Tipologia: CIA
Data firma: 12 giugno 2014
Validità: 01.07.2014 - 31.12.2016
Parti: Groupama Assicurazioni e RSA/Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Groupama
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritto all’informazione
Art. 4 - Previdenza ed assistenza
Art. 5 - Trattamento di trasferta
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 7 - Telelavoro
Art. 8 - Turni di lavoro addetti manutenzione
Art. 9 - Lavoro straordinario
Art. 10 - Permessi
Art. 11 - Aspettative
Art. 12 - Volontariato
Art. 13 - Reperibilità e prestazioni connesse
Art. 14 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
Art. 15 - Premio aziendale di produttività
Art. 16 - Indennità sottosuolo
Art. 17 - Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
Art. 18 - Agevolazioni particolari per lavoratori studenti
Art. 19 - Spese scolastiche figli dei dipendenti
Art. 20 - Appartamenti in affitto in immobili di proprietà delle compagnie
Art. 21 - Prestiti
Art. 21 bis - Mutui
Art. 22 - Formazione ed aggiornamento
Art. 23 - Mobilità professionale
Art. 24 - Festività abolite
Art. 25 - Tutela della salute
Art. 26 - Famiglie di fatto
Art. 27 - Mobbing
Art. 28 - Pari opportunità
Art. 29 - Ruolo dei funzionari
Art. 30 - Quadri
Art. 31 - Decorrenza e durata
Allegati

Contratto Integrativo Aziendale 12 giugno 2014

In Roma, fra Groupama Assicurazioni spa [...] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali di Groupama Assicurazioni spa della Fiba - Cisl […], della Fisac - Cgil […], della Fna […], dello Snfia […], della Uilca […], si stipula il seguente Contratto Integrativo Aziendale al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 17/9/2007 (parte normativa) e del 7/3/2012 (parte economica)

Premessa
A quasi cinque anni dalla fusione tra le società Nuova Tirrena e Groupama Assicurazioni spa e Groupama Vita spa, si è consolidato il processo di riorganizzazione della Compagnia. Attraverso il livello qualitativo delle Relazioni Industriali sono stati conseguiti importanti risultati, formalizzati con significativi impegni ed accordi fra le Parti, allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali, a reinternalizzare le attività svolte all’esterno e contemporaneamente a perseguire l’obiettivo della redditività aziendale.
L’Azienda e le OOSS concordano quindi nel ritenere centrale la figura del Lavoratore in tutti i processi di sviluppo aziendale. La valorizzazione delle risorse umane attraverso la formazione mirata e la formazione continua, costituisce l’elemento strategico per perseguire gli obiettivi comuni, in tal senso l’Azienda conferma il proprio impegno alla concreta attuazione degli istituti contrattuali deputati allo sviluppo professionale dei lavoratori.
Le Parti concordano che:
• l’Azienda nel quadro della responsabilità sociale d’impresa così come definita dall’allegato 19 al vigente CCNL proseguirà nell’impegno di conciliare i valori dell’etica e del business in tutti i processi aziendali nell’ambito della salvaguardia dei diritti fondamentali dei lavoratori, del riconoscimento e della valorizzazione del loro ruolo, ribadendo la volontà di contrastare ogni forma di discriminazione. In tal senso l’Azienda valuterà le indicazioni pervenute dall’Osservatorio Nazionale Paritetico istituito in sede Ania con finalità di monitoraggio della diffusione e della applicazione dei principi del dialogo sociale condivisi tra le parti sociali; ciò anche con riferimento alla Dichiarazione Congiunta sottoscritta dalle Parti Sociali a livello di gruppo il 15 febbraio 2013, che si intende qui riportata.
• sia necessario riaffermare e consolidare la comune volontà di partecipazione e di confronto - finalizzata ad una fattiva e positiva ricerca della soluzione dei problemi alla base della stipula del presente accordo;
Quanto sopra è da intendersi parte integrante del presente CIA.

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica a tutti i dipendenti di Groupama Assicurazioni spa

Art. 2 - Relazioni sindacali
Le parti confermano l’importanza di un corretto sistema di relazioni industriali quale strumento indispensabile per affrontare in modo costruttivo il confronto sull’evoluzione dell’Azienda e del Gruppo, sulle problematiche collegate ai processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione, nonché quelle concernenti la ordinaria gestione della vita aziendale.
Tale sistema si propone altresì di contribuire alla valorizzazione del ruolo dei lavoratori/trici nei processi di cambiamento in atto, mirati al miglioramento del servizio alla clientela, al consolidamento e sviluppo dell’Azienda e del Gruppo sul mercato.

Art. 3 - Diritto all’informazione
Fermo restando quanto stabilito dal CCNL in materia di informazione a livello aziendale - art. 10, 11 e seguenti - le Parti, nel riconoscere che l’informazione preventiva rappresenta uno strumento importante in un corretto sistema di relazioni sindacali, concordano sull’opportunità di migliorare e ampliare i momenti di dialogo e confronto a livello aziendale, con cadenza almeno semestrale.
Gli incontri allo scopo previsti, potranno riguardare:
• progetti di ristrutturazione che incidano sui livelli occupazionali o sulla mobilità, intesa come cambiamento di sede di lavoro di lavoratori/trici;
• processi di riorganizzazione anche legati a innovazioni tecnologiche, tali da comportare mobilità interna di più lavoratori/trici con mutamento di mansioni o ruoli professionali;
• processi di ristrutturazione che prevedano scorpori di attività e/o distacchi di persone.
Nel corso dei predetti incontri da effettuarsi successivamente alla fase decisionale, ed in via preventiva rispetto alla realizzazione dei processi di cui trattasi, l’Azienda illustrerà i contenuti e fornirà le informazioni necessarie alla migliore comprensione delle logiche che hanno portato all’attuazione dei progetti stessi, nonché gli obiettivi organizzativi che questi pongono.
Gli incontri avranno altresì lo scopo di identificare i riflessi che quegli stessi progetti potranno avere sull’organizzazione aziendale e di ricercare le soluzioni più idonee per il superamento d’eventuali problemi evidenziati.
L’Azienda oltre quanto indicato agli art. 10 e 11 del vigente CCNL, informerà inoltre su:
• il ricorso alla fungibilità delle mansioni secondo lo schema del CCNL
• l’utilizzo di nuove figure contrattuali;
• programmi formativi e di riqualificazione professionale;
• il numero e l’allocazione dei contratti di somministrazione, dei contratti di lavoro a tempo determinato in giornate lavorate e i contratti a progetto;
• la semestrale di bilancio;
• i criteri adottati dall’Azienda per l’erogazione del salario incentivante;
• l’andamento tecnico dei sinistri (liquidati e riservati) per quanto riguarda le polizze dipendenti.
• Illustrerà a livello generale la politica retributiva dell’azienda pur rimanendo questa di esclusiva gestione da parte dell’Azienda.
L’azienda inoltre conferma gli impegni sottoscritti negli accordi intercorsi dal 1.1.2007 al 14.04.2009 al fine di valutare le opportunità e eventuali modalità di rientro delle attività attualmente esternalizzate nel rispetto della normativa di legge e del CCNL.

Art. 6 - Orario di lavoro
A) Distribuzione
Con riferimento a quanto previsto dal CCNL, l’orario di lavoro è il seguente:
dalle ore 8.00 alle ore 16.45, con 45’ di intervallo dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dalle ore 8.00 alle ore 12,00
In relazione a tale distribuzione di orario, verranno applicati gli istituti previsti dal CCNL.
Si precisa altresì che non verrà riconosciuta alcuna prestazione durante l’intervallo del pranzo.
B) Flessibilità
Personale a tempo pieno

Il personale dipendente può usufruire dell’orario flessibile, secondo le modalità e le limitazioni di seguito indicate:
■ è consentita una flessibilità giornaliera in entrata da usufruire dalle h. 8.00 alle h. 9.00;
■ è altresì consentita una flessibilità giornaliera in uscita dalle h. 16.45 alle h. 17,45 dal lunedì al giovedì e dalle 13,00 alle 14,00 per il solo venerdì;
■ è denominata "Fascia Rigida” il periodo orario (h. 9,00 - h. 16,45 dal lunedì al giovedì e dalle h. 9,00 alle h. 13,00 il venerdì) durante il quale tutti devono essere presenti ad eccezione di coloro i quali si trovino in malattia, ferie, servizio esterno, permesso autorizzato e negli altri casi previsti dal CCNL e dal CIA (per i commessi la fascia rigida è compresa tra le h. 9,00 e le h. 16,51 dal lunedì al giovedì e dalle 9 alle 13.06 il venerdì).
■ Per il solo personale della Sede di Viale Cesare Pavese la flessibilità in entrata è compresa tra le h.8,00 e le h. 9,15; quella in uscita tra le h.16,45 e le h.18,00 dal lunedì al giovedì; tra le h.8,00 e le h. 9,15 in entrata e tra le h.13,00 -14,15 in uscita, per il venerdì.
Per quest’ultimo personale la fascia rigida è compresa tra le h. 9,15 e le h.16,45 dal lunedì al giovedì e tra le h. 9,15 e le h. 13,00 per il venerdì.
■ Ore ordinarie:
Salvo il principio che il numero di ore di lavoro effettuato deve coincidere con il numero di ore mensili contrattuali si è stabilita una tolleranza in positivo di 9 ore al mese ed in negativo di 7 ore al mese che vengono riportate al mese successivo. Le ore eventualmente in credito o in debito vengono recuperate nella fascia flessibile, fatta salva la fascia rigida che deve comunque essere garantita.
Le ore eccedenti il saldo positivo delle 9 ore mensili non potranno essere considerate come straordinarie e non saranno retribuite.
Le ore eccedenti il saldo negativo di 7 ore mensili verranno considerate inosservanza dell'orario di lavoro e verranno addebitate con lo stipendio del mese successivo alla loro rilevazione, senza possibilità di recupero.
È possibile utilizzare un permesso cd. “superflessibilità” (tramite inserimento nel portale aziendale ed autorizzazione del Responsabile) esclusivamente in entrata al lavoro per un massimo di 3 eventi al mese e per ingressi non oltre le h.9,30. In questo caso il recupero di tale tipologia di permesso rientra nelle regole già definite per la flessibilità.
■ Ore straordinarie:
Le ore di lavoro straordinario svolte dai dipendenti che usufruiscono dell'orario flessibile, fatte salve le norme di legge e di contratto che disciplinano la materia della Banca Ore e degli straordinari, devono comunque essere preventivamente autorizzate. Le prestazioni di cui sopra sono gestite al di fuori dell'orario flessibile e pertanto non danno luogo ad accrediti sul monte ore del dipendente.
■ Pausa pranzo:
La pausa pranzo è di 45’ dal lunedì al giovedì e deve essere fruita tra le h. 13.00 e le h. 14.30. È possibile estendere tale durata fino alle 14.30. In tal caso il tempo eccedente i suddetti 45’. sarà computato nel calcolo della flessibilità. Le entrate successive alle ore 14.30 comportano l’applicazione in addebito di un permesso non retribuito a meno che l’assenza non sia stata giustificata con permesso richiesto ed approvato in via preventiva.
C) Rilevazione del tempo di presenza
[…]
D) Regime delle assenze / ritardo
■ Il dipendente segnalerà tutte le ore di assenza che investano o meno l'intera giornata. La comunicazione delle eccezioni va effettuata utilizzando il portale aziendale, salvo quanto previsto in precedenza.
■ Le assenze a qualsiasi titolo che investono l'intera giornata ripristinano l'orario di lavoro normale indicato al precedente punto A).
■ Premesso che il rispetto dell’orario di lavoro costituisce un dovere contrattuale, si considera ritardo l’ingresso in azienda oltre l'inizio della fascia rigida, qualora non preventivamente autorizzato.
■ Tale ritardo dovrà essere recuperato secondo le modalità già previste per i permessi a recupero di cui al seguente art. 10.1, fermo restando che fino ad un massimo di 9 minuti su base mensile non dovrà essere recuperato.
E) Front office retail
Allo scopo di soddisfare esigenze collegate allo sviluppo del business, le Parti concordano che il settore Front Office Retail garantisca la presenza di almeno una risorsa nell’ambito di una copertura giornaliera del servizio dalle ore 8,00 alle ore 19,00, dal lunedì al venerdì, ferme restando le 37 ore settimanali.
Gli addetti al Front Office Retail, a turno, con una frequenza massima di 3-4 volte l’anno seguiranno il seguente orario per una settimana continuativa:
• dal lunedì al giovedì: effettueranno 8 ore (dalle 10.15 alle 19.00) con una pausa pranzo della durata di 45 minuti da fruirsi tra le 13.30 e le 14.30
• il venerdì: effettueranno 5 ore (dalle 14.00 alle 19.00).
Le giornate semifestive saranno di 4 ore dall’inizio della copertura prevista Non è prevista flessibilità giornaliera.
A fronte della copertura come sopra indicata, sarà corrisposto un compenso di 25,00 euro lordi e nella giornata del venerdì sarà anche erogato il relativo buono pasto.
Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra si riferisce all’assetto organizzativo attuale del servizio così come si è articolato nel periodo di sperimentazione, e che si incontreranno annualmente per monitorarne il corretto andamento.

Art. 7 - Telelavoro
I. Nel quadro delle iniziative aziendali volte a favorire il Work Life Balance ed in un’ottica di sostegno "sociale” a particolari situazioni degne di tutela, le Parti intendono definire una disciplina relativa all’attività lavorativa, svolta interamente o in parte, fuori dalla sede di lavoro. Tale attività è intesa in sostituzione di quella normalmente svolta in sede, grazie all’utilizzo di tecnologie che facilitano le comunicazioni tra l’Azienda ed i Dipendenti.
II. La disciplina del telelavoro è coerente sia con l’Accordo Interconfederale del 9/6/2004, sia con il dlgs 81/2008 e con il vigente CCNL.
Le Parti si danno atto che in caso di innovazioni legislative dell’istituto, si incontreranno al fine di prevedere gli opportuni adeguamenti.
III. Il telelavoro ha carattere volontario e si fonda su un accordo consensuale tra Azienda e lavoratore, previa valutazione, da parte dell’Azienda, della compatibilità del telelavoro con la mansione e con le esigenze tecnico organizzative. È ammesso per un periodo massimo di 12 mesi rinnovabile, con richiesta da formalizzare entro 15 gg. dalla scadenza.
IV. Le domande dei dipendenti saranno valutate dall’Azienda in base a:
- necessità di assistenza dei figli entro il 3° anno di vita;
- necessità di assistenza verso i genitori, coniuge, figli che siano affetti da gravi malattie, portatori di handicap o infortunati, tale da comportare un impegno particolare del dipendente;
Eventuali ulteriori casistiche non ricomprese nell’elenco, saranno oggetto di valutazione delle Parti.
V. Potrà essere previsto il ricorso al telelavoro come soluzione idonea ad assicurare la continuità dell’attività lavorativa in casi di particolare necessità e straordinarietà quali l’indisponibilità temporanea della Sede per causa di forza maggiore, situazioni di disaster recovery.
VI. Il numero dei lavoratori in telelavoro non potrà superare il 4% dell’organico in forza, salvo quanto indicato al punto precedente.
VII. Il passaggio al telelavoro avviene a parità di livello di inquadramento, di mansioni e di retribuzione e non incide sullo "Status” aziendale del dipendente.
VIII. La prestazione in telelavoro verrà svolta nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali in materia di orario di lavoro, nonché nel rispetto dell’articolazione oraria applicata nella struttura organizzativa di appartenenza. Non sarà riconosciuto al dipendente alcun trattamento retributivo e normativo aggiuntivo nel caso in cui la prestazione sia resa, in base ad una libera scelta del dipendente ancorché accettata dal proprio responsabile, in orari diversamente distribuiti, e premesso che ciò non può e non deve contrastare con esigenze organizzative, funzionali e tecniche dell’azienda.
Il dipendente deve garantire per ogni giornata lavorativa a domicilio una fascia di coincidenza di minimo 3 ore tra l’attività svolta a domicilio e l’orario di lavoro della sede di appartenenza.
IX. Qualora sia trascorso un periodo minimo di 6 mesi, è possibile sia per il dipendente che per l’Azienda chiedere, con un preavviso minimo di 1 mese, la conversione dalla modalità di telelavoro a quella di lavoro in sede aziendale.
X. Fermo restando l’equivalenza del carico di lavoro ed i livelli della prestazione a quella degli altri lavoratori comparabili che svolgono le prestazioni nei locali dell’Azienda, è previsto il mantenimento per il dipendente in telelavoro della sua postazione presso la sede dell’Azienda. L’accesso, mediamente, avverrà due giorni a settimana. Rientri aggiuntivi potranno essere disposti dal responsabile della struttura per ulteriori esigenze.
In caso di riunioni programmate dall’Azienda, il dipendente, informato con almeno 48 ore di anticipo, dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa.
XI. Grazie alle tecnologie informatiche messe a disposizione dall’Azienda, il dipendente ha accesso alle informazioni aziendali riguardanti la sfera del Personale, l’area Corporate e a tutto ciò che è disponibile per il personale che svolge analoga attività nei locali aziendali.
XII. Ai dipendenti in telelavoro sono garantite le stesse opportunità di formazione e sviluppo previste per il restante personale nonché un’ulteriore attività di formazione mirata alla nuova modalità di svolgimento del lavoro ed all’utilizzo degli strumenti tecnici da utilizzare c/o l’abitazione del dipendente. Il dipendente nel rispetto delle norme di legge e delle regole aziendali deve garantire la protezione dei dati secondo lo stesso standard cui è tenuto quando le stesse prestazioni sono svolte presso la propria postazione in Azienda, ed è altresì tenuto a non consentire l’utilizzo ad altri degli strumenti di lavoro a lui affidati.
XIII. Al dipendente in telelavoro sono garantiti gli stessi diritti sindacali spettanti ai dipendenti che prestano servizio nelle sedi aziendali.
XIV. È ugualmente garantito Il diritto alla riservatezza del dipendente. I controlli sull’attività da remoto saranno effettuati dall’Azienda in modo proporzionato all’obiettivo perseguito con quanto indicato dal presente articolo e nel rispetto della normativa sulla sicurezza che ha recepito la direttiva comunitaria 90/270/CEE in materia di videoterminali, nonché del vigente CCNL.
XV. L’insieme degli apparati hardware, software, di rete e di connettività, nonché ogni supporto logistico funzionale allo svolgimento dell’attività presso il domicilio del dipendente è considerata postazione di lavoro domiciliare.
L’Azienda provvederà a dotare il lavoratore in telelavoro dei predetti apparati, configurati con il software adottato dall’Azienda, al fine di garantire sia un livello adeguato di sicurezza, sia l’operatività, in modo da consentire il collegamento con il sistema informativo aziendale e ne curerà la manutenzione presso i locali aziendali. Nel caso in cui l’Azienda richieda di stipulare un contratto di abbonamento ADSL per il collegamento internet e le telefonate nazionali utili allo svolgimento della prestazione lavorativa, è riconosciuto al dipendente, per la durata del telelavoro e previa presentazione di idonea documentazione, il rimborso delle spese connesse (attivazione e canone mensile) al servizio, con l’operatore prescelto dall’Azienda. Eventuali danneggiamenti derivante da fatti imputabili al dipendente (utilizzo delle apparecchiature per motivi estranei all’attività professionale, utilizzo delle apparecchiature, anche accidentalmente, da parte di persone che frequentano l’abitazione del dipendente etc.) saranno considerati a carico dello stesso La postazione di telelavoro dovrà essere conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza (d.lgs. 81/2008).
Il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’Azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
XVI Il dipendente in telelavoro a domicilio avrà diritto ad un rimborso forfetario mensile di euro 20 a titolo di rimborso spese varie.
XVII Le Parti si incontreranno per verificare l’andamento dell’istituto e concordare eventuali ulteriori soluzioni.

Art. 8 Turni di lavoro addetti manutenzione
L’attività di manutenzione degli stabili è organizzata su due turni aventi la seguente distribuzione oraria:
dal lunedì al giovedì 1° turno h. 6.00 - 14.00 2° turno h. 10.15 - 19.00
venerdì
1° turno h. 6.00 - 11.00 2° turno h. 11.00 - 16.45
Per il 2° turno, dal lunedì al giovedì, è prevista la flessibilità in entrata di 15 minuti, da recuperare secondo le regole previste all’art. 6 B)
Al personale addetto alla manutenzione viene riconosciuta una somma annua lorda complessiva di lordi € 810,00 a titolo di indennità di turno e reperibilità, fermo restando quanto già previsto dal CCNL in vigore.
Tale indennità cesserà di essere erogata in caso di assegnazione degli addetti ad altre mansioni.

Art. 9 - Lavoro straordinario
Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere preventivamente autorizzate dal Responsabile della struttura di appartenenza e di norma inserite dal dipendente nel portale aziendale in via preventiva rispetto alla giornata di riferimento.
[…]
Nell’eventualità di prestazioni di lavoro che comportino più di 6 ore continuative nella giornata del venerdì, deve essere effettuato un intervallo obbligatorio, con durata minima di 30 minuti. Tale intervallo può iniziare tra le 13.00 e le 14.00. (14,15 per il personale di Viale C. Pavese).
Le Parti, nell’intento di ricondurre le "prestazioni di lavoro straordinario” in modo più aderente all’art. 109 del CCNL, si impegnano ad incontrarsi con cadenza semestrale per una verifica del fenomeno.
Ferma restando l’applicazione degli artt. 109, 110, 111 del CCNL si conviene che:
■ il lavoro straordinario compiuto la Domenica dà diritto ad un compenso pari alle sole maggiorazioni della paga oraria, nonché al riposo compensativo, della stessa durata della prestazione, da usufruire come permesso in altro giorno lavorativo o da imputare in conto ferie.
■ Nel caso in cui lo straordinario sia reso necessario da eventi di particolare gravità (guasti o rotture di impianti o macchinari), si corrisponde la paga oraria maggiorata e non anche il riposo compensativo.
■ Nelle giornate di formazione o di incontri istituzionali di norma il lavoro straordinario non è previsto, salvo che lo stesso sia stato espressamente richiesto dal Responsabile e preventivamente autorizzato.

Art. 13 - Reperibilità e prestazioni connesse
La presente norma, ad integrazione di quanto stabilito dall’art. 108 del CCNL, disciplina l’istituto della reperibilità e le prestazioni derivanti dalla sua applicazione.
La reperibilità consiste nella disponibilità del lavoratore ad assicurare, secondo programmi predisposti dalla Compagnia, la continuità dei servizi e/o la funzionalità degli impianti, al fine di sopperire ad esigenze non obiettivamente prevedibili e di ripristinare la continuità, la funzionalità e la sicurezza degli stessi servizi ed impianti nell’interesse dello sviluppo del business e della competitività dell’Azienda.
1) Reperibilità strutturale
La reperibilità strutturale interessa il personale operante presso alcuni settori della DSI, e precisamente le figure professionali degli schedulatori, proceduristi, sistemisti, nonché i relativi responsabili, nel quadro di più ampie attività che non rendessero sufficiente la reperibilità occasionale: monitoraggio permanente ed eventuale ripristino dei sistemi informativi e/o delle procedure aziendali.
L’introduzione della reperibilità strutturale avviene con un preavviso di norma di quindici giorni, anche mediante pubblicazione di calendario comprendente i turni per periodo trimestrale o maggiore. Eventuali modifiche alla programmazione effettuata, come da art. 108 CCNL, saranno oggetto di verifica con l’interessato/a e potranno avvenire con un preavviso di quindici giorni.
La reperibilità strutturale interessa le seguenti fasce orarie:
- dalla fine del turno di lavoro della giornata precedente fino all’inizio del turno di lavoro nella giornata successiva (dal lunedì al giovedì: fascia 17,45 - 08,00; il venerdì: fascia 14,00 - 08,00; in giorno semifestivo: fascia 12,00 - 08,00);
- il sabato, la domenica ed i giorni festivi non domenicali e/o di chiusura aziendale (fascia 08,00 - 08,00 dell’indomani).
[…]
4) Focal Point
Al fine di assicurare la continuità del servizio, viene istituita la figura del "Focal Point” nell’ambito del relativo turno di reperibilità per la gestione degli allarmi e di eventuali anomalie, con compiti di intervento e coordinamento dell’ulteriore personale in reperibilità e dei referenti delle aree di competenza della Direzione Sistemi. Tale attività si svolgerà settimanalmente, tra le ore 7 e le ore 8 dal lunedì al venerdì.
In conseguenza dello slittamento di orario sopra indicato verrà comunque applicato come orario di ingresso teorico in azienda quello corrispondente alle ore 8.
5) Interventi programmati
In questo ambito rientrano gli interventi programmati in via non continuativa ma in alcune giornate del mese, precedentemente individuate in cui le risorse sono chiamate ad effettuare operazioni ricorrenti e determinate nel tempo.
Tale attività concerne:
a- operazioni di monitoraggio da remoto di procedure contabili ed interessa una volta al mese per 1-2 gg. alcuni lavoratori che, ad oggi, sono inseriti nell’area Produzione e Monitoring. Verrà garantito un avvicendamento tra i lavoratori tale da consentire una frequenza individuale che di norma non supererà le 4 volte l’anno.
A fronte di tale prestazioni verrà riconosciuto un importo unitario per evento di euro 275, oltre quanto disposto dal d.lgs. 66/2003 che prevede il riposo di 11 ore consecutive ogni 24 ore.
b- operazioni di upgrade tecnologico ed interessa di norma per un intervento al mese, lavoratori che ad oggi sono inseriti nell’area Ict Architecture ed eventualmente nell’area Produzione e Monitoring.
[…]
Tutte le attività svolte in regime di reperibilità così come gli interventi programmati saranno oggetto di programmazione annuale, non sovrapposta tra le diverse tipologie.
Le prestazioni di reperibilità non sono considerate ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale.
Il personale interessato alla reperibilità, in caso di chiamata, è tenuto ad attivarsi per far fronte in tempo utile all’intervento necessario, raggiungendo il luogo dello stesso intervento entro un’ora dalla chiamata, salvo giustificato motivo tempestivamente comunicato alla linea gerarchica.
Per la reperibilità strutturale e comunque per lo svolgimento delle prestazioni forfettizzate di cui al successivo punto 3), l’Azienda provvede a munire il/la lavoratore/trice degli strumenti necessari in comodato d’uso gratuito (P.C. portatile, telefono cellulare, modem, altro), al fine di facilitarne l’attività.
Per la reperibilità occasionale tali strumenti saranno di volta in volta predisposti, in tutto o in parte, se necessari.
Per tutto quanto non previsto dalla presente normativa trova applicazione l’art. 108 del CCNL.
In caso di significative prestazioni nella fascia oraria dalle ore 24,00 alle ore 06,00 non inferiori alle 2 ore, anche non consecutive, o nel caso di un numero di interventi riconosciuti come significativi dal responsabile, saranno riconosciute altrettante ore di riposo compensativo da fruire, di norma, il giorno seguente e comunque non oltre la settimana successiva.
Tale regolamentazione non si applica agli interventi programmati di cui al punto 5 a).
L’azienda provvederà ad attivare entro il 2014 le attività formative necessarie ad incrementare il numero degli addetti in reperibilità e coinvolti negli interventi programmati.
[…]
Le Parti si incontreranno entro il dicembre 2014 per monitorare l’andamento del servizio e successivamente su richiesta di una delle Parti.

Art. 14 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
[…]
Hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale orizzontale e verticale i lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’Asl territorialmente competente.
Su richiesta del lavoratore, lo stesso rapporto dovrà essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. (cfr. dlgs. 61/2000).
[…]
F) - Part-time d’urgenza
In caso di comprovate situazioni di particolare gravità, di salute, personali o familiari, l’Azienda si impegna a concedere un part-time a scadenza determinata fino ad un massimo di 6 mesi non prorogabile, con impegno a dare una risposta di fattibilità entro 15 gg dalla presentazione della domanda. Il dipendente potrà richiedere il rientro a tempo pieno in anticipo rispetto alla scadenza prevista.
In deroga ai principi generali, in via del tutto eccezionale, gli appartenenti all’area professionale A -sezione A e B (art. 93 CCNL), per comprovate situazioni, potranno richiedere un part time d’urgenza con regime orario a 20 ore settimanali
G) - Limiti
Il numero dei dipendenti ammessi a fruire del lavoro a tempo parziale determinato, non potrà superare il 13.5% dell’organico inquadrato fino al 6° livello contrattuale (Aree professionali D, C e B).
L’Azienda, compatibilmente con le esigenze generali di carattere organizzativo, valuterà richieste oltre i predetti limiti.
Non sono computabili in tale percentuale gli eventuali dipendenti con inquadramento dal 6° livello in poi, ammessi per iniziativa dell’Azienda, gli assunti con contratto a tempo parziale, il part-time d’urgenza e le richieste di part-time derivanti da norme di legge.
Le Parti si danno atto che i limiti sopra indicati sono da considerarsi a titolo sperimentale e concordano di rivedersi entro un anno dall’entrata in vigore del presente CIA per confermarli o modificarli.
[…]
I) Assunzioni a tempo parziale
L’Azienda potrà stipulare contratti a tempo parziale disciplinati dalle norme di cui sopra.
Il numero delle assunzioni a tempo parziale non potrà superare il 10% dell’organico complessivo nel corso della vigenza contrattuale.
[…]
Nota a verbale
[…]
Ove leggi o contratti dovessero, nell’ambito della vigenza del presente CIA, regolamentare diversamente la materia del lavoro a tempo parziale, le parti si incontreranno al fine di verificare la compatibilità della presente normativa con la successiva eventualmente emessa.
Le Parti si danno reciprocamente atto con le presenti norme di aver rivisitato in modo significativo l’istituto del part-time e convengono sulla opportunità di incontrarsi con cadenza annuale per verificare la sostenibilità delle innovazioni apportate, salvaguardando le situazioni in essere.

Art. 16 - Indennità sottosuolo
L’indennità sottosuolo verrà erogata fin tanto che sussistano i motivi che l’hanno determinata sia in riferimento ai locali che alle persone per un importo di lordi euro 462,00

Art. 25 - Tutela della salute
A) In attuazione di quanto previsto dall’art. 52 CCNL, le visite oculistiche verranno effettuate all’interno della Sede dell’Azienda su richiesta del dipendente.
Per i soli dipendenti che operino al di fuori della Sede di Roma, l’Azienda rimborserà fino ad un massimo di € 35,00 per ogni visita effettuata. In tal caso in aggiunta alla durata della visita, che deve essere indicata nella certificazione da allegare al permesso, verrà considerato, in relazione alla distanza dal luogo di lavoro, il tempo necessario per gli spostamenti fino ad un massimo di 1 ora e 30 minuti.
I responsi medici saranno strettamente riservati alla discrezionalità degli interessati.
L’azienda adotterà tutti gli accorgimenti necessari affinché l’installazione dei videoterminali venga effettuata in modo ergonomicamente corretto.
B) L’Azienda e le RSA convengono nel rilievo dato alla tutela della salute dei lavoratori ed in particolare all’importanza della prevenzione.
A tal fine viene attivata una convenzione con un istituto specializzato, per consentire un "check up” biennale ai soli dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che abbiano compiuto i 35 anni di età ed un check up annuale per i dipendenti con età superiore ai 50 anni. (cfr. allegato 3
C). L’effettuazione del "check up” avverrà in ore non coincidenti con l’orario di lavoro o, in caso contrario, utilizzando i permessi personali (retribuiti e non) previsti contrattualmente.
Per i soli dipendenti che operino al di fuori della sede di Roma ed in piazze in cui non sia prevista una convenzione, la Compagnia rimborserà fino a € 217,00 per l’effettuazione di un check up che preveda uno dei protocolli previsti dall’all. B. In tal caso dovrà essere presentata idonea documentazione fiscale che attesti l’effettuazione del check up in strutture apposite, e non l’assemblaggio dei singoli esami diagnostici.

Art. 27 - Mobbing
Le Parti riconoscono l’importanza delle problematiche relative al mobbing nell’ambito dell’attività lavorativa e, in attesa di una disciplina legislativa organica, concordano sulla necessità di porre in essere azioni volte all’ informazione ed alla prevenzione di tale fenomeno.
È costituita la Commissione aziendale per il mobbing composta da cinque rappresentanti dell’Azienda e cinque membri delle RSA.
L’azienda si impegna altresì ad inserire nei corsi di formazione rivolti ai coordinatori appositi moduli formativi per l’opportuna sensibilizzazione alla tematica.
Tale commissione si riunirà almeno con cadenza trimestrale

Art. 28 - Pari opportunità
È costituita la Commissione aziendale per le Pari Opportunità composta da cinque rappresentanti dell’Azienda e cinque membri delle RSA.
I componenti della commissione rimarranno in carica per il periodo relativo alla vigenza del presente contratto integrativo.
La commissione, che si riunirà almeno con cadenza trimestrale, dovrà:
- aggiornare l’evoluzione storica della presenza femminile in azienda,
- rilevare l’eventuale esistenza di ostacoli nei confronti del personale femminile nel sistema organizzativo e culturale aziendale;
- suggerire idonee iniziative volte alla prevenzione dei casi di molestie sessuali;
- individuare gli spazi professionali ed organizzativi che possono offrire opportunità qualificate alle donne;
- impostare interventi su questi temi a livello aziendale.
- redigere annualmente una relazione, da sottoporre alle Parti, sulle attività della Commissione e sull’andamento dei fenomeni riscontrati, formulando opportune proposte per attività operative;