Cassazione Penale, Sez. 3, 21 dicembre 2015, n. 50042 - L'effetto estintivo della contravvenzione non si produce nel caso in cui il pagamento venga del tutto omesso


 

Presidente: AMORESANO SILVIO Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 01/12/2015

Fatto


1. Con sentenza del 9/2/2015, la Corte di appello Salerno confermava la pronuncia emessa il 9/4/2013 dal locale Tribunale, con la quale U.V. era stato ritenuto responsabile dell'omesso pagamento di una sanzione amministrativa di cui all'art. 21, comma 2, d. lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, e condannato alla pena di 4.000,00 euro di ammenda.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno deducendo - con unico motivo - la violazione degli arti. 21, 23 e 24, d. lgs. n. 758 cit.. La Corte di merito, al pari del primo Giudice, non avrebbe considerato che l'omesso pagamento della sanzione amministrativa non costituisce un'ipotesi di reato, anche in esito all'ottemperanza alle prescrizioni in materia antinfortunistica.

Diritto

3. Il ricorso è fondato.
L'art. 24, d. lgs. n. 758 del 1994, in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, stabilisce che "la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato (30 giorni, n.d.e.) e provvede al pagamento previsto dall'articolo 21, comma 2". Come più volte affermato da questa Corte, tale speciale causa estintiva non opera nel caso in cui il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avvenga oltre il previsto termine, in quanto quest'ultimo ha natura perentoria e non ordinatoria (Sez. 3, n. 7773 del 5/12/2013, Bongiovanni, Rv. 258852; Sez. 3, n. 11265 dell'11/2/2010, Freda, Rv. 246460); a maggior ragione, quindi, il medesimo effetto estintivo non si produce nel caso in cui il pagamento venga del tutto omesso, come nel caso di specie.
Orbene, ciò premesso, rileva il Collegio che il capo di imputazione rivolto al U.V. - pur richiamando numericamente taluni articoli del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che concernono specifici obblighi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro (artt. 36, 96, 134) - contesta al ricorrente soltanto di aver omesso il pagamento della sanzione amministrativa comminatagli a norma del citato art. 21, comma 2, d. lgs. n. 758 del 1994, dopo aver adempiuto alle prescrizione impostegli; in particolare, e come affermato dal Procuratore ricorrente, l'imputazione espressamente contenuta nella rubrica non riguarda la violazione della disciplina antinfortunistica, ma solo il mancato pagamento della sanzione pecuniaria da essa violazione derivante.
Quel che, però, non costituisce reato, limitando i propri effetti al mancato perfezionamento della procedura estintiva di cui al d. lgs. n. 758 citato; la quale, si ribadisce, ha ad oggetto la contravvenzione, quindi il reato in sé, nel caso di specie mai ascritta al U.V. (quantomeno in modo esplicito), sin dal decreto penale di condanna originariamente opposto. 
La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Conclusione che, peraltro, deve esser confermata pur a fronte di un ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale in assenza di un atto di appello proposto dal pubblico ministero; ed invero - ed a prescindere dalla considerazione che, nel caso di specie, trova piena applicazione l'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., che impone tale declaratoria in ogni stato e grado del processo - si ribadisce il costante indirizzo per cui il pubblico ministero, avuto riguardo alla natura di parte pubblica che lo caratterizza ed alla fondamentale funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia che gli è assegnata dall'art. 73 dell'ordinamento giudiziario, deve ritenersi titolare di un interesse ad impugnare ogni qual volta ravvisi la violazione o l'erronea applicazione di una norma giuridica, sempre che tale interesse presenti i caratteri della concretezza e dell'attualità, e cioè che con il proposto gravame si intenda perseguire un risultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (Sez. U, n. 9616 del 24/3/1995, Boido, Rv. 202018; successivamente, tra le altre, Sez. 1, n. 3083 del 23/9/2014, Stracuzzi, Rv. 262181).

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza Impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.