Tipologia: Accordo per il rinnovo
Data firma: 1° dicembre 2013
Validità: 01.12.2013 - 31.12.2015
Parti: Sezione Costruttori Edili/Ance/Confindustria e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Ascoli Piceno e Fermo
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

EVR Elemento Variabile della retribuzione
Indennità di disagio per i lavori eseguiti in galleria
Reperibilità
Indennità di trasporto
Enti Paritetici Cassa Edile ed Ente Scuola Edile/CPT
Prestazioni Cassa Edile
Contribuzione Enti Paritetici
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale - RLST
Cigo apprendisti
Le nuove tabelle contributive Cassa Edile
Validità, decorrenza e durata
Contrattazione vigente
Incontri periodici
Allegati

Verbale di accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro, valevole per i lavoratori edili ed affini delle province di Ascoli Piceno e Fermo, integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL del 19 aprile 2010

Il giorno 1° dicembre 2013 presso gli uffici di Confindustria Ascoli Piceno, tra la Sezione Costruttori Edili Ance Ascoli Piceno […], la Sezione Costruttori Edili Ance Fermo […], assistiti dal Responsabile Area Risorse Umane di Confindustria Ascoli Piceno [...] e la Feneal/Uil Ascoli Piceno e Fermo […], la Filca/Cisl Ascoli Piceno e Fermo […], la Fillea/Cgil Ascoli Piceno […], la Fillea/Cgil Fermo […], ai fini della stipula del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del CCNL 19.04.2010, da valere per tutto il territorio delle Province di Ascoli Piceno e di Fermo per tutte le imprese edili e per i lavoratori da esse dipendenti, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle Imprese stesse, considerato
- che l’attuale difficile situazione del settore delle costruzioni nel territorio delle provincie di Ascoli Piceno e Fermo rende il rinnovo del contratto integrativo scaduto il 31dicembre 2010 oltremodo difficoltoso;
- che è comunque nelle intenzioni delle parti datoriali e sindacali sottoscrivere un rinnovo contrattuale che, pur tenendo conto della difficoltà del settore, contribuisca da un lato al mantenimento della competitività delle imprese del territorio e dall'altro al miglioramento delle condizioni di lavoro dei loro dipendenti;
tutto quanto sopra premesso, le parti convengono di rinnovare il Contratto Integrativo provinciale delle imprese edili ed affini, integrativo del CCNL 18/06/2008 rinnovato con verbale di accordo del 19/04/2010 a valere per tutto il territorio delle provincie di Ascoli Piceno o Fermo per tutte le imprese edili ed i dipendenti ivi operanti.

Indennità di disagio per i lavori eseguiti in galleria
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 gruppo B) del CCNL 19/04/2010, previa attuazione di quanto stabilito dal 3° capoverso, per il personale addetto ai lavori in galleria con fronte di avanzamento distante oltre 1 km. Dall’imbocco si determinano le seguenti ulteriori maggiorazioni, da computarsi sugli elementi delle retribuzioni di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 19/04/2010;
da 1 a 4 km. 6%
oltre 4 km. 10%

Reperibilità
La reperibilità è un Istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell’azienda per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti o altre attività simili.
Le ore di reperibilità non devono considerarsi al fine del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
Il lavoratore potrà essere inserito dall'azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione plurimensile di norma previo preavviso scritto di 7 giorni, Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Fermo restando, le prioritarie esigenza organizzative e produttive l’Impresa provvederà ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando comunque priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta,
Nessun lavoratone può rifiutarsi di compiere turni di reperibilità salvo giustificato motivo.
L'impresa, una volta predisposto il programma dei turni di reperibilità, lo sottoporrà ai lavoratori interessati i quali ne restituiranno una copia debitamente firmata.
[…]
Il lavoratore in reperibilità, in caso di chiamata, è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all’intervento richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il luogo dell’intervento di norma, entro 60 minuti dalla chiamata, fatta salva diversa pattuizione aziendale e dovrà informare l’azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire. Diverse eventuali modalità potranno essere indicate, di volta in volta, in considerazione della localizzazione del singolo intervento.
La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
a) giornaliera
b) settimanale.
[…]

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale - RLST
In riferimento a quanto previsto dall'art. 87 del CCNL le parti convengono sull'istituzione della figura del RLST (Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale).
Per far fronte agli oneri derivanti dalla costituzione dell'istituto verrà creato, a far data dal 01/12/2013, un apposito fondo autonomo alimentato da un contributo, a carico delle Imprese pari allo 0,03%.
Il versamento di tale contributo sarà dovuto esclusivamente dalle Imprese in cui non sia stato eletto e/o designato il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS),
Per ottenere l'esonero dall’obbligo contributivo, le Imprese nel cui ambito sia stato eletto o designato il RLS devono far pervenire alla Cassa Edile, secondo le istruzioni operative da questa fornite, copia della comunicazione all’Inail di cui all’art. 18, comma 1, lettera aa) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
L’RLST sarà individuato nella persona di un rappresentante indicato congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo sulla base di competenza e professionalità e che sarà comunicato preventivamente a cura delle stesse OO.SS. ad Ance Ascoli Piceno e ad Ance Fermo al CPT ed all'Impresa dalla quale dovesse provenire il lavoratore ai fini della sottoscrizione dell'accordo di nomina nel rispetto delle disposizioni contrattuali
I criteri e le modalità di espletamento, dell'attività del RLST saranno oggetto di apposito regolamento sottoscritto tra le parti firmatarie del presente accordo, secondo principi finalizzati a realizzare una piena collaborazione fra le parti ed all'affermarsi della cultura della prevenzione in materia di sicurezza
Le parti concordano di monitorare periodicamente gli effetti operativi ed economici dalla presente disposizione.

Incontri periodici
Le parti si impegnano a mantenere una costante attenzione sull'andamento del settore e sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente accordo nonché di prevedere periodici incontri volti alla verifica delle esigenze del settore anche al fine di identificare azioni comuni di promozione e di tutela dello stesso,
Per la durata del presente accordo le parti, entro, il 30 luglio di ciascun anno si incontreranno comunque per una verifica dello stato di attuazione dello stesso, della sua efficacia, dell’operatività degli enti paritetici e per confermare e/o modificare, previo specifico accordo, le previsioni connesse a quanto nello stesso stabilite.