Cassazione Penale, Sez. 3, 07 marzo 2016, n. 9215 - Rischio di contaminazione degli ambienti del cantiere a causa della diffusione delle polveri provenienti dagli interventi di demolizione. Operatività del Titolo II ai cantieri temporanei o mobili
Presidente: AMORESANO SILVIO Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 12/01/2016
Fatto
1. Con sentenza del 10 gennaio 2014 il Tribunale di Foggia ha condannato F. V. alla pena di euro 2.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 64, comma 1, lett. a), d.lgs. 81/2008, per avere, quale amministratore della V. General Costruzioni srl, omesso di realizzare, in un cantiere nel quale erano in corso lavori di bonifica, una vasca per il lavaggio degli pneumatici dei mezzi utilizzati, onde evitare il rischio di contaminazione degli altri ambienti del cantiere a causa della diffusione delle polveri provenienti dagli interventi di demolizione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, mediante il suo difensore, lamentando violazione di legge penale in relazione agli artt. 62, 63, 64 e 68 del d.lgs. 81/08, per la ritenuta applicabilità di tali norme ai cantieri temporanei o mobili, in quanto l'art. 62, comma 2, lett. b), del d.lgs. 81/2008 esclude l'operatività delle norme di cui al Titolo II ai cantieri temporanei o mobili.
Diritto
Deve preliminarmente rilevarsi che il reato ascritto al ricorrente risulta essersi prescritto (pur tenendosi conto delle sospensioni del relativo termine dal 16/3/2011 al 1576/2001 per astensione del difensore, dal 14/3/2012 al 23/5/2012 per impedimento del difensore e dal 19/9/202 al 9/1/2013 per astensione del difensore, per complessivi 232 giorni) alla data dell'8 gennaio 2015, essendo stato accertato il 21 maggio 2009.
Poiché con il ricorso in esame il difensore del ricorrente aveva denunciato violazione di legge in relazione alla ritenuta applicabilità delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (ed in particolare di quelle di cui al punto 2.2.1 dell'allegato IV al d.lgs. 81/2008 ritenute violate) ai cantieri temporanei o mobili, quale, tenendo conto delle sue caratteristiche, sarebbe quello realizzato dall'impresa amministrata dal ricorrente (presentando le caratteristiche di cui al punto 2.1.2, lett. c) e d) dell'allegato XV d.lgs. 81/2008), e nella sentenza impugnata risulta carente l'accertamento del presupposto di fatto per poter applicare tale disciplina, e cioè la natura non temporanea o mobile del cantiere allestito dall'impresa del ricorrente, che non risulta essere stata verificata, tale accertamento (necessario al fine di stabilire la sussistenza o meno di detto presupposto di fatto e quindi l'eventuale fondatezza del ricorso) dovrebbe essere compiuto dal giudice del merito, con la conseguente necessità di annullare la sentenza impugnata con rinvio, onde compiere tale verifica in fatto.
Ciò, tuttavia, è incompatibile con la compiuta prescrizione del reato, che deve quindi essere dichiarata, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 12/1/2016