Tipologia: Accordo quadro
Data firma: 2 settembre 2014
Parti: CoSiGe/Ance e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Grandi opere, Siracusa-Gela
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

Premessa
Territorialità - Province /Comuni Attraversati dall’Asse Principale
Articolo 1 - Validità e campo di applicazione delle pattuizioni
Articolo 2 - Normativa di riferimento
Articolo 3 - Profili logistici del cantiere
Articolo 4 - Rapporti con gli organismi paritetici di settore
Articolo 5 - Sicurezza del lavoro
Articolo 6 - Orari di lavoro
Articolo 7 - Livello territoriale di contrattazione
Articolo 8 - Subappalti
Articolo 9 - Mercato del lavoro

Accordo quadro ex art. 113 del CCNL Edili Industria

In Ragusa, addì 2 settembre 2014 presso la sede dell’Ance di Ragusa, tra CoSiGe Società Consortile a Responsabilità Limitata, con sede legale in r via Roma via Salaria n. 1039 […] di seguito per brevità denominata “CoSiGe” o “Appaltatore” assistito dall’Ance di Ragusa e Siracusa; e Organizzazioni Sindacali, di seguito per brevità denominate “OO.SS.”, qui rappresentate da: Segreterie Nazionali di Fillea Cgil / Filca Cisl / Feneal Uil, Segreterie Provinciali di Fillea Cgil / Filca Cisl / Feneal Uil, viene sottoscritto il presente accordo quadro valevole per tutti i lavoratori addetti ai “Lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 Ispica - viadotti Scardina e Salvia Modica” II tronco dell’autostrada Siracusa-Gela [tratto Rosolini-Modica)”, aggiudicati dal Consorzio per le Autostrade Siciliane al RTI Condotte spa-Cosedil spa, con consegna dei lavori in data 04.06.2014.

Premesso che
a) che il Raggruppamento Temporaneo d’imprese costituito tra la Società Italiana per Condotte d’Acqua spa [mandataria], con sede in Roma, alla via Salaria n. 1039, e la Cosedil spa, con sede legale in Santa Venerina [CT], alla Via Princessa n. 22/A/l, ha assunto in appalto dal Consorzio Autostrade Siciliane, d’ora innanzi brevemente denominata CAS, i “Lavori di esecuzione delle opere e delle forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6+7+8 “Ispica - viadotti Scardina e Salvia - Modica” (CUP: B56G06000060007 - CIG: 5198517FEC];
b) che le società componenti il predetto Raggruppamento Temporaneo d’imprese, ai fini dello svolgimento in forma unitaria delle prestazioni derivanti dal citato contratto di Appalto, hanno costituito, ai sensi degli artt. 2615 ter e 2462 e ss. del codice civile, dell'art. 34 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 93 d.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii., la Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata “CoSiGe”;
c) le Parti riconoscono e si danno atto che la realizzazione dell’Opera rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo del sistema di comunicazioni/trasporti regionali e nazionali, nonché per le correlate ricadute economiche/sociali/occupazionali/produttive/ logistiche nelle aree su cui insisteranno i lavori;
d) l’Opera in questione può essere, in termini di estrema sintesi, così individuata:
- esecuzione di circa 20Km di autostrada a due corsie per senso di marcia in nuova sede;
- adeguamento delle infrastrutture viarie, ferroviarie ed idrauliche interferenti con il tracciato;
- realizzazione dei viadotti denominati “Scardina” e “Salvia”;
- realizzazione della galleria naturale “Mandriavecchia”

Territorialità - Province /Comuni Attraversati dall’Asse Principale
* Provincia di Ragusa:
Comuni di Ispica e Modica;
* Provincia di Siracusa:
Comune di Rosolini
e) le difficoltà tecniche di realizzazione dell'Opera - derivanti anche dalla necessità di lavorare anche in presenza di traffico veicolare - nonché il rispetto dei tempi e dei costi tassativamente previsti, richiederanno uno sforzo tecnico ed organizzativo assai rilevante oltre che indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in un contesto che garantisca, altresì, la rigorosa osservanza delle prescrizioni di legge;
f) conseguentemente, le Parti ravvisano la necessità di assicurare la massima tempestività e celerità di esecuzione dei lavori che favorisca la più ampia e qualificata partecipazione imprenditoriale ed una rigorosa concorrenzialità nonché sviluppi le potenzialità della manodopera e dell'apparato produttivo locali;
g) i firmatari, unitamente al Committente ed alle Autorità Pubbliche competenti, sono impegnati nell'adozione di tutte le possibili misure volte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata - in qualsiasi forma possano essere poste in essere - nella fase produttiva connessa;
h) le Parti condividono l'opportunità del metodo del confronto costante tra la Committente? la “CoSiGe” e le Organizzazioni di rappresentanza delle categorie - ivi espressamene comprese le articolazioni territoriali dei Sindacati Nazionali dei lavoratori - e pertanto riconoscono assoluto valore al presente Accordo Quadro che, in un efficace sistema di informazione e relazioni sindacali, implica l'impegno fin dalla data della relativa sottoscrizione all'osservanza dei punti appresso individuati;
i) a tale proposito, le Parti intendono attivare tavoli di confronto con tutti i soggetti interessati sulle varie questioni - relative all'occupazione, alle politiche del lavoro, alla mutualizzazione degli eventuali oneri sociali, alla trasparenza, alla regolarità dei rapporti instaurati con le maestranze nei cantieri, a sicurezza ed igiene nelle aree produttive - realizzando così un efficace sistema di informazioni e relazioni industriali che, con particolare attenzione ai temi appena richiamati, consenta di comporre l'insorgere di situazioni di conflittualità che abbiano a riflettersi negativamente sulle attività da espletare;
j) le parti concordano sulla necessità di dare il massimo risalto a tutti gli aspetti connessi alla regolarità e alla sicurezza del lavoro e che pertanto occorra recepire nell’ambito del presente Accordo Quadro i contenuti degli specifici Protocolli prefettizi stipulati in materia, con vigenza nelle circoscrizioni territoriali interessate, nonché quanto previsto nel contratto vigente tra il Committente CAS e l’ATI firmataria del presente Protocollo;
tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Validità e campo di applicazione delle pattuizioni
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro ed i firmatari dello stesso sono vincolati al rispetto ed alla corretta applicazione delle previsioni in esso contenute nonché di quanto concordato nell'ambito di ciascun livello di relazioni, così come definito al successivo art. 7.
La “CoSiGe” si impegna a vincolare i Subappaltatori all’osservanza dei contenuti del presente documento che, a tal fine, sarà allegato ai contratti di subappalto.

Articolo 2 - Normativa di riferimento
Tutte le Imprese, a qualsiasi titolo addette alla realizzazione dell’Opera, dovranno rispettare quanto previsto in materia di lavoro dalle vigenti norme di legge e di contratto collettivo applicato in relazione alla categoria prevalente enunciata nel Contratto di Subappalto.
In particolare, le Imprese addette alla realizzazione delle opere edili, dovranno osservare:
a) i CC.CC.NN.LL. per le Imprese Edili ed Affini, firmati dalle OO.SS. stipulanti il presente Accordo Quadro nei settori di Industria;
b] i CC.CC.PP.LL. per i lavoratori del settore dell'edilizia, laddove non derogati e/o sostituiti da eventuali accordi stipulati tra le Parti in conformità a quanto previsto dall'art. 113 (Concertazione per le Grandi Opere) del CCNL Edili Industria del 1/07/2014, avendo come riferimento il Sistema degli Enti Bilaterali Contrattuali (Cassa Edile, Scuola Edile, CPT) di livello territoriale;
c) Gli eventuali Protocolli prefettizi stipulati nelle circoscrizioni territoriali interessate, i cui contenuti si intendono integralmente recepiti nel presente Accordo Quadro con riferimento alle predette aree, nonché le norme in materia contenute nel contratta vigente tra il Committente CAS e la società Consortile CoSiGe, firmataria del presente protocollo.
L’appaltatore inoltre si impegna al rispetto, per quanto di competenza, della convenzione tra Comitato Paritetico Territoriale ed il Consorzio per le Autostrade Siciliane di cui all'art. V.2.1 del Bando di Gara.

Articolo 3 - Profili logistici del cantiere
[…]
Per i lavoratori alle dipendenze delle Imprese che non possono rientrare agevolmente alla propria abitazione a fine giornata e che comunque siano domiciliati ad una distanza superiore a 70 Km dal luogo di lavoro, verranno allestiti alloggiamenti uso foresteria rispondenti alle norme di legge e dei vigenti regolamenti in materia di igiene oppure, a discrezione dell’impresa, verrà istituito un servizio di trasporto alternativo (servizio navetta).
Gli alloggi dovranno essere allestiti tenendo presente le più significative, qualificate ed efficaci soluzioni adottate nell'organizzazione dei cantieri avviati per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali nazionali.
La connessa problematica formerà oggetto di esame, a livello territoriale.
Nei cantieri sarà istituito un servizio mensa anche attraverso convenzioni esterne o, in alternativa, verrà erogato un trattamento equipollente di indennità sostitutiva da assoggettare agli oneri fiscali e previdenziali previsti dalle vigenti norme di legge (Buono Pasto).
L'eventuale contributo a carico dei lavoratori verrà determinato in sede aziendale mentre modalità e condizioni, riguardanti il trattamento stesso, saranno definite in appositi incontri tra le Parti.
Queste ultime verificheranno che tali condizioni minime siano applicate a tutti i lavoratori che partecipano alla realizzazione dell'opera, quindi anche ai dipendenti delle imprese subappaltatrici.
Eventuali ulteriori problematiche di natura logistica saranno esaminate a livello territoriale.
Nell'ambito dei campi base sarà messo a disposizione delle OOSS firmatarie e delle RSU un locale idoneo per lo svolgimento delle loro attività e delle assemblee sindacali.

Articolo 4 - Rapporti con gli organismi paritetici di settore
Le attività di formazione saranno concordate tra le Parti e svolte in collaborazione con i relativi Enti Bilaterali di settore della Provincia di Ragusa anche per il tramite del CTP di Roma (accordo Condotte - CEFME/CTP Roma riportato in allegato) mentre i nominativi dei partecipanti ai corsi ed ammessi all'idoneità di mestiere saranno portati a conoscenza delle Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera.
I programmi di formazione relativi ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e quelli per i singoli addetti, nell'ambito di quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. del settore delle costruzioni, saranno concordati a livello territoriale e svolti in collaborazione con il CPT competente.
Per quanto riguarda gli oneri e gli adempimenti a carico degli Enti Bilaterali edili, si fa rinvio a quanto previsto nelle relative contrattazioni territoriali nonché ad eventuali Protocolli prefettizi.

Articolo 5 - Sicurezza del lavoro
Le Parti ribadiscono che l'applicazione scrupolosa ed il rispetto di tutta la normativa esistente - in materia di sicurezza, igiene e prevenzione - costituiranno un punto qualificante ed irrinunciabile dell'organizzazione di cantiere.
Le Parti si rendono disponibili ad adeguare e a valutare congiuntamente i riflessi degli atti di indirizzo su base territoriale, in materia di sicurezza, relativamente alle opere in questione.
Si conviene di istituire un sistema dì relazioni per la verifica delle situazioni inerenti a sicurezza, igiene e ambiente di lavoro.
Il sistema di relazioni sarà articolato, a livello periferico e a livello nazionale, come di seguito: - semestralmente, o su richiesta delle OO.SS. territoriali firmatarie, le Parti si incontreranno per un esame congiunto dei risultati delle azioni compiute - anche riguardo allo stato degli eventuali infortuni e delle eventuali malattie professionali, valutazioni degli eventuali agenti nocivi e degli accertamenti sanitari, visite ispettive - in virtù del presente Accordo Quadro. Si valuteranno, altresì, le misure adottate o da adottarsi nonché gli ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori e/o dal Coordinatore per la Sicurezza affinché i Subappaltatori - ivi comprese le Imprese per la fornitura con posa in opera - predispongano gli adeguamenti necessari alle norme per la sicurezza (Testo Unico sulla Sicurezza D.lgs 81/2008 e s.m.i.);
- semestralmente, o su richiesta delle Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del presente Accordo o della “CoSiGe” le Parti si incontreranno a livello nazionale per una verifica di tute i cantieri operanti per la realizzazione dei lavori di cui in premessa. In tali occasioni, sarà esaminato lo stato dell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza in ogni subappalto.
Le Parti convengono sulla necessità di coinvolgere le strutture sanitarie pubbliche nella definizione del piano dei presidi sanitari anche specialistici / di pronto intervento, necessario per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori impegnati negli specifici cantieri, oltre che nell'attività di informazione / formazione / assistenza.
È compito della “CoSiGe” in parallelo con l’attività svolta dalla Direzione dei Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, verificare che ogni singolo subappaltatore predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite negli elaborati progettuali e previsti dalle leggi in materia di sicurezza e di igiene nei posti di lavoro.
Pertanto, “CoSiGe” qualora nell’esercizio delle proprie funzioni dovesse riscontrare inadempienze e/o difformità ad opera di qualunque soggetto imprenditore presente nell’esecuzione del subappalto, dovrà attivare tutte le misure necessarie affinché i lavoratori operino in sicurezza e siano messi a conoscenza delle operazioni da compiere a tale scopo.
In relazione a quanto sopra, pertanto, la “CoSiGe” svolgerà le dovute azioni di promozione e di coordinamento consultivo nei confronti delle Imprese subappaltatrici al fine della migliore omogeneizzazione ed attuazione delle misure di igiene e sicurezza.
In particolare, la “CoSiGe” con struttura dedicata:
- coordinerà la sicurezza nell'attuazione dei lavori di costruzione;
- assicurerà l'applicazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza e di coordinamento;
- promuoverà, con le Imprese subappaltatrici, la collaborazione e la reciproca informazione;
- verificherà, anche con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, l'attuazione di quanto previsto dalle normative in materia.
In conformità alle disposizioni di legge, le Parti verificheranno, inoltre, che ogni singolo affidatario e/o subappaltatore predisponga tutti gli adempimenti e le misure prescritte in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Verrà posta particolare attenzione affinché per tutti i lavoratori, comunque impegnati nei lavori affidati, vengano eseguite le visite mediche preventive e periodiche con le cadenze e le caratteristiche specialistiche definite - per ogni mansione - dal protocollo sanitario del medico competente.
Data la complessità dei lavori da realizzare - nonché dei riflessi degli stessi sul piano della sicurezza delle maestranze, degli impianti e delle stesse opere eseguite - le Parti si impegnano a definire, a livello di cantiere operativo, le modalità per garantire la sicurezza durante le sospensioni del lavoro.
Fermo restando quanto appena definito e qualora sorgano conflitti a livello di cantiere, le Parti convengono di convocare riunioni di raffreddamento per esaminare tali problematiche prima di attuare eventuali sospensioni che comunque non metteranno a rischio l'incolumità fisica dei lavoratori e la stabilità delle opere.
Agli addetti dei cantieri in questione, verranno forniti dai rispettivi Datori di Lavoro i dispositivi di protezione individuali (DPI) - ivi compresa la dotazione di idoneo vestiario da lavoro, sia estivo che invernale - in conformità a quanto previsto dal CCNL di settore e dal CCPL.
Ad ogni lavoratore, sarà consegnato dai proprio Datore di Lavoro - prima dell'accesso al cantiere - un idoneo cartellino identificativo, da tenere sempre ben esposto con le indicazioni previste dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in L. 11 agosto 2006 n. 248 e con l'annotazione di qualifica (Dirigente, Quadro, Impiegato, Operaio: n.d.r.) data assunzione / attività nel cantiere della “CoSiGe”, ragione sociale del datore di lavoro, anche allo scopo di evitare che nei siti produttivi entrino persone non autorizzate o prive di copertura assicurativa.

Articolo 6 - Orari di lavoro
Tenuto conto che la realizzazione del sistema viario è di rilevante importanza per il sistema delle comunicazioni nazionali e che la specializzazione delle opere comporta una frequenza prevedibile di interruzioni delle attuali strade pubbliche con tempi di esecuzione definiti ed autorizzati esclusivamente da Autorità esterne, le Parti convengono - previ accordi tra loro a livello territoriale e/o di cantiere, unitamente alla RSU - sull'eventuale ricorso a:
forme di organizzazione del lavoro a turni;
- regimi di orario settimanale e/o plurisettimanale, a squadre definite;
- sistemi ed orari con turni di lavoro alternati, a ciclo continuo, avvicendati, notturni, festivi con relative condizioni normative e retributive da stabilire nel prosieguo;
- modalità di rientro periodico dei lavoratori nei luoghi di provenienza, anche attraverso - laddove operativamente possibile - forme flessibili dell'orario di lavoro e relative compensazioni.
- ferie collettive, con definizione delle chiusure collettive,

Articolo 7 - Livello territoriale di contrattazione
Le Parti convengono di stabilire un sistema di relazioni sindacali e di informazioni, così articolato:
livello nazionale:
tra Segreterie Nazionali Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil e “CoSiGe” con eventuale assistenza della Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance).
Le Parti si incontreranno, di norma ogni 6 mesi o su richiesta di una di esse, per una verifica delle problematiche con particolare riferimento a:
a] informazione sullo stato di avanzamento dell'intera opera e sulle modalità organizzative delle stesse;
b] programmazione dei cantieri e tempi di realizzazione;
c] informazione sulla struttura dei subappalti;
d] sistemi di qualità e di qualificazione;
e] situazione occupazionale ed inerenti previsioni, fabbisogni professionali e formativi, turnover della forza lavoro;
f] stato dei rapporti con le Istituzioni e con gli Enti Bilaterali Contrattuali;
g] informativa sullo stato di applicazione della normativa inerente alle tematiche di sicurezza ed igiene del lavoro;
h] quadro generale degli infortuni eventualmente verificatisi, con loro entità / causali e con particolare riguardo alla situazione di ogni singolo subappalto nonché alle metodologie di rilevamento ed agli eventuali atti di conseguenza adottati;
i] conciliazione dei conflitti non definiti a livello territoriale, con definizione di periodi di raffreddamento - da concordare - durante i quali le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Le cadenze semestrali del livello nazionale devono essere fissate in periodi successivi alla chiusura del ciclo degli incontri, da tenersi nell'ambito delle relazioni a livello territoriale.
Livello territoriale:
tra Segreterie Territoriali di Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil e “CoSiGe” con assistenza della locale Associazione di Categoria aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance).
Le Parti si incontreranno, di norma ogni 6 mesi o su richiesta di una di esse, per una verifica delle problematiche con particolare riferimento a:
a) ogni singolo subappalto ricadente nelle aree territoriali, di rispettiva competenza, interessate dai lavori in premessa;
b] verifica del trattamento normativo ed economico;
c] sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni con connesso esame dello stato degli eventuali infortuni e delle eventuali malattie professionali nonché degli eventuali agenti nocivi e di accertamenti sanitari / visite ispettive;
d) sessioni informative sull'andamento dei lavori, sulle modalità organizzative dei cantieri e sulla forza lavoro complessivamente in essere nonché sulla gestione delle eccedenze anche attraverso forme di politica attiva del lavoro e/o di sostegno al reddito;
e] programmi occupazionali dei cantieri, formazione dei lavoratori e rapporti con gli Enti Bilaterali Contrattuali;
f] problematiche relative alle condizioni ambientali e logistiche dei lavoratori;
g] qualifiche dei lavoratori, regimi di orario, turni di lavoro, modalità di compensazione di riposi e ferie, individuazione degli eventuali periodi di chiusura collettiva aziendale;
h] informazione sulla struttura dei subappalti;
i] conciliazione degli eventuali conflitti non definiti, anche a livello di cantiere, con definizione di periodi di raffreddamento - da concordare - durante i quali le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
livello dei cantieri operativi:
tra RSU di cantiere e Organizzazioni Sindacali territoriali ed Aziende conferitarie impegnate nei lavori, con le eventuali Imprese subappaltatrici.
Le Parti si incontreranno, di norma, ogni 3-mesi o su richiesta di una di esse, per questioni di carattere informativo riguardanti:
j] applicazione delle normative in materia di sicurezza;
k] protezione e tutela dei lavoratori;
l] servizi logistici di cantiere;
m] osservanza degli adottati CCNL e CCPL, quest'ultimo ove non derogato e/o sostituito da eventuali accordi stipulati tra le Parti in conformità a quanto previsto dall'art. 113 del CCNL Edili Industria vigente.
Le modalità attuative dell'agibilità ai cantieri delle OO.SS. territoriali, comunque garantite, verranno definite e concordate in un apposito incontro tra le parti.

Articolo 8 - Subappalti
Le Imprese terze conferitarie e subappaltatrici, a qualunque titolo impegnate nell’esecuzione dei lavori, dovranno applicare nei confronti dei loro dipendenti le norme previste dalla contrattazione nazionale e territoriale di riferimento, compreso il presente Accordo Quadro e le disposizioni in esso richiamate.
Quanto sopra verrà attuato mediante l’inserimento, tra le condizioni contrattuali, di apposite clausole di salvaguardia per contrastare le eventuali violazioni - degli impegni normativi e/o concordati - che dovessero verificarsi ai danni dei lavoratori dipendenti delle imprese conferitarie e sub appaltatrici.
I subappalti della “CoSiGe” sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici.
Le Parti si impegnano, altresì, a verificare che le Imprese conferitarie e subappaltatrici dei lavori garantiscano i diritti dei propri dipendenti presenti nei cantieri dell'Opera.
La “CoSiGe” nella piena osservanza delle regole normative e contrattuali, garantirà un sistema efficace di controllo sulla forza lavoro occupata sia direttamente che in subappalto o a qualunque titolo impegnata nell'Opera.
Fermo restando il regime di responsabilità solidale previsto dalle vigenti norme di legge e di contratto nel rispetto delle regole di categoria, la “CoSiGe” consegnerà alle OO.SS. territoriali e nazionali un quadro riepilogativo e per cantiere dell'intero organico presente nei siti lavorativi pure suddiviso per Imprese operanti in subappalto o a qualunque titolo impegnate nell'Opera.
La “CoSiGe” fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, si impegna - per qualsiasi procedura di aggiudicazione - ad inserire, nel contratto di subappalto e/o nell'abbinato capitolato speciale, la seguente clausola a tutela dei connessi addetti: “obbligo di applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i dipendenti nell'esecuzione del subappalto, il trattamento economico e normativo - di cui ai contratti collettivi, richiamati sub art. 2 - ivi compresi l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni agli Enti Bilaterali Contrattuali competenti territorialmente, fatto salvo quanto previsto per le lavorazioni di durata inferiore a 3 mesi o escluse dall'art. 21 del CCNL Edili Industria”.
La “CoSiGe” vincolerà il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, eseguiti dai Subappaltatori, nonché del relativo saldo finale alle risultanze del DURC rilasciato dagli Enti preposti ed alla verifica della regolarità delle erogazioni periodiche di retribuzione compresi gli oneri contributivi ed assistenziali da versare alla Cassa Edile.
A tal fine, ove previsto dalla normativa vigente, anche le Parti Sociali chiederanno l'esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto versamento e la correntezza di quanto dovuto (mod. F24, DURC, attestati dei versamenti alla Cassa Edile, Autocertificazione/Certificazione sostitutiva di atto notorio del subappaltatore attestante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni, Atto di Liquidazione Finale).
La “CoSiGe” e le Parti sociali territoriali verificheranno periodicamente, attraverso la Cassa Edile, il livello di regolarità contributiva e contrattuale delle imprese subappaltatrici.
Infine, la “CoSiGe” - per la liquidazione degli stati di avanzamento e del saldo finale dei lavori oltre che per lo svincolo delle somme poste a garanzia - chiederà originale o copia conforme all’originale del DURC aggiornato.
In caso di riscontrate omissioni e/o irregolarità, la “CoSiGe” applicherà nei confronti dei Subappaltatori le misure di tutela contrattualmente previste, nonché quelle contenute nel presente Accordo e quelle dei Protocolli di Legalità, territorialmente vigenti. Resta fermo quanto contenuto in materia nel contratto tra Committente CAS e l’ATI firmataria del presente Protocollo.
In particolare, qualora - anche su istanza delle OO.SS. territorialmente competenti - siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Impresa subappaltatrice, la “CoSiGe” - previa ricognizione di debito ed autorizzazione liberatoria da parte dell'Impresa stessa - provvederà al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi spettanti all'Impresa inadempiente per i lavori eseguiti ed incamerando, all'occorrenza, la cauzione definitiva.
Le Parti concordano di istituire un sistema di informazione preventiva tale da garantire un costruttivo rapporto tra le singole Imprese conferitane dei lavori e le OO.SS. firmatarie del presente Accordo Quadro.
Sulla base di quanto sopra, la “CoSiGe” - prima dell'inizio dei lavori - si impegna a comunicare alle OO.SS. firmatarie del presente Accordo quanto comunicato all'Impresa conferitaria dei lavori in ordine ai seguenti punti:
1) predisposizione e attuazione del Piano di Sicurezza;
2) dislocazione area esecuzione lavori;
3) livelli occupazionali e qualifiche professionali;
4) normativa contrattuale e legislativa, da applicare ai lavoratori occupati;
5) subaffidamenti;
6) orari di lavoro.
“CoSiGe” si impegna a garantire che i soggetti affidatari subappaltatori, a qualunque titolo impegnati nell'esecuzione dell'opera, operino nel rispetto delle previsioni di cui al DPR 5 ottobre 2010 n. 207.

Articolo 9 - Mercato del lavoro
[…]
Al fine di garantire l’opera dai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, fermo restando le ulteriori misure di cautela e controllo che verranno stabilite nei protocolli di legalità con le competenti prefetture, l'appaltatore si riserva la facoltà di assumere le nuove maestranze mediante contratto termine e/o contratto di somministrazione nel rispetto a quanto previsto CCNL vigente.
Resta inteso che anche per quei lavori che saranno eseguiti nell'ambito territoriale della Provincia di Siracusa la competenza per gli adempimenti del CCNL ed integrativo provinciale restano radicati in capo all'Ente Cassa Edile di Ragusa ed all’Ente Sfera di Ragusa e ciò in ragione degli accordi intercorsi tra le parti sociali delle Province di Ragusa e Siracusa medesime.
Le parti concordano sulla necessità della sottoscrizione di un protocollo di legalità con le Prefetture Competenti.