Cassazione Penale, Sez. 4, 22 marzo 2016, n. 12257 - Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi proprio per scoprire e gestire eventuali pericoli occulti o non immediatamente percepibili


 

 

Corretta è l’argomentazione secondo cui "il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi connessi alla sua azienda e alla sua attività proprio per scoprire e gestire eventuali pericoli occulti o non immediatamente percepibili, e non può aspettare di scoprire tali pericoli con l’infortunio di un dipendente.
Il piano di valutazione dei rischi, infatti, deve essere eseguito da un tecnico specializzato con appositi sopralluoghi, e non facendo rilevare eventuali pericoli ad un dipendente inviato sul posto senza alcun avvertimento e senza alcuna preparazione, come avvenuto in questo caso. Ignorando le condizioni di agibilità del manufatto - come condivisibilmente rilevano i giudici del gravame del merito - il datore di lavoro avrebbe dovuto verificarle di persona o tramite un tecnico appositamente nominato, prima di consentirne l’accesso ai dipendenti. Ovvero avrebbe dovuto impedire del tutto tale accesso, con apposita cartellonistica e chiusura di tutti i punti di ingresso; quindi, valutato il rischio connesso all’utilizzo di quel manufatto, avrebbe dovuto adottare i presidi di sicurezza più opportuni per evitare ai dipendenti inviati ad effettuare controlli o pulizie il rischio di scivolamento o altri rischi."


 

Presidente Izzo – Relatore Pezzella

Fatto



1. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando nei confronti degli odierni ricorrenti T.E. e P.G. , con sentenza del 16.1.2015, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siena, emessa in data 30.5.2012, riduceva la pena per entrambi gli imputati a 300 Euro di multa, confermando nel resto.
Il Tribunale di Siena aveva dichiarato gli imputati responsabili del reato p. dagli artt. 40 cpv., 590, comma 1, 2 e 3 cod. pen. perché, P.G. in qualità di amministratore delegato della Felsina S.p.A. Società Agricola e datore di lavoro, T.E. , quale direttore generale e, quindi, di dirigente della predetta società, cagionavano per colpa, consistita in imprudenza, imperizia e negligenza e nella violazione delle regole cautelari specifiche di seguito indicate, lesioni gravi al lavoratore Pu.An. , che si infortunava all’interno di un annesso in disuso, mentre si avviava ad eseguire alcune operazioni di sgombero e riordino su specifico ordine di T. ; egli, appena entrato in uno dei locali, non illuminato, scivolava su uno strato di melma untuosa costituita da residui di vecchie vinacce, perdeva l’equilibrio e, nel tentativo di attutire i danni della caduta, allargava le braccia che terminavano su alcune schegge taglienti di vetro disseminate sul pavimento della stanza; in tal modo egli si procurava delle ferite lacere multiple al cuoio capelluto e alla mano destra da cui si rimetteva dopo 70 giorni di malattia (dal 1.02 al 11.04.2008); tale evento non si sarebbe verificato qualora:
- T.E. avesse impedito e, conseguentemente, non autorizzato l’accesso all’interno di un ambiente, un tempo destinato a tinaia e cantina, con zone di pericolo per lo diffusa presenza di vetri rotti e damigiane spaccate, ed avesse evidenziato ai lavoratori l’elevato rischio di caduta per il deposito di uno strato di melma untuosa sul piano di calpestio; avesse adottato misure adeguate per proteggere il lavoratore medesimo e resa meno pericolosa la condizione di lavoro nell’ambiente (illuminazione artificiale, collocamento di tavoloni di legno, pedane, palchetti rilevati con piano di calpestio in materiale antiscivolo); (art. 8, comma 7, del DPR 547/55 ora art. 18, comma 1 lett. E del D.Lvo 81/08).
- P.G. avesse valutato i rischi per la sicurezza dei lavoratori e disposto l’adozione di misure di protezione appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo, quali possono ritenersi gli ambienti interni ed esterni dei vecchi edifici disabitati o non utilizzati, come appunto quelli del complesso colonico "Podere Casale" in cui si è verificato l’infortunio (art. 4 comma 2 del D.Lvo 626/94 ora art. 17 comma 1, lett. A, art. 18, comma 1 lett. E, 28 del D.Lvo 81/08).
In (OMISSIS) .
Gli imputati venivano condannati, concesse loro le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 1 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei propri difensori di fiducia, ciascuno con proprio atto, T.E. e P.G. , deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
T.E. .
a. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di ambito dell’attività lavorativa, come emerso durante l’istruttoria dibattimentale. Art. 606 lett. e) cod. proc. pen..
La sentenza impugnata avrebbe confermato il giudizio di primo grado, con motivazione e riferimenti parzialmente diversi, delineando i presupposti della vicenda in modo diverso dai fatti emersi con l’istruttoria dibattimentale, traendone conclusioni errate.
Il ricorrente riporta uno stralcio della sentenza ove si evidenzia che l’attività cui era stata addetta la parte lesa rientrava nell’attività dell’azienda agricola, in quanto consisteva nella pulizia e manutenzione di manufatti dei quali si intendeva mantenere la destinazione d’uso. La stessa sentenza ha poi dato atto che l’imputato avrebbe riconosciuto che l’infortunio si era verificato durante l’attività lavorativa.
L’incarico - si rileva in ricorso- effettivamente era stato conferito al lavoratore dal direttore dell’azienda, ma tale circostanza non sarebbe determinante.
Il ricorrente deduce, infatti, che vi sarebbe differenza tra attività lavorativa, intesa nel senso di "ambito o contesto lavorativo" oppure come "durante il lavoro" e attività lavorativa intesa come "attività produttiva propria dell’impresa".
Il compito assegnato al lavoratore non rientrerebbe nell’attività propria dell’azienda, in quanto non si sarebbe trattato della pulizia e manutenzione dei manufatti, ma della sola verifica dello stato dei luoghi; non sarebbe, inoltre, emersa alcuna volontà di mantenere la destinazione produttiva del manufatto, che di fatto non sarebbe mai stato utilizzato dalla Felsina SpA..
Pertanto, tutti i presupposti delle motivazione della sentenza, sarebbero non pertinenti e contraddetti dalle risultanze processuali.
b. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di necessità di valutazione del rischio specifico nell’apposito DVR (art. 606 lett. e) cod. proc. pen).
La sentenza impugnata evidenzierebbe la necessità di una valutazione del rischio antecedente all’attività da compiersi. Evidente sarebbe, però, che tale valutazione debba essere preceduta da un esame dello stato dei luoghi che non potrà essere oggetto di previsione nel documento alla cui redazione è finalizzato.
L’individuazione del rischio deve necessariamente essere preceduta da un esame dei luoghi, pertanto tale adempimento non potrà certamente essere inserito nel documento per la cui redazione viene effettuato.
Anche se l’incarico fosse stato conferito dal datore di lavoro o dal responsabile della prevenzione e sicurezza, avrebbe avuto le stesse modalità.
Non vi sarebbe stata altra possibilità di esaminare i luoghi che avvicinarsi al casolare e affacciarsi sulla soglia per verificarne lo stato.
La sentenza incorrerebbe in un’evidente contraddizione laddove ritiene che sarebbe dovuto essere evidenziato ai lavoratori il rischio di caduta dovuto allo stato di melma presente.
c. In subordine, riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui agli att. 1 ss. D.Lgs. 16.3.2015 n. 28.
Sarebbe indubbia la particolare tenuità del fatto, per i seguenti motivi: 1. modestia delle lesioni riportate; 2. mancanza di costituzione di parte civile o richieste risarcitorie; 3. incensuratezza dell’imputato; 4. atteggiamento collaborativo e adempiente evidenziato dalla P.G.; 4. motivazione sentenza impugnata e entità della pena.
Il ricorrente cita due precedenti di questa Corte favorevoli all’applicazione della causa di non punibilità ai procedimenti in corso.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, eventualmente in ragione della causa di non punibilità.
P.G..
a. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di ambito dell’attività lavorativa, come emerso durante l’istruttoria dibattimentale. Art. 606 lett. e) cod. proc. pen..
Il motivo di ricorso è identico a quello proposto dal T. con l’unica ulteriore considerazione che la cura e la sistemazione di vecchi casolari presenti sui terreni aziendali non sarebbero rientrate tra le attività della società, né sarebbe mai stato ipotizzato che tale eventualità potesse essere riconducibile al P. .
Dall’istruttoria sarebbe emerso che i manufatti erano estranei all’attività dell’azienda, che non li ha mai utilizzati e che il P. nulla sapeva dell’incarico affidato al lavoratore.
b. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di necessità di valutazione del rischio specifico nell’apposito DVR. Art. 606 lett. e) cod. proc. pen..
Anche il secondo motivo è identico e articolato con le stesse parole utilizzate dal T. con l’ulteriore unica considerazione che il P. non era a conoscenza del sopralluogo di verifica effettuato dal lavoratore, del tutto occasionale e imprevedibile.
c. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata consapevolezza dell’imputato, come emersa durante l’istruttoria dibattimentale. Art. 606 lett. e) cod. proc. pen..
Il ricorrente deduce di non avere previsto alcuna funzionalità dei casolari al processo produttivo e di non aver disposto alcun accertamento dello stato dei luoghi che venne disposto unicamente di iniziativa del direttore.
Il coimputato T. avrebbe ammesso tali circostanze.
La condanna del P. sarebbe fondata su un’inammissibile forma di responsabilità oggettiva.
c. In subordine riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui agli att. 1 ss. D.Lgs. 16.3.2015 n. 28.
Del tutto identico al terzo motivo di ricorso articolato dal T. è il quarto motivo di ricorso.

Diritto



1. Non essendo tutti i motivi sopra illustrati manifestamente infondati, il Collegio non può che prendere atto dell’intervenuta prescrizione del reato e pertanto annullare senza rinvio la sentenza impugnata per l’estinzione del reato.
Riscontrata ex actis la presenza di un solo periodo di 60 giorni di sospensione della prescrizione (causa il rinvio per concomitante impegno professionale del difensore disposto all’udienza del 19.9.2014) e tenuto conto degli intervenuti atti interruttivi, al 1.10.2015 risulta infatti decorso per il delitto di cui all’imputazione (fatti commessi il 1.2.2008) il termine prescrizionale massimo di sette anni e mezzo.
Alla luce delle pronunzie di merito nemmeno si configura, infatti, l’evidenza della prova che consentirebbe l’adozione di una decisione liberatoria nel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..
2. I motivi attinenti la responsabilità degli imputati risultano manifestamente infondati in quanto, ancorché si deducano vizi motivazionali, si propone a questa Corte una rivalutazione del fatto certamente non consentita in questa sede, a fronte peraltro di una motivazione, qual è quella del provvedimento impugnato, che si è confrontata in maniera logica e congrua con i motivi di gravame.
La Corte territoriale, in particolare, ha dato conto, quanto a quelli proposti dal T. , di condividere l’argomentazione del giudice di prime cure, che aveva ricostruito correttamente il fatto descrivendolo come un infortunio dovuto all’essere stato il lavoratore mandato all’interno di un locale pericoloso senza adeguata preparazione ed attrezzatura. In proposito, viene ricordato, che è stato dimostrato con certezza che il P. entrò in un edificio completamente buio, con il pavimento scivoloso e con un contenuto di damigiane e vetri già rotti che rendevano ogni caduta assai probabile ed anche molto pericolosa. Non era stata la rottura della damigiana conseguente alla caduta - si legge in motivazione - a creare lo strato di melma rilevato dal tecnico della ASL, ma il pavimento stesso era già non calpestabile prima dell’ingresso del lavoratore, anche perché la melma già presente era resa ancora più scivolosa dalle infiltrazioni di pioggia che provenivano dal tetto rotto.
Il giudice del gravame del merito dà anche conto di come non vi siano dubbi neppure circa il fatto che il P. stesse eseguendo un’attività inerente il suo lavoro, e non abbia tenuto una condotta abnorme e imprevedibile, in quanto era stato il T. stesso a disporre che gli operai ispezionassero quel locale, ed è ovvio che per ispezionarlo il P. doveva entrarvi all’interno, anche perché la totale assenza di luci rendeva impossibile esaminarne tutti gli angoli semplicemente aprendo la porta di ingresso, in quanto all’interno vi erano strutture, cioè dei vecchi tini in cemento, che creavano degli angoli ciechi.
Viene logicamente sottolineato, dunque, che il fatto di entrare nell’edificio, quindi, non era stata una iniziativa del dipendente e tanto meno una sua condotta imprevedibile e abnorme, ed anche la sua caduta non è stata una mera fatalità, bensì era stata una conseguenza ampiamente prevedibile, date le condizioni di forte scivolosità del pavimento e la totale assenza di luci, a cui il T. non aveva ovviato neppure fornendo il lavoratore di una torcia, e che impedivano al lavoratore di notare la pericolosità di quel pavimento prima di entrare all’interno dell’edificio e quindi prima che lui stesso potesse adottare una maggiore prudenza.
3. Quanto al P. , anche per tale imputato la Corte territoriale ha offerto una motivazione logica e congrua, oltre che corretta in diritto, in punto di responsabilità.
È stato condivisibilmente evidenziato come l’attività a cui il P. era stato addetto rientrasse a pieno titolo in quella propria dell’azienda agricola amministrata da questo imputato, trattandosi della pulizia e manutenzione di manufatti facenti parte dell’azienda stessa, dei quali si intendeva mantenere la destinazione produttiva, e che quindi il datore di lavoro era tenuto a verificarne le condizioni di agibilità prima di farvi entrare qualunque lavoratore, e a predisporre il piano di valutazione del rischio specifico, che tenesse conto dei pericoli connessi all’accesso in detti manufatti.
Corretta in punto di diritto, in particolare, è l’affermazione che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi specifici presenti nell’azienda, anche quelli relativi alla pericolosità di singoli ambienti di lavoro, perché il singolo lavoratore può recarvisi in ogni momento e per qualunque motivo (si pensi, nel caso di specie, alla necessità di ripararsi da un temporale improvviso). E a maggior ragione - come sottolinea la Corte fiorentina- deve valutare i rischi quando il singolo ambiente è oggetto dell’attività a cui un dipendente viene avviato.
La valutazione del rischio, in altri termini, deve essere preventiva allo svolgimento dell’attività lavorativa stessa, quindi se l’attività dell’azienda comprendeva la manutenzione e il recupero di quel manufatto, come dimostrato dall’ordine impartito dal T. di andare a controllare cosa fosse necessario per eseguire tale manutenzione, il datore di lavoro - avrebbe dovuto preventivamente controllare lo stato del locale e valutare il rischio connesso all’accesso in esso, che era palesemente superiore al rischio proprio di qualunque altro ambiente, dato lo stato di forte scivolosità del pavimento, la presenza di vetri rotti e di oggetti facilmente frangibili, e la totale assenza di luminosità.
La Corte territoriale confuta, poi, logicamente anche il gravame dell’imputato P. nella parte in cui egli aveva sostenuto di non essere responsabile per la mancata apposizione di presidi antinfortunistici perché gli era ignota l’esistenza di un pericolo.
Corretta, infatti, è l’argomentazione secondo cui il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi connessi alla sua azienda e alla sua attività proprio per scoprire e gestire eventuali pericoli occulti o non immediatamente percepibili, e non può aspettare di scoprire tali pericoli con l’infortunio di un dipendente.
Il piano di valutazione dei rischi, infatti, deve essere eseguito da un tecnico specializzato con appositi sopralluoghi, e non facendo rilevare eventuali pericoli ad un dipendente inviato sul posto senza alcun avvertimento e senza alcuna preparazione, come avvenuto in questo caso. Ignorando le condizioni di agibilità del manufatto - come condivisibilmente rilevano i giudici del gravame del merito - il datore di lavoro avrebbe dovuto verificarle di persona o tramite un tecnico appositamente nominato, prima di consentirne l’accesso ai dipendenti. Ovvero avrebbe dovuto impedire del tutto tale accesso, con apposita cartellonistica e chiusura di tutti i punti di ingresso; quindi, valutato il rischio connesso all’utilizzo di quel manufatto, avrebbe dovuto adottare i presidi di sicurezza più opportuni per evitare ai dipendenti inviati ad effettuare controlli o pulizie il rischio di scivolamento o altri rischi.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia i ricorrente chiedono una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
4. Non manifestamente infondato è, invece, il motivo che attiene alla applicabilità al caso che ci occupa dell’istituto della particolare tenuità del fatto introdotto ex art. 131bis cod. pen. con il D.Lgs. 16.3.2015 n. 28 entrato in vigore il 2.4.2015 (in data successiva alla sentenza impugnata).
Com’è noto, questa Corte di legittimità, ha in più occasioni sottolineato come l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., abbia natura sostanziale e sia applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata e, in caso di valutazione positiva, deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito (cfr. sez. 3, n. 15549 dell’8.4.2015, Mazzarotto, rv. 263308 e sez. 4, n. 22381 del 17.4.2015, Mauri, rv. 263496, casi in cui la Corte ha escluso l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, rilevando dalla sentenza impugnata elementi indicativi della gravità dei fatti addebitati all’imputato, incompatibili con un giudizio di particolare tenuità degli stessi).
È stato anche precisato che la questione relativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., è rilevabile nel giudizio di legittimità, a norma dell’art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., se non è stato possibile proporla in appello, ma che la sua prospettazione non implica necessariamente l’annullamento della sentenza impugnata dovendo invece la relativa richiesta essere rigettata ove non ricorrano le condizioni per l’applicabilità dell’istituto. (sez. 3, n. 21474 del 22.4.2015, Fantoni, rv. 263693, fattispecie in cui la Corte ha escluso l’esistenza dei presupposti necessari per la configurabilità della causa di non punibilità, rilevando che l’omesso versamento all’Erario di una considerevole somma di denaro era incompatibile con un giudizio di particolare tenuità del fatto).
Più volte è stato univocamente ribadito anche che la decisione di questa Corte non può che fondarsi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata (cfr. sez. 3, n. 24358 del 14.5.2015, Ferretti ed altri, in cui la Corte ha escluso l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, rilevando dalla sentenza impugnata come, in relazione ad una contravvenzione punita con pena alternativa e per la quale era stata inflitta solo l’ammenda, l’entità della sanzione irrogata, superiore al minimo edittale, fosse di per sé incompatibile con un giudizio di particolare tenuità; conf. Sez. Fer. n. 36500 del 13.8.2015, Greco, rv. 264703) e non può che essere un apprezzamento limitato alla astratta compatibilità dei tratti della fattispecie, come risultanti dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, con gli indici-criteri e gli indici-requisiti indicati dal legislatore, cui segue in caso di valutazione positiva, sentenza di annullamento con rinvio al giudice di merito (così sez. 3, n. 38380 del 15.7.2015, Ferraiuolo ed altro, rv. 264795, nella cui motivazione, la Corte ha sottolineato come ciò consenta di contemperare l’obbligo di rilevazione d’ufficio, discendente dal disposto dell’art.129 cod. proc. pen., con la fisiologia del giudizio di legittimità, che preclude valutazioni in fatto).
5. Orbene, se questi sono i confini entro i quali questa Corte di legittimità può valutare la questione, appare evidente che un caso come quello che ci occupa sia uno di quelli tipici in cui, al vaglio di astratta non incompatibilità della fattispecie concreta (come risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali) con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto art. 131-bis che compete a questa Corte di legittimità (cfr. in tal senso anche sez. 2, n. 41742 del 30.9.2015, Clemente, rv. 264596), si palesa non infondato, in concreto, ritenere il fatto di particolare tenuità.
Depone in tal senso la concessione ad entrambi gli imputati delle circostanze attenuanti generiche, in virtù della loro incensuratezza e del loro comportamento successivo alla commissione del fatto reato, con l’ottemperanza alle prescrizioni con predisposizione di un nuovo documento di valutazione rischi e pagamento della sanzione amministrativa (elementi cui fa esplicito riferimento il Tribunale di Siena a pag. 3 della sentenza di primo grado) e l’avere irrogato la Corte territoriale la sola pena pecuniaria. Porta a tale conclusione, inoltre, l’esplicita affermazione dei giudici fiorentini che, a pag. 5 della sentenza impugnata, scrivono, per motivare la riduzione della pena, che: "...il fatto non appare grave, perché le lesioni verificatesi, pur di lunga durata, per quanto risulta non hanno causato postumi permanenti, e perché il grado della colpa non è elevato, trattandosi in effetti della mancata valutazione, da parte di entrambi gli imputati, di un rischio che non appariva come tipico dell’attività agricola che l’azienda svolgeva, e che poteva quindi essere percepito, sia pure erroneamente, come molto limitato".
6. S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato ascritto agli imputati estinto per intervenuta prescrizione.
Ritiene, infatti, il Collegio condivisibile l’affermazione secondo cui la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. sia perché diverse sono le conseguenze che scaturiscono dai due istituti, sia perché il primo di essi estingue il reato, mentre il secondo lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (così sez. 3 n. 27055 del 26.5.2015, Sorbara, rv. 263885).

P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.