Tipologia: Accordo
Data firma: 28 marzo 1996
Parti: Federtrasporti Fenit e Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti
Settori: Trasporti
Fonte: CISL
Sommario:
Verbale di accordo
Il giorno 28 del mese di marzo dell’anno 1996 fra Federtrasporti Fenit e Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti
- visto il dlgs 19 settembre 1994, n. 626 che, nel disciplinare la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro, demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi;
- ritenuto di dover positivamente agli orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie;
- considerato che la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (artt. 18,19 e 20) si ispira a criteri di partecipazione ed intende così contribuire al superamento di posizioni di conflittualità:
si conviene quanto segue
1. Il rappresentante per la sicurezza
Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, in tutte le aziende saranno promosse iniziative, con le modalità di seguito indicate, per la identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
2. Aziende fino a 15 dipendenti
Per le aziende aventi fino a 15 dipendenti, il rappresentante viene eletto dai lavoratori al loro interno.
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione elettiva.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell’elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti della azienda e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato dipendenti della azienda.
La durata dell’incarico è di tre anni. Al rappresentante spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a 12 ore annue nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti nonché pari a 30 ore annue, nelle aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti. Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 citato, lettere b ), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore. Ogni azienda riceverà il verbale di elezione del rappresentante per la sicurezza e trasmetterà il nominativo eletto all'organismo paritetico così come sarà definito e con le modalità previste da successivo accordo. In via transitoria, il nominativo dell'eletto verrà comunicato all'associazione nazionale dei datori di lavoro firmatari del presente accordo.
3. Aziende con più di 15 dipendenti
Aziende da 16 a 200 dipendenti
Nelle aziende che occupano da 16 a 200 dipendenti nel numero dei componenti della RSU si individua un rappresentante per la sicurezza.
Aziende con più di 200 dipendenti
Nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti il numero di rappresentanti per la sicurezza è quello previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 626 del 1994.
Tale numero è ricompreso nel numero dei componenti la RSU, così come definita dall'accordo nazionale ...
Permessi
Nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i rappresentanti per la sicurezza utilizzeranno, per l'esercizio delle loro funzioni, permessi retribuiti fino a 40 ore annue per ogni rappresentante.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b ), c), d), g), i) ,ed l) dell’articolo 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.
In sede aziendale le parti procederanno all'assorbimento, sino a concorrenza, delle ore di permesso spettanti ai rappresentanti per la sicurezza eventualmente già riconosciute per lo stesso titolo.
Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
All'atto della costituzione della RSU il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificamente tra i candidati proposti per l'elezione della RSU. La procedura di elezione è quella applicata per l'elezione della RSU.
Nei casi in cui sia già costituita la RSU ovvero siano ancora operanti le rappresentanze sindacali aziendali, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro un mese dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono designato/i dai componenti della RSU alloro interno.
Nei casi in cui la RSU non sia sta ancora costituita (e fino a tale evento) il rappresentante/i per la sicurezza è/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le aziende con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
Nel caso di dimissioni della RSU il rappresentate per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato con le modalità previste dall’accordo nazionale 28.3.96 sulle RSU, alla direzione aziendale che a sua volta ne dà comunicazione all'organismo paritetico che terrà il relativo elenco.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per la durata prevista dall'accordo nazionale di cui sopra.
4. Attribuzione del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del decreto legislativo n. 626 del 1994, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.
Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si svolgono anche congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
Modalità di consultazione
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale stesso.
In fase di prima applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, e comunque, non oltre il 30 giugno 1996, nelle realtà in cui non sia stato ancora individuato la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali in azienda delle 0oss stipulanti il presente accordo.
5. Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art. 19.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2. del dlgs 626/94 custodito presso l'azienda ovvero unità produttiva ai sensi dell'art.4, comma 3, dello stesso provvedimento.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riferite alle materie previste dal dlgs 626/94.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a fa me un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del principio di riservatezza.
6. Formazione dei rappresentante per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1 let. g) del dlgs 626 del 94.
Fermo restando quanto previsto negli articoli 21 e 22 del dlgs 626/94 la formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi in ragione di 32 ore lavorative annue..
Il programma, in via esemplificativa, dovrà comprendere le seguenti materie:
-conoscenze generali e sicurezza del lavoro;
-conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
-metodologie sulla valutazione del rischio;
-metodologie minime di comunicazione.
Sulla base della esemplificazione di cui sopra l’azienda promuoverà la consultazione con le organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo sui contenuti 4iella formazione, e sulle metodologie di insegnamento.
Il dato re di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, promuove una integrazione della formazione.
7. Riunioni periodiche
In applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo n. 626/1994 le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto apposito verbale.
Ferma restando la validità degli accordi aziendali eventualmente già sottoscritti in materia, qualora a livello aziendale, sia già prevista una disciplina specifica della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza" ovvero siano stati previsti organismi paritetici con funzioni inerenti i temi dell'igiene, della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente, le parti potranno armonizzare la disciplina stessa ai contenuti del presente accordo, avendo riguardo a quanto globalmente definito nelle intese.
Per quanto non espressamente definito si rinvia agli accordi interconfederali
Dichiarazione a verbale
In riferimento alle disposizioni di cui all’art. 20 del dlgs 626 del 1994 in tema di costituzione e funzione degli organismi paritetici le parti stipulanti il presente accordo rinviano ad un accordo successivo che terrà anche conto di quanto disciplinato a livello interconfederale.