Tipologia: Protocollo d’intesa
Data firma: 11 gennaio 2011
Parti: Uniter Consorzio Stabile e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Grandi opere, A3
Fonte: comunemoranocalabro.it
Sommario:
Protocollo d’intesa Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria dal km. 153+400 al Km. 185+000
In Castrovillari, addì 11/01/2011 presso la sede della Uniter Consorzio Stabile arl di Morano Calabro, tra la Uniter Consorzio Stabile arl (di seguito per brevità denominata Uniter o Appaltatore), con sede legale in Vía G. Almirante 23, Tremestieri Etneo (CT), […] e Organizzazioni Sindacali, di seguito per brevità denominate “OO.SS.”, qui rappresentate da: Segreterie Nazionali di Fillea Cgil / Filca Cisl / Feneal Uil […], Segreterie Regionali della Calabria di Fillea Cgil / Filca Cisl / Feneal Uil […], Segreterie Territoriali di Castrovillari di Fillea Cgil / e di Cosenza per la Filca Cisl / Feneal Uil […]
Premesso che
a) l’incontro si tiene anche con riferimento sia al Protocollo d’Intesa sottoscritto tra ANAS spa e le OO.SS. in data 12/06/2006 sia alla richiesta del 12.11.2009 formulata dalle citate Segreterie Nazionali;
b) in data 12.11.2008 l’Ati Uniter Consorzio Stabile arl è risultata aggiudicataria dell’appalto integrato esperito da Anas spa per l’affidamento dei lavori di “Autostrada A3 Salerno- Reggio Calabria: Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle norme CNR/80 dal Km 173+900 al Km 185+000, Macrolotto 3 Parte III”;
c) con Ordine di Servizio n. 1 del 06/02/2009 l’Anas ha consegnato le attività di progettazione ai sensi dell’art. 140 c .1 del D.P.R. 554/99;
d) in data 03.03.2009 è avvenuta la stipula del contratto di affidamento dei lavori, Rep. n. 39137 raccolta n. 12977, innanzi al Notaio N.R. in Roma, (di seguito “Contratto Principale”) tra 1’Anas e Uniter Consorzio Stabile arl, nella qualità di Impresa Capogruppo;
c) in nei giorni 22-23/04/2010 è stato redatto il Processo verbale di consegna dei lavori;
f) la citata commessa ricade, interamente, nella sola Provincia di Cosenza e insiste tra la progressiva dal km. 153+400 al Km. 185+000;
g) le opere di ingegneria civile più significative, componenti la tratta di che trattasi, sono:
Tabella 1
n. |
descrizione |
1 |
VIADOTTI POVELLA |
2 |
VIADOTTI POLLINO |
3 |
VIADOTTI FORRE |
4 |
VIADOTTI CAPPELLAZZO |
5 |
VIADOTTI FONTE TORONE |
6 |
VIADOTTI COLLI LUNGHI |
7 |
VIADOTTI MAZZANCOLLO |
8 |
VIADOTTO RAGO |
9 |
VIADOTTO PANTANO DEL SALICE |
10 |
VIADOTTI CABALLA |
11 |
VIADOTTI BOSCO DEL MONACO |
12 |
VIADOTTI VALLE CUCINA |
13 |
VIADOTTI COLLORETO |
14 |
VIADOTTI MAZZICANINO |
15 |
VIADOTTI USCIERI |
16 |
GALLERIE CAMPOTENESE |
17 |
GALLERIE OSPEDALETTO |
18 |
GALLERIE CILLARESE |
19 |
GALLERIE CERRETA |
20 |
GALLERIE COLLORETO |
h) le Parti riconoscono c si danno atto clic la realizzazione delle opere in questione rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo del territorio, in un momento di particolare crisi, nonché per le correlate ripercussioni economiche / sociali / occupazionali / produttive / logistiche nell’area di intervento;
i) le inerenti difficoltà tecniche - derivanti anche dalla necessità di agire in presenza di traffico veicolare - oltre che l’esigenza di puntuale rispetto dei tempi e dei costi tassativamente previsti
richiederanno uno sforzo organizzativo assai rilevante c comunque indispensabile, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in un contesto che garantisca altresì la rigorosa osservanza delle prescrizioni di legge;
j) conseguentemente, le Parti ravvisano la necessità di assicurare la massima tempestività e celerità di esecuzione che favorisca la più ampia e qualificata partecipazione imprenditoriale ed una rigorosa concorrenzialità. A tal fine, le parti ritengono necessario sviluppare le potenzialità della manodopera e dell'apparato produttivo locali;
k) i firmatari, unitamente al Committente ed alle Autorità Pubbliche competenti, sono impegnati nell'adozione di tutte le possibili misure volte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata - in qualsiasi forma siano poste in essere - nella fase produttiva connessa;
l) le Parti condividono l'opportunità del metodo del confronto costante tra la Committente, l’Appaltatore e le Organizzazioni di rappresentanza delle categorie - ivi espressamente comprese le articolazioni territoriali dei Sindacati Nazionali dei lavoratori - e pertanto riconoscono assoluto valore al presente Protocollo d’Intesa clic, in un efficace sistema di informazione c relazioni industriali, implica l’impegno fin dalla data della relativa sottoscrizione all’osservanza dei punti appresso individuati;
m) a tal proposito le Parti intendono attivare tavoli di confronto, di norma semestrali, con i subappaltatori sulle varie questioni oggetto del presente protocollo, realizzando così concretamente un sistema di confronto che, con particolare attenzione ai temi appena richiamati, consenta di scongiurare in radice l'insorgere di situazioni di conflittualità clic abbiano a riflettersi negativamente sulle attività da espletare;
n) qui di seguito, viene riportata una tabella contenente le percentuali di avanzamento suddivise - in maniera, espressamente quanto largamente, orientativa che in alcun modo vincolerà la Uniter nel prosieguo - per anni di intervento e per opere da realizzare:
Tabella 2
tipologia di lavorazione |
1° anno |
2° anno |
3° anno |
4° anno |
totale |
Viadotti |
10% |
35% |
45% |
10% |
100% |
Gallerie |
10% |
35% |
35% |
20% |
100% |
Movimenti terra |
14% |
38% |
42% |
6% |
100% |
Opere idrauliche |
20% |
30% |
30% |
20% |
100% |
Viabilità secondaria |
10% |
30% |
40% |
20% |
100% |
Svincolo campotenese |
5% |
15% |
45% |
35% |
100% |
Opere di sostegno |
20% |
45% |
30% |
5% |
100% |
Impianti |
0% |
0% |
30% |
70% |
100% |
o) (la una stima altrettanto di massima ed in niente impegnativa, la Uniter prevede il seguente programma di impiego personale complessivo tra diretti ed indotto:
Tabella 3
diretti ed indotto |
1° anno |
2° anno |
3° anno |
4° anno |
5° anno |
Staff tecnici |
16 |
22 |
22 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
|
Manodopera totale |
100 |
150 |
150 |
100 |
50 |
|
|
|
|
|
|
manodopera diretta |
50 |
75 |
75 |
50 |
25 |
|
|
|
|
|
|
manodopera imprese terze |
50 |
75 |
75 |
50 |
25 |
TOTALE |
116 |
172 |
172 |
116 |
66 |
Le parti concordano di definire negli incontri a livello territoriale, di cui al successivo art. 7, le modalità delle comunicazioni previste in materia dal CCNL e dalla legislazione vigente.
p) Il presente Protocollo di Intesa, ai sensi dell’art. 113 del vigente CCNL Edili Industria stavolta applicato nonostante le opere non “incidono su più province”, è sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata per la circoscrizione interessata rispetto alle materie che hanno trovato una definizione contrattuale nel presente protocollo;
q) le Parti si danno atto che con i termini: Subappaltatori” e/o Subappalti” intendono fare riferimento a quanto previsto dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55, dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Validità e campo di applicazione delle pattuizioni
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa che - peraltro - impegna i firmatari al rispetto oltre clic alla corretta applicazione dei temi e delle questioni ivi concordati ad ogni livello di relazioni, così come definito al successivo art. 7.
La Uniter si impegna a vincolare i subappaltatori, come meglio precisato alla precedente lettere p) delle premesse, all’osservanza dei contenuti del presente Protocollo d’Intesa, inserendosi il tutto tra gli allegati dei contratti comunque stipulati per l’esecuzione dei lavori in discorso.
Articolo 2 - Normativa di riferimento
Tutte le Imprese, a qualsiasi titolo addette alla realizzazione dell’opera, dovranno rispettare quanto previsto in materia di lavoro dalle vigenti nonne di legge e di contratto collettivo applicato in relazione alla categoria prevalente enunciata nel Contratto di Appalto e/o Subappalto.
In particolare, le Imprese addette alla realizzazione delle opere edili dovranno osservare:
a) i CC.CC.NN.LL. per le Imprese Edili ed Affini, firmati dalle OO.SS. stipulanti il presente Protocollo d’Intesa nei settori di Industria / Cooperative / Artigianato / Piccole Imprese;
b) i CC.CC.RR.LL. ed i CC.CC.PP.LL. per i lavoratori del settore dell'edilizia.
Articolo 3 - Profili logistici del cantiere
Per i lavoratori, sia alle dipendenze dell’Appaltatore e sia alle dipendenze di altre imprese impegnate nella realizzazione della commessa di cui il presente Protocollo d’Intesa, che non possono rientrare agevolmente alla propria abitazione a fine giornata, verranno allestiti alloggiamenti di cantiere rispondenti alle norme di legge e dei vigenti regolamenti in materia di igiene.
Gli alloggi dovranno essere allestiti tenendo presente le più significative, qualificate ed efficaci soluzioni adottate nell’organizzazione dei cantieri avviati per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali nazionali.
Nel cantiere sarà istituito un servizio mensa anche attraverso convenzioni esterne.
Eventuali ulteriori problematiche di natura logistica e di trasporto da e per le proprie residenze saranno esaminate a livello territoriale e di cantiere.
Articolo 4 - Rapporti con gli organismi paritetici di settore
Le attività di formazione saranno concordate tra le Parti e svolte in collaborazione con i relativi Enti Bilaterali di settore, competenti sul territorio, mentre i nominativi dei partecipanti ai corsi ed ammessi all'idoneità di mestiere saranno portati a conoscenza delle Imprese impegnate nella realizzazione del l'opera.
I programmi di formazione relativi ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e quelli per i singoli addetti, nell'ambito di quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. del settore delle costruzioni, saranno concordati a livello territoriale e svolti in collaborazione con il CPT competente.
Al fine della copertura finanziaria delle attività delle RR.LL.SS. (ovvero, in mancanza di queste, delle RR.LL.SS.TT.) in possesso delle sopra richiamate competenze, le Parti definiranno in sede territoriale - nel rispetto delle specifiche previsioni contrattuali in materia e con invarianza di costi, a carico delle Imprese, mediante conguagli - un sistema di mutualizzazione degli oneri relativi al monte ore dei permessi spettanti.
Articolo 5 - Sicurezza del lavoro
Le Parti ribadiscono che l'applicazione scrupolosa ed il rispetto di tutta la normativa esistente - in materia di sicurezza, igiene e prevenzione - costituiranno un punto qualificante ed irrinunciabile dell'organizzazione di cantiere.
Le Parti si rendono disponibili ad adeguare e a valutare - congiuntamente - i riflessi degli atti di indirizzo su base regionale, in materia di sicurezza, relativamente alle opere in questione.
Si conviene di istituire un sistema di relazioni per la verifica delle situazioni inerenti a sicurezza, igiene e ambiente di lavoro.
Il sistema di relazioni si svilupperà, a livello periferico e a livello nazionale, con la periodicità e nelle materie di seguito indicate:
- semestralmente, o su richiesta delle OO.SS. territoriali firmatarie, le Parti si incontreranno per un esame congiunto dei risultati delle azioni compiute - anche riguardo a stato degli infortuni e delle malattie professionali, valutazioni degli eventuali agenti nocivi e degli accertamenti sanitari, visite ispettive - in virtù del presente Protocollo d’Intesa. Si valuteranno, altresì ed in siffatta occasione, le misure adottate o da adottarsi nonché gli ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori e/o dal Coordinatore per la Sicurezza affinché l’Appaltatore e/o i Subappaltatori - ivi comprese le Imprese per la fornitura con posa in opera - predispongano gli adeguamenti necessari alle norme per la sicurezza (Testo Unico della Sicurezza n. 81 /2008, Decreti Legislativi n. 626/94 - n. 494/96 - n. 528/99);
- semestralmente, o su richiesta delle Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo o della Committente, le Parti si incontreranno a livello nazionale per una verifica di tutti i cantieri operanti per la realizzazione dei lavori di cui in premessa, di tali occasioni, sarà esaminato lo stato della applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza in ogni appalto.
Le Parti convengono sulla necessità di coinvolgere le strutture sanitarie pubbliche nella definizione del piano dei presidi sanitari anche specialistici / di pronto intervento, necessario per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori impegnati negli specifici cantieri, oltre che nell’attività di informazione / formazione / assistenza.
È compito dell’Appaltatore, attraverso la Direzione dei Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, verificare che ogni singolo subappaltatore predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite negli elaborati progettuali nonché nelle leggi in materia di sicurezza ed igiene nei posti di lavoro.
Pertanto, qualora nell’esercizio delle proprie funzioni l’Appaltatore dovesse riscontrare inadempienze e/o difformità di qualunque soggetto imprenditore presente nell’esecuzione dell’affidamento, dovrà attivare tutte le misure necessarie affinché i lavoratori operino in sicurezza e siano messi a conoscenza delle operazioni da svolgere a tale scopo.
In relazione a quanto sopra, pertanto, l’Appaltatore svolgerà le eventuali azioni di promozione e di coordinamento consultivo nei confronti dei subappaltatori per favorire la migliore omogeneità attuativa delle misure di igiene e sicurezza.
In conformità alle disposizioni di legge, le Parti verificheranno inoltre che ogni singolo subappaltatore predisponga tutti gli adempimenti e le misure prescritte in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Verrà posta particolare attenzione affinché per tutti i lavoratori, comunque impegnati nei lavori affidati, siano eseguite le visite mediche periodiche con le cadenze e le caratteristiche specialistiche definite - per ogni mansione - dal protocollo sanitario del Medico Competente.
Agli addetti dei cantieri in questione, verranno forniti i dispositivi di protezione individuali (DPI) - ivi compresa la dotazione di idoneo vestiario da lavoro, sia estivo che invernale - in conformità a quanto previsto dal CCNL di settore e dal CCPL.
L’Appaltatore, periodicamente, effettuerà delle verifiche a campione per accertare la corrispondenza della presenza dei lavoratori nei siti produttivi dell’oliera con quanto riportato - dai singoli subappaltatori - nelle loro apposite comunicazioni.
Ad ogni lavoratore, sarà consegnato - prima dell'accesso al cantiere - un idoneo cartellino identificativo, da tenere sempre ben esposto con le indicazioni previste dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in L. 11 agosto 2006 n. 248 e con l’annotazione di qualifica (Dirigente, Quadro, Impiegato, Operaio: n.d.r.) / gruppo sanguigno / attività nel cantiere della Uniter, anche allo scopo di evitare che nei siti produttivi entrino persone non autorizzate o prive di copertura assicurativa.
Articolo 6 - Orari di lavoro
Tenuto conto che la realizzazione del sistema viario è di rilevante importanza per il sistema delle comunicazioni nazionali e che la specializzazione delle opere comporta una frequenza prevedibile di interruzioni delle attuali strade pubbliche con tempi di esecuzione definiti ed autorizzati esclusivamente da Autorità esterne, le Parti, in relazione alle esigenze produttive che si presenteranno, sulle materie appresso elencate, nel rispetto delle norme della contrattazione collettiva di riferimento, verificheranno l’esistenza dei presupposti per eventuali accordi a Livello territoriale e/o di cantiere sul ricorso a:
- forme di organizzazione del lavoro a turni;
- regimi di orario settimanale e/o plurisettimanale, a squadre definite;
- sistemi ed orari con turni di lavoro alternati, a ciclo continuo, avvicendati, notturni, festivi con relative condizioni normative e retributive da stabilire nel prosieguo;
- modalità di rientro periodico dei lavoratori nei luoghi di provenienza, anche attraverso - laddove, operativamente, possibile - forme flessibili dell’orario di lavoro e relative compensazioni.
Articolo 7 - Sistema di relazioni
Le Parti convengono di stabilire un sistema di relazioni sindacali e di informazioni, così articolato: livello nazionale
tra Segreterie Nazionali di Feneal Uil / Filca Cisl / Fillea Cgil e Appaltatore, con eventuale assistenza della Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) e/o dell’Associazione Imprese Generali (Agi).
Le Parti si incontreranno, di norma ogni 6 mesi o su richiesta di una di esse, per una verifica delle problematiche con particolare riferimento a:
a) informazione sullo stato di avanzamento dell'intera opera e sulle modalità organizzative delle stesse;
b) programmazione dei cantieri e tempi di realizzazione;
c) informazione sulla struttura dei subappalti.
d) sistemi di qualità e di qualificazione;
e) situazione occupazionale ed inerenti previsioni, fabbisogni professionali e formativi, turnover della forza lavoro;
f) stato dei rapporti con le Istituzioni e con gli Enti Bilaterali Contrattuali;
g) informativa sullo stato di applicazione della normativa inerente alle tematiche di sicurezza ed igiene del lavoro;
h) quadro generale della morbilità e degli infortuni eventualmente verificatisi, con loro entità / causali e con particolare riguardo alla situazione di ogni singolo appalto nonché alle metodologie di rilevamento ed agli eventuali atti di conseguenza adottati;
i) conciliazione dei conflitti non definiti a livello territoriale, con definizione di periodi di raffreddamento - da concordare - durante i quali le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Le cadenze semestrali del livello nazionale devono essere fissate in periodi successivi alla chiusura del ciclo degli incontri, da tenersi nell’ambito delle relazioni a livello territoriale.
livello territoriale:
tra Segreterie Territoriali di Feneal Uil / Filca Cisl / Fillea Cgil e Appaltatore, con eventuale assistenza della locale Associazione di Categoria aderente all’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance).
Le Parti si incontreranno, di norma ogni 6 mesi o su richiesta di una di esse, per una verifica delle problematiche con particolare riferimento a:
j) ogni singolo affidamento ricadente nelle aree territoriali, di rispettiva competenza, interessate dai lavori in premessa;
k) verifica del trattamento normativo ed economico;
l) sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni con connessi esame dello stato degli infortuni, delle malattie professionali, della morbilità nonché degli eventuali agenti nocivi e di accertamenti sanitari / visite ispettive;
m) sessioni informative sull’andamento dei lavori, sulle modalità organizzative dei cantieri e sulla forza lavoro complessivamente in essere nonché sulla gestione delle eccedenze anche attraverso forme di politica attiva del lavoro e/o di sostegno al reddito;
n) programmi occupazionali dei cantieri, formazione dei lavoratori e rapporti con gli Enti Bilaterali Contrattuali;
o) problematiche relative alle condizioni ambientali e logistiche;
p) qualifiche, regimi di orario, turni, modalità di compensazione di riposi e ferie, individuazione degli eventuali periodi di chiusura collettiva aziendale;
q) informazione sulla struttura dei subappalti;
r) conciliazione degli eventuali conflitti non definiti, anche a livello di cantiere, con individuazione di periodi di raffreddamento - da concordare - durante i quali le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
livello di cantiere operativo:
tra RSU di cantiere ed Appaltatore, con gli eventuali subappaltatori.
Le Patti si incontreranno, di nonna, ogni 6 mesi o su richiesta di una di esse, per questioni di carattere informativo riguardanti:
s) applicazione delle normative in materia di sicurezza;
t) protezione e tutela dei lavoratori;
u) servizi logistici di cantiere;
v) osservanza degli adottati CCNL e CCPL.
Articolo 8 - Subappalti
L’Appaltatore e i subappaltatori, come meglio precisato alla lettera q) delle presenti premesse, impegnate nell'esecuzione dei lavori, dovranno applicare nei confronti dei loro dipendenti le nonne previste dalla contrattazione nazionale e territoriale di riferimento ivi compreso il presente Protocollo di Intesa.
Quanto sopra verrà attuato mediante l'inserimento, tra le condizioni contrattuali, di apposite clausole di salvaguardia per le eventuali violazioni - degli impegni normativi e/o concordati - che dovessero verificarsi.
1 subappaltatori dei lavori dell’Appaltatore devono possedere i requisiti di qualificazione prescritti.
I subappaltatori sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici.
L’Appaltatore, nella piena osservanza delle regole normative e contrattuali, garantirà un sistema efficace di controllo sulla forza lavoro occupata nei cantieri diretti ed in subappalto.
Nell’ambito degli incontri periodici qui previsti, con le Organizzazioni Sindacali sia Nazionali sia territoriali, l’Appaltatore presenterà un quadro complessivo di tutta la forza lavoro presente nei siti produttivi, come meglio riportato nella Tabella 3 di cui alla precedente lettera n) delle premesse.
L’Appaltatore si impegna a verificare che i subappaltatori garantiscano i diritti delle proprie maestranze, e di quelle dipendenti da altra forma di sub contrattazione, presenti sulla specifica commessa.
L’Appaltatore, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, si impegna - per qualsiasi procedura di aggiudicazione - ad inserire, nel contratto d’affidamento e/o nell’abbinato capitolato speciale, la seguente clausola a tutela dei connessi addetti:
a) obbligo di applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i dipendenti nell’esecuzione dell’affidamento, il trattamento economico c normativo - di cui ai contratti collettivi, richiamati sub art. 2 - ivi compresi l’iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni agli Enti Bilaterali Contrattuali competenti territorialmente, fatto salvo quanto previsto per le lavorazioni di durata inferiore a 3 mesi o escluse dall’art. 21 del CCNL Edili Industria.
L’Appaltatore subordinerà il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, eseguiti dai subappaltatori, e del relativo saldo finale alla verifica della regolarità delle erogazioni periodiche di retribuzione compresi gli oneri contributivi ed assistenziali dovuti a Cassa Edile / Inps / Inail.
A tali fini, gli eventuali atti di cessione del credito - tra i subappaltatori, verso terzi - saranno subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva e retributiva dell’Impresa titolare di siffatto credito.
L’Appaltatore c le Parti sociali territoriali verificheranno periodicamente, attraverso la Cassa Edile, il livello di regolarità contributiva e contrattuale dei subappaltatori.
In particolare, l’Appaltatore richiederà - fra i requisiti che le Imprese candidate alle gare d’appalto dovranno avere - la presentazione del DURC.
Infine, l’Appaltatore - per la liquidazione degli stati di avanzamento e del saldo finale dei lavori oltre che per lo svincolo delle somme poste a garanzia - chiederà alle Imprese autorizzate al subappalto di opere / servizi / forniture la copia conforme all’originale del DURC, e subordinerà il pagamento alla verifica della regolarità delle erogazioni periodiche di retribuzione, compresi gli oneri contributivi ed assistenziali e di Cassa Edile; a tal fine ove previsto dalla normativa vigente, chiederà l’esibizione della documentazione comprovante l’avvenuto versamento e la correttezza di quanto dovuto (mod. F24, attestati di versamento alla cassa edile, autocertificazione/certificazione sostitutiva di atto notorio dell’affidatario/sub affidatario attestante l’avvenuto pagamento delle retribuzioni).
Le parti verificheranno l’effettiva applicabilità di quanto contenuto nel precedente capoverso.
In caso di riscontrate omissioni c/o irregolarità, l’Appaltatore applicherà - nei confronti dei subappaltatori - le misure di tutela contrattualmente previste e quelle contenute nel presente Protocollo d’Intesa.
Le Parti concordano di istituire un sistema di informazione preventiva tale da garantire un costruttivo rapporto tra le singole Affidatarie dei lavori e le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo di Intesa.
Sulla base di quanto sopra, l’Appaltatore - prima dell’inizio dei lavori - si impegna a comunicare, alle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo, quanto comunicato ai subappaltatori in ordine ai seguenti punti:
1) predisposizione e attuazione del Piano di Sicurezza;
2) dislocazione arca esecuzione lavori;
3) livelli occupazionali e qualifiche professionali;
4) normativa contrattuale e legislativa, da applicare ai lavoratori occupati;
5) orari di lavoro.
Articolo 9 - Mercato del lavoro
Le Parti convengono che l'avvio della commessa costituirà occasione per dare concreta risposta alle esigenze sociali del mercato del lavoro locale.
L’Appaltatore, pertanto, favorirà l’inquadramento - in quantità e qualità professionali adeguate alle oggettive peculiarità ed esigenze tecnico - produttive ed organizzative del cantiere - di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o di disoccupazione della circoscrizione dove ha sede l’unità produttiva, fatte salve le esigenze di ricollocazione di propri dipendenti occupati in lavori ultimati e/o in fase conclusiva.
In ogni caso, per specializzazioni professionali di difficile reclutamento, la manodopera necessaria sarà reperita nel rispetto delle vigenti norme nazionali, in materia.