Tipologia: Accordo
Data firma: 18 marzo 1998
Validità: annuale (tacito rinnovo)
Parti: Confartigianato/Anaepa e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil provinciali PN
Settori: Edilizia, Artigianato, Pordenone
Fonte: FILLEA-CGIL

Sommario:
Premessa
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza


Tra le O.O. provinciali artigiane della Confartigianato/Anaepa e le O.O. sindacali provinciali dei lavoratori Fillea Cgil / Filca Cisl / Feneal Uil

Premessa
Le parti:
- valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana dei settori Edili ed Affini assume nell'economia complessiva della nostra provincia;
- avuto riguardo all'attuale situazione del comparto,
concordano su un sistema di relazioni sindacali che consenta una più approfondita conoscenza delle problematiche che Investono l'artigianato e le piccole imprese, in particolare del settore, finalizzata al raggiungimento di più consistenti livelli occupazionali, anche attraverso la concretizzazione di un progetto di sviluppo e di qualificazione dell'artigianato, l'acquisizione di tecnologie più avanzate ed il rafforzamento delle unita produttive e della loro autonomia; intendendo le parti stesse Inoltre affermare prerogative contrattuali a carattere territoriale definite dal CCNL e sviluppare anche le relazioni sociali sui temi portanti che caratterizzano l'organizzazione del lavoro nella categoria. Ritengono altresì dì voler valorizzare la funzione centrale delle relazioni sindacali in ambito territoriale per la definizione degli adempimenti finalizzati all'affermazione delle condizioni di salute e sicurezza nell'attività del settore dell'Edilizia ed Affini. Tutto ciò premesso;
- visto il vigente CCNL di settore che regolamenta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza cosi come stabilito dal D. L.vo 626/94 e successive modifiche;
- ravvisata l'opportunità di dare al nostro territorio una regolamentazione concordata sulle materie oggetto del presente accordo;
si conviene quanto segue

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Le parti firmatarie della presente intesa ritengono che le condizioni di sicurezza sul lavoro nell'edilizia debbano essere affrontate utilizzando soluzioni meglio rispondenti alle caratteristiche dell'attività del settore;
a tal fine:
- ritengono che il sistema di rappresentanza territoriale sia più adeguato alla realtà delle piccole imprese e che in tal senso sono impegnate affinché tale modello si affermi;
- ritengono che l'organizzazione del lavoro in edilizia, anche nei casi di contemporanea presenza di più Imprese nello stesso cantiere, necessita di valorizzare soluzioni coordinate di rappresentanza sui temi della sicurezza.
Le parti convengono, nella fase iniziale, di istituire per l'anno 1998 la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, denominato di seguito RLST, in applicazione dell'articolo 18, con le attribuzioni previste dall'articolo 19 del D. L.vo 626/94 e giusto quanto previsto al punto 1) del verbale di accordo del 27/10/95.
Le porti concordane altresì che tale soggetto potrà essere individuato e designato nell'ambito delle persone disponibili fra le OO.SS. provinciali dei Lavoratori e da queste retribuito, dotato di particolari esperienze nel settore dell'edilizia.
Come previsto ai punti 7 e 9 del citato verbale di accordo del 27/10/95, al fine di mettere in condizioni il RLST di espletare il proprio mandato, le imprese artigiane accantoneranno presso un Fondo provinciale di categoria delle quantità che per l'anno 1998 saranno ragguagliate a lire 10.000 per ogni dipendente in forza alla data del 31 dicembre 199/, ivi compresi i soci attivi, con esclusione del socio Legale Rappresentante.
Altre risorse potranno rendersi disponibili dalle quote versate dal comparto artigiano al CPT dì cui all'articolo 39 del CCNL.
La gestione di tali accantonamenti, almeno per il corrente anno, troverà collocazione presso il citato CPT di cui all'articolo 39 del CCNL con contabilità distinta e separata per le sole quote del compiuto artigiano.
L'eventuale successivo accordo regionale potrà definire stabilmente le funzioni di coordinamento delle articolazioni provinciali esistenti sul territorio, la formazione e le funzioni del RLST e della generalità dei lavoratori, giusto quanto previsto dall'articolo 22 del D. L.vo 626/94.
Le parti firmatarie della presente intesa si incontreranno entro il 15 giugno 1SS8 per verificare lo stato di attuazione e l'operatività dell'accordo.
La validità annuale dell'accordo potrà intendersi tacitamente rinnovata qualora non intervenga disdetta da una delle parti.