Tipologia: CCNL
Data firma: 6 giugno 1995
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Federcoopesca Cci, Lega-Pesca, Aicp-Agci e Fit- Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Pesca marittima, Acquacoltura , Coop
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Ex parte prima del contratto
Dichiarazione a verbale
Dichiarazione a verbale per la piccola pesca - Legge 250/58
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Classificazione del personale
Quadri
Art. 3 - Declaratoria
• Formazione
• Svolgimento temporaneo delle mansioni
• Responsabilità civile e penale
• Trasferimento
Art. 4 - Professionalità
Art. 5 - Livelli
Art. 6 - Occupazione
Art. 7 - Assunzione
Art. 8 - Documenti occorrenti per l'assunzione
Art. 9 - Orario di lavoro
A.1) 40 ore settimanali
A.2) 40 ore settimanali con opzione ed utilizzo di flessibilità.
B) 38 1/2 ore settimanali
C) 38 ore settimanali.
Art. 10 - Flessibilità
Flessibilità non strutturale
A. Occasioni di flessibilità negativa
B. Occasioni di flessibilità positiva
Flessibilità strutturale
Art. 11 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
Art. 12 - Stagionalità
Art. 13 - Articolazione dell'orario di lavoro
Art. 14 - Orario straordinario
Art. 15 - Pernottamento comandato in valle da pesca
Art. 16 - Riposo settimanale
Art. 17- Festività
Art. 18 - Ferie
Art. 19 - Permessi retribuiti
Art. 20 - Congedi e permessi per handicap
Art. 21 - Diritto allo studio
Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile
Art. 22 - Servizio militare e civile
Art. 23 - Conservazione del posto di lavoro
Art. 24 - Trapasso di azienda
Malattia e infortunio
Art. 25 - Visite di controllo
Art. 26 - Indennità di malattia
Art. 27 - Indennità di infortunio
Art. 28 - Indennità nei giorni festivi
Art. 29 - Aspettativa per malattia e infortunio
Art. 30 - Ambiente e sicurezza
Art. 31 - Gravidanza e puerperio
Trattamento economico
Art. 32 - Retribuzione normale
Art. 33 - Retribuzione di fatto
Art. 34 - Retribuzione mensile
 Art. 35 - Quota giornaliera
Art. 36 - Quota oraria
Art. 37 - Tabella retribuzioni
Art. 38 - Aumenti
Art. 38 bis - Una Tantum
Art. 39 - Provvigioni
Art. 40 - Indennità di cassa
Art. 41 - Indennità funzione quadri
Art. 42 - Prospetto paga
Mensilità supplementari
Art. 43 - 13ª mensilità
Art. 44 - 14ª mensilità
Art. 45 - Scatti di anzianità
Art. 46 - Missioni o trasferte
Art. 47 - Secondo livello di contrattazione
Art. 48 - Dotazione vestiario da lavoro
Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 49 - Dimissioni
Art. 50 - Licenziamento
Art. 51 - Risoluzione del contratto a tempo determinato
Art. 52 - Recesso "Ad Nutum"
Art. 53 - Licenziamento disciplinare
Art. 54 - Preavviso
Art. 55 - Trattamento di fine rapporto
Art. 56 - Decesso
Art. 57 - Corresponsione del trattamento
Art. 58 - Assenze
Art. 59 - Contratti di gradualità
Art. 60 - Contratti di formazione e lavoro
Premessa
Normativa
Art. 61 - Diritti sindacali
Art. 62 - Deleghe sindacali
Art. 63 - Relazioni sindacali
Art. 64 - RSU
Art. 65 - Decorrenza e durata
Art. 66 - Procedura di rinnovo del contratto collettivo di lavoro
Art. 67- Contributo assistenza contrattuale
Clausola di salvaguardia
Contrattazione integrativa aziendale
Assicurazioni previdenziali
Previdenza integrativa
Allegati
Allegato 1 - Dichiarazione a verbale per la piccola pesca legge 250/58
Allegato 2 - Recepimento nel contratto di una norma di legge
Norma di legge Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori delle opere pubbliche.
Allegato 3 - Tabella retribuzioni (EDR conglobato)
• Dal 1.1.995
• Dal 1.1.1996
• Valore degli scatti di anzianità
Allegato 4 - Progetto standard di formazione e lavoro Fac simile
Indice

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da cooperative esercenti, attività di pesca marittima attività di maricoltura acquacoltura e vallicoltura

Addì 6 giugno 1995 tra Federcoopesca Cci […], Lega-Pesca […], Aicp-Agci e Fit- Cisl […], Flai-Cgil […], Uila-Uil […]; si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per il personale dipendente da cooperative esercenti l'attività di pesca marittima, maricoltura, acquacoltura e vallicoltura.

Premessa
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sua politica dei redditi e dell'occupazione, sugli aspetti contrattuali sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.
A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificatamente indicati dal presente contratto.
Le parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo regole fissate.
Le parti si impegnano ad intervenire congiuntamente per l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che applichi in particolare il trattamento contributivo - previdenziale, così come previsto per le erogazioni del secondo livello di contrattazione del Protocollo del 23 luglio 1993.
In tale ottica le Centrali Cooperative della Pesca e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, in virtù dei loro tradizionali e nuovi compiti istituendi ed in ragione della loro radicata presenza nella realtà economica e sociale del Paese, assoggettano alla reciproca volontaria regolamentazione i propri autonomi poteri di comportamento, al fine di garantire lo sviluppo di valide imprese sul piano economico ed una efficace politica di tutela dei lavoratori su quello sociale.
La firma del presente contratto costituisce, pertanto, un significativo momento di una più ampia intesa con la quale ci si è assunto l'impegno di concorrere, con spirito unitario, alla definizione di una valida politica di settore, incentrata sulla costruzione di un sistema ittico industriale adeguato ai tempi, componente essenziale, sul piano nazionale, di quello alimentare.
Le parti concordano di proseguire il sistema di informazioni sulle materie e secondo i criteri stabiliti dalla seguente disciplina. Le informazioni verranno fornite a livello nazionale dal Movimento Cooperativo in incontri di carattere annuale con le Organizzazioni Sindacali e firmatarie del presente contratto, nel corso dei quali le parti potranno esprimere le proprie autonome valutazioni.
Tali informazioni, che dovranno avere carattere globale riguarderanno: gli investimenti, lo stato e le prospettive della pesca, in relazione allo sviluppo tecnologico ed ai piani di razionalizzazione delle risorse marine (Legge 41/82) e le conseguenze sulla professionalità e l'occupazione nel settore.
Il Movimento Cooperativo inoltre informerà le Organizzazioni Sindacali sui predetti temi in ordine a realtà operative interessanti tipi di pesca in aree regionali o interregionali.
Le parti si impegnano al rispetto del contratto in tutto il territorio nazionale, ricorrendo, se necessario, a tutte le sedi ufficiali competenti per la sua corretta applicazione.
Le parti si impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore per la soluzione dei problemi di interesse della categoria.

Ex parte prima del contratto
Dichiarazione a verbale
Le parti, dandosi reciprocamente atto dell'accordo intervenuto in data 31 maggio 1995 t la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca (Federpesca) e Fit- Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, con il quale si è convenuta l'eliminazione del secondo periodo dell'Art. del CCNL per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima stipulato i data 27 gennaio 1994 (essendo la previsione ivi contenuta di fatto inapplicabile alle imprese di pesca ricadenti nella L. 250/58 cui doveva essere rivolta), tenuto conto che detto Art. 1, dopo l'eliminazione, risulta essere così formulato: "Il presente contratto di si applica all'equipaggio imbarcato sulle navi da pesca marittima. Omissis.... ", tenuto anche conto che nel citato CCNL 27.01.94 è stata inserita una nota a verbale (allegato 1 con la quale vengono precisati i rinvii e gli obblighi contrattuali per le imprese costituite i cooperative e compagnie di cui alla Legge 13 marzo 1958, n. 250, così formulata:
Dichiarazione a verbale per la piccola pesca - Legge 250/58
"Le parti, pur riconfermando l'impegno di concordare, un unico contratto nazionale per tutti i lavoratori dipendenti del settore pesca, nella situazione attuale considerano, per le attività produttive alla piccola pesca (per le particolari condizioni operative, numero degli addetti per ogni imbarcazione, tonnellaggio al di sotto delle 10 tsl., giornate lavorative nell'arco dell'anno, reddito prodotto) essere problematica la omogeneizzazione dei trattamenti economico-normativi, con gli addetti alle imbarcazioni di stazza lorda superiore.
L'approvazione della proposta di legge giacente in Parlamento per la modifica della Legge 250/58 è il presupposto indispensabile per la definizione del contratto nazionale che regolamenti, anche per questi lavoratori dipendenti, le condizioni economico-normative.
Pertanto, le OO.SS. e la Federpesca si impegnano alla ripresa del confronto verificarsi delle condizioni esposte al capoverso che precede.
A tale proposito i lavoratori dipendenti della piccola pesca sono retribuiti alla parte. Gli stessi sono assicurati a norma di legge 250/58 per le invalidità, la vecchiaia, gli infortuni sul lavoro e le malattie."
Ritengono che il già richiamato CCNL 27.01.94 sia applicabile alla generalità delle navi addette alla pesca marittima, anche se comunque nella disponibilità delle Cooperative.
Pertanto non si dà luogo al rinnovo della ex parte prima del "CCNL per il personale dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, attività di acquacoltura e maricoltura" del 22 maggio 1991.
Le parti concordano, qualora venissero meno le condizioni suesposte, di incontrarsi entro trenta giorni per la stipula di un nuovo accordo tra OO.SS. e Movimento Cooperativo.

Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente contratto di lavoro si applica al personale dipendente che presta la propria opera negli uffici, negli impianti a terra, negli impianti di allevamento ittico o molluschicolo in acque marittime, lagunari e valli da pesca.

Quadri
Art. 4 - Professionalità
Le parti, ribadiscono l'importanza della formazione quale strumento elettivo di risposta a bisogni specifici, finalizzato non soltanto all'acquisizione ed al mantenimento di precise professionalità maggiormente rispondenti alle continue innovazioni tecniche e tecnologiche, ma anche alla creazione di un comune linguaggio che permetta di accelerare la comprensione dei problemi migliorando i tempi di risposta e le modalità di intervento nelle problematiche connesse a contenuti tecnici e produttivi.
Pertanto, anche alla luce delle diverse priorità legate alle innovazioni di cui sopra, le parti concordano sulla necessità di individuare opportuni percorsi di valorizzazione dei contenuti professionali connessi a posizioni di lavoro contraddistinte da una specifica complessità operativa e/o dalla sussistenza di un accresciuto grado di responsabilità.
Tale valorizzazione perseguita attraverso la. progettazione di interventi formativi finalizzati alla qualificazione e al riconoscimento professionale.

Art. 8 - Documenti occorrenti per l'assunzione
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
f) libretto di "idoneità sanitaria" per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 238 ed all'art. 37 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 concernente il Regolamento di esecuzione della legge stessa;
[…]

Art. 9 - Orario di lavoro
In relazione alle particolari esigenze del settore ittico, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi stagionali, anche nelle singole unità, l'azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo articolo 10, anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro:
A.1) 40 ore settimanali
Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale. Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori di usufruire di una delle mezze giornate congiuntamente alla domenica, le parti concordano di costituire a livello territoriale le commissioni paritetiche al fine di cercare adeguate soluzioni.
Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura o chiusura dei negozi, nelle quali - prima dell'entrata in vigore del presente contratto - l'orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti.
Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura e chiusura dei negozi, le parti concordano di esaminare - in sede di commissione di cui al II comma della presente lettera a. 1) - la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di un'intera giornata di riposo.
A.2) 40 ore settimanali con opzione ed utilizzo di flessibilità.
Nel caso in cui l'azienda faccia ricorso al sistema di flessibilità previsto dall'art. 10 il monte ore di permessi di cui all'art. 18 sarà, per l'anno di riferimento, di complessive 64 ore.
Il suddetto monte ore sarà disciplinato con i criteri e le modalità previste dall'art. 13.
B) 38 1/2 ore settimanali
Si realizzano attraverso l'assorbimento delle 56 ore di permesso retribuito di cui all'art. 13.
Le rimanenti 32 ore di cui all'art. 13, sono disciplinate con i criteri e le modalità previste dallo stesso articolo, ferma restando l'applicabilità dell'art. 10.
C) 38 ore settimanali.
Si realizza attraverso l'assorbimento delle 56 ore di permesso retribuito di cui all'art. 45 e di 16 delle 32 ore di permesso retribuite di cui all'art. 45.
Le rimanenti 16 ore sono disciplinate con i criteri e con l'e modalità previste dall'art. 45, fermo restando l'applicabilità dell'art. 42.
Le parti si danno atto della necessità di definire a livello d'Azienda, entro il 1° trimestre di ciascun anno, il calendario di lavoro sulla base dei prevedibili programmi lavorativi nega salvaguardia delle punte di maggiore intensità produttiva e dei picchi stagionali.
In tale definizione sarà prevista la collocazione temporale delle ferie, dei riposi individuali, per l'ex festività, dei ROL, dei prevedibili periodi di flessibilità, degli orari, anche in funzione della gestione di eventuali fermate collettive.
Quanto sopra anche al fine di consentire alle aziende di pervenire ad un ottimale utilizzazione degli impianti, ai migliori livelli di produttività, nella salvaguardia della qualità della produzione e flessibilità per una immediata e delle condizioni di lavoro, adottando tutte le necessari puntuale risposta alla sollecitazione di mercato, coniugando tali dinamiche esterne con una gestione coerente delle risorse umane considerate quali imprescindibili fattori di competitività aziendale.
Qualora nell'arco dell'anno si dovessero verificare variazioni significative del calendario stabilito, anche per situazioni congiunturali negative di mercato, fra Direzione Aziendale e RSU e/o OO.SS.TT., si terrà un confronto onde procedere all'aggiornamento del programma.
Le parti riconoscono che la specifica tipologia di mercato in cui opera l'Azienda richieda, per cogliere ogni opportunità, di utilizzare prestazioni lavorative in regime di flessibilità a fronte di situazioni difficilmente fronteggiabili con altri strumenti.
Si conviene pertanto che a livello aziendale, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL potranno realizzarsi regina di flessibilità con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come contenuto nell'art. 42 (flessibilità)
Dichiarazione a verbale
Sono fatti salvi gli accordi aziendali in tema di orario di lavoro.

Art. 10 - Flessibilità
Ferme restando le intese già intervenute le parti, avuto riguardo alla constatazione del fatto che, oltre ad una forma di flessibilità che ha caratterizzato alcune aziende in relazione alla specifica tipologia produttiva, si è andata manifestando un'esigenza generalizzata ad utilizzare prestazioni lavorative in regime di flessibilità a fronte di eventi occasionali particolarmente difficili da fronteggiare altrimenti, hanno convenuto quanto segue in ordine alla necessità di chiarire e focalizzare tutta la problematica della flessibilità, onde rendere la stessa - più trasparente e meglio gestibile nell'interesse reciproco.

Flessibilità non strutturale
Le situazioni seguenti, che caratterizzano il regime del funzionamento degli impianti non sempre corrispondono alle esigenze che il mercato impone:
- la rigidità tecnologica che determina lunghi tempi di messa in marcia e di fermata degli impianti con conseguenti, significative quantità di scarti;
- il mix di lavorazioni e/o di formati;
- il regime strutturale di orario adottato.
Dette situazioni, in presenza di particolare circostanze, rendono necessario far ricorso ad una forma di flessibilità che, per le modalità di attuazione che la caratterizzano, viene definita flessibilità non strutturale.
In relazione a quanto sopra le parti concordano di prevedere in questa sede una serie di momenti - occasioni di flessibilità positiva e di flessibilità negativa da adottarsi nei casi in cui gli eventi previsti non possono essere fronteggiati adeguatamente nell'ambito della definizione dei, calendari annui. Dopo esame congiunto, la Direzione aziendale e le RSU interessate ne verificheranno le modalità attuative (durata del periodo di flessibilità, numero dei lavoratori coinvolti, periodo temporale entro il quale collocare i riposi compensativi; il tutto nel rispetto dell'alternanza delle turnazioni e nell'ottica del principio di equa ripartizione dei carichi di lavoro).

B. Occasioni di flessibilità positiva
1. punta di mercato.
2. operazioni promozionali.
3. punte anomale di assenza del personale.
4. mix di prodotti che richiedono un numero superiore di addetti alla media.
Al determinarsi di una o più occasioni di flessibilità non strutturale, come sopra stabilite, si procederà tra Direzione aziendale e RSU alla verifica, in sede sindacale, dei presupposti necessari e conseguentemente, si opererà nel modo seguente:
- nella settimana di flessibilità negativa ai lavoratori interessati verranno corrisposte ugualmente le 40 ore di retribuzione oraria e, nel contempo, verrà loro "addebitato" un numero di ore corrispondente alla flessibilità negativa effettuata;
- nella settimana di flessibilità positiva, ai lavoratori interessati verranno corrisposte le 40 ore di retribuzione ordinaria ed in aggiunta, per le ore prestate oltre le normali 40 ore, verrà loro "accreditato" un numero di ore corrispondente alla flessibilità positiva effettuata.
Direzione aziendale ed RSU verificheranno periodicamente la quantità di flessibilità positiva e negativa effettuata dai lavoratori. Qualora a fine anno, in via eccezionale, residuasse un delta di ore di flessibilità positiva queste andranno remunerate con la normale retribuzione; se residuasse, al contrario, un delta di ore di flessibilità negativa, queste saranno coperte con un eguale numero di ore di permessi per riduzione di orario.
Si individua infine che il limite massimo delle ore utilizzabili in regime di flessibilità contrattuale è di 6 settimanali per un massimo di 64 ore l'anno.

Flessibilità strutturale
Le parti convengono, per le Aziende che producono prodotti facilmente deteriorabili di realizzare sistemi di orario, capaci di tenere conto dell'estrema variabilità dei volumi annuali di produzione e della assenza totale di conservanti e/o additivi, che comportano l'assoluta necessità di consegnare tempestivamente al mercato i prodotti nelle migliori condizioni di freschezza.
Il raggiungimento di posizioni ottimali per le aziende, in un mercato con tali caratteristiche viene determinato, e lo sarà sempre di più in futuro, dalla capacità di poter adattare gli andamenti erratici della domanda all'adozione di modelli organizzativi degli orari di lavoro che tengano conto di tale situazione.
Tali modelli di flessibilità si possono caratterizzare, per ragioni storiche e di mix di prodotto esistente nelle singole realtà, con proprie specificità aziendali, regolate da accordi sindacali sottoscritti dalle parti in sede locale ed attualmente vigenti, accordi sindacali di cui le parti riconfermano la piena validità e vigenza.
In quell'ottica, le parti dichiarano altresì la volontà di riaffermare in questa sede la natura strutturale dei diversi modelli di flessibilità esistenti, intesa quale condizione complessiva irrinunciabile per la corretta gestione delle prestazioni individuali degli addetti.
La gestione dei modelli in essere nelle aziende pur nelle loro specificità, vede oggi la necessità di riapprezzare e consolidare alcuni aspetti applicativi, che, nella situazione attuale, possono non rispondere appieno all'effettiva esigenza delle parti.
Pertanto si conviene, una disciplina applicativa dei sistemi di flessibilità definiti negli specifici accordi, secondo le seguenti procedure operative:
1. confronto tra Direzione aziendale ed RSU c/o OO.SS.TT., per comprovare le esigenze tecnico - produttive e organizzative che richiedono l'incremento della flessibilità attualmente esistente e, conseguentemente, per verificasse le modalità attuative;
2. conferma dei trattamenti in essere per il monte delle ore di flessibilità stabilite dal presente CCNL.
Nota a verbale
In aggiunta a quanto convenuto in tema di flessibilità strutturale, le parti concordano sulla necessità di ridurre al minimo livello possibile il disagio derivante ai lavoratori dalla mutevole programmazione dei turni di lavoro salvaguardando però l'esigenza di soddisfare le richieste di mercato e la freschezza del prodotto.
Per contemperare al meglio le esigenze di cui sopra le parti convengono sulla necessità che i turni di lavoro vengano predeterminati, senza possibilità di ulteriore modifica, entro le ore 13 del venerdì precedente ogni settimana lavorativa.
Onde poter soddisfare i mutamenti non prevedibili e repentini della domanda commerciale si conviene altresì di poter variare la programmazione dei turni di lavoro dopo il termine dianzi indicato per non più di 5 volte nell'arco dell'anno, dandone preventiva comunicazione alle RSU ed ai lavoratori.

Art. 11 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato. Esso può essere stipulato a tempo determinato ed in tal caso si applicheranno la legge 18 aprile 1962, n. 230 e il d.p.r. 7 ottobre 1963, n. 1525 nonché l'art. 8 bis della legge 79/1983.
[….]
Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.

Art. 12 - Stagionalità
Le parti convinte della necessità di perseguire l'obiettivo di una elevata e stabile occupazione nel settore e consapevoli della delicatezza dei problemi occupazionali connessi alla utilizzazione di manodopera con rapporto stagionale, dandosi reciprocamente atto della difficoltà di una soluzione immediata e globale di tali problemi riconoscono l'esigenza di sviluppare ogni iniziativa utile ai fini sopra indicati.
Pertanto, quando si renda necessaria l'assunzione di lavoratori stagionali o comunque necessari per punte di maggior lavoro ricorrenti con contratto a tempo determinato, il numero dei lavoratori da assumere, il periodo di lavorazione e l'inquadramento professionale saranno esaminati preventivamente con le RSU o l'esecutivo dello stesso per verificare l'esatta applicazione delle norme contrattuali e di legge.

Art. 15 - Pernottamento comandato in valle da pesca
Qualora il datore di lavoro richieda agli operai il pernottamento in valle da pesca, dovrà corrispondere agli stessi un'indennità fissa nella misura di lire 30.000 per singola notte, di cui lire 24.000 a titolo di indennità di presenza e lire 6.000 a titolo di straordinario forfetizzato per l'eventuale prestazione lavorativa fino a 60 minuti. Qualora la prestazione lavorativa dovesse superare tale limite di durata, per la parte eccedente verrà corrisposto il relativo salario con la maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario notturno. Detta presenza notturna, improntata ad un criterio di turnazione, non potrà interessare lo stesso lavoratore per un periodo superiore a 15 giorni nello stesso mese.

Art. 16 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti: le attività stagionali e quelle con le quali il funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità; le aziende esercenti la vendita al minuto o in genere attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti; la vigilanza delle aziende e degli interventi; la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.

Art. 30 - Ambiente e sicurezza
Le parti convengono che la materia riguardante l'ambiente e la sicurezza sono motivo di attenzione e responsabilità dell'azienda, nonché luogo elettivo e prioritario di comuni momenti di reciproca partecipazione e di coinvolgimento.
In tale ottica ed alla luce del recente recepimento della Direttiva 89/391/CEE(1) del 12 giugno 1989, introdotta dal decreto legislativo del 16 settembre 1994, concernente l'attuazione di misure svolte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante l'attività lavorativa, l'azienda si dichiara pronta ad una rigorosa e completa attuazione di tutte le nuove norme in materia ed in particolare ad instaurare una fattiva collaborazione con la costituendo figura del "Delegato alla Sicurezza".
A tale figura va dato il riconoscimento dettata dal D.L. nelle relative norme di tutela e agibilità per l'espletamento delle proprie funzioni; fermo restando il diritto di tutti i rappresentanti sindacali ad intervenire sulla materia antinfortunistica, in presenza di pericolosità imminente o potenziale.
Un corretto e fattivo rapporto tra i Preposti aziendali ed il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, basato su momenti di informazione e verifica, consentirà infatti alle parti di esaminare ben individuale aree per proporre, tra l'altro, anche interventi pronti di natura formativa sulla sicurezza sia per le RSU che per i lavoratori.
Attraverso la sensibilizzazione della consapevolezza delle maestranze intorno alle aree in oggetto di specifica attenzione, si potrà così incrementare ulteriormente il livello di sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Art. 31 - Gravidanza e puerperio
[…]
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Art. 47 - Secondo livello di contrattazione
Le parti si danno reciprocamente atto che il secondo livello di contrattazione nel rispetto di quanto previsti al punto 3 del capitolo Assetti Contrattuali del Protocollo del 23 luglio '93, che si intende integralmente richiamato, verrà realizzato in conformità con le modalità dalle parti. Gli accordi di tale livello, secondo quanto previsto dal protocollo del 23 luglio '93, hanno durata quadriennale.
Nel corso della sua vigenza le parti, nei tempi che saranno ritenuti necessari, svolgeranno procedure di informazione, consultazione, verifica e contrattazione prevista dalle leggi, dai CCNL, dagli accordi collettivi e dalla prassi negoziale vigente, per la gestione degli effetti sociali connessi alle trasformazioni aziendali quali le innovazioni tecnologiche, organizzativi ed i processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di occupazione anche in relazione alla legge sulle parti opportunità.
[…]
Potranno essere concordate tra le parti, particolari norme riguardanti:
- turni e nastri orari, distribuzione di lavoro attraverso uno o più regimi di orario turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
- forme di flessibilità,
- diritto allo studio e formazione professionale,
- mobilità;
- trasporti;
- part-time;
- contratti a termine, secondo le previsioni e nei limiti prevista nel CCNL;
- occupazione;
- massa vestiario;
- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente sicurezza nei luoghi di lavoro;
- modalità di svolgimento dell'attività di patronato sindacale;
- la contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. […]
- altre materia espressamente demandate dagli articolo dei singola istituti del presente CCNL;
- in materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano presenti nel presente CCNL, le eventuali qualifiche specifiche presenti all'interno dell'azienda.
Le parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale o territoriale, in riferimento a programmi di innovazione.
Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario. La relative contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL e, per i datori di lavoro delle rispettive Associazioni rappresentative.
[…]

Art. 48 - Dotazione vestiario da lavoro
Dalla contrattazione di 2° livello verranno concordate tra le parti le quote di massa-vestiario da destinare ai dipendenti in base alla tipologia di lavoro svolto.

Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 53 - Licenziamento disciplinare

È previsto il licenziamento disciplinare nei confronti del lavoratori per le seguenti mancanze:

- infrazioni alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, il deposito, la vendita, il trasporto,

- recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, […].

Art. 59 - Contratti di gradualità
L'accordo di gradualità va adoperato solo in quelle situazioni che le condizioni di lavoro e salariali siano di fatto già da ora inferiori all'attuale CCNL.
Le singole aziende o le realtà interaziendali o i territori che alla data di entrata in vigore del presente contratto non avessero ancora raggiunta la piena applicazione del CCNL scaduto nel luglio 1994, potranno contrattare una gradualità, articolata nella vigenza contrattuale, fino al raggiungimento dei minimi salariali previsti nel presente CCNL attraverso:
a) le singole aziende con le RSU assistite dalle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali.
b) Se gruppi di aziende o interi territori con le organizzazioni sindacali di livello corrispondente.
Ogni altra disposizione del presente CCNL diversa del minimo salariale, dovrà comunque essere immediatamente applicata, ed il rispetto dell'intero impianto normativo contrattuale costituirà condizione essenziale per l'accesso al contratto di gradualità.

Art. 60 - Contratti di formazione e lavoro
Normativa

Possono essere stipulati, ai sensi della legge 19 luglio 1994, n. 451 contratti di formazione e lavoro mirati:
CFL di tipo A - all'acquisizione di professionalità intermedie: con una durata di 24 mesi;
CFL di tipo B - all'acquisizione di professionalità elevate: con una durata di 24 mesi;
CFL di tipo C - all'inserimento professionale mediante un ' esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo delle imprese: con una durata di 12 mesi.
[…]
La formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, deve avere una durata di 130 ore per i contratti di tipo "B", di 80 ore per contratti di tipo "A", e di 20 ore per i contratti di tipo "C".
Il contenuto dei progetti formativi esonerati dalla procedura di approvazione della competente autorità pubblica è definito dalle apposite Commissioni paritetiche competenti per territorio.
In attesa della definizione dei nuovi progetti formativi è consentito il ricorso ai progetti e definiti in base aria previgente disciplina, fatte salve le modificazioni automaticamente applicabili, conformemente aria L. 451/94 in materia di età, ore di formazione, retribuzione, durata e livello di inquadramento.
L'iter formativo dovrà svilupparsi secondo lo schema di cui all'apposito allegato ed il progetto sarà accompagnato da dichiarazione di impegno al rispetto del vigente CCNL e delle norme di legge in materia di lavoro e sicurezza sociale.
[…]
I progetti di formazione dovranno essere presentati alla specifica Commissione paritetica competente per territorio per il parere di conformità ai fini della richiesta del nullaosta.
[…]

Art. 61 - Diritti sindacali
Per quanto riguarda i diritti sindacali si fa riferimento alla legge 30 maggio 1970 n. 300.

Art. 63 - Relazioni sindacali
Le parti riconoscono che il successo aziendale è perseguibile soprattutto attraverso la condivisione e la partecipazione dei lavoratosi agli obiettivi dell'impresa.
In tale ambito una funzione primaria è assolta da un corretto ed efficace sistema di relazioni così come individuato dall'accordo del 23 luglio '93 e dall'accordo interconfederale del 20.12.1993.
Un sistema di relazioni, basato sulla piena ed integrale rappresentanza dei lavoratori, costituisce infatti condizione in grado di favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori agli obiettivi aziendali valorizzando nel contempo il ruolo delle risorse umane per il raggiungimento degli stessi.
In tale ambito le parti ribadiscono che un corretto andamento delle relazioni sindacali favorisce momenti di confronto alti e prevenire fasi di conflittualità e contenzioso in sede giudiziaria.
A tal fine, significativa rilevanza assume il livello centrale delle parti contraenti, quale organismo deputato alla soluzione di problematiche interpretativi plurime e di controversie, anche individuali di portata generale.

Art. 64 - RSU
Impegno a verbale

Tenuto conto degli accordi interconfederali esistenti in materia, le parti si incontreranno entro il 30.09.95 per definire le modalità di elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e per realizzare le armonizzazioni del CCNL utili a trasferire alle RSU diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già attribuite alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).
[…]

Contrattazione integrativa aziendale
Le parti si riservano, nel rinnovo del CCNL successivo al presente, la istituzione di un livello di contrattazione decentrato con l'obiettivo di adeguare le condizioni del personale dipendente alle situazioni presenti sul territorio

Assicurazioni previdenziali
I lavoratori dipendenti dalle aziende di cui al presente contratto saranno assicurati presso l'INPS e l'INAIL, per le lavorazioni assoggettate all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le vigenti norme per l'industria.

Allegati
Allegato 1 - Dichiarazione a verbale per la piccola pesca legge 250/58

La stipula del presente CCNL per i dipendenti delle imprese cooperative associate alla Federcoopesca - Lega Pesca - Aicp, si inquadra nel contesto del Protocollo di Intesa concordato nel 1990 tra le Confederazioni sindacali Cgil - Cisl - Uil e le Organizzazioni Nazionali del Movimento Cooperativo Agci - Confcooperative - Lega.
Pur riconfermando l'impegno tra le parti di concordare un unico contratto nazionale per tutti i lavoratori dipendenti considerano che la situazione attuale delle attività produttive della piccola pesca per le particolari condizioni operative, numero degli addetti per ogni imbarcazione, tonnellaggio al di sotto delle 10 tsl., giornate lavorative nell'arco dell'anno, reddito prodotto, ecc. rende problematico la omogeneizzazione dei trattamenti economico - normativo con gli addetti alle imbarcazioni di stazza lorda superiore.
La approvazione della proposta di legge giacente in Parlamento per la modifica della Legge 250/58 è il presupposto indispensabile per la definizione del contratto nazionale che regolamenti, anche per questi lavoratori dipendenti, le condizioni economico-normative.
Pertanto, le OO.SS. e le Organizzazioni Cooperative si impegnano alla ripresa del confronto al verificarsi delle condizioni esposte al capoverso che precede.
A tale proposito i lavoratori dipendenti della piccola pesca sono retribuiti alla parte. Gli stessi sono assicurati a nonna di legge 250/58 per le invalidità, la vecchiaia, gli infortuni sul lavoro e le malattie.

Allegato 2 - Recepimento nel contratto di una norma di legge
Norma di legge Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori delle opere pubbliche.
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzativa e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o far applicare nei. confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nella categoria e nella zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del Lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri o agli Enti, nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio e dell'appalto.
Questi adotteranno le opportune determinazioni fino alla revoca del beneficio e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazione finanziaria o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da Enti Pubblici, ai quali l'Ispettorato del Lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.

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(1) Il testo riporta erroneamente la 89/931/CEE