Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 17 novembre 2014
Validità: 31.12.2016
Parti: Schneider Electric, Schneider Electric Industrie Italia/Confindustria e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, RSU
Settori: Metalmeccanici, Schneider Electric
Fonte: fim-cisl.it

Sommario:

Premessa
1) Coordinamento Nazionale RSU di SE e SEII
2) Esecutivo del Coordinamento Nazionale
3) Informazione periodica
4) Premio di risultato
4.1 Sistemi di PDR
4.1.1) PDR di Gruppo
4.1.2) PDR Locali
4.2) Valori nominali
4.3) PDR 2014
5) Negoziazione a livello locale
6) Mercato del lavoro
7) Politiche industriali e livelli occupazionali
8) Formazione
9) Ambiente, salute e sicurezza
10) Accesso al TFR
11) Assicurazione vita integrativa
13) Fail
14) Lavoro “agile”
15) Facilitazioni allo studio
16) Durata

Ipotesi di accordo

Oggi 17 novembre 2014 presso la sede di Confindustria Bergamo si sono incontrate: la Schneider Electric spa (di seguito “SE”) […] e la Schneider Electric Industrie Italia spa (di seguito “SEII”) […], entrambe assistite da Confindustria Bergamo […], le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori Fim - Cisl, Fiom - Cgil e Uilm - Uil nazionali […], la Uilm-Uil di Bergamo […], le RSU della Schneider Electric spa e della Schneider Electric Industrie Italia spa.

Premessa
Il Gruppo Schneider Electric, presente in Italia principalmente con le due società sopracitate, ha adottato da alcuni anni una struttura organizzativa complessiva basata sulla distinzione tra attività commerciali, logistiche e industriali ed indipendente dai perimetri societari. Tale organizzazione ha reso necessario un primo processo di adattamento delle modalità di relazione sindacale, formalizzato con l’accordo del 3 settembre 2008. Le Parti hanno ritenuto oggi di completare questo processo di aggiornamento, stipulando il presente accordo che definisce nuove regole e modalità di funzionamento delle attività di informazione e di negoziazione tra le Direzioni aziendali delle due società e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali di Categoria firmatarie del presente accordo oltre che con le singole Rappresentanze Sindacali Unitarie e le Organizzazioni Territoriali ad esse collegate.
Con riferimento poi all’accordo del 8 ottobre 2008, che ha definito per la prima volta una serie di contenuti riguardo i temi di competenza del Coordinamento Sindacale, nonché gli accordi sulla contrattazione aziendale di secondo livello della SE e della SEII, le Parti convengono di superare anche tali accordi - limitatamente ai temi trattati nel presente accordo - attraverso il presente documento.

1) Coordinamento Nazionale RSU di SE e SEII
Il punto 2 dell’accordo 03/09/2008, relativo al Coordinamento Nazionale RSU, viene sostituito dal testo seguente.
Il Coordinamento Nazionale delle RSU è composto dalle RSU delle società firmatarie il presente accordo ed i loro nominativi saranno comunicati dalle OO.SS. nazionali alle Direzioni Aziendali. Le RSU sono costituite nelle singole sedi tenendo conto delle società presenti nelle stesse.
Il Coordinamento nazionale diventa il destinatario dell’informazione annuale prevista per l’Osservatorio Congiunto, che pertanto viene eliminato. Come era previsto per quest’ultimo, le informazioni al Coordinamento riguarderanno:
• lo scenario macroeconomico nazionale ed internazionale
le tendenze di medio e lungo periodo in atto nei mercati e nei settori di attività
• le strategie industriali ad esse correlate
• l’andamento del ricercato del lavoro
L’incontro informativo col Coordinamento potrà anche tenersi su richiesta di una delle Parti ma solo in caso di cessioni, esternalizzazioni, modifiche organizzative e/o produttive con impatto a livello nazionale.
Il Coordinamento inoltre valuta quanto negoziato dall’Esecutivo (di cui al punto successivo). Sarà a carico delle società di appartenenza un incontro all’anno tra il Coordinamento e l’Esecutivo; durante le fasi di rinnovo dell'accordo di secondo livello gli incontri tra Coordinamento ed Esecutivo a carico azienda saranno tre.
A partire dal 01 gennaio 2015, qualora le RSU della Uniflair spa ne facciano richiesta, il coordinamento comprenderà anche queste ultime.

2) Esecutivo del Coordinamento Nazionale
Le Parti concordano di istituire un Esecutivo del Coordinamento nazionale delle RSU che sarà composto da un numero di RSU pari alla metà degli appartenenti al Coordinamento stesso e nominati dalle componenti sindacali.
All’Esecutivo, unitamente alle OO.SS. Nazionali e Territoriali, le Parti attribuiscono la titolarità della negoziazione di secondo livello, con effetto sulle due società firmatarie il presente accordo, limitatamente ed esclusivamente alle materie qui di seguito elencate:
• Ambiente, Salute e Sicurezza
• Formazione e qualificazione professionale
• Facilitazioni per il diritto allo Studio
• Modalità di accesso al TFR
• Polizze assicurative dipendenti
• Conciliazione “Lavoro - Famiglia”, compreso “Telelavoro” o “lavoro agile”
• Contributi aziendali, Mensa, Ticket Restaurant
• Auto aziendali
• Part time, limitatamente a procedure standard; le percentuali sono definite a livello di singolo sito
• Mercato del lavoro
• Premi di Risultato: regole di funzionamento, tempi e modalità di erogazione del premio, valori nominali dei Premi di Risultato di gruppo e locali dei vari siti.
Gli incontri tra l’Esecutivo e le direzioni aziendali per la negoziazione delle materie sopraelencate saranno a carico delle società.

3) Informazione periodica
Con riferimento al punto 3) dell’accordo 3/9/2008 e in considerazione delle novità introdotte nel precedente punto 1, le Parti convengono di eliminare il paragrafo 3.1 “Incontro annuale per perimetro organizzativo” e di confermare il punto 3.2 “Incontro annuale a livello di sito” che si riporta qui di seguito:
Incontri informativi a livello di sito
La Direzione di ciascun sito terrà un apposito incontro annuale con le Organizzazioni Sindacali territoriali e le RSU del sito stesso per fornire - oltre alle informazioni previste all’art.8 Sezione prima del CCNL - anche informazioni su:
- livelli occupazionali, suddivisi per tipologia
- politiche e quantità del decentramento produttivo.
Inoltre, nel caso di cessioni di ramo d’azienda o esternalizzazioni con impatti sul sito, la Direzione del sito stesso fornirà alle RSU ed alle Organizzazioni Sindacali Territoriali informazioni preventive rispetto alla realizzazione dei progetti.
Tuttavia, qualora una delle parti ne faccia richiesta, potranno tenersi incontri informativi a livello di legal entity o di “dipartimento industriale”.

5) Negoziazione a livello locale
Sono escluse dalla negoziazione di secondo livello e riservate alla negoziazione di sito, le seguenti tematiche:
• Part time in termini di percentuali concedibili rispetto all’organico del sito
• Flessibilità per sottocarico
• Indennità locali o elementi retributivi specifici di un sito (ad es.: indennità particolari di turnazione, reperibilità specifiche, ecc.).
Viene pertanto eliminata la negoziazione di secondo livello per singola entità legale.

6) Mercato del lavoro
Con riferimento alla tematica in oggetto si conferma quanto previsto nell’accordo 17 novembre 2004: “in caso di lavoratori atipici che abbiano prestato servizio per un periodo anche non continuativo pari o superiore a 20 mesi, la RSU potrà avanzare una richiesta di verifica in appositi incontri.”
Inoltre si darà luogo, di norma una volta all’anno nel corso dell’incontro informativo a livello di Coordinamento di Gruppo, ad una informativa sull’utilizzo di contratti “temporanei” (tempo determinato e/o somministrazione) e di apprendistato e su quanti di questi siano stati trasformati in contratti a tempo indeterminato. Su richiesta delle RSU del sito, all’inizio di ogni anno, saranno illustrate - nel limite delle previsioni disponibili - le possibili esigenze di ricorso all’utilizzo di tutte le tipologie di contratti di lavoro somministrato, a termine o di apprendistato in relazione ai carichi di lavoro e ai volumi.
Nel caso in cui si verifichino esigenze e condizioni organizzative tali da determinare l’inserimento di personale a tempo indeterminato (quali, ad esempio, la sostituzione di personale dimissionario o eventuali nuovi fabbisogni) l’azienda privilegerà, a parità delle necessarie competenze tecnico-professionali e a parità di valutazione della prestazione, i lavoratori che abbiano intrattenuto con l’azienda rapporti a tempo determinato e/o mediante contratto di somministrazione secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di contratto in materia, non escludendo l’anzianità maturata.
In caso di necessità di assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o in caso di ricorso a lavoro somministrato a tempo determinato, l’azienda valuterà preferibilmente i lavoratori operanti in azienda alla data in cui si è manifestata l’esigenza o che hanno prestato la loro attività in precedenza.

7) Politiche industriali e livelli occupazionali
Le direzioni del Gruppo Schneider Electric in Italia confermano le diverse missioni industriali dei vari siti.
Le stesse dichiarano altresì che, alla luce delle informazioni attualmente in loro possesso, gli organici dei vari siti sono adeguati alle esigenze operative.
[…]
Infine, le direzioni aziendali del Gruppo Schneider Electric in Italia dichiarano la propria disponibilità a presentare annualmente, su richiesta delle RSU, un documento riassuntivo delle suddette missioni industriali e dei relativi investimenti nei vari siti produttivi.

8) Formazione
Le Parti confermano quanto concordato in tema di formazione nell’accordo 08/10/2008. Inoltre, al fine di migliorare la preparazione del personale Service, si conviene che, in caso di richieste da parte dei singoli tecnici di partecipare a specifiche formazioni, l’Azienda è disponibile ad esaminare tali richieste.

9) Ambiente, salute e sicurezza
Le Parti confermano quanto concordato in tema di ambiente, salute e sicurezza nell’accordo 08/10/2008. Inoltre, con particolare riferimento al settore Service, l’Azienda proseguirà ad aggiornare le procedure e i piani di sicurezza nonché a sviluppare le competenze del personale.

14) Lavoro “agile”
L’Azienda è disponibile a valutare ed eventualmente concordare percorsi sperimentali di lavoro da remoto; a tal fine i risultati del progetto pilota già avviato saranno oggetto di condivisione con un gruppo di lavoro ristretto.