Tipologia: CCNL
Data firma: 2 giugno 1995
Validità: 01.06.1995 - 31.05.1999
Parti: Unci, Ucict e Fenasalc - Cisal
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Cisal
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto

Art. 1
Titolo II Classificazione del personale
Art. 2
Titolo III Assunzione - Documentazione - Esclusione dalle quote di riserva - Lavoro extra
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Titolo lV Periodo di prova
Art. 6
Titolo V Orario di lavoro
Art. 7
Art. 8
Titolo VI Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Titolo VII Turnisti - Panificazione nei giorni precedenti la chiusura degli esercizi - Mancanza di energia elettrica
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Titolo VIII Lavoro straordinario
Art. 15
Titolo IX Riposo settimanale - Festività - Ferie
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Titolo X Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Titolo XI Trasferte - Mezzi di trasporto per servizio
Art. 22
Art. 23
Titolo XII Malattie - Infortuni
Art. 24
Titolo XIII Sospensione del lavoro
Art. 25
Titolo XIV Anzianità di servizio
Art. 26
Titolo XV Gratifica natalizia
Art. 27
Titolo XVI Cassa assistenza previdenza - Trattamento di fine rapporto TFR
Art. 28
Titolo XVII Trattamento economico
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Titolo XVIII Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Titolo XIX Trattamento di fine rapporto
Art. 38
Titolo XX Indumenti ed attrezzi di lavoro
Art. 39
 
 Titolo XXI Lavoratori inabili
Art. 40
Titolo XXII Tutela dei tossicodipendenti
Art.41
Titolo XXIII Lavoro part-time Genitori di inabili e tossicodipendenti
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Titolo XXIV Parità uomo donna
Art. 45
Titolo XXV Contratto di formazione e lavoro - Lavoratori extracomunitari
Art. 46
Art. 47
Titolo XXVI Apprendistato
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Titolo XXVII Contratti d'inserimento

Art. 51
Titolo XXVIII Molestie sessuali
Art. 52
Titolo XXIX Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Titolo XXX Personale con orario di lavoro discontinuo
Art. 56
Titolo XXXI Esclusività di stampa - Archivio contratti - Distribuzione contratti
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Titolo XXXII Stipulazione contratti integrativi
Art. 61
Titolo XXXIII Reclami e controversie
Art. 62
Titolo XXXIV Centro di assistenza contrattuale
Art. 63
Titolo XXXV Pensione integrativa
Art. 64
Titolo XXXVI Decorrenza e durata
Art. 65
Titolo XXXVII Diritti sindacali - Trattenute sindacali
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Titolo XXXVIII Codice disciplinare (Redatto ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300, del 20 maggio 1970)
Art. 69 - Doveri del Lavoratore
Disposizioni Disciplinari
Titolo XXXIX Composizione delle controversie
Art. 70
Allegati
Allegato A
Allegato B
Allegato C (Contratto di Formazione Lavoro)
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Progetto contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 3della Legge n. 863/84 e successive modificazioni ed integrazioni.(Fac-simile)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle Aziende del settore della Panificazione

L'anno millenovecentonovantacinque il giorno due del mese di giugno tra la Unci - Unione Nazionale Cooperative Italiane […], la Ucict - Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo rappresentata […] e dal Centro Studi Ancl - Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro […] e la Fenasalc - Cisal- Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio […], la Cisal - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi […]; si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle Aziende del settore della Panificazione; esso si compone:
a) - Premessa;
b) - Indice;
c) - Titoli: XXXIX;
d) - Articoli: 70;
e) - Allegati: A) - B) - C).

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, del personale comunque dipendente da aziende di panificazione artigiana (L. n. 443/1985) e commerciali anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, annessi o comunque collegati al laboratorio di panificazione con il quale debbono, tuttavia avere titolarietà comunque, sia il sistema produttivo, l'orientamento e l'inquadramento delle aziende: artigiane, commerciali, industriali e cooperative, associate alle organizzazioni datoriali contraenti.
Inoltre il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro disciplina il rapporto del personale delle cooperative e loro consorzi.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per la formazione professionale, da Enti pubblici nazionali o regionali o della CEE, sia compreso I'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro.
[…]
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo III Assunzione - Documentazione - Esclusione dalle quote di riserva - Lavoro extra
Art. 4 - Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti e dichiarazioni del lavoratore:
[…]
- libretto di "idoneità sanitaria" per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari;
[…]

Titolo V Orario di lavoro
Art. 7 - La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle aziende è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali distribuito su cinque o sei giornate lavorative. Ad essa è commisurata la retribuzione.
[…] La durata normale di lavoro per i dipendenti con mansioni discontinue o di semplice attesa di cui all'art. 56 è fissato in 45 (quarantacinque) ore settimanali.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di tre frazioni, la cui durata e determinazione, compreso i turni di riposo settimanali ed i turni di servizio, saranno disposti dal datore di lavoro.
Diverse condizioni di orario sono demandate alla contrattazione integrativa provinciale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal datore di lavoro.
In relazione alle particolari esigenze del settore turismo e delle aziende di pubblici esercizi, al fine di migliorare il servizio ai consumatori, con particolare riguardo ai flussi di clientela e di utenza, l'orario complessivo annuale di lavoro pari a n. 2080 (40X52) maggiorato sino a 2200 ore potrà essere distribuito nel corso dell'anno, con un aumento settimanale di 12 ore e per un massimo di quattro mesi l'anno e dovrà essere recuperato nei periodi di minor lavoro o retribuito con una maggiorazione del 10%. (Orario ultrasettimanale).
[…]
Parteciperanno a livello locale alla contrattazione aziendale le Organizzazioni Sindacali stipulanti. […]
Gli orari di lavoro praticati nell'azienda devono essere comunicati all'Ispettorato Provinciale del Lavoro se svolti in regime di flessibilità.

Art. 8 - L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di quattro ore e mezza.
Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le quattro ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno mezza ora ai sensi della legge n. 977/67 ed eventuali sue modificazioni.

Titolo VI Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Art. 11 […]
Il personale addetto nei locali notturni il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 24,00 alle ore 6, dovrà osservare un riposo di almeno 12 ore consecutive prima di riprendere il lavoro.

Titolo VII Turnisti - Panificazione nei giorni precedenti la chiusura degli esercizi - Mancanza di energia elettrica
Art. 13 […]
Le parti concordano di rinviare alla contrattazione integrativa provinciale l'adozione della seconda giornata di riposo settimanale.

Titolo VIII Lavoro straordinario
Art. 15 […]
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinaria a carattere individuale nel limite di 200 ore annue.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo IX Riposo settimanale - Festività - Ferie
Art. 16 - Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione; pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle aziende e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale; le aziende esercenti la vendita al minuto o in genere attività rivolte a soddisfare bisogni del pubblico.
In riferimento al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 339 ed in applicazione dell'art. 3, le parti concordano di demandare le tematiche in esso contenute alla contrattazione provinciale.

Titolo X Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare
Art. 20 - I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Titolo XII Malattie - Infortuni
Art. 24 […]
Il dipendente che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l'obbligo in caso di malattia di durata superiore a cinque giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico attestante che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
[…]

Titolo XX Indumenti ed attrezzi di lavoro
Art. 39
[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
[…]
Il datore di lavoro, al personale operaio addetto alla panificazione e/o alle altre attività comunque produttive e/o manifatturiere, deve fornire gratuitamente i seguenti indumenti:
- n. due paia di calzoni, di cui uno lungo e l'altro corto;
- n. due canottiere di lana;
- n. 1 grembiule;
- n. due copricapo;
mentre al personale addetto alla vendita ed alla distribuzione del pane deve fornire gratuitamente:
- n. due giacche o due tute o due camici, a seconda dell'attività svolta;
- n. due copricapo.
Le parti in sede contrattuale provinciale concordano di valutare le esigenze e le caratteristiche degli indumenti di lavoro in relazione con le prescrizioni di legge igienico-sanitarie.
Allo scopo di far usufruire anche i turnisti panettieri i benefici derivanti dal presente istituto, negli accordi integrativi provinciali le parti concorderanno le modalità pratiche di attuazione.

Titolo XXI Lavoratori inabili
Art. 40
- Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull' andamento dell' occupazione dei lavoratori inabili per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere le consulenze e gli interventi di strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.

Titolo XXV Contratto di formazione e lavoro - Lavoratori extracomunitari
Art. 46 […]
L'Unci per mezzo del proprio ente Fidet-Coop, l'Ucict per mezzo del proprio ente Enfrau e la Cisal per mezzo dell'Ecap, unitariamente convengono di approntare corsi di formazione teorici in sostituzione di quelli d'obbligo impartiti dal datore di lavoro.
A tale scopo sarà insediata una apposita commissione che studierà le modalità pratiche per l'effettuazione in comune dei predetti corsi.

Art. 47 - Per i lavoratori extracomunitari assunti attraverso i contratti di formazione e lavoro nelle qualifiche previste, alcune ore, se necessario, saranno dedicate all'apprendimento della lingua italiana.
Se assunti nelle altre qualifiche va previsto un monte ore retribuite per la formazione professionale e/o l'apprendimento linguistico.

Titolo XXVI Apprendistato
Art. 48 - La disciplina dell'apprendistato è regolato dalle norme di legge, e dalle disposizioni del presente contratto.
[…]
Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, valgono le norme di legge.
[…]

Titolo XXVIII Molestie sessuali
Art. 52 - Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona ed insieme una forma di discriminazione e di ricatto nel lavoro.
I datori di lavoro hanno il dovere di adottare tutte le misure utili a preservare le lavoratrici ed i lavoratori dal rischio di molestie e ricatti sessuali, ed a garantire un contesto lavorativo improntato al rispetto della dignità di uomini e di donne.
La molestia sessuale essendo una mancanza grave alla persona può dar luogo a licenziamento in tronco.

Titolo XXIX Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 53
- Le parti firmatarie del presente accordo, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende convengono di promuovere la ricerca l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di leggi vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.

Art. 54 - Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In particolare i lavoratori:
a) - osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
b) - utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) - utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) - segnalano immediatamente al datore di lavoro o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al datore di lavoro o al preposto;
e) - non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) - non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) - si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) - contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al preposto, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Art. 55 - Le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno a livello regionale su richiesta di una delle parti, per valutare, sulla base di dati in possesso delle Organizzazioni stipulanti.
L'Unci e I'Ucict nei confronti delle cooperative e delle aziende associate, si impegna a rafforzare l'iniziativa rivolta ad un generale rispetto delle norme relative all'ambiente, con particolare riguardo allo smaltimento degli eventuali rifiuti tossici e nocivi.

Titolo XXX Personale con orario di lavoro discontinuo
Art. 56
- Sempre in osservanza della tabella indicante le occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1 del D.R.L. 15 marzo 1923, n. 692, approvata con R.D. del 6 dicembre 1923, n. 2657 e pubblicata nella G.U. n. 299 del 21 dicembre 1923, sono considerati tali le seguenti figure professionali:
a) - custodi;
b) - guardiani diurni e notturni;
c) - portieri;
d) - uscieri ed inservienti;
e) - commessi di negozio nelle città con meno di 50 mila abitanti;
f) - personale addetto ai lavori di carico e scarico;
g) - addetti ai centralini telefonici privati;

Titolo XXXIV Centro di assistenza contrattuale
Art. 63
- Le parti sentono la necessità di costituire un Centro di Assistenza Contrattuale paritetico per esaminare, per gestire servizi comuni e proporre soluzione alle tematiche appresso specificate:
a) - assistere le imprese che ne facciano richiesta per l'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987;
b) - esaminare le problematiche relative alle direttive dell'Unione Europea concernente l'istituzione di procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori;
c) - approfondire i temi connessi alla classificazione del personale, con particolare riferimento all'esame comparativo con i sistemi della piccola e media azienda con quelli dell'Unione Europea e dell'area Mediterranea ed alla necessità di adeguamento al processo di trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto;
d) - ferme restando l'autonomia delle imprese e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori, le Associazione sindacali e le Organizzazioni contraenti si scambieranno informazioni globali sulle condizioni del settore, sul suo stato produttivo-commerciale, sulle strutture, sui metodi di lavoro, e sull' occupazione nel settore. In via generale ed indicativa si prevede di strutturare tali attività in tre aree:
1) - banca dati di settore: obbiettivo di tale istituto è di raccogliere e ordinare i dati e le informazioni, soprattutto quantitative, relative alle principali caratteristiche economiche, produttive e dimensionali del settore;
2) - aspetti produttivi: si occuperà di analizzare le problematiche di comune interesse delle parti relative alle specifiche caratteristiche produttive del settore, in particolare per le tendenze innovative;
3) - ricerche e formazione: promuovere ricerche specifiche e/o programmi di formazione professionale - da gestire congiuntamente - dopo averne comunque individuato gli opportuni obiettivi e bisogni e con particolare attenzione alla manodopera femminile e giovanile.

Titolo XXXVII Diritti sindacali - Trattenute sindacali
Art. 66 - Le parti riconoscono, che data la tipicità delle imprese e la loro ridotta dimensione operativa non è possibile l'individuazione di normative sindacali di carattere generale, ma intendono comunque salvaguardare la partecipazione del lavoratore alla vita sindacale, e perciò viene concordato che ciascun lavoratore potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali retribuiti nei limiti di dieci ore, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali del lavoratore.

Titolo XXXVIII Codice disciplinare (Redatto ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300, del 20 maggio 1970)
Art. 69 - Doveri del Lavoratore.

Il lavoratore deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:

2) - svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del contratto collettivo applicato in azienda e delle disposizioni attuative con la massima diligenza ed assiduità;

6) - divieto assoluto di ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'azienda ovvero per quanto previsto dai contratto collettivo o da disposizioni legislative;
7) - rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'azienda e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il contratto collettivo applicato e con leggi vigenti.

Disposizioni Disciplinari.
I lavoratori che si renderanno inadempienti ai doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati in base alla gravità dell'inadempienza commessa con:
1) - rimprovero verbale;
2) - rimprovero scritto;
3) - multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
4) - sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
[…]
I provvedimenti del rimprovero verbale, scritto o della multa e/o sospensione saranno presi nei confronti dei lavoratori che:

b) - abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) - abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendono e/o ne anticipano la cessazione;
d) - non eseguono il lavoro assegnato con assiduità ovvero lo eseguono con noncuranza e/o negligenza,
e) - procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quant'altro esistente presso l'azienda;
f) - contravvengono al divieto di fumare ove tale divieto sia indicato con apposito cartello ovvero stata fatta regolare comunicazione di divieto di fumare durante l'orario di lavoro;

h) - non rispettino le norme e le regole stabilite nel contratto collettivo applicato in azienda o commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza alla disciplina, all'igiene ed alla morale dell'azienda.
È evidente che il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto saranno adottati per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per le mancanze di maggior rilievo.
[…]

Allegati
Allegato C (Contratto di Formazione Lavoro)

Art. 2 - Il progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento di ingresso e quello finale da conseguire al termine del contratto di formazione e lavoro.
[…]
Il contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di qualifiche elevate (Tipo "A.1") è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 2° livello di inquadramento ed avrà durata di 24 mesi. Tali contratti devono prevedere una formazione teorica pari a 130 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di formazione e lavoro mirato ala acquisizione di qualifiche intermedie (Tipo "A.2") è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 3° e 4° livello di inquadramento ed avrà una durata di 24 mesi. Tali contratti devono prevedere una formazione teorica pari a 80 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante una esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo (Tipo "B") avrà una durata massima di 12 mesi e deve prevedere una formazione teorica pari a 20 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
[…]
La formazione teorico-pratica sarà effettuata dal personale qualificato o dal datore di lavoro, nonché dai propri familiari collaboratori.