Tipologia: Accordi interconfederali
Data firma: 26 aprile 1995
Parti: Agci, Cci, Lncem e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Cooperazione
Fonte: CNEL

Sommario:

 Atto costitutivo Coop Form
Protocollo d'intesa sulle politiche formative fra Associazioni Cooperative e Cgil Cisl Uil
1. Riforme legislative e provvedimenti legislativi
2. Occupazione e formazione
2.1 Formazione in alternanza, stages formativi, orientamento
2.2 Riattivazione del mercato del lavoro
3.Formazione continua
4. Organismi bilaterali
Coop Form Ente Bilaterale Nazionale Formazione e Ambiente
Statuto
Titolo I Denominazione sede durata
Art. 1 Denominazione
Art. 2 Sede e durata
Titolo II Scopi finalità risorse
Art. 3 Scopi e finalità
Titolo III Soci
Art. 4 Soci
 Titolo IV Fondo comune
Art. 5 Fondo comune
Titolo V Organi
Art. 6 Organi dirigenti e di controllo dell'ente nazionale
Art. 7 Il Consiglio
Art. 8 Poteri del Consiglio
Art. 9 Presidente e Vice Presidente
Art. 10 Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 11 Enti bilaterali regionali
Titolo VI Disposizioni varie
Art. 12 Esercizio sociale
Art. 13 Scioglimento e cessazione
Art. 14 Regolamenti
Art. 15 Rinvio
Impegno su Piccole imprese
Protocollo d’intesa sulla costituzione delle RSU del 13.9.94
Protocollo d'intesa su Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione

Verbale degli accordi interconfederali in materia di:
Formazione professionale
Enti bilaterali
Rappresentanze sindacali unitarie RSU
Osservatorio nazionale della cooperazione


Il giorno 26 aprile 1995 in Roma tra Associazione Generale Cooperative Italiane (Agci) […], Confederazione Cooperative Italiane (Cci) […], Lega Nazionale Cooperative e Mutue (Lncem) […] e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) […], la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) […], l’Unione Italiana del Lavoro (Uil) […] è stato firmato il presente verbale degli Accordi interconfederali a valere per cooperative associate a Agci, Cci, Lncem e per i lavoratori dipendenti dalle suddette concernenti
Formazione Professionale, già siglato in data 23.7.94;
Enti Bilaterali;
RSU, già siglato in data 13.9.94;
Osservatorio Nazionale della Cooperazione.

Atto costitutivo
Il giorno 26.4.95, in Roma, presso la sede della Lncem, sono presenti i signori:
…rappresentante legale ‘pro temporè della Agci;
… il quale dichiara di agire per conto del rappresentante legale ‘pro temporè della Cci;
… il quale dichiara di agire per conto del rappresentante legale ‘pro temporè della Lncem;
… il quale dichiara di agire per conto del rappresentante legale ‘pro temporè della Cgil […];
… il quale dichiara di agire per conto del rappresentante legale ‘pro temporè della Cisl […];
… il quale dichiara di agire per conto del rappresentante legale ‘pro temporè della Uil […]
i quali, con la presente scrittura, decidono di costituire una libera associazione senza scopo di lucro che in applicazione dell'Accordo interconfederale siglato il 23.7.94 si propone lo scopo di contribuire alla valorizzazione della professionalità nella cooperazione.

Questa associazione viene denominata Coop Form, Ente Bilaterale Nazionale Formazione e Ambiente, ha sede in Roma e durata illimitata.

Provvisoriamente ha sede presso Lncem, via Guattani 9.
I soci ordinari dell’associazione sono le organizzazioni qui rappresentate.
L'associazione è retta da un Consiglio di Direzione composto dai seguenti 12 membri nominati dai soci ordinari secondo le disposizioni contenute nello schema di statuto:
[…]
I sottoscritti approvano lo Statuto dell'Ente Bilaterale Nazionale Formazione e Ambiente denominato Coop Form e ne sottoscrivono il testo che è allegato al presente atto costitutivo.

Protocollo d'intesa sulle politiche formative fra Associazioni Cooperative e Cgil Cisl Uil

Associazioni cooperative Agci, Cci, Lncem e Cgil, Cisl, Uil convengono che la formazione professionale debba svolgere un ruolo di primo piano nella valorizzazione delle risorse umane e nello sviluppo delle capacità professionali dei lavoratori, nonché per la loro sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
L'assunzione di questi obiettivi costituisce la condizione necessaria sia per la miglior tutela della condizione di lavoro che per un rafforzamento della competitività ed efficienza del sistema di imprese e dei servizi.
Le parti, nel rilevare che la vigente legislazione in materia e la gestione effettiva dell'offerta formativa non assicurano una formazione professionale adeguata a tali obiettivi,
• ritengono che la formazione professionale rappresenti non solo un fattore di sviluppo economico, ma anche sociale di primaria importanza;
• s’impegnano, in questa fase di riforma, a contribuire alla riqualificazione del sistema formativo innanzitutto con la definizione di intese sulla materia;
• sottolineano l'importanza d’intervenire congiuntamente sulle pubbliche istituzioni per ottenere la revisione dell'attuale sistema normativo che regola la formazione professionale.
In questo contesto è decisivo un impegno comune di potenziamento della cultura e degli strumenti della bilateralità al fine di:
• rafforzare il ruolo e le capacità d’interlocuzione del mondo del lavoro, imprese e sindacati, nei confronti delle istituzioni competenti, a livello nazionale e territoriale;
• dar vita a un sistema di formazione continua dei lavoratori adeguatamente sostenuto in termini normativi ed economici che abbia il suo perno nella domanda formativa del mondo del lavoro;
• promuovere e progettare congiuntamente le azioni formative necessarie alla qualificazione professionale dei lavoratori, alla realizzazione degli obiettivi di qualità delle imprese, al governo del mercato del lavoro;
• promuovere e progettare iniziative anche formative sulle tematiche dell'ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in attuazione del D.lgs. n. 626/94.
A tale scopo saranno attuate le necessarie collaborazioni e sinergie tra Enti bilaterali e Osservatorio sulla Cooperazione.
Questi impegni sono particolarmente urgenti in relazione alla gestione delle leggi nn. 223/91 e 236/93 e all'importanza che in esse assumono i processi di reimpiego.

1. Riforme legislative e provvedimenti legislativi
Nel quadro delle indicazioni suesposte le parti ritengono urgente dare rapida e concreta attuazione a quanto in materia contenuto nell'Intesa 23.7.93 di Palazzo Chigi:
a) realizzare un raccordo sistematico tra il mondo dell'istruzione e il mondo del lavoro, anche tramite la partecipazione delle parti sociali negli organismi istituzionali dello Stato e delle Regioni dove vengono definiti gli orientamenti e i programmi e le modalità di valutazione e controllo del sistema formativo;
b) realizzare un sistematico coordinamento interistituzionale tra i soggetti protagonisti del processo formativo (ministero del Lavoro, ministero della Pubblica istruzione, ministero dell'Università e della Ricerca scientifica, Regioni), al fine di garantire un’effettiva gestione integrata nel sistema;
c) istituire il Consiglio Nazionale della Formazione Professionale, presso il ministero del Lavoro, con i rappresentanti dei Ministeri suindicati, del ministero dell'Industria, delle Regioni e delle parti sociali;
d) realizzare prontamente l'adeguamento del sistema di formazione professionale con la revisione della legge-quadro n. 845/78 secondo le linee già prefigurate, tenuto conto dell'apporto che può essere fornito dal sistema scolastico:
• rilievo dell'orientamento professionale come fattore essenziale;
• definizione di standard formativi unici nazionali coerenti con l’armonizzazione in atto in sede comunitaria;
• ridefinizione delle responsabilità istituzionali tra il ministero del Lavoro (potere di indirizzo e ruolo di garanzia sulla qualità della formazione e sulla validazione dei suoi risultati) e Regioni (ruolo di progettazione dell'offerta formativa coerentemente con le priorità formative individuate nel territorio). In questo ambito alla conferenza Stato-Regioni dovrà essere affidato il compito di ricondurre a un processo unitario di programmazione e valutazione le politiche formative;
• ruolo decisivo degli Osservatori della domanda di professionalità istituiti bilateralmente dalle parti sociali, in raccordo con le istituzioni competenti;
• specifica considerazione degli interventi per i soggetti deboli del mercato del lavoro;
• sistema gestionale pluralistico e flessibile;
• avvio della formazione continua;
• stabilire criteri rigorosi per l'accreditamento dei Centri di Formazione professionale convenzionati con le pubbliche istituzioni, onde favorirne la trasformazione in agenzie formative raccordate con il mercato del lavoro;
[…]
h) finalizzare le risorse finanziarie derivanti dal prelievo dello 0,30% a carico delle imprese (legge n. 845/78) alla formazione continua, al di là di quanto previsto nella legge n. 236/93, privilegiando tale asse di intervento anche in rapporto all'utilizzo del Fondo sociale europeo;
i) prevedere un piano straordinario triennale di riqualificazione e aggiornamento del personale, ivi compresi i docenti della scuola e della formazione professionale, per accompagnare il decollo delle linee di riforma suindicate;
l) avviare un piano d’intervento specificatamente mirato a superare gravi ritardi dei sistemi formativi nel Mezzogiorno.

2. Occupazione e formazione
2.1 Formazione in alternanza, stages formativi, orientamento
2.1.1 Il contratto di apprendistato va mantenuto nella funzione tradizionale di accesso teorico pratico a qualifiche specifiche di tipo tecnico. Ne va comunque valorizzata la funzione di sviluppo della professionalità, anche mediante l'intervento degli enti bilaterali e delle Regioni. Se ne deve quindi incentivare la parte formativa attraverso moduli stabiliti da parte degli organismi bilaterali, i quali contribuiranno alla certificazione da parte delle Regioni della realizzazione dell'attività formativa, quale condizione per la fiscalizzazione degli oneri sociali.
I programmi d’insegnamento complementare potranno essere presentati alle Regioni per il successivo inoltro al Fondo sociale europeo. In relazione all'innalzamento dell'obbligo scolastico sarà consentito, attraverso la contrattazione collettiva, uno spostamento della soglia d’età.
2.1.2 La normativa prevista dalla legge n. 451/94 sui CFL è condivisibile nell'impianto generale che distingue fra diverse forme di CFL in rapporto all'acquisizione di professionalità più o meno elevate.
Le parti ritengono che tale normativa debba essere integrata e modificata attraverso:
• la differenziazione degli incentivi, elevandoli per i CFL delle fasce medio alte, che prevedono un maggior numero di ore di formazione;
• la certificazione dei risultati formativi da parte delle istituzioni competenti, le Regioni, con il coinvolgimento degli Organismi bilaterali costituiti fra le parti sociali; la certificazione deve essere la condizione dei maggiori benefici contributivi di cui sopra;
[…]

3.Formazione continua
Le parti s’impegnano a sostenere la valorizzazione del dialogo sociale e la valorizzazione delle risorse anche per la formazione continua nel nuovo regolamento dei Fondi strutturali della CEE e s’impegnano a concordare posizioni comuni sulle procedure dei fondi strutturali e dei programmi comunitari.
Preso atto della rapidità delle trasformazioni dell'organizzazione del lavoro e delle professionalità, le parti intendono favorire lo sviluppo di capacità più vicine alle esigenze delle aziende cooperative con un sistema di formazione che adegui le professionalità dei lavoratori alle nuove tecnologie introdotte nelle aziende e alle strategie organizzative finalizzate a una nuova qualità dei prodotti e dei servizi.
A tale riguardo diventa significativa la realizzazione di un vero e proprio sistema integrato della formazione continua per:
• monitorare le dinamiche professionali e i fabbisogni formativi;
• aggiornare i modelli formativi nell'ambito dei diversi contesti territoriali, professionalità e di classi di utenza;
[…]

4. Organismi bilaterali
Si concorda di costituire, ai livelli nazionali e regionali, Organismi bilaterali paritetici, che operino nel comparto cooperativo al fine di sviluppare e favorire la formazione professionale, in un quadro di relazioni sindacali coerenti tanto con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva che occupazionale delle imprese cooperative.
Questo sistema di strutture paritetiche avrà le seguenti finalità e compiti:
• stabilire rapporti permanenti di confronto con le istituzioni e gli enti competenti su tutte le tematiche della formazione professionale;
• partecipare attivamente alle politiche formative della Comunità europea, sia attraverso i programmi e le azioni comunitarie, sia promuovendo il ruolo del dialogo sociale e delle strutture paritetiche;
• promuovere il confronto a livello europeo con le organizzazioni europee dei sindacati e delle organizzazioni della cooperazione, per l'elaborazione di eventuali iniziative comuni per una più incisiva azione della Commissione CEE;
• sviluppare ricerche sui fabbisogni formativi delle aziende cooperative e dei lavoratori addetti;
• progettare standard e moduli formativi sperimentali, a partire dai moduli per i CFL;
• promuovere attivamente la formazione continua, anche attraverso la progettazione e sperimentazione di moduli e tipologie di corsi; le parti s’impegnano inoltre a definire congiuntamente progetti di formazione continua ai vari livelli, a partire da quelli aziendali, anche al fine di utilizzare i contributi pubblici previsti dalla legge n. 236/93;
• favorire le pari opportunità, promuovendo e progettando formazione volta alla valorizzazione del lavoro femminile e alla diffusione di azioni positive;
• progettare, promuovendone anche la sperimentazione, modelli formativi mirati ai soggetti deboli del mercato del lavoro e a rischio di esclusione sociale;
• progettare, promuovendone anche la sperimentazione, modelli formativi per i soggetti in cerca di prima occupazione con difficoltà di inserimento lavorativo superabile attraverso adeguata formazione professionale;
• promuovere formazione professionale degli operatori delle cooperative sociali e progettare e sperimentare specifici modelli formativi con particolare riguardo alle cooperative sociali con finalità terapeutiche e di recupero sociale.
Tali compiti saranno suddivisi fra Organismi nazionali e regionali, in rapporto alla diversità degli interlocutori pubblici (CEE, Ministeri, Regioni, Enti locali) e ai rispettivi ambiti d’intervento.
In particolare sarà compito dell'Organismo paritetico nazionale promuovere la nascita delle strutture regionali e di coordinarne l'attività, allo scopo di ottenere una migliore funzionalità dei compiti; mentre sarà compito delle strutture paritetiche regionali promuovere e mettere in funzione attività di orientamento e “counselling” per favorire azioni di reimpiego in collaborazione con le Agenzie regionali, con le quali vanno stipulate apposite convenzioni (vedi art. 9, comma 2, legge n. 236).
In vista della costituzione degli Organismi bilaterali regionali di cui sopra, anche al fine di operare con il massimo dell'efficienza e dell'efficacia e per evitare duplicazione di funzioni e oneri aggiuntivi, andranno valorizzate e armonizzate, laddove esistano, le esperienze e le competenze degli Organismi di emanazione sia della cooperazione che delle OO.SS.
[…]
Le parti s’impegnano a costituire i suddetti Organismi a livello nazionale entro 2 mesi dalla firma dell'accordo, a livello regionale con le gradualità relative alle specificità locali, e comunque non oltre 6 mesi dalla firma dell'accordo.
Nel frattempo le parti costituiscono un gruppo di esperti al fine di realizzare un progetto di analisi dei fabbisogni di professionalità e competenza nel settore cooperativo, anche al fine di contribuire all'attuazione di quanto fissato dall'art. 9, comma 1, legge n. 236/93.

Coop Form Ente Bilaterale Nazionale Formazione e Ambiente
Statuto
Titolo I Denominazione sede durata
Art. 1 Denominazione

È costituita tra: le Associazioni Nazionali di Rappresentanza del Movimento Cooperativo, Associazione generale cooperative italiane (Agci), Confederazione cooperative italiane (Cci), Lega nazionale delle cooperative e mutue (Lncem) da una parte e le OO.SS. dei Lavoratori, Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl), Unione italiana del lavoro (Uil), dall'altra una libera associazione ai sensi del capo III, titolo II, libro I del Codice Civile, denominata: “Coop Form. Ente Bilaterale Nazionale Formazione e Ambiente" di seguito denominato “Ente”.

Titolo II Scopi finalità risorse
Art. 3 Scopi e finalità

L'Ente non ha fini di lucro e, coerentemente con l'Accordo interconfederale 23.7.94, dovrà svolgere i seguenti compiti:
1. stabilire rapporti permanenti di confronto con le Istituzioni e gli Enti competenti su tutte le tematiche della formazione professionale e dell'ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. partecipare attivamente alle politiche formative della Comunità europea sia promuovendo il ruolo del dialogo sociale e delle strutture paritetiche, sia concorrendo ai programmi e alle azioni comunitarie;
3. sviluppare ricerche sui fabbisogni formativi delle imprese e dei lavoratori, sia soci delle cooperative che dipendenti, con particolare riferimento alle nuove professionalità richieste dall'innovazione dei sistemi produttivi;
4. progettare standard formativi e modelli formativi tipo da sperimentare sul territorio nazionale, a partire dai moduli previsti per i CFL;
5. promuovere e favorire la partecipazione alla formazione professionale permanente per coloro che intendano perfezionare la propria formazione o acquisire nuove professionalità, progettando moduli e tipologie dei corsi relativi;
6. progettare, promuovendone anche la sperimentazione, modelli formativi dei corsi di formazione per le cosiddette fasce deboli del mercato del lavoro, che incontrano maggiori difficoltà nell'accesso (persone svantaggiate, disoccupati di lunga durata) e per le persone in cerca di prima occupazione per le quali le difficoltà d’impiego possono ridursi grazie a un’adeguata formazione professionale;
7. progettare, promuovendone anche la sperimentazione, modelli formativi per corsi di formazione e di riqualificazione;
8. progettare, promuovendone anche la sperimentazione, modelli formativi per corsi di formazione per lavoratori in CIG o comunque sospesi dal lavoro e per lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
9. favorire le pari opportunità progettando moduli formativi che valorizzino il lavoro femminile e diffondano la realizzazione di azioni positive;
10. promuovere l'orientamento attraverso la progettazione di iniziative pilota, la diffusione di esperienze di orientamento, stage, visite guidate, alternanza scuola lavoro, in collaborazione con le imprese, gli Istituti secondari e le Università;
11. sperimentare tecnologie didattiche multimediali che consentano percorsi formativi flessibili in funzione della personalizzazione dell'apprendimento e del contenimento dei costi;
12. promuovere la costituzione e l'avviamento degli Enti bilaterali regionali, proponendo e offrendo metodologie e servizi;
13. coordinare le attività degli Enti bilaterali regionali esistenti sul terreno della formazione professionale onde favorire un’articolazione funzionale dei compiti ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni di attività;
14. promuovere e favorire la sperimentazione di attività formative a livello territoriale;
15. progettare, promuovendone anche la sperimentazione, modelli formativi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in coerenza con la disciplina contenuta nel D.lgs. n. 626/94;
16. stipulare convenzioni con gli Enti bilaterali regionali e/o con Enti terzi per la realizzazione delle attività formative.
L’Ente, per conseguire i propri scopi, potrà utilizzare risorse, strutture e personale messi a disposizione, attraverso apposite convenzioni, direttamente dai soci fondatori, qualora ne esistano le condizioni, e/o da organismi di attività di formazione e di ricerca che assumeranno la titolarità e la gestione dei progetti.
[…]

Titolo V Organi
Art. 11 Enti bilaterali regionali

Gli Enti bilaterali regionali, costituiti dalle strutture territoriali delle organizzazioni di cui al precedente art. 4 e riconosciuti ai sensi del precedente art. 8, punto 3, i quali adottino uno statuto conforme a quello dell'Ente stesso, sono articolazioni territoriali dell'Ente con distinta soggettività giuridica e con autonomia patrimoniale, finanziaria e amministrativa.


Le Parti, convenendo sulla necessità di dare una rappresentanza sindacale specifica nelle piccole imprese, dichiarano che in relazione a quanto previsto nell'art. 1, comma 1, ultima riga (...e nelle unità produttive delle imprese cooperative agricole secondo quanto previsto dall'art. 35, legge n. 300/70.), del Protocollo d’intesa per la costituzione delle RSU siglato il 13.9.94, verrà ulteriormente discusso e definito in appositi incontri, il primo dei quali avverrà entro il 30.5.95.
Nel frattempo quanto definito nella riga nominata è da considerarsi sospeso.

Protocollo d'intesa su Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione
1. Le Centrali cooperative Agci, Cci, Lncem e Cgil, Cisl, Uil, considerato che il Protocollo d'intesa 5.4.90 prevede la costituzione di un “Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione”, con la finalità di costituire un riferimento per l'evoluzione delle conoscenze e della cultura relativa al mondo della cooperazione
• rilevato che il settore cooperativo, ricco di proprie specificità, appare in rapida evoluzione in alcuni comparti e in “travaglio di crescita” in altri;
• preso atto che il riferimento con il territorio è particolarmente significativo, costituendo spesso la matrice sociale e culturale dell'esperienza cooperativa, e che nella fase attuale di difficile transizione dell'economia italiana, per il settore cooperativo esistono anche opportunità di crescita che vanno pienamente colte, nella produzione come nei servizi
convengono che
l'Osservatorio nazionale debba costituire il punto di riferimento e di sintesi dell'attività degli Osservatori previsti nei contratti di settore.

2. Le parti concordano pertanto che l'Osservatorio debba coordinare e indirizzare le attività di:
• rilevazioni di dati e sistemi informativi;
• studi e ricerche di area, di settore o su particolari tematiche;
• monitoraggio su temi di interesse immediato o prospettico, quali l'evoluzione dell'occupazione, del fatturato, delle necessità e fabbisogni di formazione professionale per aree di riferimento da individuare;
• costruzione di quadri di riferimento, di indagini valutative, di problemi normativi ed economico finanziari utili per l'intero settore della cooperazione;
• bilancio delle iniziative afferenti la promozione cooperativa.

3. Le parti s'impegnano a far si che l'attività dell'Osservatorio offra alle parti sociali un utile quadro di riferimento per le proprie scelte politiche e contrattuali e allo stesso tempo consenta la tempestiva messa in atto di iniziative di sensibilizzazione e promozione rispetto alle istituzioni nazionali e regionali.
Ritengono che questo aspetto coinvolga anche le modalità di relazione e comunicazione fra cooperazione e istituzioni sociali e rappresentative, per costituire un più efficace veicolo di sensibilizzazione del clima di opinioni rispetto alle tematiche della cooperazione. Esse prevedono, quindi, come compito dell'Osservatorio, la preparazione di una Conferenza biennale che presenti alla pubblica opinione lo stato, i problemi e le aspettative del mondo della cooperazione, secondo l'impegno già assunto nel Protocollo d'intesa 5.4.90.

4. Centrali cooperative e Cgil, Cisl, Uil convengono che la struttura funzionale dell'Osservatorio sia gestita da un Comitato paritetico, con il compito d’individuare le linee prioritarie di indagine ed osservazione e di coinvolgere le risorse operative necessarie per le attività di ricerca e informazione. Il Comitato sarà composto da 6 membri effettivi e 6 supplenti (3 effettivi e 3 supplenti per le OO.SS.), avendo cura di avere risorse sia direttive che di ordine tecnico professionale relativamente alla ricerca.
Eventuali risorse esterne, a partire da quelle presenti nei Centri di ricerca della cooperazione e del sindacato, vanno coinvolte di volta in volta su singoli progetti, attuando quindi una modalità di lavoro funzionale a “rete”, tale da minimizzare i costi di struttura.

5. Resta inteso che nella fase d’avvio si darà luogo ai seguenti compiti:
• la nomina dei membri e la formalizzazione dell'Osservatorio nazionale, con un coinvolgimento degli Osservatori di settore da individuare nelle modalità concrete;
• l'uso di una sede già esistente, messa a disposizione per l'attività dell'Osservatorio, con un servizio di segreteria;
• la messa in comune e l'omogeneità nelle rilevazioni delle Banche dati esistenti nelle Associazioni cooperative, con l'obiettivo di costituire una Banca dati di riferimento a livello nazionale;
• la progettazione di alcune ricerche da definire, finanziabili da soggetti pubblici o anche privati, sui temi decisi dal Comitato insieme agli Osservatori di settore;
• l'organizzazione progressiva di un servizio d’informazione e documentazione attuabile anche per via informatica, studiando tariffe, rimborso dei costi, gratuità, a seconda dei richiedenti il servizio.