INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Determinazione del Presidente, 4 aprile 2016 n. 131
Schema di accordo tra INAIL e Aziende USL/Agenzie Regionali Protezione Ambiente per lo svolgimento delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’art. 71, comma 11 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;
visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;
visto l’art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010;
visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell’Istituto;
visto il Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni;
visto, in particolare, l’art. 71, comma 11, del citato D.lgs. n. 81/2008, che affida all’INAIL la titolarità della prima delle verifiche periodiche volte a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII al decreto stesso;
considerato che il comma 11 suindicato prevede, altresì, che le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al successivo comma 13;
considerato che le Regioni e le Province Autonome esercitano un ruolo centrale in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro svolgendo, attraverso le Aziende Sanitarie locali, le attività di vigilanza e le azioni di supporto dirette a lavoratori, imprese, organizzazioni di rappresentanza e tutti gli altri soggetti a diverso titolo coinvolti;
considerato, altresì, che le Agenzie Regionali Protezione Ambiente (ARPA), nelle regioni cui sono state attribuite le funzioni in virtù di provvedimenti locali emanati ai sensi del D.L. n. 496/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 61/1994, possono provvedere ad effettuare le verifiche periodiche di cui al suddetto articolo 71, comma 11 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni;
visto il Decreto del Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali dell’11 aprile 2011, che all’art. 2, comma 3, prevede la possibilità per l'INAIL e le Aziende USL o le ARPA di provvedere direttamente alle verifiche di cui al citato articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, anche mediante accordi tra di loro nel rispetto dei principi di economicità previsti per la pubblica amministrazione;
visti la relazione del Direttore Generale del 17 marzo 2016 e lo schema-tipo di Accordo di collaborazione ivi allegato;
considerato che la collaborazione tra Inail, Aziende USL o ARPA è finalizzata a realizzare maggiore efficienza ed economicità di gestione nell’effettuazione nelle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro;
ritenuto che le sinergie messe in campo costituiscano una modalità funzionale per contribuire a diffondere la cultura della prevenzione sul lavoro e a fornire risposte di qualità ai relativi bisogni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
ritenuto, altresì, che l’iniziativa risponda alle politiche complessive dell’Istituto in materia di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,

DETERMINA

di approvare lo schema-tipo di Accordo tra INAIL e Aziende USL/Agenzie Regionali Protezione Ambiente per lo svolgimento delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’art. 71, comma 11 del Decreto Legislativo n. 81/2008 che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione.

f.to    Prof. Massimo DE FELICE

 

______________

ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 71, COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 9 APRILE 2008, N. 81
TRA

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, P.IVA ***, Codice Fiscale ***, con sede e domicilio fiscale in … (di seguito “INAIL”), nella persona del Direttore Regionale per … Dott. …

E

AZIENDA USL .... /AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE di … P.IVA …., Codice Fiscale …, con sede e domicilio fiscale in … (di seguito “…”), nella persona del Direttore …., Dott. ….

Di seguito “INAIL” e “USL/ARPA di …” sono anche dette "Parti".

PREMESSO CHE:
• l’INAIL è un istituto pubblico a cui è attribuita la gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali al quale sono affidate, tra l’altro, competenze in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 aprile 2011;
• le Regioni e le Province Autonome esercitano un ruolo centrale in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro svolgendo, attraverso le Aziende Sanitarie locali, le attività di vigilanza e le azioni di supporto dirette a lavoratori, imprese, organizzazioni di rappresentanza e tutti gli altri soggetti a diverso titolo coinvolti;
• le Agenzie Regionali Protezione Ambiente, nelle regioni cui sono state attribuite le funzioni in virtù di provvedimenti locali emanati ai sensi del D.L. n. 496/1993, convertito con modificazioni con la L. n. 61/1994, possono provvedere ad effettuare le verifiche periodiche di cui al suddetto articolo 71, comma 11 del D.lgs. n. 81/08;
• il D.lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni e integrazioni, al citato articolo 71, comma 11:
- affida all’INAIL la titolarità della prima delle verifiche periodiche volte a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII al decreto stesso, stabilendo in particolare che “per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13”;
- prevede, altresì, che: “Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13”;
• il D.M. 11 aprile 2011 recante la “ Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 13, del medesimo decreto”, in particolare all’art. 2, comma 3, prevede che: “L'INAIL e le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente, nelle regioni ove sono state attribuite loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali emanati ai sensi del decreto- legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, possono provvedere direttamente alle verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008, anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel rispetto dei principi di economicità previsti per la pubblica amministrazione”;
• l’articolo 3 del sopra citato decreto ministeriale prevede che nel caso di verifiche effettuate ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4, del medesimo D.M., una quota pari al 15% delle tariffe è destinata a coprire costi legati all’attività di controllo dell’operato dei soggetti abilitati, all’attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata, la rimanente quota (85%) resta di spettanza del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica

CONSIDERATO CHE

• nell’ambito del processo evolutivo del sistema nazionale della prevenzione, per il perseguimento di efficaci politiche di prevenzione nei luoghi di lavoro, è interesse condiviso valorizzare e sviluppare le interazioni e le sinergie tra le istituzioni nel rispetto dei propri ruoli e competenze
• le Parti si impegnano ad assicurare che le attività di verifica periodica siano condotte entro i termini stabiliti dalla normativa vigente anche attraverso sinergie tra i soggetti pubblici che possano garantire maggiore efficacia, efficienza ed economicità di azione, anche mettendo reciprocamente a disposizione le competenze e professionalità sviluppate nei numerosi anni di attività di effettuazione di tali verifiche periodiche;
• lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo è condizionato per entrambe le Parti dalla disponibilità sul territorio di risorse professionali qualificate ad effettuare le verifiche per le differenti tipologie di attrezzature comprese nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
• l’INAIL svolge le attività oggetto del presente Accordo tramite il proprio personale qualificato disponibile presso le Unità Operative Territoriali (di seguito UOT)
TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2
(Oggetto)

Il presente Accordo disciplina le modalità di affidamento tra le Parti delle verifiche periodiche volte a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII al D.lgs. n. 81/08.

Art. 3
(Modalità esecutive)

Ipotesi 1
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del D.M. 11 aprile 2011, con il presente Accordo l’INAIL - Direzione Regionale … affida alla ASL/ARPA di .... la prima delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all’All. VII al D.lgs. n. 81/081.

Ipotesi 2
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del D.M. 11 aprile 2011, con il presente Accordo l’ASL/ARPA di ... affida all’INAIL le verifiche periodiche successive alla prima delle attrezzature di cui all’All. VII al D.lgs. n. 81/082.

Il presente Accordo è attuabile sul territorio delle Province di3:
[riportare elenco]
Le verifiche assegnate in conformità al presente Accordo sono svolte autonomamente dal soggetto affidatario4 che vi provvede con proprio personale adeguatamente qualificato. Deve, pertanto, essere garantita dall’affidatario la disponibilità del personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento delle verifiche oggetto del presente Accordo.

Ipotesi 1
L’affidatario si impegna ad effettuare le verifiche entro 45 giorni dalla richiesta per un numero massimo di verifiche come da prospetto sotto riportato5:

Ipotesi 2
L’affidatario si impegna ad effettuare le verifiche entro 30 giorni dalla richiesta per un numero massimo di verifiche come da prospetto sotto riportato6:

TIPOLOGIA DI ATTREZZATURA7

NUMERO MASSIMO DI VERIFICHE/MESE

 

 

 

 


Il concedente8 inoltra, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al soggetto affidatario la richiesta di verifica pervenuta dal datore di lavoro, entro 10 gg dalla ricezione
L’affidatario, ultimata la verifica, rilascia verbale e scheda tecnica, ove prevista, al datore di lavoro e ne invia copia al concedente, tramite PEC, entro un mese dall’effettuazione della verifica.
Nel caso ricorrano le circostanze per interrompere o sospendere i termini della verifica periodica (in base a quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 25 maggio 2012) l’affidatario ne dà comunicazione al concedente entro 5 giorni dall’accaduto, inviando tramite PEC copia del verbale rilasciato al datore di lavoro.
In caso di esito negativo della verifica l’affidatario ne dà comunicazione all’organo di vigilanza competente per territorio, a meno che non possa assolvere direttamente i compiti previsti dal punto 3.1.4 dell’allegato II al D.M. 11 aprile 2011.
In caso di constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) di cui alle pertinenti Direttive comunitarie di Prodotto, per le prime verifiche periodiche, la segnalazione di presunta non conformità ai sensi del punto 3.1.4 dell’allegato II al D.M. 11 aprile 2011 va inoltrata all’UOT Inail competente per il territorio.
Nell’ipotesi in cui l’affidatario dovesse rilevare comportamenti anomali da parte di un soggetto abilitato deve darne comunicazione al concedente secondo la modulistica prevista nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5 del 3 marzo 2015.

Art. 4
(Oneri economici)

Le verifiche si svolgeranno nel rispetto delle tariffe indicate nel Decreto Dirigenziale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 novembre 2012 concernente "Tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.”.
Il soggetto affidatario effettua direttamente la riscossione e la rispettiva fatturazione al datore di lavoro della quota, stabilita nel D.M. 11 aprile 2011, pari all’85% della tariffa prevista per la verifica della specifica attrezzatura.
Il soggetto concedente provvede, invece, alla riscossione della restante quota del 15% dell’importo della tariffa prevista nel suddetto decreto dirigenziale.

Art. 5
(Comitato di coordinamento)

Le Parti si impegnano a costituire un comitato di coordinamento i cui componenti saranno nominati dalle Parti in numero di uno per ciascuna di esse con il compito di monitorare l’attuazione del presente Accordo, elaborando annualmente una relazione.

Art. 6
(Durata)

Il presente Accordo, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, avrà durata annuale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovato per iscritto su richiesta di ciascuna delle Parti e previo consenso dell’altra.

Art. 7
(Recesso unilaterale)

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata. In caso di recesso deve essere comunque assicurato da parte del soggetto affidatario il completamento delle verifiche già affidate e l’invio della relativa documentazione (verbali e schede tecniche, ove previste).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del codice civile, in caso di grave inadempimento delle clausole dell’Accordo, la parte adempiente potrà intimare all’altra parte per iscritto di adempiere entro 30 giorni, con espressa previsione che, qualora tale termine sia decorso inutilmente, l’Accordo si intenderà risolto di diritto.

Art. 8
(Copertura assicurativa)

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 9
(Sicurezza sul lavoro)

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Accordo. 

Art. 10
(Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali)

Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche, etc., di cui vengano a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, a non divulgare a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto dell’Accordo stesso.
Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, oggetto del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità oggetto dell’Accordo stesso, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Le Parti dichiarano altresì di essere informate sui diritti sanciti dal suddetto decreto.

Art. 11
(Rinvio alle norme di legge ed ad altre disposizioni)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.

Art. 12
(Modifiche e integrazioni)

Ogni eventuale variazione al presente Accordo che intervenga successivamente alla sua stipula deve essere concordata tra le Parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

Art. 13
(Foro competente)

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione o dall’attuazione del presente atto.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di …

Art. 14
(Registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.

Per INAIL*
Il Direttore Regionale …

 

Per ASL/ARPA*
Il Direttore ... .


* Firma apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

__________

1 Comma da inserire nell’ipotesi in cui l’accordo disciplini l’affidamento della prima verifica delle attrezzature da parte dell’INAIL alla ASL o all’ARPA.
2 Comma da inserire nell’ipotesi in cui l’accordo disciplini l’affidamento delle verifiche delle attrezzature, successive alla prima, da parte dell’ASL o ARPA all’INAIL.
3 Indicare le UOT di riferimento
4 Soggetto a cui sono affidate le verifiche (INAIL, ASL /ARPA) SPECIFICARE
5 Comma da inserire nell’ipotesi in cui l’accordo disciplini l’affidamento della prima verifica delle attrezzature da parte dell’INAIL alla ASL o all’ARPA.
6 Comma da inserire nell’ipotesi in cui l’accordo disciplini l’affidamento delle verifiche delle attrezzature, successive alla prima, da parte dell’ASL o ARPA all’INAIL.
7 Indicare le tipologie di attrezzature secondo la nomenclatura riportata nell’allegato VII al D.lgs. 81/08 e s.m.i..
8 Soggetto che affida le verifiche (INAIL, ASL/ARPA)


Fonte: inail.it