consultivo, quello di garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;
- all'articolo 7, comma 1, prevede che il Comitato regionale di coordinamento, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, operi presso ogni Regione e Provincia Autonoma al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi nonché l'uniformità degli stessi e il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6;
- all'articolo 9, definisce le attività svolte dall'INAIL in una logica di sistema con il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome, tra cui al comma 6, lettera g) quella di fornire assistenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alle Regioni e Province Autonome, per l'elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei Piani sanitari regionali e dei Piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo della salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia; lettera h) quella di supportare il Servizio Sanitario Nazionale fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e, lettera I) quella di effettuare il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- all'articolo 10, stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL del SSN, il Ministero della salute e ITNAIL svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro;
- all'articolo 54, prevede che la trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal decreto stesso, possano avvenire tramite sistemi informatizzati nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi;
l'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale (CAD), cosi come modificato dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, tra le azioni di semplificazione, prevede che le P.A. comunichino tra loro attraverso la messa a disposizione, a titolo gratuito, degli accessi alle proprie basi di dati alle altre Amministrazioni mediante la cooperazione applicativa, al fine di condividere archivi e implementare banche dati;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 contiene le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività;

CONSIDERATO CHE
- nell'ambito del processo evolutivo del sistema nazionale della prevenzione, per il perseguimento di efficaci politiche di prevenzione nei luoghi di lavoro, è interesse condiviso valorizzare e sviluppare le interazioni e le sinergie tra le istituzioni nel rispetto dei ruoli e delle competenze propri;
- i Piani Nazionali della Prevenzione e i Piani Nazionali e Regionali di settore prevedono il sostegno di INAIL alle azioni centrali strategiche di prevenzione;
- negli Atti di Indirizzo del Comitato ex articolo 5, al fine di realizzare programmi di sistema, sono annualmente individuati strumenti e azioni atti a garantire, a livello centrale, le azioni di supporto di INAIL al Ministero della salute e alle Regioni e Province Autonome;
- le Regioni e le Province autonome esercitano un ruolo centrale in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro svolgendo, attraverso le Aziende Sanitarie locali, le attività di vigilanza e le azioni di supporto dirette a lavoratori, imprese, organizzazioni di rappresentanza e tutti gli altri soggetti a diverso titolo coinvolti e che tale ruolo è esercitato mediante l'utilizzo delle fonti informative istituzionali;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, prevede la condivisione di numerosi Sistemi Informativi tra INAIL, Regioni e Province autonome;
- con i Protocolli di intesa siglati nel 2002 e nel 2007, tacitamente rinnovati nel 2012, sono stati istituiti i "Flussi Informativi" per la prevenzione, nell'ambito dei quali INAIL, Ministero della Salute e Regioni e Province autonome, nonché Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno sottoscritto l'impegno a realizzare un programma di collaborazione sistematica al fine di sostenere, attraverso flussi bidirezionali di dati, le strategie di prevenzione sinergiche e in rete;
- le "Linee di mandato 2013-2017", approvate con delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INAIL n. 1 del 5 febbraio 2014, e confermate dalla Relazione Programmatica 2016-2018 approvata in data 27 maggio 2015, evidenziano la necessità di pervenire alla omogeneizzazione delle banche dati sia a fronte delle esigenze interne sia a sostegno dei soggetti esterni;
- le "Linee d'Indirizzo Operativo per la Prevenzione" sono redatte annualmente da INAIL per fornire alle proprie Direzioni Regionali e Territoriali indicazioni per lo sviluppo della funzione prevenzionale, ai fini della programmazione delle attività e del consolidamento del sistema delle interazioni con Istituzioni, Enti e Parti sociali;
in virtù di tutto quanto premesso e considerato, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, è necessario stabilire relazioni funzionali atte a realizzare le attività e gli interventi previsti dalle norme, nonché dalle Intese della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata, regolate attraverso il presente Accordo quadro e specifici atti convenzionali conseguenti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

La collaborazione ha come obiettivo:
• l'individuazione di percorsi prevenzionali basati su obiettivi prioritari comuni e metodologicamente condivisi a livello centrale, regionale e locale, supportati da strategie e azioni evidence based e caratterizzati da interventi sostenibili e misurabili in termini di processo e di risultato;
• lo sviluppo e il consolidamento di Sistemi Informativi/Gestionali e di Sorveglianza tra INAIL, Regioni e Province autonome e la relativa fruibilità delle rispettive banche dati. In Allegato 1 si elencano i temi prioritari;
• il supporto tecnico alla redazione, alla realizzazione dei Piani Nazionali di Prevenzione e dei Piani Nazionali e Regionali di settore da questi derivanti e al monitoraggio dei risultati ottenuti;
• metodologie e strumenti destinati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

Per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e nel rispetto delle reciproche funzioni e competenze, INAIL, Ministero della Salute e Regioni e Province autonome si impegnano a definire e realizzare in forma coordinata un programma nazionale di collaborazione.
Le attività in esecuzione del presente Accordo - quadro, quando abbiano per oggetto lo scambio dati tra le Parti, saranno regolate da apposite convenzioni.
In particolare, per ciò che concerne lo scambio dati tra INAIL e le Regioni e Province autonome sarà predisposta per ciascuna Regione e Provincia autonoma firmataria una convenzione sottoscritta per adesione dalla Regione/Provincia stessa e da INAIL.
Le attività collegate con l'attuazione dei Piani Regionali di Prevenzione, concordate in sede di Comitati Regionali di Coordinamento ex articolo 7 del decreto legislativo 81/2008, avverranno attraverso la stipula di accordi tra le Direzioni Regionali INAIL e le corrispondenti Regioni e Province autonome.

ARTICOLO 3 - COMITATO DI COORDINAMENTO

INAIL, Ministero della Salute, Regioni e Provincie autonome svolgono le attività previste dal presente Accordo-quadro in forma coordinata e congiunta attraverso un Comitato di Coordinamento paritetico composto da sei rappresentanti, di cui uno in rappresentanza del Ministero della salute, tre in rappresentanza delle Regioni e Province Autonome, due in rappresentanza di INAIL.
Il comitato di coordinamento regola il proprio funzionamento attraverso apposito regolamento.
Al Comitato di Coordinamento sono affidati compiti di:
• pianificazione e programmazione delle attività di indirizzo tecnico organizzativo;
• monitoraggio dello stato di attuazione delle convenzioni e valutazione dell'efficacia e della sostenibilità degli interventi e dei processi attuati;
• modifica e integrazione al presente atto, a seguito dell'evoluzione del complessivo quadro delle norme e degli indirizzi nazionali in materia, nonché di nuove esigenze di collaborazione che dovessero manifestarsi durante la vigenza dell'Accordo;
• elaborazione del rendiconto annuale da sottoporre ai rispettivi organi competenti.
Le Parti condividono la possibilità di valutare l'eventuale partecipazione al Comitato di Coordinamento di esperti che possano fornire il loro apporto professionale ed esperienziale, su specifici argomenti, contribuendo al buon andamento dei lavori.

ARTICOLO 4 - IMPEGNI DELLE PARTI

Ai fini del pieno raggiungimento delle finalità poste nel presente atto, in logica di paritaria partecipazione, INAIL, Ministero della Salute e Regioni e Province autonome si impegnano a destinare risorse professionali, tecniche, strumentali ed economiche, nei limiti delle ordinarie disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente.
Ove si rendesse necessario l'impiego di risorse economiche straordinarie per attività congiunte di prevenzione queste saranno oggetto di specifici accordi tra le Parti.

ARTICOLO 5 - TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali acquisiti in conseguenza e nel corso del rapporto di collaborazione tra le Parti dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

ARTICOLO 6 - NATURA E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo quadro ha durata quinquennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intende rinnovato alla scadenza, salvo esplicita disdetta delle Parti contraenti.

Per l'INAIL

Il Presidente
Massimo De Felice
Per la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
Il Presidente
Sergio Chiamparino
Per il Ministero della Salute

Il Ministro
Beatrice Lorenzin


Allegato 1
• Flussi Informativi per la Prevenzione;
• Sistema Informativo per la comunicazione da parte del medico competente di dati aggregati sanitari e di rischio ai servizi competenti per territorio;
• Sistema Informativo per la rilevazione delle attività di vigilanza e prevenzione della pubblica amministrazione;
• Sistema informativo per la comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• Sistema informativo riferito alla banca dati delle prescrizioni, come risulta nell'Atto di Indirizzo per l'anno 2014 del Comitato ex art. 5 del D.Lgs 81/2008;
• Sistema Informativo per il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle attività dei Comitati regionali di Coordinamento;
• Sistema Informativo Nazionale per il monitoraggio delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro;
• Sistema Informativo relativo alla registrazione degli esposti a cancerogeni;
• Sistema Informativo per la sorveglianza delle malattie professionali MALPROF.;
• Sistema Informativo per la sorveglianza degli infortuni mortali e gravi InforMO;
• Sistema Informativo integrato per il monitoraggio della salute dei lavoratori WHIP, Work History Italian Panel - Salute;
• Registro Nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale (Registro Nazionale dei Mesoteliomi - ReNaM, Registro Nazionale Tumori Naso-Sinusali -ReNaTuNS, Registro Nazionale dei casi di neoplasia a bassa frazione eziologica).


Fonte: inail.it