Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Lav., 18 dicembre 2015, n. 393 - Scherzetto dei colleghi e infortunio di un lavoratore. Responsabilità del collega "burlone" e della società agricola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott. MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c la seguente:
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al n. 1220 del Ruolo Generale dell’anno 2013 promossa con ricorso depositato in data 22 ottobre 2013 da
INAIL
In persona del Direttore Regionale pro tempore elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, via Monte Marmolada n.5 e rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Converso come da procura generale alle liti n.21943 del 12 marzo 2013 a ministero del dott. Gabriele Bertuzzi n. 21943 rep.
RICORRENTE
Contro
AGRICOLA TRE VALLI SOCIETÀ’ COOPERATIVA
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a Reggio Emilia, via Cisalpina n. 36 presso e nello studio dell’ avv. Michele Galli che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Francesco Murvana come da procura in calce al ricorso notificato
RESISTENTE
C.R.
elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, via Fontanelli n.3 presso e nello studio dell’avv. Mirco Bonini e rappresentato dagli avv. Elisa Cipressi e Marisa Martini come da procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
In punto a: azione di regresso
CONCLUSIONI:
Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:
Come da verbale d’udienza del 18 dicembre 2015 Il procuratore di Agricola Tre Valli soc. coop ha così concluso:
Come da verbale d’udienza del 18 dicembre 2015 Il procuratore di C.R. ha così concluso:
Come da verbale d’udienza del 18 dicembre 2015
FattoDiritto
Con ricorso depositato in data 22 ottobre 2013 regolarmente notificato l’Inail conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, la società Agricola Tre Valli Società Cooperativa affinchè accertasse la responsabilità civile di C.R. e Agricola Tre Valli Società Cooperativa in relazione all’infortunio sul lavoro occorso a T.G. e affinchè per l’effetto gli stessi fossero condannati solidalmente a versare allo stesso la somma di euro 23.840,06 oltre interessi legali.
Esponeva dettagliatamente le sue ragioni.
Si costituiva con memoria depositata in data 3 gennaio 2014 Agricola Tre Valli soc. coop chiedendo il rigetto del ricorso ed in subordine nel denegato caso di accoglimento della pretesa di regresso che la stessa fosse contenuta tenendo conto del danno civilistico risarcibile, delle poste risarcitorie di esclusiva spettanza della persona infortunata e del concorso colposo del dipendente infortunato.
Esponeva dettagliatamente le sue ragioni.
Si costituiva con memoria difensiva depositata in data 2 gennaio 2014 C.R. chiedendo la propria estromissione dal giudizio e nel merito in subordine il rigetto della domanda di regresso ex art. 10 e 11 DPR n. 1124/1965 svolta dall’Inail in quanto infondata in fatto ed in diritto e condanna della Soc. Coop. Agricola Tre Valli in qualità di unica obbligata ex art. 2087 c.c. o art. 2049 c.c. al pagamento dell’intero ammontare dell’importo da accertare in corso di causa.
Chiedeva, quindi, in via di ulteriore subordine la condanna della Soc. Coop. Agricola Tre Valli a tenere indenne e manlevare lo stesso da ogni somma che lo stesso fosse tenuto a corrispondere all’Inail ed in estremo subordine nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità in capo a C.R. di attuare una riduzione dell’ammontare delle somme da questo dovute all’Inail considerando il concorso di colpa di T.G. nella misura del 50% o in quella maggiore o minore risultante dall’istruttoria con condanna in ogni caso della società resistente a tenerlo indenne e manlevarlo.
Esponeva dettagliatamente le sue ragioni.
La causa veniva istruita con consulenza medica d'ufficio, con l'escussione di testi e con la produzione di documenti.
All’udienza odierna la causa veniva decisa ex art. 429 c.p.c. dando lettura della sentenza.
Preliminarmente si osserva che sussiste in astratto la legittimazione passiva di C.R. all’azione di regresso proposta dall’Inail in quanto lo stesso è dipendente della società Agricola Tre Valli datore di lavoro dell’infortunato ed è stato colui che ha provocato le lesioni subite da T.G..
Come asserito dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte, infatti, ( Cass. Lav n. 16141/2004, n.6212/2008) “L'azione, esercitata dall'I.N.A.I.L. nei confronti delle , per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, nel caso di responsabilità penale accertata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi preposti alla direzione dell'azienda o alla sorveglianza dell'attività lavorativa configura - non già un'azione surrogatoria ex art. 1916 cod. civ., che l'Istituto può esercitare, facendo valere in sede ordinaria il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato, contro il terzo responsabile dell'infortunio che sia esterno al rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - bensì la speciale azione di regresso spettante ("jure proprio") all'Istituto ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale, atteso che l'art. 2055 cod. civ. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (contrattuale per il datore di lavoro ed extracontrattuale per gli altri).”
Si osserva, poi, in ordine al riparto dell’onere probatorio dell’azione di regresso esperita nei confronti del datore di lavoro che secondo quanto opinato dalla Corte di Cassazione ( Cass. lav n. 10529/2008) “La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, sicché, il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonchè il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioé di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.”.
Si osserva, poi, che correttamente l’Inail ha indennizzato l’infortunio per cui è causa sussistendo l’occasione di lavoro.
Come affermato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte ( Cass. lav n. 12779/2012, n. 6/2015) , infatti, “Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, è sufficiente che esso sia avvenuto in una "occasione" di lavoro, non occorrendo la derivazione da una "causa" di lavoro, sicché rilevano tutte le condizioni, anche ambientali e socio-economiche, in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che il rischio provenga dall'apparato produttivo, da terzi o da fatti propri del lavoratore, col solo limite, in quest'ultimo caso, del rischio elettivo, derivante da una scelta volontaria del lavoratore stesso, diretta a soddisfare esigenze personali. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza di un'occasione di lavoro nel caso del ferimento di un insegnante, aggredito da un ex studente, mentre si trovava nel cortile della scuola, intento alla sorveglianza degli allievi).”
Tanto premesso occorre, innanzitutto, ricostruire la dinamica del sinistro.
Dalla deposizione dei testi R. e T. è emerso che poco prima della pausa detti dipendenti insieme a C.R. sono andatati dal collega T.G. che stava lavorando e per scherzo R. e T. hanno iniziato a fargli solletico e dargli colpettini dai lati facendolo piegare e C.R. gli è saltato sulla schiena.
In particolare il teste T.G. ha così descritto l’episodio: “ T.G. stava lavorando e io, C.R. e S.R., ci siamo avvicinati a T.G. per fargli un fìnto scherzo. Volevamo fargli credere di fargli il gioco “massone” che consisteva nel saltare addosso. Non so per quale motivo è successo che C.R. gli è saltato sulla schiena benché nelle sue intenzioni volesse saltargli a fianco e fargli solo uno scherzo. A quel punto T.G. che si trovava in posizione curva già prima del salto di C.R., dopo che C.R. gli è saltato sulla schiena ha cominciato a lamentarsi del dolore al piede. Preciso che anche T.G. era solito fare gli stessi scherzi ai colleghi. In realtà si trattava di simulazione di lotta ma non di lotta effettiva.. .T.G. come detto stava lavorando e C.R. da dietro gli è saltato sulla schiena ma ribadisco che involontariamente gli è saltato sulla schiena in quanto nelle intenzioni doveva saltare a fianco. T.G. dopo qualche attimo dal salto si è accasciato a terra dal dolore.”
Detto teste ha, poi, chiarito che effettivamente a T.G. in quel frangente sono stati dati dei colpetti anche ai fianchi ed ha riferito che: “ Non so spiegare perché C.R. sia saltato. Preciso che in precedenza C.R. non aveva fatto salti di questo genere”
Il teste R. ha, poi, detto che: “L’infortunio come già detto è avvenuto poco prima della pausa mattutina; Io e il sig. T. ci siamo spostati dal reparto dove stavamo lavorando al reparto dove lavorava il T.G., reparto dove si doveva passare per arrivare al corridoio che poi portava allo spogliatoio dove si faceva la pausa. Quando siamo arrivati nel reparto di T.G. lo stesso stava lavorando e precisamente stava tirando un transpallet con i bancali. Ci siamo avvicinati e ci siamo messi io da un parte e T. dall’altra e abbiamo iniziato a scherzare facendogli solletico o dandogli piccoli colpettini non atti ad offendere, motivo per cui T.G. si è piegato. Ribadisco che non ho visto il salto di C.R. e che ho sentito che T.G. ha urlato dal male ed è caduto per terra”.
Orbene così ricostruita la dinamica del sinistro non vi è dubbio che sussista la responsabilità ex art. 2043 c.c. di C.R. che senza motivo è saltato su T.G. arrecandogli delle lesioni.
Né si può ritenere che così ricostruita la dinamica vi sia un concorso di colpa di T.G. nel sinistro in quanto lo stesso stava lavorando e sono stati i colleghi che sono venuti a fargli “uno scherzetto” ed in particolare C.R. senza alcun motivo gli è saltato addosso, cosa che in precedenza non era mai accaduta.
Né rileva che in precedenza T.G. abbia partecipato a questi “scherzi” perché quando è avvenuto l’infortunio lo stesso non stava certo partecipando attivamente ma ne è stato vittima.
Si ritiene, poi, che sussista la responsabilità ex art. 2087 c.c. della società resistente in quanto è evidente che si trattava di scherzi pericolosi e contrari alle norme di sicurezza sul luogo di lavoro.
Detti scherzi, inoltre, non venivano fatti di nascosto, ma davanti agli altri colleghi e ne era a conoscenza M. capo reparto dell’Handling come emerge dalla concorde deposizione dei testi R., T. e S..
Ne consegue, quindi, che l’azienda essendo a conoscenza o comunque ben potendo conoscere detti comportamenti sicuramente rischiosi e non avendo preso provvedimenti ha responsabilità ex art. 2087 c.c.in ordine all’infortunio per cui è causa.
Per quanto attiene alla somma che i resistenti sono tenuti a rifondere a titolo di regresso si osserva che secondo quanto asserito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Lav n. 1841/2015) “Nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, la prova della congruità dell'indennità corrisposta dall'INAIL al lavoratore può essere fornita tramite l'attestazione del direttore della sede erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento.”
Orbene nel caso di specie parte ricorrente ha depositato attestazione del direttore della sede dell’Inail da cui risulta che l’Inail ha versato a T.G. a titolo di indennizzo in capitale per danno biologico la somma di euro 15.356,77.
Il ctu ha, poi, concluso quantificando il danno biologico nella misura del 12% specificando che tale valutazione veniva effettuata presupponendo che il quadro clinico fosse rimasto invariato.
Ne consegue, quindi, che in mancanza di prova di variazioni del quadro clinico atte a limitare il danno, prova che incombeva su parte resistente, la somma richiesta dall’Inail risulta interamente dovuta in quanto in base alle Tabelle di Milano del 2008 il danno biologico del 12% per persona di 24 anni è risarcito con somma ben superiore ( cfr. doc n. 15 di parte ricorrente).
Per quanto attiene l’indennità temporanea pagata dall’Inps lo stesso Inail ha rinunciato a far valere detta richiesta nel presente giudizio come risulta delle rassegnate conclusioni.
Da quanto sopra esposto deriva che i resistenti devono essere condannati a rifondere all’Inail la somma di euro 15.356,77 oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante la soccombenza le spese della ctu vanno definitivamente poste a carico dei resistenti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1220/2013 R.G., così provvede :
1) Condanna Agricola Tre Valli Società Cooperativa in persona del legale rappresentante pro tempore e C.R. in solido a rifondere all’Inail in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 15.356,77 oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo.
2) Condanna Agricola Tre Valli Società Cooperativa in persona del legale rappresentante pro tempore e C.R. a rifondere all’Inail in persona del legale rappresentante le spese processuali che liquida nella somma di euro 3500,00 oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge.
3) Pone le spese della ctu a carico di Agricola Tre Valli Società Cooperativa in persona del legale rappresentante pro tempore e C.R.
Reggio Emilia, 18 dicembre 2015