Protocollo d'intesa per le attività di valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato in attuazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.

Tra

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS) con sede in Roma, via Ciro il grande n. 21, codice fiscale ***, legalmente rappresentato dal Presidente prof. Tito Michele Boeri

e

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, (di seguito INAIL), con sede legale in Roma, (C.F. ***), rappresentato dal Presidente Massimo De Felice

Premesso che:
l'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m., prevede che il datore di lavoro provveda alla valutazione di tutti i rischi ivi compresi "quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004,....";
lo stesso art. 28, comma 1- bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m., afferma che "La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 6, comma 8, lettera m quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque anche in difetto di tali elaborazioni a far data dal 1 ° agosto 2010";
l'INAIL, in base al quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si colloca nel sistema previdenziale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza, promozione della cultura della prevenzione, della progettazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e persegue da anni quali obiettivi prioritari della propria attività in campo previdenziale la promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e la crescita dei livelli di informazione e formazione nella specifica materia;
l'INPS, nell'ambito delle attività connesse alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m., ha scelto di adottare la specifica metodologia INAIL (ed. Maggio 2011), con l'obiettivo di applicare l'intero percorso previsto dalla suddetta metodologia su tutto il personale.
Con decreto di natura non regolamentare adottato in data 5 luglio 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 223 del giorno 23 settembre 2013, e con decreto di natura non regolamentare adottato in data 28 marzo 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 135 del giorno 11 giugno 2013, sono confluiti all'INPS le risorse umane, strumentali e finanziarie dei soppressi Enti INPDAP e ENPALS;
Ritenuto che al fine di procedere alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato nell'ambito sia della Direzione Generale sia delle altre strutture INPS ubicate nell'intero territorio nazionale, come derivante dai processi di integrazione, occorre definire con uniformità e omogeneità le procedure da seguire nell'analisi e nella metodologia da utilizzare;
Considerato che a tal fine occorre elaborare un modello e una metodologia omogenea e uniforme da seguire a livello nazionale, tramite l'elaborazione di procedure standard gestite da appositi operatori e/o gruppi di lavoro adeguatamente formati in merito;
Tenuto conto che le predette attività possono realizzarsi attraverso l'individuazione di gruppi omogenei su cui svolgere una fase di valutazione preliminare (eventi sentinella, fattori di contesto, fattori di contenuto) ed una fase - eventuale - e successiva di valutazione approfondita (attraverso questionario "strumento indicatore", e/o focus group), così come previsto dalle indicazioni metodologiche vigenti (Lettera Circolare Ministeriale del 18.11.2010);
Considerato che la realizzazione delle attività previste nel presente Protocollo d'intesa consente all'INAIL di verificare su una struttura amministrativa complessa come l'INPS le proprie metodologie di valutazione del rischio stress lavoro-correlato, anche in un'ottica di replicabilità dell'iniziativa medesima e di eventuale estensione delle buone pratiche realizzate ad altre realtà lavorative del settore pubblico o privato;

VALUTATO QUANTO SOPRA, PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROTOCOLLO, LE PARTI CONCORDANO:

Articolo 1 - Oggetto

Oggetto del presente Protocollo è la collaborazione finalizzata all'individuazione di strategie di intervento e alla realizzazione di azioni formative volte a favorire la uniformità ed omogeneità della valutazione del rischio stress lavoro-correlato nell'ambito delle strutture centrali e territoriali dell'INPS, anche in un'ottica di genere.

Articolo 2 - Modalità di attuazione

Per le finalità di cui all'articolo 1 del presente Protocollo d'intesa, l'INAIL collabora con l'INPS per:
- formazione del personale finalizzata all'implementazione del percorso metodologico e all'utilizzo degli strumenti della metodologia INAIL di valutazione del rischio stress lavoro-correlato;
- l'eventuale supporto informatico all'Inserimento dei dati anonimi nella piattaforma web INAIL.

Articolo 3 - Tavolo tecnico per l'attuazione del Protocollo

Le Parti pongono in essere le azioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui sopra. In particolare è costituito un Tavolo tecnico paritetico composto dai responsabili tecnico-scientifici e dai referenti amministrativi, nominati dalle Parti con successivi scambi di note.
Potranno integrare il Tavolo tecnico esperti delle Parti in materia statistico- attuariale, organizzativa ed altri esperti ritenuti necessari per le attività dai responsabili tecnico-scientifici, su specifica indicazione risultante dai verbali degli incontri di lavoro.
I componenti del Tavolo tecnico garantiranno la corretta applicazione delle metodologie l'attività programmatica e gestionale e la risoluzione delle problematiche legate all'acquisizione dei dati, alla verifica e validazione della qualità, elaborazione e costruzione di adeguati indicatori statistici per l'attuazione del modello.
Una volta nominati i componenti del Tavolo tecnico, gli stessi si riuniranno con periodicità, in modo da definire ed eseguire un cronoprogramma operativo con evidenza delle diverse fasi di lavoro finalizzate sia alla predisposizione delle analisi congiunte che alla formazione del personale. 

Articolo 4 - Trattamento dati personali

L'INPS, in qualità di Titolare del trattamento dei dati connessi alle attività di cui al presente Protocollo, provvederà a fornire dati anonimi e/o aggregati per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 1 e 2 del presente Protocollo.
Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo ai dati statistici raccolti, ai metodi di analisi e alle altre informazioni di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, assicurando, altresì, che non siano divulgati ai terzi e che siano utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto dell'accordo stesso.

Articolo 5 - Oneri

Tutte le attività oggetto del presente accordo non comportano oneri economici reciproci per le Parti.

Articolo 6 - Durata

Il presente Protocollo ha validità di 12 mesi dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato su richiesta di ciascuna delle Parti, prima della scadenza.
Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente protocollo previa motivata comunicazione, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni.

INPS

INAIL


Fonte: inail.it