Tipologia: Accordo RLS
Data firma: 21 aprile 2011
Parti: Delegazione di parte pubblica e Delegazione di parte sindcalae (Flc-Cgil, Cisl Università, Uilpa, Confsal Federazione Snals/Università Cisapuni, Usb Pubblico Impiego, RSU)
Settori: Università, Milano
Fonte: unimi.it

Sommario:

Premessa
1. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
2. Elezioni
3. Numero dei RLS
4. RLS personale tecnico-amministrativo
5. RLS personale docente e ricercatore
6. Durata dell’incarico
7. Permessi retribuiti orari
8. Accesso ai luoghi di lavoro
9. Attribuzioni dei RLS
10. Mezzi e strumenti per l'esercizio delle funzioni
11. Consultazione
12. Informazione
13. Formazione e aggiornamento RLS
14. Convocazione
15. Obblighi dei RLS
16. Garanzie e tutela dei RLS
17. Norma di rinvio
18. Norma transitoria
Allegato 1

Accordo per l’applicazione dell’art. 47 D.Lgs. n. 81/08 in materia di “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”

Premessa
Tenuto conto del quadro normativo di riferimento in tema di tutela della salute dei lavoratori e in materia di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro e in particolare:
Decreto Legislativo 19 settembre 1994. n. 626
P.P.C.M. 5 giugno 1996 - Contratto collettivo quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il “rappresentante per la sicurezza”
D.M. 5 agosto 1998, n. 363 - “Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. ” in particolare, l'art. 7: “nelle Università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all’art. 18 del D.Lgs 626/1994, sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrate.”
Circolare ARAN 14081 del 16.10.2001: “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” - In attesa della revisione del Contratto Quadro la materia rimane regolata dal CCNQ stipulato il 10 luglio 1996
CCNL - Comparto Università, quadriennio normativo 2002-2005
CCNL - Comparto Università, quadriennio giuridico 2006-2009
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che per quanto riguarda le Università fa salve le disposizioni attuative dell’art. 1, comma 2 D.Lgs. n. 626/94, fino all’emanazione di successivi decreti ministeriali di cui all’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 81/08
l’Amministrazione ha costituito il Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (responsabile il dott. F.D.L.), cui spettano i compiti principali di valutare i rischi per la salute, di predisporre le misure idonee per la loro eliminazione o riduzione a livelli compatibili, di definire un programma articolato di interventi che integri, in maniera coerente alla prevenzione, le condizioni tecnico-produttive e di organizzazione del lavoro.
Le competenze relative alla sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a specifici rischi professionali sono espletate, all'interno del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, da medici competenti ed autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e del D.Lgs. n. 230/95.
Inoltre, ha definito i principi per realizzare la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro dell’Ateneo:
a) l’Università degli Studi di Milano annette primaria importanza alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione;
b) la sicurezza deve basarsi soprattutto su interventi e comportamenti di tipo preventivo;
c) ogni attività deve essere svolta nel rispetto delle leggi vigenti e delle disposizioni degli organi di governo dell’Ateneo;
d) tutti gli edifici, impianti e tutte le apparecchiature devono possedere i requisiti di legge;
e) la cultura della sicurezza e della prevenzione è un elemento indispensabile per garantire la salute e la sicurezza del personale, la vivibilità degli ambienti, la fruibilità dei servizi e il miglioramento della qualità del lavoro;
f) ogni struttura è garante della sicurezza nell’ambito delle sue attività; pertanto ogni responsabile di struttura deve assicurare: 1) l’adempimento delle norme e l’attuazione delle misure di sicurezza applicabili o predisposte dal Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro; 2) che il personale afferente abbia la formazione, l’informazione e la professionalità necessarie per conoscere i rischi specifici del proprio lavoro; 3) il controllo costante delle attrezzature e dei comportamenti del personale.
L’Amministrazione considerate le molteplici e diversificate attività svolte: ricerca, didattica e servizio, per natura ed organizzazione differenti dalle tradizionali attività di produzione di beni o di servizi, altresì considerato:
- l’importanza dell’aspetto partecipativo e di coinvolgimento dei lavoratori;
- l’entità del patrimonio immobiliare, la molteplicità delle sedi e della loro differenziata collocazione territoriale;
- la peculiarità delle tipologie di soggetti e categorie che svolgono a vario titolo la propria attività nell’Ateneo ritiene che si impongano modalità specifiche rispetto a quelle previste dall’art. 47 del D.Lgs. n. 81/08 per le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

1. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 47 del D.Lgs. n. 81/08, i RLS dell’Università degli Studi di Milano costituiscono, nel loro insieme, una rappresentanza che opera in forma collegiale, tenendo conto della complessità logistica e organizzativa dell’Ateneo di cui in premessa che ha come soggetti e categorie di riferimento: il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, gli assegnisti, i collaboratori di ricerca a tempo determinato ed in generale chiunque frequenti, autorizzato, laboratori didattici, di ricerca o di servizio i quali, in ragione dell'attività specificamente svolta, sono esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.

2. Elezioni
I RLS nell'Ateneo, sono individuati fra tutto il personale (docente, ricercatore, tecnico-amministrativo).
L’Università degli Studi di Milano, viene suddivisa in 4 macro aree, per ciascuna macro area viene individuato il numero dei rappresentanti da eleggere secondo quanto previsto in Allegato 1.
Il diritto di voto si esercita su scheda separata, per il personale docente, ricercatore e per il personale tecnico-amministrativo.
Nella scheda l'elettore potrà indicare le preferenze all’interno della macro area di appartenenza e della propria tipologia di personale.
Risulteranno eletti, per ciascuna macro area e per ciascuna tipologia di personale, i candidati che otterranno il maggior numero di voti. A parità di voti si tiene conto dell’anzianità nel ruolo e dell’età, in caso di pari anzianità nel ruolo.

3. Numero dei RLS
Il numero complessivo dei RLS del personale tecnico amministrativo è pari a 9. In particolare, per la macro area 4, considerata l’organizzazione delle strutture universitarie su n. 3 poli ospedalieri, al fine di garantire una capillare rappresentanza, il numero dei RLS del personale tecnico-amministrativo è pari a 3.
Il numero complessivo dei RLS del personale docente e ricercatore è pari a 5.
Considerato che la realtà dell’Ateneo può modificare nel tempo, il numero dei RLS potrà essere aggiornato, in sede di contrattazione integrativa.

4. RLS personale tecnico-amministrativo
Contestualmente all'elezione dei componenti le RSU sono eletti i RLS direttamente dai lavoratori con l’esclusione dall’elettorato passivo dei soggetti con specifiche funzioni, cioè coinvolti a diverso titolo per quanto attiene la prevenzione e la sicurezza: capo area, capo divisione, capo ufficio, responsabile e personale afferente all’Ufficio del servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro.
L’elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato ed ai CEL in servizio. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato può far parte dell’elettorato attivo e passivo a condizione che la durata del contratto di lavoro consenta lo svolgimento dell'intero mandato.
I requisiti per l’esercizio del diritto di voto e quelli di eleggibilità devono essere posseduti alla data delle votazioni.
Per la presentazione delle candidature e per le votazioni dei RLS, per quanto applicabili, si adottano le modalità previste per le elezioni delle RSU.

5. RLS personale docente e ricercatore
I RLS sono eletti direttamente tra il personale docente e ricercatore che abbia optato o che opta per il tempo pieno con l’esclusione dall’elettorato passivo dei soggetti con specifiche funzioni: preside, direttore di dipartimento, responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio.
I requisiti per l’esercizio del diritto di voto e quelli di eleggibilità devono essere posseduti alla data delle votazioni.
Per la validità della votazione è necessario che partecipi almeno un terzo degli aventi diritto.

6. Durata dell’incarico
Il mandato dei RLS ha durata triennale; essi sono rinominabili per un massimo di n. 1 mandato consecutivo, restano in carica fino all’insediamento dei nuovi RLS.

7. Permessi retribuiti orari
I RLS, per l'espletamento delle attività previste dalla normativa vigente in materia, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a un monte ore annuo complessivo di 560. La ripartizione del monte ore complessivo tra i singoli rappresentanti è effettuata dai RLS stessi, secondo principi di necessità. Ai fini di una corretta programmazione dell’attività delle strutture presso le quali i RLS prestano servizio, tale ripartizione sarà, di norma, comunicata alle stesse e alla Divisione Stipendi e Carriere del Personale entro 30 giorni dal decreto di nomina e dovrà essere riconfermata durante il loro mandato all’inizio di ogni anno.
Per le riunioni convocate dall’Amministrazione non viene utilizzato il monte ore di cui sopra a disposizione dei RLS
Il tempo complessivamente utilizzato dai RLS per svolgere la propria funzione si configura come orario di lavoro a tutti gli effetti, compresa l'attribuzione di tutte le indennità del trattamento economico accessorio eventualmente legate alla presenza.
I RLS, nell’esercizio delle loro prerogative, sono tenuti a inserire lo specifico giustificativo nell’applicativo Web relativo alle timbrature (Time@Web) e a comunicare preventivamente alla struttura di afferenza le assenze.
In caso di attività non programmabili di cui al successivo punto, la comunicazione avverrà il giorno successivo all’evento.
Eventuali incrementi del monte ore potranno essere concordati con l'Amministrazione in relazione ad accertate esigenze di maggiore presenza e di intervento dei RLS (ad esempio, realizzazione nuovi edifici, attivazione nuove sedi), previa contrattazione integrativa.

8. Accesso ai luoghi di lavoro.
I RLS esercitano il diritto di accesso ai luoghi di lavoro di norma segnalando preventivamente al Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro le visite che intendono effettuare presso le strutture dell'Ateneo, tranne nel caso di sopralluoghi urgenti non rinviabili e che comportino rischio immediato o la possibilità che non siano ripetibili le condizioni del momento.
Le visite possono svolgersi congiuntamente al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (RSPSL) o loro delegati.
Attività programmata, o programmabile: i RLS comunicano formalmente al Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro e per conoscenza al Responsabile di struttura, con almeno 48 ore di anticipo, l’intenzione di accedere ai luoghi di lavoro; tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al RSPP o suo delegato.
Attività non programmabili: in caso di situazioni di emergenza occorse a seguito di incidenti, di pericolo imminente o di situazioni anomale, RLS e RSPSL o suo delegato, procederanno a un tempestivo sopralluogo congiunto. Al termine del sopralluogo dovrà essere redatto a cura del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro il “verbale di constatazione irripetibile” che dovrà essere sottoscritto da tutte le figure partecipanti al sopralluogo.
Attività con richiesta di accesso a documentazione: qualora l’attività dei RLS richieda l’accesso a documenti dell’Ateneo, essendo indispensabile la presenza e la collaborazione del personale della struttura che detiene i documenti, è necessario un accordo preventivo in merito alla data ed alle modalità di accesso alla struttura.
L'Amministrazione è tenuta a rispondere alle specifiche richieste effettuate in forma scritta dai RLS, il più sollecitamente possibile, e comunque entro 30 gg.
I RLS hanno la facoltà di reperire anche dai lavoratori tutte le informazioni utili all'espletamento della propria attività, nel rispetto delle leggi vigenti.
L'Amministrazione si impegna ad inviare comunicazione a tutti i responsabili delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio sulle modalità di azione dei RLS ed in particolare sulla natura e lo spirito delle visite nei luoghi di lavoro.

9. Attribuzioni dei RLS
La disciplina legale è contenuta all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08. In particolare, il RLS:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’Ateneo;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08;
e) riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
j) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs. n. 81/08;
k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

10. Mezzi e strumenti per l'esercizio delle funzioni
L’Amministrazione consente l’uso del servizio di posta interna e del servizio delle liste di distribuzione (indirizzi di posta elettronica).
Al fine di consentire l'espletamento delle loro funzioni, le OO.SS. e le RSU consentono ai RLS l’uso dei locali messi a disposizione dell'Amministrazione per le loro attività. L’Amministrazione riconosce:
a) il rimborso delle spese documentate, sostenute dai RLS per gli spostamenti necessari all'espletamento dei propri compiti; le spese sono rimborsate a piè di lista in base ai criteri e parametri previsti dalla vigente normativa interna in materia;
b) le spese sostenute dai RLS per la partecipazione a qualificati convegni e congressi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

11. Consultazione
I RLS sono consultati preventivamente e tempestivamente sulle materie indicate all’art. 50 del D.Lgs. n. 81/08.

12. Informazione
L'Amministrazione si impegna a fornire ai RLS tutte le informazioni e la documentazione di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 81/08

13. Formazione e aggiornamento RLS
A carico dell’amministrazione sussiste l’obbligo di assicurare la formazione ai sensi dell’art. 37, commi 10, 11, 12 del D.Lgs. n. 81/08. A tal fine l’Amministrazione garantisce ai RLS una adeguata formazione avente per oggetto:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata dei corsi è fissata in 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in ateneo e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
La formazione sarà periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi.
I corsi di formazione potranno essere promossi dall'Ateneo oppure da Associazioni, Enti, di comprovata serietà e competenza professionale nel campo.

14. Convocazione
La convocazione dei RLS per la partecipazione a riunioni su temi di loro competenza deve avvenire con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto, salvo casi di motivata urgenza.

15. Obblighi dei RLS
I RLS esercitano le attribuzioni di legge, con le seguenti modalità:
a) formulano per iscritto le osservazioni, le relazioni, gli interventi, le richieste, le denunce;
b) pianificano e coordinano le visite ai vari luoghi di lavoro nel rispetto di quanto indicato al precedente punto 8;
c) ogniqualvolta i RLS esercitano le loro prerogative sono tenuti alle comunicazioni di cui al precedente punto 7;
d) rendono possibile, anche a mezzo di apposito cartellino rilasciato dall'Amministrazione, il proprio riconoscimento durante tutte le attività relative al mandato;
e) contribuiscono a divulgare quanto ritenuto utile circa la sicurezza, la salute, la prevenzione e l'igiene sul lavoro; poiché l'opera di divulgazione è compito dell'Amministrazione, la collaborazione in tali attività avviene previo accordo e con l'avallo del Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro;
f) informano l’Amministrazione ed i lavoratori degli eventuali rischi individuati nel corso delle visite ai luoghi di lavoro;
g) collaborano, nell'ambito delle proprie competenze, con il Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro per il raggiungimento degli scopi previsti dalla normativa vigente in materia; 
h) garantiscono il segreto in ordine ai processi lavorativi ed ai programmi di ricerca di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del mandato;
i) garantiscono discrezione e riservatezza nei confronti di chiunque ad essi si rivolga, nell’esercizio del mandato;
j) ricorrono alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate ed i mezzi impiegati per ottenerle non siano idonei a garantire la sicurezza, la salute e l'igiene durante il lavoro;
k) formulano eventuali osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipano alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, nonché a quelle indette dall'Amministrazione e dalle RSU;
m) si organizzano al proprio interno circa l'utilizzo del monte ore attribuito al fine di garantire ai lavoratori presenza e reperibilità e di rendere il servizio efficiente ed efficace;
n) frequentano i corsi, gli aggiornamenti, i convegni ed i congressi relativi alla loro formazione.

16. Garanzie e tutela dei RLS
I RLS non possono subire alcun pregiudizio, discriminazione, pressione a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

17. Norma di rinvio
Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente accordo, si rimanda alla normativa vigente in materia e al Contratto collettivo nazionale di lavoro sugli aspetti applicativi riguardanti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

18. Norma transitoria
Preso atto che il protocollo per la predisposizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU nel pubblico impiego sottoscritto dalle OO.SS. e Aran l’11 aprile 2011 prevede che le votazioni delle RSU si svolgano il 5-7 marzo 2012, considerato che la partecipazione dei RLS rappresenta un valore aggiunto per una radicata cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, fondamentale per una compiuta realizzazione della politica di prevenzione e tutela della salute dell’Ateneo, altresì in considerazione di quanto richiamato in premessa, le parti concordano di procedere comunque alla elezione dei RLS sia del personale tecnico-amministrativo che del personale docente e ricercatore nel mese di settembre 2011, con le modalità indicate nel presente accordo integrate con le seguenti indicazioni.
a) Le candidature possono essere presentate dai singoli dipendenti.
b) Per la validità della votazione è necessario che partecipi almeno un terzo degli aventi diritto.
c) I RLS restano in carica per un massimo di 3 anni, salvo diverse disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, ovvero fino alla scadenza delle prossime RSU. 

Le parti riunite in data 21 aprile 2011, presso la sede di Via Festa del Perdono, 7 alle ore 10 vista la premessa e presa visione del testo dell’accordo concordano di procedere alla sottoscrizione del presente documento relativo applicazione dell’art. 47 D.Lgs. n. 81/08 “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”