Tipologia: Accordo quadro nazionale
Data firma: 15 novembre 1995
Parti: Organizzzioni datoriali e OO.SS.
Settori: Edilizia
Fonte: FILLEA-CGIL

Sommario:

 1. Premessa
2. Criteri di individuazione dei rappresentanti territoriali per la sicurezza
 3. Modalità di designazione e di lavoro dei rappresentanti territoriali per la sicurezza
4. Proposta metodologica per gli accordi locali

Accordo quadro nazionale sul rappresentante territoriale della sicurezza nel settore edile.

15 novembre 1995

1. Premessa
L'art. 18 del decreto legge 626 al primo comma prevede che il rappresentante della sicurezza, nelle aziende con più di 15 dipendenti "è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno" e che nelle aziende sotto i 15 dipendenti “può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero nel comparto produttivo".
L'art. 18 del decreto prevede inoltre che il rappresentante alla sicurezza può “essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definito dalla contrattazione collettiva di riferimento e che, il numero, le modalità di designazione o di elezione, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva".
Il CCNL 5/7/95 dell'edilizia prevede che nelle unità produttive sopra i 15 dipendenti il rappresentante della sicurezza "è eletto o designato" dai lavoratori nell'ambito delle RSU.
Il CCNL inoltre, recita che: “1n mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale; gli accordi locali tra le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni Nazionali contraenti ne stabiliranno criteri e modalità".

2. Criteri di individuazione dei rappresentanti territoriali per la sicurezza.
2.1 1 requisiti richiesti al RLST sono quelli dell'interesse, affidabilità, professionalità, scolarità.
2.2 La provenienza del RLST è esclusivamente dal settore e, preferibilmente, dalle RSU.
2.3 Il RLST dovrà obbligatoriamente partecipare, prima dell'inizio della propria attività, ad un corso formativo della durata di almeno 120 ore, gestito ed attestato da un Ente Paritetico del settore (CPT o Ente Scuola) ed a corsi periodici di aggiornamento.
2.4 Il CPT (laddove è operante) o l'Ente Scuola metterà a disposizione del RLST informazioni e strumenti (pubblicazioni, moduli, schede, mezzi informatici, ecc.) che favoriscano sinergie operative.
2.5 Il RLST deve svolgere esclusivamente attività inerenti la sicurezza sul lavoro, secondo le attribuzioni definite dalla legge e le indicazioni e modalità definite dalle OO.SS., e garantire, pena la decadenza dall'incarico, la non interferenza con l'attività sindacale o con iniziative incompatibili con il proprio ruolo.

3. Modalità di designazione e di lavoro dei rappresentanti territoriali per la sicurezza.
3.1 Le Organizzazioni Sindacali Territoriali individuano, secondo i criteri previsti ai punti precedenti, i lavoratori disponibili a svolgere la funzione di RLST.
3.2 Le Organizzazioni Sindacali Territoriali s’impegnano, prima della designazione formale, a realizzare una puntuale informazione, il reale coinvolgimento e ad acquisire il consenso da parte dei lavoratori interessati, attraverso le modalità più opportune definite a livello locale.
3.3 La designazione del RLST sarà formalizzata dalle OO.SS., che ne sono titolari, con lettera a firma congiunta dei Segretari Territoriali.
3.4 Il RLST resta in carica per tre anni, salvo dimissioni o revoca della designazione da parte delle OO.SS.
3.5 A livello locale le OO.SS. definiranno il numero dei RLST e le ore di permesso necessarie all'espletamento della loro attività.
3.6 Le OO.SS. Territoriali unitamente ai RLST predisporranno un programma di lavoro periodico con particolare riferimento ai dati di rischio nel territorio (statistiche degli infortuni sul lavoro, lavorazioni particolari e/o nocive, ecc.) ed alla realtà della piccola impresa edile. Per ogni RLST vanno assegnati obiettivi, responsabilità e competenze territoriali.
3.7 Il RLST periodicamente verifica la propria attività con le OOSS., attraverso:
• la relazione dell'attività svolta, anche con l'ausilio di apposite schede-cantiere;
• l'evidenziazione delle opportunità/difficoltà riscontrate;
• le azioni sviluppate in autonomia e/o in raccordo con le RSU e i responsabili del CPT;
• i suggerimenti forniti ai responsabili di impresa o cantiere in base a quanto previsto dall'art. 19 della [DLgs]L. 626.
3.8 Nei casi di permessi di lunga durata va prevista una rotazione di incarichi e/o di competenza territoriale tra i RLST.

4. Proposta metodologica per gli accordi locali.
4.1 L'accordo dovrà prevedere la costituzione di un Fondo mutualizzato per i rappresentanti della sicurezza presso la locale Cassa Edile, alimentato da un contributo a carico di tutte le imprese edili iscritte alla Cassa.
4.2 Il Fondo, nell'ambito dei costi contrattualmente previsti, dovrà avere una condizione di equilibrio tra entrate ed uscite.
4.3 In fase di costituzione del Fondo, la contribuzione iniziale dovrà tener conto del numero delle imprese iscritte alla CE e del numero di permessi retribuiti per i rappresentanti per la sicurezza, previsti dalla contrattazione collettiva per le singole imprese/unità produttive, nonché del numero di ore per la formazione dei rappresentanti per la sicurezza.
4.4 Le imprese richiederanno alla CE il rimborso dei permessi retribuiti concessi sia ai Rappresentanti per la sicurezza delle unità produttive (nei casi contrattualmente previsti) sia ai RLST.
4.5 Nell'accordo locale andrà prevista anche la possibilità di copertura da parte del Fondo di costi legati all'attività dei rappresentanti per la sicurezza (materiale, trasporto, copertura assicurativa aggiuntiva, ecc.).