Tipologia: Accordo
Data firma: 9 luglio 2014
Validità: 2014 - 2016
Parti: Mellin, Nutricia Italia/Assolombarda e RSU/Fai-Cisl, Flai-Cgil
Settori: Agroindustriale, Mellin
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

Premesse
Relazioni sindacali
CAE e agibilità sindacali
RLS
B) Organizzazione del lavoro, orario ed occupazione
B1) Part Time Post-Maternità e assistenza ai genitori anziani
B2) Calendario Chiusure Aziendali
B3) Personale di sede
B4) Permessi retribuiti per motivo Medico Sanitari
C) Responsabilità sociale
C1) Telelavoro
C2) Misure di sostegno al rientro dal periodo di assenza per maternità
C3) Congedo per malattia del figlio
C4) Iniziative di welfare
D) Formazione e sviluppo professionale
E) Salute e prevenzione
F) Organizzazione di vendita e di propaganda
F1) Gettoni
F3) Pasti, pernottamenti ed autovetture aziendali ad uso promiscuo
G) Premio di risultato per obiettivi

Addì 9 luglio 2014 in Milano presso la sede di Assolombarda tra le società Mellin spa e Nutricia Italia SpA […], assistite da Assolombarda […] e le RSU di sede e della forza vendita assistite da Fai-Cisl e Flai-Cgil provinciali di Milano […]

Premesse
Le società Mellin e Nutricia Italia, pur in contesto di crisi, sono riuscite a mantenere una posizione rilevante tra le aziende del settore e a rafforzare l’impegno al dialogo sociale, l’attenzione alla sicurezza, all’ambiente e il sostegno alle politiche sociali, grazie anche ad un maturo livello di relazioni industriali; è altresì vero che per quanto riguarda il settore “Baby Food” l’azienda si muove in un mercato sempre più competitivo e con la chiara ambizione a perseguire l’obiettivo di diventare leader nel segmento del “Baby Food”. Riconoscono inoltre che il business “Medical” deve, a fronte di una posizione di leadership consolidata nel suo mercato, far fronte ad una competizione sempre più pressante.
A questi obiettivi tutta l’organizzazione deve nei fatti concretamente convergere e questo si deve riflettere in un continuo miglioramento dei parametri di vendita, redditività delle aziende e competenze delle persone, allo scopo di garantire una presenza, sempre più ampia, su un mercato sempre più competitivo.
Le parti firmatarie del presente accordo riconoscono come necessario il concorso e l’impegno di tutti per il conseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente ed in modo particolare riconoscono a questo scopo il raggiungimento degli obiettivi di vendita, in un quadro di valori condivisi: qualità dei prodotti e delle condizioni di lavoro; sostenibilità del business e responsabilità sociale; attenzione ai temi della sicurezza alimentare e dell’ambiente.

Relazioni sindacali
Le Parti confermano l’impegno a mantenere relazioni sindacali che contribuiscano, nel rispetto dei reciproci ruoli, a definire accordi che abbiano quale obiettivo principale il raggiungimento degli obbiettivi aziendali in un’ottica di attenzione ai lavoratori. Pertanto, l’obiettivo delle Parti, nel rispetto dei reciproci ruoli, è quello di ottenere, attraverso informazioni e azioni adeguate - nei tempi, nelle modalità e nei contenuti - una più efficace gestione delle problematiche inerenti in particolare ai temi dell’occupazione, organizzazione del lavoro, salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro, formazione e sviluppo professionale. Inoltre in tali ambiti le parti sono chiamate ad apportare il loro contributo anche in termini di progettualità e idee al fine di favorire un percorso virtuoso di “miglioramento continuo” delle performance aziendali e delle condizioni di lavoro.
Si concorda anche sul fatto che in tale dinamico contesto la velocità dei processi decisionali diventa un elemento fondamentale. In questo senso le parti si impegnano a fare ogni sforzo perché il processo di confronto e di ricerca di soluzioni condivise sia esaurisca in tempi brevi e compatibili con le esigenze di mercato.
Alla luce di quanto sopra esposto le Parti concordano che a livello territoriale, di norma si terranno due incontri annuali rispettivamente nel primo e terzo quadrimestre dell’anno, sui temi riguardanti: l’andamento economico dell’azienda e le prospettive; i programmi di investimento; le evoluzioni organizzative e i programmi di formazione; le declaratorie contrattuali in tema di classificazione e sistemi di sviluppo delle professionalità; i livelli occupazionali con particolare riferimento all’andamento dell’occupazione femminile e l’occupazione a termine; le attività che le parti hanno messo in opera o che intendono mettere in opera in ambito di “responsabilità sociale” e di politiche di welfare aziendale; la verifica delle attività legate a sicurezza ed ambiente. Allo scopo di rendere anche più chiare quali sono le logiche attraverso le quali l’azienda determina certe scelte legate alle strategie aziendali, al marketing ed ai programmi d’investimento o in altre aree rilevanti per il confronto tra le parti, si potranno definire specifiche sessione informative/formative, di approfondimento.

CAE e agibilità sindacali
Ai componenti del CAE (EWC, European Work Council), individuati e nominati dalle OO.SS., comunicati all’azienda, sarà data dall’azienda piena legittimità e supporto al fine di garantire il coinvolgimento all’interno dei processi di informazione a livello europeo. Pertanto verranno riconosciuti i relativi permessi retribuiti previsti dal CCNL nonché sostenuti i costi nell’ambito di tale attività.
Tra le Parti inoltre si concorda l’utilizzo da parte delle RSU della posta e della bacheca elettronica all’interno della intranet aziendale ove presente, secondo le specifiche indicazioni fornite dall’azienda al fine di garantire il rispetto delle norme di legge ed aziendali vigenti in materia. Le aziende, inoltre, metteranno a disposizione della RSU un armadietto chiuso a chiave in sala riunione.
Sempre nell’ottica di favorire le relazioni sindacali nella direzione indicata dai paragrafi precedenti, e fermo restando le prerogative e le agibilità sindacali in capo alle OO.SS. e RSU stipulanti il presente accordo in materia di convocazione e organizzazione dei temi delle assemblee della Forza di vendita e di propaganda, si concorda che le assemblee sindacali si terranno prioritariamente nell’ambito di riunioni aziendali organizzate a livello nazionale, con il concreto obiettivo di ottimizzare i costi e favorire la più ampia partecipazione alle iniziative sindacali salvaguardando tempi e spazi adeguati alle agibilità sottese alla convocazione e temi dell’assemblea.
Solo qualora ciò non fosse possibile, le Società sosterranno i costi relativi ai trasferimenti e i costi logistico-organizzativi per i lavoratori appartenenti alla rete vendita e di propaganda che partecipano all’assemblea sindacale annuale, anche per i rappresentanti sindacali esterni.
Le parti convengono inoltre che, in occasione del rinnovo del CCNL o dell’integrativo aziendale, per i lavoratori appartenenti alla forza di vendita e di propaganda verrà concesso l’utilizzo di ore di permesso per assemblea sindacale in occasione dei meeting aziendali che coinvolgono la rete stessa.
Le Società si impegnano a favorire incontri informativi sulla vigente contrattazione di secondo livello e il CCNL fra RSU e nuovi assunti.

RLS
Fermi restando gli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza, le parti ribadiscono la primaria importanza di questi temi. In questo senso, tra l’altro, l’azienda si impegna a favorire tutte le iniziative necessarie a valorizzare il ruolo dei RLS supportandoli con una adeguata formazione/informazione rispetto agli specifici temi.

B) Organizzazione del lavoro, orario ed occupazione
Le Parti convengono, in materia di orario di lavoro, di richiamare l’accordo del 1 febbraio 2010.

B1) Part Time Post-Maternità e assistenza ai genitori anziani
Le Parti concordano che al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo indeterminato l’assistenza del bambino/a fino al compimento del 3° anno di età le Società accoglieranno, in funzione anche della fungibilità del lavoratore interessato, nell’ambito del 5% della forza occupata nell’unità produttiva, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (nella forma di part-time orizzontale) da parte del genitore. La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.
Le Parti convengono altresì che per i dipendenti con genitori anziani che necessitano di assistenza, documentata da specifica certificazione medica, le Società accoglieranno la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (nella forma di part-time orizzontale) per un periodo di 6 mesi, eventualmente rinnovabile in relazione alla verifica delle condizioni del genitore bisognoso di assistenza, fino a un massimo di 12 mesi.
Nel caso in cui pervenissero richieste di fruizione del congedo parentale ad ore le Parti si incontreranno per adempiere alle formalità previste in tema di modalità di fruizione.

B4) Permessi retribuiti per motivo Medico Sanitari
Le parti confermano quanto già stabilito dalla normativa aziendale in materia di permessi retribuiti per motivi medico sanitari. È considerato permesso retribuito, fino a un massimo di 120 minuti (considerando la partenza dall’ufficio o il ritorno in ufficio registrati da timbratura), il tempo necessario per raggiungere la sede dove viene effettuata la prestazione medica e l’eventuale rientro. Tali permessi potranno essere richiesti - attraverso la richiesta nel sistema Infonet - per sostenere visite mediche da effettuarsi presso strutture pubbliche/o private e saranno retribuiti solo previa presentazione di attestazione del medico che certifichi la data e l’orario della prestazione.

C1) Telelavoro
Le Parti convengono che il telelavoro è uno degli strumenti per conciliare tempi di lavoro e di vita nell’ambito delle esigenze conseguenti all’assetto organizzativo e alla peculiarità delle professionalità espresse dalle popolazioni dei lavoratori. Pertanto, le parti hanno concordato di normare l’utilizzo di tale strumento di flessibilità positiva così come indicato nell’accordo sottoscritto fra le Parti.

C2) Misure di sostegno al rientro dal periodo di assenza per maternità
Nell’ottica di favorire il reinserimento lavorativo delle lavoratrici madri l’azienda si dichiara disponibile ad attuare percorsi di formazione nell’ipotesi di significativi cambiamenti nell’ambito della prestazione lavorativa svolta dalla lavoratrice prima dell’assenza, fermo restando il rispetto della normativa sulla tutela della maternità in vigore.
Per il solo primo anno di frequenza di asilo nido o scuola materna l’Azienda concederà, previa certificazione rilasciata dall’istituto, una flessibilità in entrata e in uscita che consenta la partecipazione della madre/genitore all'Inserimento per il tempo necessario richiesto dall’istituto e comunque non oltre i 15 giorni.

F3) Pasti, pernottamenti ed autovetture aziendali ad uso promiscuo
Le Società, nel riconoscere l'importanza di tutte le componenti che intervengono nelle relazioni sindacali, s’incontreranno preventivamente con la RSU per l’informazione, la consultazione e la comunicazione condivisa circa lo sviluppo delle future policy auto con particolare attenzione al tema del confort e sicurezza degli autoveicoli stessi. […]