Tipologia: CCNL
Data firma: 9 settembre 1996
Validità: 01.01.1996 - 31.12.1999
Parti: Intersind e Slc-Cgil, Silt-Cisl, Uilte-Uil
Settori: Servizi, TLC
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Art. 1 - Assetto contrattuale
• 1.
• 2.
• 3. Procedure per il rinnovo del contratto
• 4. Procedure per il rinnovo degli accordi di contrattazione aziendale
Art. 2 - Relazioni industriali
• A) Osservatorio
• B) Informativa a livello nazionale
• C) Informativa a livello territoriale
• D) Sistema di informazione a livello aziendale
• E) Procedure di conciliazione delle controversie collettive
Art. 3 - Assunzione
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 6 - Contratto a termine
Art. 7 - Telelavoro
Art. 8 - Sede di lavoro
Art. 9 - Orario di lavoro
Art. 10 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 11 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno
• Lavoro supplementare o straordinario
• Lavoro festivo e lavoro notturno
Art. 12 - Ferie
Art. 13 - Previdenza complementare
Art. 14 - Classificazione del personale
• Declaratorie
• Livelli classificatori e relative figure professionali
• Profili professionali
Art. 15 - Mutamento temporaneo di funzioni e attività
Art. 16 - Trasferimenti
Art. 17 - Doveri del lavoratore
Art. 18 - Provvedimenti disciplinari
Art. 19 - Tutele specifiche
• Volontariato
• Portatori di handicap
• Lavoratori affetti da patologie derivanti da uso di sostanze stupefacenti
Art. 20 - Definizione dei termini "stipendio" e "retribuzione"
Art. 21 - Determinazione della retribuzione giornaliera ed oraria
Art. 22 - Pagamento della retribuzione
Art. 23 - Minimi di stipendio
Art. 24 - Assegnazione al livello superiore
Art. 25 - Aumenti periodici di anzianità
 Art. 26 - Indennità di contingenza
Art. 27 - Tredicesima mensilità
Art. 28 - Indennità di reperibilità
Art. 29 - Trasferte - Rimborso spese per lavoro fuori sede
Art. 30 - Assenze, permessi, congedo matrimoniale e aspettativa
Art. 31 - Diritto allo studio - Lavoratori studenti
• Diritto allo studio
• Lavoratori studenti
Art. 32 - Trattamento normativo ed economico in caso di malattia
Art. 33 - Infortuni sul lavoro
Art. 34 - Tutela della maternità
Art. 35 - Servizio militare
Art. 36 - Anzianità
Art. 37 - Preavviso
Art. 38 -Trattamento di fine rapporto
Art. 39 - Quadri
• Elemento retributivo professionale
• Orario di lavoro
• Formazione
• Informazione
• Responsabilità civile e penale
• Brevetti
Art. 40 - Venditore, venditore senior e venditore specialista
Art. 41 - Commissione interpretativa nazionale
Art. 42 - Controversie individuali sull'inquadramento
Art. 43 - Assemblea dei lavoratori
Art. 44 - Diritto di affissione e locale
Art. 45 - Trattenute per contributi sindacali
Art. 46 - Rappresentanza sindacale unitaria
Art. 47 - Ambiente e sicurezza
Art. 48 - Norme finali
• Garanzia sulle prestazioni indispensabili (legge n. 146/90)
• Ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale
• Contratti di formazione e lavoro
• Permessi per motivi sindacali
Art. 49 - Inscindibilità delle norme contrattuali e sostituzione dei precedenti trattamenti
Art. 50 - Decorrenza e durata
Una tantum
Allegato
Tabella di conversione
Verbale di accordo - Campo di applicazione del nuovo Contratto collettivo di lavoro per le Aziende di Telecomunicazione associate all'Intersind. (9.9.1996)

Contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dalle aziende di telecomunicazioni aderenti all'Intersind.

Addì 9 Settembre 1996 in Roma tra l'associazione Sindacale Intersind, con la partecipazione delle Aziende associate Stet - Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - Nuova Telespazio e Slc-Cgil, Silt-Cisl, Uilte-Uil è stata raggiunta la presente ipotesi di accordo per il Contratto Collettivo di Lavoro da valere per il personale in forza alla data odierna, dipendente dalle Aziende di Telecomunicazione aderenti all'Intersind.

Il presente contratto viene applicato alle seguenti aziende: Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Nuova Telespazio, Stream, Cselt, Stet International, Finanziaria Stet, Ssgrr, Elettra Tcl, Trainet.

Art. 1 - Assetto contrattuale
In ottemperanza a quanto in materia stabilito dal protocollo 23 luglio 1993, il sistema contrattuale si articola su due livelli come di seguito individuati.
1. Il contratto disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte esclusiva di regolamentazione degli aspetti normativi, definendo, altresì, il trattamento retributivo base del personale in coerenza alle indicazioni di politica dei redditi e dell'occupazione stabilite da Governo e parti sociali.
Il contratto individua, per il livello aziendale, ambiti e competenze diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del presente livello, prevedendo opportune garanzie procedurali per il rispetto di quanto stabilito nonché i rispettivi soggetti abilitati.
Nell'ambito delle competenze fondamentali assegnate al contratto, rientrano, in particolare, quelle relative alle seguenti regolamentazioni:
- sistema di relazioni industriali;
- diritti sindacali (RSU, Assemblea, Diritti di affissione, Permessi, trattenute per contributi sindacali);
- svolgimento del rapporto di lavoro (sistema di inquadramento, orario di lavoro, ferie).
[…]

2.
a) Nell'ambito di discipline quadro prestabilite dal contratto ed in conformità ai contenuti, ai criteri ed alle modalità ivi stabiliti, è previsto un rinvio a livello aziendale per le seguenti materie:
- innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- articolazione degli orari di lavoro;
- orario flessibile;
- applicazione del lavoro a tempo parziale e degli strumenti di politica attiva del lavoro;
- aspetti applicativi dell'inquadramento;
- …
In relazione a quanto sopra, i soggetti sindacali titolari per le materie oggetto di rinvio alla sede aziendale sono individuati nelle strutture delle Organizzazioni sindacali stipulanti rispettivamente nazionali, regionali/territoriali ovvero nelle rappresentanze sindacali unitarie, regolarmente elette ai sensi dell'art. 46 del presente contratto, in rapporto alle diverse configurazioni aziendali.
[…]
b) […]
La titolarità della contrattazione a livello di azienda viene esercitata in rapporto alle diverse configurazioni aziendali, dalle strutture territoriali e/o nazionali congiuntamente alle RSU.
[…]

Art. 2 - Relazioni industriali
Le parti stipulanti ispirandosi ai principi fondamentali individuati in "Premessa", convengono sulla necessità di promuovere un sistema di relazioni industriali ispirato al reciproco riconoscimento dei ruoli e al rispetto delle distinte prerogative e caratterizzato dalla sistematicità dei rapporti sui temi individuati di comune interesse e dall'esame delle loro evoluzioni e ricaduto epoche nelle diverse realtà aziendali.
In tale sistema, che vede il rapporto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori quale momento qualificante per le Aziende, gli strumenti relazionali di seguito determinati risultano orientati alla creazione di condizioni tali da prevenire le occasioni di insorgenza del conflitto attraverso la diffusione sempre più ampia e generalizzata degli obiettivi d'impresa orientati ai mutamenti ed all'evoluzione dei nuovi contesti tecnologici, organizzativi e di mercato e al coinvolgimento delle risorse umane.
Le parti stipulanti:
- muovendo dalla condivisa esigenza di realizzare quale momento prioritario e qualificante nei rapporti sindacali un sistema improntato alla trasparenza e alla tempestività;
- assumendo, quale elemento valoriale qualificante nell'ambito di distinti ruoli e responsabilità di ciascuna delle parti, lo sviluppo ed il consolidamento di innovativi esperienze di tipo partecipativo a carattere non negoziale su specifiche materie individuate in ragione dei diversi contesti aziendali;
- allo scopo di assicurare interventi idonei a realizzare miglioramenti dell'efficienza gestionale, della qualità e della produttività richiesti dalle sfide del mercato in un ambito di adeguata valorizzazione delle risorse umane;
- in considerazione della necessità di garantire lo sviluppo della capacità competitive delle Aziende quale condizione estate per confrontarsi validamente sul mercato, in un quadro di crescente globalizzazione dei mercati;
- tenuto conto del ruolo essenziale in tal senso svolto da un razionale ed efficiente assetto, quale risultato del positivo e responsabile concorso dei diversi soggetti del sistema di relazioni sindacali a tutti i suoi livelli;
concordano sul seguente modello di relazioni industriali.

A) Osservatorio
A partire dal 1 gennaio 1997 viene costituito a livello nazionale un Osservatorio, composto pariteticamente da 12 componenti designati da ciascuna delle parti stipulanti (n. 6 per la parte imprenditoriale e n. 6 per la parte sindacale), che procederà con cadenza semestrale a realizzare approfondimenti sulle tematiche ritenute più significative in ordine ai possibili impatti e riflessi sulle condizioni produttive delle Aziende, nonché a promuovere momenti di riflessione comune circa l'andamento dei principali indicatori riguardanti il fattore lavoro.
L'Osservatorio nazionale, nell'ambito delle priorità che verranno definite di comune intesa, affronterà le seguenti materie:
- le linee di sviluppo tecnologico, con specifico riferimento a possibili applicazioni ed alle connesse opportunità di mercato;
- la dinamica della produttività e del costo del lavoro, valutata anche comparativamente al mercato internazionale;
- la formazione professionale, tenuto conto in particolare dei mutamenti e delle connotazioni evolutivi delle relative esigenze formative connesse alle trasformazioni tecnologiche, organizzativi e professionali in atto;
- le pari opportunità, con specifica attenzione all'andamento qualitativo e quantitativo della occupazione femminile ed alle problematiche complessive ad essa connesse;

- le tematiche della sicurezza del lavoro e della tutela dell'ambiente, anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive CEE in materia;
- l'evoluzione degli assetti professionali, avuto riguardo anche alle nuove attività lavorative emergenti. Considerata la particolare rilevanza dei fenomeni connessi all'evoluzione delle professionalità conseguenti a nuove e significative attività lavorative intervenute nell'arco di vigenza del presente contratto, l'Osservatorio potrà formulare all'attenzione delle parli stipulanti a seguito dei necessari esami ed approfondimenti propedeutici, specifiche proposte in ordine alla individuazione di profili professionali aggiuntivi a quelli in atto.

B) Informativa a livello nazionale
Al fine di garantire un adeguato livello di conoscenza delle linee di industriale presenti nelle Telecomunicazioni, in sede Intersind, nel corso di un apposito incontro, si provvederà a fornire, con cadenza annuale, alle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti, elementi conoscitivi afferenti le seguenti tematiche:
1. scenari evolutivi del mercato delle telecomunicazioni con riferimento al quadro istituzionale e regolatorio conseguente ai processi di liberazione, alle strategie competitive sia sul versante interno che Internazionale;
2. linee strategiche di riorganizzazione presenti nel comparto in relazione a fenomeni di evoluzione tecnologica, di mutamento di scenario macroeconomico e di mercato;
3. andamento dei livelli occupazionali e delle relative dinamiche interne correlate al quadro, legislativo - ivi compresi gli strumenti di politica attiva del lavoro - ed ai fenomeni connessi all'introduzione di tecnologie innovativi;
4. linee di tendenza dei costi dei fattori produttivi di comparto in relazione ai principali competitori esterni con particolare riferimento alle dinamiche del roseo del lavoro.

C) Informativa a livello territoriale
Qualora dovessero realizzarsi significative ricadute a livello territoriale in relazione a quanto previsto alla precedente lettera B), nel corso di un apposito incontro, da tenersi presso la competente Delegazione Intersind, verranno forniti alle strutture regionali/territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, i necessari elementi di dettaglio, anche al fine di promuovere eventuali azioni congiunse di intervento e sensibilizzazione nei confronti di Enti pubblici locali, ciò in riferimento alla progressiva liberalizzazione degli assetti delle telecomunicazioni.

D) Sistema di informazione a livello aziendale
Premessa
Con riferimento all'articolo "Assetto contrattuale" i soggetti titolari di quanto stabilito alla presente lettera sono individuati, in rapporto alla diversa configurazione aziendale (aziende monocentriche ovvero aziende articolate in unità produttive presenti in più regioni), nelle delle Organizzazioni sindacali stipulanti rispettivamente nazionali, regionali / territoriali, ovvero nelle rappresentanze sindacali unitarie.
1.a Con cadenza annuale e di norma nel primo quadrimestre, le Aziende che occupano più di 200 dipendenti procederanno a fornire, alle competenti re delle Organizzazioni sindacali stipulanti (le Organizzazioni nazionali e/o le relative articolazioni in rapporto alla configurazione aziendale e tenendo anche conto delle prassi vigenti), specifiche informazioni sulle materie di seguito individuate:
- gli andamenti e le prospettive produttive conseguenti ai programmi di investimento, con particolare riferimento a quelli che comportino diversificazioni di attività e nuove localizzazioni produttive;
- l'evoluzione degli assetti tecnologici e organizzativi e le relative ricadute sul sistema produttivo e sull'organizzazione complessiva del lavoro;
- gli orientamenti in materia di appalti, avuto riguardo alla natura delle attività conferite;
- gli orientamenti in materia di appalti, avuto riguardo alla natura delle attività conferite;
- le linee degli interventi in materia di ambiente e sicurezza del lavoro e tutela degli impianti;
- i programmi qualificati afferenti la formazione e l'aggiornamento professionale, avuto particolare riguardo alle azioni promosse nei confronti del personale femminile - anche al fine di facilitarne il reinserimento dopo l'assenza per maternità - e dei lavoratori coinvolti in processi di mobilità;
- l'andamento dell'occupazione, distinto per sesso, tipologia di contratto e collocazione inquadramentale;
- l'andamento complessivo degli orari di lavoro;

Qualora dovessero intervenire modifiche significative dei programmi aziendali sulle materie oggetto di informazione, potranno essere forniti ulteriori aggiornamenti integrativi.
1b. Nel caso di rilevanti mutamenti tecnologico ed organizzativi che determinino sostanziali modifiche agli assetti produttivi con significative ricadute sul personale, le Aziende con un numero di dipendenti superiore a 200 ne daranno comunicazione alle Organizzazioni sindacali stipulanti (le Organizzazioni nazionali e/o le relative articolazioni in rapporto alla configurazione aziendale e tenendo anche conto delle prassi vigenti), cui potrà fare seguito, a richiesta dì una delle parti, un incontro in ordine ai riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro.
Qualora tali innovazioni comportassero significativi riflessi sull'inquadramento del personale, l'azienda comunicherà alle Organizzazioni sindacali stipulanti gli effetti derivanti da tali modifiche sull'assetto delle professionalità, tenuto conto delle eventuali riarticolazioni delle attività lavorative ad cm conseguenti.
Nell'ambito di quanto in materia stabilito dall'art. 1 "Assetto contrattuale" le Organizzazioni sindacali stipulanti potranno richiedere alla Direzione aziendale uno specifico incontro.
2. Le Aziende con un numero di dipendenti inferiore a 200 forniranno con cadenza annuale, alle competenti strutture delle Organizzazioni sindacali stipulanti ( in rapporto alla configurazione aziendale e tenendo anche conto delle prassi vigenti: alle Organizzazioni nazionali e/o alle relative articolazioni territoriali interessate) e alla RSU previa specifica richiesta, informazioni relative alle linee di indirizzo in materia di investimenti e di sviluppo tecnologico ed organizzativo.
Dichiarazione a verbale
Restano salve le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale e dalla riservatezza necessaria per non pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali.

Art. 3 - Assunzione
[…]
3. Prima dell'assunzione l'azienda può far sottoporre il lavoratore a visita medica da parte del proprio medico di fiducia per accertarne la costituzione fisica e l'idoneità specifica al lavoro per il quale viene assunto.
[…]

Art. 6 - Contratto a termine
[…]
2. […]
Qualora se ne ravvisi la necessità, in sede aziendale la suddetta percentuale potrà essere elevata di comune intesa tra le competenti strutture organizzativi delle parti stipulanti. In tale sede potranno altresì essere individuate ulteriori fattispecie di ricorso al contratto a termine rispetto a quelle previste nel primo comma del presente articolo.
L'azienda comunicherà alle competenti strutture delle Organizzazioni sindacali stipulanti il numero dei lavoratori interessati e le fattispecie utilizzate fra quelle riportate al precedente comma.
[…]

Art. 7 - Telelavoro
[…]
2. Le parti stipulanti riconoscendosi nel suddetto quadro definitorio rilevano l'assenza di un puntuale quadro giuridico-normativo di riferimento, in particolare per il telelavoro domiciliare, funzionale ad apprezzare le peculiari caratteristiche del lavoro a distanza.
In ragione di quanto sopra convengono ad istituire, entro il mese di ottobre p.v., una Commissione Paritetica a livello nazionale composta da 6 componenti di cui 3 designati dall'Intersind e 3 designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti, alla quale è affidato il compito di:
- monitorare le sperimentazioni di telelavoro in essere e/o in via di implementazione, al fine di apprezzarne le specificità e di rilevarne le criticità normo-applicative;
- sviluppare i necessari approfondimenti di merito sulle connotazioni proprie del telelavoro, ricercando in particolare ogni possibile soluzione alle problematiche di natura giuridica, assicurativa, logistica e comunicazionale;
[…]

Art. 9 - Orario di lavoro
1. La durata settimanale dell'orario normale di lavoro è fissata in 38 ore e 20 minuti.
Per il personale partecipante a turni avvicendati nelle 16 ore o nelle 24 ore la durata settimanale dell'orario normale di lavoro è stabilita in 37 ore e 50 minuti.
2. I lavoratori non interessati alle prestazioni in turno di cui al capoverso seguente praticheranno un orario base, concentrato normalmente in 5 giorni alla settimana, secondo una collocazione correlata alle esigenze di servizio. Per tali lavoratori la seconda giornata di libertà coinciderà normalmente con il sabato.
I lavoratori interessati da prestazioni in turno seguiranno orari di lavoro individuali collocati all'interno delle seguenti tipologie:
a) orario a turni base
b) orario a turni sfalsati
c) orario a turni avvicendati.
Le due giornate di libertà e di riposo potranno pertanto anche non essere consecutive.
I lavoratori non potranno rifiutarsi di partecipare alle turnazioni previste per il settore di appartenente.
3. Per predefiniti periodi temporali e/o specifiche esigenze aziendali non attuabili secondo gli schemi programmati, potranno essere stabilite diverse modalità di collocazione della prestazione giornaliera di lavoro, previa informativa alle competenti strutture delle Organizzazioni sindacali stipulanti delle esigenze tecnico-produttive che sono a fondamento della modificazione dell'orario.
[…]
5. Gli orari di lavoro individuali, sempre nei limiti della loro durata e tenuto conto delle disposizioni di legge e delle esigenze di servizio, possono essere:
- orari spezzati = orari con intervallo;
- orari continuati - orari senza intervallo;
- orari con pausa retribuita.
Nel caso di orari spezzati, la durata di ciascuno dei due periodi giornalieri non deve essere, in via normale, inferiore a 3 ore per tutti i lavoratori; la durata dell'intervallo tra i due periodi stessi non deve essere di norma inferiore ad una ora e superiore a quattro ore.
6. I lavoratori operanti con orari continuati di durata giornaliera non inferiore a 7 ore e 30 minuti, per i quali non è prevista una pausa retribuita né l'allontanamento dal posto di lavoro, hanno facoltà di consumare la refezione durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
7. Nel caso di lavoro a turno, i singoli componenti del turno cessante non possono abbandonare il loro posto di lavoro e le loro mansioni se non quando siano stati sostituiti dai lavoratori del turno subentrante.
[…]
9. Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa dovuta a motivi stagionali o contingenti, potrà prevedersi a livello aziendale la possibilità di realizzare orari settimanali di lavoro di durata diversa da quella prevista dal comma 1° del presente articolo.
Detti orari dovranno comunque prevedere omogenee forme di compensazione tra le diverse settimane, in misura tale che la durata settimanale media su base annua dell'orario di lavoro sia pari a quella di cui al comma I del presente articolo.
[…]
L'orario di lavoro, articolabile anche su 6 giorni lavorativi non potrà comunque superare le 12 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, né potrà essere inferiore a 4 ore giornaliere e a 32 settimanali.
10. Muovendo dal comune e ribadito impegno di realizzare assetti degli orari di lavoro funzionari alle mutevoli esigenze tecnologiche, organizzativi e di mercato, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'art. 1 "Assetto contrattuale", le parti potranno procedere in sede aziendale alla definizione dei seguenti aspetti:
- la fascia mobile oraria di entrata, di intervallo e di uscita del personale;
- le fattispecie orarie ed i relativi criteri attuativi dell'orario flessibile;
- le modalità di compensazione dell'orario normale di lavoro anche su base plurisettimanale;
- le modalità di concentrazione degli orali di lavoro nelle diverse giornate secondo articolazioni rispondenti alle esigenze del servizio e funzionari ai relativi contesti organizzativi;
- le modalità di copertura del presidio di servizio per le entità organizzativi di riferimento.
Nel caso di mancato componimento in sede aziendale di controversie afferenti le materie sopra indicate, si procederà all'attivazione delle procedure di cui all'art. 2 "Relazioni industriali".
In un contesto caratterizzato da un'accentuata evoluzione tecnologica, organizzativa e di mercato che richiede l'individuazione di sempre più ampie e articolate modalità di offerta della prestazione lavorativa, le parti esprimono l'interesse a realizzare coerenze tra orari di lavoro ed orari di fatto ed a promuovere nelle sedi aziendali iniziative per i migliori utilizzi dei tempi di lavoro.
Sul tema, negli ambiti relazionali istituzionali andranno ricercati specifici momenti informativi anche di tipo previsionale al fine di prevenire conseguenze correlate a fenomeni di carichi di lavoro disomogenei, attraverso la ricerca di strumenti convenuti che mirino ad un equilibrato impiego delle risorse possibili.

Art. 10 - Giorni festivi - Riposo settimanale
[…]
2. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica.
Per i lavoratori in turno, per i quali è ammesso a norma di legge il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, questa ultima è considerata giorno lavorativo, mentre è considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo settimanale. L'azienda ha comunque facoltà di disporre, per esigenze di servizio, lo spostamento dei turni di riposo settimanale.
[…]

Art. 11 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno
1. È in facoltà della azienda di richiedere ai lavoratori, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro supplementare, straordinario, festivo o notturno, ed il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificato motivo di impedimento.
[…]

Art. 17 - Doveri del lavoratore
1. Il servizio fornito dall'azienda, per la sua specificità, richiede un adeguato livello di collaborazione ed un elevato senso di responsabilità da pane dei lavoratori nell'espletamento dei compiti loro affidati.
In tale quadro, pertanto, tenuto anche conto dell'esigenza di garantire alla clientela il miglior grado di servizio, il lavoratore deve in particolare:
a) osservare le norme del presente contratto, le istruzioni e le disposizioni di servizio impartite dai superiori, le norme aziendali in materia di sicurezza e ambiente di lavoro, le disposizioni ai fini della sicurezza degli impianti e della tutela del patrimonio aziendale;
[…]
f) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, indumenti, strumenti e automezzi a lui affidati;
[…]
h) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali sociali da parte del personale dell'azienda, e non introdurre - salvo che non siano debitamente autorizzate - persone estranee all'azienda nei locali non aperti al pubblico;
[…]
l) attenersi a comportamenti nei confronti di colleghi, clienti ed altri improntati al massimo rispetto della condizione sessuale, della dignità e del diritto della persona; attenersi conseguentemente dal porre in essere comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali anche perpetrate deliberatamente in ragione della posizione ricoperta;
[…]
2. L'azienda per suo conto applicherà tempestivamente le clausole del presente contratto.

Art. 19 - Tutele specifiche
Portatori di handicap
[…]
5. Allo scopo di favorire l'inserimento dei portatori di handicap in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze Tecnico/impiantistiche, l'azienda si adopererà per assicurare adeguate condizioni di sicurezza e di agibilità dei posti di lavoro.

Art. 28 - Indennità di reperibilità
1. La reperibilità è un istituto integrativo degli orari di lavoro di cui all'art. 9 ed è finalizzata a garantire la continuità dei servizi di telecomunicazioni e/o a fronteggiare esigenze/eventi non prevedibili connessi alla funzionalità degli impianti.
2. Il lavoratore deve partecipare alle turnazioni di reperibilità salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]
5. I criteri applicativi del presente istituto saranno oggetto definizione a livello aziendale con le Organizzazioni sindacali stipulanti.

Art. 33 - Infortuni sul lavoro
1. Il lavoratore colpito da infortunio sul lavoro, anche leggero, ha l'obbligo di avvertire o fare avvertire immediatamente l'azienda.
[…]
3. Nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, sia residuata al lavoratore un'invalidità permanente parziale, Incompatibile con i compiti precedentemente svolti, l'azienda provvederà, compatibilmente con le norme di legge, ad adibirlo ad altri compiti confacenti con la ridotta capacità lavorativa.
[….]

Art. 43 - Assemblea dei lavoratori
1. Le Organizzazioni sindacali stipulanti e le RSU possono chiedere di indire per le unità produttive, fuori dell'orario di lavoro (nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti complessivi stabiliti dalle leggi e dagli accordi interconfederali), in locali di cui l'azienda abbia la disponibilità, assemblee del personale dipendente dall'azienda stessa.
[…]

Art. 44 - Diritto di affissione e locale
1. L'azienda collocherà all'interno di ciascuna unità produttiva appositi spazi accessibili a tutti i lavoratori a disposizione delle Organizzazioni sindacali stipulanti e della RSU, per l'affissione di comunicazioni. Le suddette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 46 - Rappresentanza sindacale unitaria
[…]
9. I componenti la RSU subentrando alla RSA ed ai suoi dirigenti risultano titolari in via esclusiva dei diritti dei permessi, delle libertà sindacali e tutele stabiliti dalle disposizioni di cui al titolo III della Legge n. 300 del 20.5.1970.
La RSU sostituisce la RSA nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti in forza delle disposizioni di legge, svolgendo altresì attività e compiti per le materie proprie del livello di competenza, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal presente contratto.
[…]

Art. 47 - Ambiente e sicurezza
1. Fermo restando quanto previsto dalle precedenti norme di legge in materia vigenti, per ciò che riguarda i diritti e i doveri delle parti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro si fa rinvio a quanto disposto dal decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le misure di prevenzione adottate dall'azienda nell'ambito della vigente normativa di legge al fine di prevenire i rischi per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori durante il lavoro, sono costituite da:
a) adozione di attrezzature, mezzi protettivi, arredi e dotazioni idonei sotto il profilo dell'ergonomia, della sicurezza e igiene del lavoro; l'analisi preventiva dei rischi connessi con le lavorazioni, provvedendo conseguentemente, nelle fattispecie previste per legge, alla preventiva informazione dei lavoratori interessati e all'adozione di specifiche norme di sicurezza comprendenti le modalità per il corretto impiego dei mezzi di protezione individuali o collettivi a tal fine eventualmente introdotti;
b) inserimento nei programmi di formazione destinati ai lavoratori, di specifici interventi finalizzati alla conoscenza ed alla corretta adozione delle norme da seguire per la prevenzione dei rischi infortunistici e la tutela della salute nei luoghi di lavoro;
c) effettuazione dei controlli preventivi o periodici di legge, volti alla valutazione, sotto a profilo ambientale e/o sanitario, dei fattori di rischio di natura chimico-fisico-biologica eventualmente presenti negli impianti, nelle lavorazioni o all'interno dei locali sociali.
3. La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali rappresenta un obbligo previsto dalla vigente legislazione per tutti i lavoratori i quali pertanto, sono tenuti al pieno rispetto delle norme di legge vigenti in materia, nonché delle norme di sicurezza e comportamentali a tal fine introdotte dall'azienda e delle eventuali ulteriori disposizioni loro impartite dai preposti.
4. I lavoratori, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa loro assegnata devono:
a) osservare le disposizioni e le norme di sicurezza e igiene del lavoro emanate dall'azienda ed impartite dai superiori;
b) usare correttamente i materiali, le attrezzature, i dispositivi di sicurezza, il vestiario da lavoro e gli altri mezzi protettivi collettivi e individuali messi a loro disposizione;
c) segnalare immediatamente ai propri superiori le deficienze eventualmente riscontrate negli impianti, nelle attrezzature, nei dispositivo di sicurezza e nei mezzi protettivi, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
d) non rimuovere o modificare i dispositivo e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione preventiva da parte dei superiori;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone;
f) esercitare - se preposti - le funzioni di coordinamento operativo sotto il profilo antinfortunistico previste dalle leggi e dalle norme aziendali.

Art. 48 - Norme finali
Contratti di informazione e lavoro
3. Al personale assunto con contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell' art. 16 della legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modificazioni, trova applicazione quanto stabilito dagli accordi interconfederali in materia.
[…]

Verbale di accordo - Campo di applicazione del nuovo Contratto collettivo di lavoro per le Aziende di Telecomunicazione associate all'Intersind. (9.9.1996)
Alla scadenza del relativo Contratto collettivo di lavoro (30.6.1997) e previa armonizzazione da definirsi fra le parti, il nuovo Contratto collettivo di lavoro verrà esteso alle società Telesoft e Sodalia.