Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 1996
Parti: Enea e OO.SS.
Settori: Ricerca, Enea
Fonte: CISL
Sommario:
Ipotesi di accordo per l’applicazione del D.Lgs. 626/94, con particolare riferimento alle attribuzioni dei rappresentanti per la sicurezza e alle modalità per la loro elezione
La presente ipotesi di accordo è finalizzata a dare attuazione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 626/94, in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
A tale fine si conviene quanto segue.
1. Rappresentante per la sicurezza
In conformità a quanto contemplato dall’art. 18 del D.Lgs. n. 626/94, in tutte le “Unità produttive” dell’Ente dovrà essere eletto, in attesa della costituzione delle RSU, il rappresentante per la sicurezza.
2. Definizione delle unità produttive nell’Enea
Ai fini della definizione di “unità produttiva”, dove opererà il rappresentante per la sicurezza previsto D.Lgs. n. 626/94, sono considerate: la tipologia delle attività e dei principali processi lavorativi xxx normalmente vengono realizzati, la popolazione interessata e le diverse localizzazioni geografiche.
Peraltro, e solo a questi fini, e sedi Enea con una popolazione limitata (inferiore a 15 dipendenti) afferiscono ad altre sedi ove opera un maggior numero di dipendenti, anche avuto riguardo alla loro localizzazione geografica.
3. Identificazione delle unità produttive nell’Enea
Le sedi Enea con caratteristiche di “unità produttiva” ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/94 sono le seguenti:
- Bologna, nella quale confluiscono entrambe le sedi di v. Fiammeli e v. Martini di Monte sole, nonché Venezia e Udine;
- Brasimone, alla quale afferisce la sede di Montecuccolino;
- Casaccia;
- Faenza;
- Frascati;
- Portici, alla quale afferiscono Napoli e Manfredonia;
- Roma, alla quale afferiscono le sedi di Ancona, Campobasso, Perugia e Pescara, nonché la pertinenza dell’EUR;
- Saluggia, alla quale afferiscono le sedi di Ispra, Milano e Torino;
- xxxxx, alla quale afferiscono le sedi di Pisa, Firenze e Genova;
- Trisaia, alla quale afferiscono le sedi di Bari, Potenza, Reggio Calabria e Palermo.
L’elenco suddetto potrà subire variazioni in relazione a modifiche dell’articolazione territoriale degli insediamenti dell’Ente, previa intesa con le Organizzazioni firmatarie del presente accordo.
4. Individuazione del Rappresentante per la sicurezza
Quanto alle modalità di individuazione del rappresentante per la sicurezza, le parti convengono che, in attesa della costituzione delle RSU, la individuazione dei rappresentanti per la sicurezza avviene attraverso elezioni a suffragio universale in ciascuna delle Unità produttive dell’Enea identificate al precedente punto 3.
Quanto alla concreta effettuazione delle operazioni elettorali, le parti convengono sulla modalità riportate nel “Regolamento per l’elezione dei rappresentanti per la sicurezza ex D.Lgs. 626/94” allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo.
5. Numero dei rappresentanti per la sicurezza
In conformità a quanto disposto al comma 6 dell’art. 18 del D.Lgs. 626/94, il numero dei rappresentanti per la sicurezza, in rapporto alla popolazione operante nelle diverse Unità produttive, viene stabilito come segue:
- da 16 a 200 dipendenti, viene eletto 1 rappresentante per la sicurezza;
- da 201 a 1000 dipendenti, vengono eletti 3 rappresentanti per la sicurezza;
- 1001 a 2500 dipendenti, vengono eletti 6 rappresentanti per la sicurezza.
6. Attribuzioni dei rappresentanti per la sicurezza
Quanto alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 19 del D.Lgs. n. 626/94, le parti convengono di fare puntuale riferimento a quanto stabilito nel citato art. 19.
7. Permessi retribuiti orari per i rappresentanti per la sicurezza
In ciascuna delle Unità produttive dell’Enea, così come identificate al precedente punto 3, i rappresentanti della sicurezza usufruiscono di appositi permessi orari - pari a 40 ore annue per ogni rappresentante - per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. n. 626/94.
Tali permessi sono in aggiunta a quelli già previsti per le rappresentanze sindacali.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) del citato art. 19, non viene utilizzato il predetto monte ore, in quanto l’attività viene considerata a tutti gli effetti tempo di lavoro.
Ai fini della richiesta dei permessi retribuiti tempo per l’espletamento delle funzioni il rappresentante per la sicurezza verrà utilizzato il Modulo allegato.
8. Formazione del rappresentante per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall’art. 19, comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 626/94.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico dell’Enea, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti al precedente punto 7 del presente accordo.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore e dovrà comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi della specifica attività che si svolge nella Unità produttiva dell’Enea e sulle
relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime sulla comunicazione.
L’Enea, ogni qualvolta vengono introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, procederà a integrare la formazione del rappresentante per la sicurezza.
9. Riunioni periodiche
In applicazione di quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 626/94, le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e su un ordine del giorno scritto, redatto a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione che opera nella specifica Unità produttiva dell’Enea.
Della riunione viene redatto verbale a cura del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.
10. Strumenti per l’espletamento delle funzioni
In conformità a quanto previsto al punto 4 dell’art. 18 del D.Lgs. n. 626/94, il rappresentante per la sicurezza può utilizzare gli strumenti in disponibilità della Unità produttiva dell’Enea nella quale opera.
In particolare, in tali strumenti rientrano l’utilizzo del locale a disposizione delle rappresentanze sindacali locali e la consultazione delle pubblicazioni nella specifica materia.
11. Verifica dell’accordo
Le parti si riservano di procedere alla verifica dei contenuti e dell’applicazione del presente accordo entro termine di 24 mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Regolamento per l’elezione dei rappresentanti per la sicurezza ex D.Lgs. 626/94
Art. 1 Identificazione delle sedi Enea con caratteristiche di Unità produttiva, ai fini dell’elezione dei rappresentanti per la sicurezza
1. In armonia con i criteri riportati nel D.Lgs. 626/94, vengono identificate - ai fini dell’elezione dei rappresentanti per la sicurezza - le sedi Enea con caratteristiche di “unità produttiva”, avuto riguardo alla tipologia delle attività e dei principali processi lavorativi che normalmente vengono realizzati, alla popolazione interessata e alle diverse localizzazioni geografiche.
2. In considerazione di questi elementi e ai soli fini dell’elezione dei rappresentanti per la sicurezza, le sedi con una popolazione limitata (inferiore a 15 dipendenti) e/o con una particolare localizzazione vengono fatte afferire ad altri Centri e Sedi Enea.
3. Le sedi Enea con caratteristiche di “unità produttiva” sono le seguenti:
- Bologna, nella quale confluiscono entrambe le sedi di v. Fiammeli e v. Martiri di Monte Sole, nonché Venezia e Udine;
- Brasimone, alla quale afferisce la sede di Montecuccolino;
- Casaccia;
- Faenza;
- Frascati;
- Portici, alla quale afferiscono Napoli e Manfredonia;
- Roma, alla quale afferiscono le sedi di Ancona, Campobasso, Perugia e Pescara, nonché la pertinenza dell’EUR;
- Saluggia, alla quale afferiscono le sedi di Ispra, Milano e Torino;
- S. Teresa, alla quale afferiscono le sedi di Pisa, Firenze e Genova;
- Trisaia, alla quale afferiscono le sedi di Bari, Potenza, Reggio Calabria e Palermo.
Art. 2 Numerosità dei rappresentanti per la sicurezza
1. Ai fini della determinazione del numero dei rappresentanti per la sicurezza da eleggere in ciascuna delle Unità produttive dell’Enea come identificate al precedente art. 1 - comma 3, si stabiliscono i seguenti rapporti rispetto alla popolazione dei dipendenti che vi operano:
- da 16 a 200 dipendenti, viene eletto 1 rappresentante per la sicurezza.
- da 201 a 1000 dipendenti vengono eletti 3 rappresentanti per la sicurezza.
- da 1001 a 2500 dipendenti vengono eletti 6 rappresentanti per la sicurezza.
2. In relazione a quanto sopra e in considerazione della numerosità dei dipendenti rilevata all’1 gennaio 1996, sono da eleggere:
- n. 3 rappresentanti per la sicurezza a Bologna;
- n. 3 rappresentanti per la sicurezza a Brasimone, di cui 1 eletto a Montecuccolino;
- n. 6 rappresentanti per la sicurezza a Casaccia;
- n. 1 rappresentanti per la sicurezza a Faenza;
- n. 3 rappresentanti per la sicurezza a Frascati;
- n. 1 rappresentanti per la sicurezza a Portici;
- n. 3 rappresentanti per la sicurezza a Roma;
- n. 2 rappresentanti per la sicurezza a Saluggia, di cui 1 eletto a Ispra;
- n. 1 rappresentanti per la sicurezza a S. Teresa;
- n. 3 rappresentanti per la sicurezza a Trisaia.
3.Il numero dei rappresentanti per la sicurezza da eleggere nell’ambito di ciascuna Unità produttiva verrà rivisto ogni tre anni, alla luce di eventuali variazioni della popolazione al riferimento.
Art. 3 Elettorato attivo e passivo
1. Le elezioni si svolgono a suffragio universale e a scrutinio segreto, presso ciascuna delle Unità produttive Enea come identificate al precedente art. 1.
2. Sono elettori ed elegibili tutti i dipendenti dell’Enea, non in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o contratto a tempo determinato purché la durata del medesimo consenta lo svolgimento del mandato, e che prestino la loro attività nelle Unità produttive di cui all’art. 1 comma 3 alla data delle elezioni.
3. Ciascun dipendente vota e può candidarsi soltanto nella Unità produttiva Enea dove presta la propria opera.
4. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, con modalità atte ad assicurare la segretezza del voto e tempi certi per l’espletamento dello scrutinio.
Art. 4 Raccolta delle candidature per l’elezione dei rappresentanti per la sicurezza
1. Le Direzioni dei Centri (o Unità assimilabili) cui afferiscono i Servizi Prevenzione e protezione provvedono, per ciascuna delle Unità produttive Enea identificate al precedente art. 1, comma 3, xxx informare tutti i dipendenti - attraverso apposita comunicazione affissa nelle bacheche dell’Unità, ovvero con altra forma di comunicazione ai dipendenti che operano in una delle altre sedi che afferiscono alla sua - della nazione delle elezioni e dell’avvio della raccolta delle candidature.
2. In tali comunicazioni debbano essere esplicitamente indicati: il termine ultimo per la presentazione delle candidature almeno 2 settimane dalla data della comunicazione di cui sopra, la data nella quale si svolgeranno le elezioni almeno 2 settimane dalla data della comunicazione di cui sopra), e il termine ultimo per l’arrivo delle candidature (almeno 1 settimana dalla data nella quale si svolgono le elezioni).
3. Lo stesso Direttore provvede altresì a dare analoga informazione alle Organizzazioni Sindacali, a livello locale.
4. Le candidature debbono essere presentate in forma scritta al Direttore dell’Unità produttiva nella quale si vota (Direttore di Centro).
Art. 5 Seggio elettorale
1. A seguito della comunicazione dell’indizione delle consultazioni per l’elezione dei rappresentanti per la sicurezza, le Direzioni dei Centri (o Unità assimilabili) cui afferiscono i Servizi Prevenzione e protezione designano 3 dipendenti che, previa loro accettazione, comporranno il seggio elettorale, dei quali uno, con funzioni di Presidente.
2. Della composizione del seggio elettorale verrà data opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali a livello locale, a cura delle Direzioni suddetti.
3. Le stesse Direzioni avranno cura di assicurare ogni necessario supporto per un adeguato svolgimento delle operazioni elettorali, ivi compresa la predisposizione dei tabulati con l’elenco degli aventi diritto al voto, delle schede per le votazioni, delle urne, ecc.
Art. 6 Modalità di elezione
1. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
2. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti espressi e, a parità di voti, il dipendente con maggiore anzianità di servizio nell’Ente, ovvero, a parità di anzianità di servizio, il dipendente con maggiore anzianità anagrafica.
3. In caso di rinuncia di uno degli eletti, subentrerà il primo dei non eletti.
4. I rappresentanti per la sicurezza durano in carica 3 anni.
5. Con la carica di rappresentante per la sicurezza è incompatibile il ruolo di addetto alla sicurezza per conto dell’Ente.
Art. 7 Proclamazione degli eletti
1. A conclusione delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio redige apposito verbale che trasmette alla Direzione del Centro (o Unità assimilabili) che ha indetto le elezioni.
2. La suddetta Direzione provvede a dare opportuna pubblicità ai risultati delle elezioni, informandone la Funzione Centrale Personale e Sviluppo Organizzativo.