Regione Piemonte
Direzione Sanità Pubblica
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Data 3 agosto 2007

Protocollo 0010716-27.02

 

S.Pre.S.A.L. delle A.S.L.
ARPA Piemonte
Organizzazione sindacale CGIL sede regionale
Organizzazione sindacale CISL sede regionale
Organizzazione sindacale UIL sede regionale
FILCA - CISL Piemonte
FENEAL - UIL Piemonte
FILLEA - CGIL Piemonte
UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO
CONFAPI PIEMONTE FEDERAPI
C.N.A.
ARTIGIANATO TORINO CASA
CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE
ASSISTAL - SEZIONE PIEMONTE ANCE PIEMONTE


Oggetto: indicazioni operative per l’applicazione del D.Lgs. 257/06 di "Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro".

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto n. 257 del 25 luglio 2006, di aggiornamento della normativa per la tutela dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro, sono emerse alcune criticità di carattere interpretativo ed applicativo del provvedimento che hanno evidenziato la necessità di assumere orientamenti omogenei della sua applicazione, sia da parte delle aziende che operano nel settore, sia dei servizi di prevenzione delle ASL.
In tale contesto si inseriscono le prime indicazioni pervenute dal coordinamento tecnico delle regioni e delle province autonome, nonché le circolari applicative recentemente messe a punto da alcune amministrazioni.
La Regione Piemonte, in attesa di ulteriori e più dettagliate indicazioni da parte del coordinamento tecnico delle regioni, nonché degli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità da parte della Commissione consultiva permanente, ex articolo 393 del DPR 547/55, così come modificato dall’art. 26 del D.Lgs. 626/94, ha attivato un percorso di approfondimento della nuova norma, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e interpretativi maggiormente controversi.
Pertanto, in collaborazione con gli SPreSAL, è stato elaborato un primo documento, sottoposto alle parti sociali per le opportune valutazioni.
A seguito delle istanze di affinamento del testo pervenute, si è infine giunti alla stesura della circolare regionale, che si trasmette con la presente, con la quale l’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità ha inteso fornire un indispensabile supporto informativo ai cittadini e, nel contempo, uno strumento di indirizzo rivolto ai diversi soggetti chiamati a tutelare i lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto.

Cordiali saluti

Vittorio Demicheli

Prime indicazioni operative inerenti il D.Lgs. 257/06 di "Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro".

È stato pubblicato sulla G.U. n° 211 dell’11 settembre 2006, il D.Lgs. 257/06 che modifica il D.Lgs. 626/94 aggiungendo il titolo VI-bis relativo alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione ad amianto. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto - 26/09/2006 -, sono inoltre abrogate le disposizioni di cui al Capo III del D.Lgs. 277/91.
Le attività lavorative oggetto della nuova norma sono tutte quelle inerenti la manutenzione, la rimozione dell’amianto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, la bonifica delle aree interessate.
Si ritiene che l’elenco proposto dall’art. 59 bis sia da ritenere esemplificativo e non esaustivo, sia per la struttura sintattica della norma sia per coerenza con la Direttiva 83/477/CEE come modificata dalla Direttiva 2003/18/CE che ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare alla loro salute dall'esposizione all'amianto durante il lavoro. Qualora, infatti, si considerasse l’elencazione come tassativa, si verrebbe a creare una carenza nel recepimento della norma Europea, rimanendo escluse situazioni di esposizione lavorative ad amianto (attività di scavo, attività con esposizione ambientale, ecc.) non riportate in tale elenco.
Tale interpretazione pare suffragata anche dal fatto che nel successivo art. 59 quinquies si fa riferimento ad attività di sorveglianza e controllo dell’aria nonché al prelievo di campioni, operazioni non ricomprese nell’elenco indicato nell’art. 59 bis.
In attesa di specifici orientamenti da parte della Commissione Consultiva Permanente, richiamata al comma 4 dell’art. 59-quinquies del D.Lgs. 257/06, l’Amministrazione Regionale ritiene opportuno fornire agli operatori del settore alcune prime indicazioni e orientamenti interpretativi del nuovo decreto:
- l’art. 59-quater obbliga il datore di lavoro, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, ad adottare ogni misura necessaria per individuare preliminarmente la presenza di materiali contenenti amianto.
L’ottemperanza a tale obbligo deve essere sempre documentata (es. POS, autocertificazione, documento di valutazione dei rischi, ecc...) anche in assenza di amianto, in quanto elemento dirimente per l’applicazione o meno dei disposti del D.Lgs. 257/06.
Il concetto di "minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale”, citato al comma 2 dell’art. 59-quater, è da riferirsi alla valutazione delle caratteristiche costruttive degli edifici, alla tipologia dei materiali impiegati ed all’epoca di costruzione degli stessi. A titolo esemplificativo si rimanda alla lettura della tabella n° 1 - dell’allegato al DM 6 settembre 1994.
- l’art. 59-quinquies: considerato che le fibre di amianto sono agenti cancerogeni riconosciuti, in attesa della definizione da parte della Commissione Consultiva Permanente degli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità di cui al comma 2, sul territorio regionale potranno essere esonerate dagli obblighi previsti agli artt. 59-sexies, 59-quindecies, 59-sexiesdecies soltanto le attività che non comportino in alcun modo la manipolazione di manufatti contenenti amianto. In tale campo vengono incluse esclusivamente le attività caratterizzate da sola esposizione ambientale e le attività di sorveglianza e campionamento delle fibre presenti nell’aria, realizzate anche nell’ambito dei programmi di controllo e manutenzione previsti dal D.M. 06/09/94, a condizione che le stesse non vengano svolte in modo continuativo
(in tal senso pare ragionevole ritenere non continuativi interventi effettuati con cadenza circa settimanale).
- Per tutte le altre attività il datore di lavoro deve attenersi a quanto previsto agli artt. 59-sexies e 59-duodecies e in particolare:
o Qualora vengano svolte attività di manutenzione che non implicano la rimozione (parziale o totale) dei materiali contenenti amianto e comportano il loro disturbo meccanico (azione che va ad intaccare l’integrità del manufatto), il datore di lavoro deve presentare all’organo di vigilanza la notifica in conformità a quanto prescritto all’art. 59-sexies; (esempio lavori di sovracopertura);
o Per tutte le altre attività di rimozione o demolizione, il datore di lavoro deve predisporre un piano di lavoro in conformità a quanto prescritto all’art. 59-duodecies.
- Il piano di lavoro deve essere trasmesso all’organo di vigilanza almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori e assume anche contestuale valore di notifica in base a quanto previsto all’art. 59-sexies. La consegna del piano di lavoro all’organo di vigilanza non comporta per il datore di lavoro alcun onere economico.
Da notare inoltre che l’organo di vigilanza, ai sensi della nuova normativa, non ha più facoltà di impartire prescrizioni sui piani di lavoro così come stabiliva l’art. 34 del D.Lgs 277/91; pertanto, decorsi i trenta giorni dalla trasmissione degli stessi, i datori di lavoro potranno dare il via ai lavori.
- I contenuti dei piani di lavoro sono definiti dai commi 3 e 4 dell’art. 59 duodecies. Peraltro, la prassi consolidata in Regione Piemonte attraverso le circolari 151/48 del 08/01/1993 e 2794/48/768 del 26/04/1996 ha determinato, nell’applicazione dell’art. 34 del D.Lgs. 277/91, elevati livelli di dettaglio dei piani di lavoro.
- Le verifiche sui piani di lavoro, da parte dei Servizi di Prevenzione delle ASL, permangono a tutti gli effetti in forza della previsione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 257/06, che ha inserito nel contesto sanzionatorio dell’art. 89 del D.Lgs. n. 626/94, la violazione dei precetti contenuti nell’art. 59 duodecies.
- Considerato che l’invio del Piano di lavoro, ex art. 59-duodecies del D.Lgs. 626/94, sostituisce gli obblighi di notifica, ex art. 59-sexies del D.Lgs. 626/94, e visto che l’art. 59-sexies del D.Lgs. 626/94 prevede l’obbligo di comunicare all’organo di vigilanza anche la "data di inizio dei lavori e la relativa durata”, il datore di lavoro dell’impresa che esegue i lavori di demolizione e rimozione deve indicare nel piano di lavoro, la data di inizio ed il programma di lavoro con l’articolazione temporale dell'effettiva attività di demolizione/rimozione. Qualora la data di inizio lavori o l’articolazione temporale dell'attività indicata nel Piano di lavoro non siano rispettate, deve essere inviata comunicazione all’organo di vigilanza almeno tre giorni lavorativi prima dell’inizio dei lavori o di eventuali modifiche in corso d’opera in relazione alle modifiche del programma di lavoro. Qualora inoltre, a seguito di situazioni particolari, (rottura di tubazioni, cedimenti di coperture...), risulti necessario intervenire con urgenza, il datore di lavoro dell’impresa incaricata dei lavori dovrà prendere immediato contatto con lo SPreSAL competente territorialmente con il quale verificare l’opportunità di un intervento immediato, nonché concordare le modalità e le tempistiche di azione.
- Come previsto all’art. 59-duodecies, i lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono solo essere effettuati dalle imprese rispondenti ai requisiti di cui all’art. 30 comma 4 del D.Lgs 22 del 5 febbraio 1997, attualmente abrogato e sostituito dall’art. 212 c. 5 e 6 del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006. Tutte le imprese, anche quelle individuali, devono quindi essere iscritte all'Albo nella categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto (cfr. Deliberazione 30.03.2004 n° 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti).
- Preso atto dei rischi per la salute derivanti dall’inalazione di fibre di amianto, considerato inoltre che per effettuare interventi di rimozione o bonifica in condizioni di reale sicurezza rispetto alla possibile dispersione di fibre nell’ambiente sono necessarie specifiche competenze tecniche e normative, generalmente possedute da operatori specializzati del settore, si evidenzia la sostanziale inopportunità, da parte di privati, di procedere direttamente ad attività di rimozione o bonifica amianto. Tuttavia, qualora il singolo privato intenda comunque effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto, pur non essendo soggetto ai vincoli previsti dal D.Lgs 626/94 che trova applicazione solo in caso di lavoro subordinato, dovrà scrupolosamente attenersi al rispetto delle sotto elencate prescrizioni:
o i lavori dovranno essere effettuati senza l’ausilio di collaboratori; o i lavori dovranno essere svolti nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale; o i rifiuti contenenti amianto andranno adeguatamente stoccati, trasportati e smaltiti;
o i lavori dovranno essere svolti nel pieno rispetto di eventuali norme comunali e/o regolamenti condominiali che disciplinano il "comparto edile”.
- I lavoratori possono essere adibiti direttamente alle attività di bonifica da amianto qualora siano in possesso di specifica abilitazione rilasciata a seguito della frequenza dei corsi di formazione professionale previsti dall’art. 10, comma 2, lettera h della Legge n° 257/92. Si ricorda che nel Piano Regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto della Regione Piemonte (D.G.R. N. 51-2180 DEL 05/02/2000) sono indicati i contenuti della formazione per dirigenti e addetti alla gestione del rischio amianto (durata minima del corso: 50 ore - ex art. 10 c. 5 e 6 del DPR 8/8/94) e i contenuti della formazione per i lavoratori addetti alla rimozione, allo smaltimento ed alla bonifica di amianto in matrice friabile e compatta (durata minima del corso: 30 ore - ex art. 10 c. 2 e 3 del DPR 8/8/94). Gli oneri per la formazione, l’informazione e l’addestramento dei lavoratori, come previsto dal D.Lgs. 626/94, rimangono a carico del datore di lavoro.
- L’art. 59 quinquiesdecies, abrogando tacitamente quanto indicato dall’art. 157 del DPR 1124 1965, ha previsto che il personale esposto ad amianto deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria almeno ogni tre anni o a discrezione del Medico Competente con adeguata motivazione.
- L’art. 59 duodecies, comma 4 lettera c, prevede che il piano di lavoro contenga informazioni di dettaglio sulla verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto. Tale verifica consiste nel visionare accuratamente l’area di cantiere, per accertare l’assenza di residui di materiale in fibrocemento. Resta inteso che durante i lavori di bonifica si dovranno adottare tutte le precauzioni volte ad evitare il danneggiamento dei manufatti contenenti amianto e si dovrà provvedere alla pulizia periodica del cantiere e delle zone di lavoro.
- Ferma restando tale verifica che verrà condotta, in tutti i casi, dall’impresa esecutrice, si dovrà richiedere all’Organo di Vigilanza la certificazione di restituibilità nei seguenti casi:
1. amianto in matrice compatta in ambienti confinati.
2. amianto in matrice friabile.
3. rimozione amianto con tecnica del glove - bag se questa avviene in ambienti confinati.
Inoltre tenuto in debita considerazione che:
o Il D.Lgs. 257/06 non prevede esplicitamente l’obbligo di fornire DPI qualora vengano misurate, mediante specifici campionamenti, concentrazioni di fibre asbesto simili non superiori al valore limite (0.1 ff/cm3 come media ponderata sulle otto ore);
o allo stato attuale dell’arte sussistono profonde incertezze sulla possibilità di ottenere stime realmente rappresentative del livello di esposizione, in considerazione dell’estrema variabilità delle lavorazioni attuate durante interventi di manutenzione, rimozione di amianto, bonifica, demolizione;
o in ogni caso, per i cancerogeni, ivi incluso l’amianto, non si conosce una dose soglia priva di rischio;
o il D.Lgs 257/06 rende obbligatorio ridurre al minimo l’esposizione, anche quando essa sia valutata come inferiore al valore-limite;
o l’impiego corretto e sistematico di DPI adeguati costituisce un elemento di base per la protezione dei lavoratori, la cui valenza è riconosciuta nel D.Lgs 626/1994 che il D.Lgs 257/06 integra, ma non sostituisce. L’obbligo di fornire DPI ogni qual volta utile a ridurre l’esposizione, in particolare quando ogni altra strategia di protezione è già stata applicata, è un obbligo generale;
o nel caso dell’amianto, i DPI costituiscono anche un mezzo fondamentale per evitare il trasporto di fibre fuori dal luogo di lavoro e l’esposizione di terzi, inclusi i familiari dei lavoratori;
l’Amministrazione Regionale ritiene opportuno richiedere, a tutte le aziende impegnate in attività soggette a notifica o piano di lavoro, di attenersi a quanto indicato all’art. 59-undecies commi A, C, D, indipendentemente dal superamento o meno della soglia di 0,1 fibre/cm3. Pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere dotati di DPI adeguati (come peraltro indicato dall’art. 59 octies, comma 1, lettera C), anche a protezione delle vie respiratorie e il datore di lavoro dovrà provvedere a impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro.


Fonte: regione.piemonte.it