Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 novembre 1994, n. 10066 - Infortunio con un tornio per smerigliare un tubo metallico. Imprudenza del lavoratore e nessuna responsabiltà per omessa sorveglianza


 

 

 

Fatto

 

Con ricorso in data 12.2.1987 l'I.N.A.I.L. esercitava davanti al Pretore di Padova l'azione di regresso ex artt. 10 e 11 D.P.R. 1124-65, in relazione ad un infortunio sul lavoro occorso il 15.9.1980 al dipendente della Ditta S.A.I.M.P. S.p.A., M.G., il quale, addetto in quel momento al tornio per smerigliare un tubo metallico, si era ferito al braccio destro perché la mano guantata, che tratteneva la tela smerigliata, era stata trascinata nella macchina per effetto della rotazione del pezzo lavorato.
Riteneva l'Istituto che nell'infortunio era configurabile la responsabilità della Società e del preposto alla sorveglianza del reparto, M.L., sicché pretendeva da entrambi, in solido, la rifusione di quanto erogato in favore del M.G., per un importo complessivo di Lit. 56.956.492, oltre accessori come per legge.
Contumace il M.L., si costituiva soltanto la S.A.I.M.P., contestando le pretese attoree. Evidenziava che il M.L., già condannato per il fatto in sede penale nei giudizi di merito, era stato, poi, definitivamente prosciolto "per non aver commesso il fatto" in sede di ricorso per cassazione, sicché l'Istituto non poteva più esercitare l'azione di rivalsa; che, comunque, l'infortunio si era verificato esclusivamente per imprudenza del M.G., che aveva usato il guanto malgrado espresso divieto dell'Azienda, nè poteva ravvisarsi colpa alcuna del M.L. per omessa sorveglianza, come accertato dalla Suprema Corte nella causa penale.
All'esito dell'istruttoria il Pretore rigettava la domanda dell'I.N.A.I.L. -.
In seguito ad appello dell'Istituto, il Tribunale di Padova, con sentenza del 9 gennaio 1992, riformava in toto la decisione pretorile, condannando la S.A.I.M.P. e M.L. a versare all'I.N.A.I.L. la somma richiesta.
Rilevava il Tribunale, anzitutto, che la assoluzione del M.L. in sede penale non precludeva all'Istituto l'esercizio dell'azione di regresso; e, nel merito, che il Pretore non aveva fatto corretta applicazione del disposto dell'art. 4 D.P.R. 27.4.1955, n. 547, che impone all'imprenditore non soltanto l'adozione di tutte le misure antinfortunistiche occorrenti e la prescrizione dell'uso delle stesse ai dipendenti, ma anche l'obbligo di imporre e pretenderne il rispetto dagli operai, pur contro la loro volontà, costantemente vigilando in tal senso. Nella specie, invece, pur avendo l'Azienda ed il preposto M.L. raccomandato ai dipendenti addetti alle operazioni di lucidatura presso il tornio di non adoperare guanti protettivi della mano usata per tale lavoro, attesa la pericolosità degli stessi, non si erano, poi, adoperati per pretendere l'osservanza in concreto di siffatta raccomandazione.
Tanto vero che l'uso di guanti protettivi era normalmente tollerato nel reparto; che in precedenza si era verificato analogo infortunio ad altro operaio; e che, come accertato, ogni dipendente si autodeterminava circa la scelta di svolgere il lavoro a mani nude, ovvero con i guanti, oppure adoperando un pezzo di legno od una lima di ferro protettivi.
Di qui la evidente responsabilità, per omessa osservanza di una disposizione vincolante nel senso che precede.
Avverso la sentenza la Societa ed il M.L. hanno proposto ricorso per cassazione, prospettando quattro motivi di gravame.
L'I.N.A.I.L. è controricorrente ed ha depositato memoria conclusionale.

Diritto


Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la errata interpretazione degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, pur tenendo conto della dichiarazione d'illegittimità degli stessi, per la parte che interessa in questa sede, di cui alla sentenza 19 giugno 1981, n. 102, della Corte Costituzionale.
Sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale e malgrado tale pronuncia di incostituzionalità, seguita da conforme decisione della Suprema Corte di Cassazione con sentenza 24 luglio 1990, n. 7472, entrambe orientate nel senso che l'assoluzione in sede penale con la formula "per non aver commesso il fatto" non è di ostacolo all'esercizio del diritto di regresso da parte dell'I.N.P.S. nei confronti dello stesso soggetto già imputato, siffatto indirizzo può validamente essere applicato soltanto nella fattispecie, del tutto particolare, della sentenza penale che, avendo assolto il datore di lavoro, non abbia tuttavia accertato eventuali responsabilità di altre persone, del cui fatto egli debba rispondere secondo il codice civile. Laddove, se il giudice penale abbia escluso la responsabilità sia dell'imputato convenuto, che delle persone del cui operato debba rispondere, non è consentito un riesame in sede civile dei medesimi fatti già valutati, con conseguente preclusione di un'azione - quella di regresso - che, ove ammessa, si porrebbe necessariamente in contrasto con tale principio, comportando una nuova indagine sugli stessi fatti.
Il motivo è infondato.
Al riguardo va osservato che, come emerge dalla chiara ed inequivoca motivazione delle pronunce indicate, la declaratoria di incostituzionalità degli artt. 10 e 11 D.P.R. n. 1124-65 concerne la parte in cui veniva precluso il diritto di regresso dell'I.N.A.I.L. in sede civile, qualora il processo penale contro il datore di lavoro o un suo dipendente, responsabile dell'infortunio, si fosse concluso con assoluzione per non aver commesso il fatto, malgrado l'Istituto, come nel caso di specie, non fosse stato messo in grado di partecipare attivamente al procedimento penale stesso. Il che, fermo restando il principio del "ne bis in idem" per quanto attiene ai profili penalistici, sposta i termini della questione, nel senso che, in applicazione del generale principio operante in sede di contenzioso civile (res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest), secondo il quale nei confronti dei terzi che non sono stati parti in causa non hanno efficacia gli accertamenti effettuati in altro procedimento, la sentenza penale di assoluzione non è opponibile all'I.N.A.I.L., che si trovi nella situazione di terzo testè cennata e che, altrimenti, verrebbe ad essere ingiustamente pregiudicato da quanto statuito in un processo al quale non ha partecipato. Con il conseguente corollario che, nel valutare in sede civile i fatti di causa, il giudice di merito, come correttamente operato dal Tribunale, non è vincolato dalle conclusioni del giudice penale e ben può, sia sulla scorta del medesimo materiale probatorio acquisito nel giudizio penale, sia, eventualmente, con l'ausilio di ulteriori elementi di prova che intenda opportunamente raccogliere nell'ambito di quello civile e secondo le caratteristiche e finalità proprie dello stesso, giungere a decisioni autonome e diverse, ove supportate da adeguata motivazione.
Del pari inconsistente, poi, si profila la tesi, prospettata dall'I.N.A.I.L. in via preliminare nel controricorso, secondo la quale il ricorso principale sarebbe inficiato da "nullità" correlata a contrasto di interessi tra i due ricorrenti, contrapposizione inconciliabile con un unico patrocinio da parte dei medesimi difensori, che hanno adottato la stessa linea difensiva sulla base di medesime argomentazioni in fatto e diritto, quanto meno per ciò che concerne l'atto introduttivo della presente fase del giudizio.
Siffatta eccezione, a parte la sua formulazione generica e non ancorata a precise deduzioni probatorie del prospettato conflitto tra il M.L. e la S.p.A. S.A.I.M.P., non appare avvalorata dalla concreta situazione di fatto, dal momento che le posizioni processuali dei ricorrenti afferiscono a medesimi interessi e non risultano tra loro contrapposte, sì da determinare una conflittualità non conciliabile con una unica difesa, in quanto entrambe tendenti a confutare la loro ritenuta responsabilità solidale ed interdipendente, ed a rapportare l'infortunio per cui è causa ad esclusiva colpa dell'operaio sinistrato (sostanziale convergenza degli interessi da tutelare in giudizio).
Con il secondo e quarto motivo di gravame, da esaminare congiuntamente attesa la loro evidente connessione, i ricorrenti deducono la violazione dei principi attinenti alla acquisizione ed alla valutazione delle prove, nonché la violazione dell'art. 4, leggera c), del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547.
Censurano la sentenza del Tribunale, rilevando che i giudici di merito non solo hanno fatto malgoverno del materiale probatorio acquisito nel corso del processo civile, privilegiando arbitrariamente taluni elementi e sminuendo la portata sintomatica di altri, più validi per una corretta decisione, al fine di pervenire alle conclusioni di responsabilità di cui alla pronuncia, ed utilizzando persino, in contrapposizione, dichiarazioni testimoniali rese in sede di inchiesta I.N.A.I.L.; ma hanno distorto, sotto il profilo interpretativo, il contento e l'aspetto normativo dell'art. 4, lett. c) del D.P.R. n. 547-1955, derivandone un profilo rigoristico eccessivo e, comunque, inadeguato e non applicabile alla fattispecie in esame, in tal modo stravolgendo i principi che logicamente supportano in concreto la eziologia fattuale.
I motivi sono fondati.
Al riguardo, rileva anzitutto il Collegio che le censure prospettate, pur se correlate alla valutazione di situazioni di fatto e di materiale probatorio già effettuata dai giudici di merito, sono ammissibili in sede di legittimità e possono essere portate al vaglio della Suprema Corte, ove si contestino validamente le motivazioni e l'iter logico che sorreggono il giudizio per cui è gravame.
Nella specie, il Tribunale, pur riportando ampiamente le testimonianze acquisite nel corso del processo, e quindi analizzando tutte le risultanze probatorie, nel contrasto di talune di esse, e nel privilegiare, poi, le une invece che le altre, non ha fornito adeguata motivazione di siffatto giudizio, ed è pervenuto alla affermazione della responsabilità dei ricorrenti senza rigorosamente spiegare le cause della propensione per la stessa; omettendo, altresì, di valutare la contraria, puntuale e precisa portata probatoria delle testimonianze Omissis  e dello stesso infortunato M.G., tutte convergenti, in linea con la tesi difensiva dei ricorrenti, nel senso di precise, reiterate disposizioni date dall'Azienda e dal preposto M.L. - non quindi raccomandazioni pure e semplici - intese a vietare l'uso di guanti pseudoprotettivi nella effettuazione in concreto della smerigliatura al tornio, atteso il rilevante rischio infortunistico connesso agli stessi; ed in definitiva, omettendo di dare piena contezza del ritenuto, mancato assolvimento ai dettami dell'art. 4, lett. b), del citato D.P.R. n. 547-1955, a fronte di tali opposte risultanze, come del resto reiteratamente puntualizzato dai ricorrenti. Tanto più, ove si consideri che in sede penale, con giudizio definitivo della Suprema Corte, era stata riconosciuta l'assenza di ogni responsabilità dei predetti in ordine all'infortunio, attesa la loro ampia assoluzione "per non aver commesso il fatto", con formula, quindi, che lasciava supporre altrui imprudenze quali cause esclusive del sinistro. Il che richiedeva, evidentemente, una più penetrante, rigorosa e completa valutazione del materiale probatorio a disposizione e, se del caso, anche ulteriori, più approfondite indagini in fatto nel senso che precede; per cui, attesi i rilievi contrari evidenziati e le carenze stigmatizzate sul punto, sintomaticamente si delinea la fondatezza della doglianza in esame.
Del pari valida, e conseguenzialmente, si profila la censura correlata alla dedotta violazione della norma di cui alla lett. c) dell'art. 4 menzionato.
Posto che precise e reiterate disposizioni erano state emanate per vietare l'uso dei guanti durante il lavoro di smerigliatura, e che, addirittura, l'Azienda aveva fornito mezzi alternativi di protezione, quali lime per tenere fermo il pezzo da rifinire, ovvero legnetti da adoperare nello stesso modo ed al fine di evitare il diretto contatto delle mani con il medesimo pezzo, l'avere ritenuto che il verificarsi del sinistro in conseguenza dell'uso di guanto da parte del M.G. ipotizza la responsabilità del datore di lavoro e del M.L., per omessa sorveglianza e carenza di controllo in ordine alla puntuale applicazione di tali disposizioni, comporta un salto illogico ed una inversione apodittica erronea nel delineare il rapporto di causalità, giacché si traduce nell'assioma che l'evento si è verificato per difetto di sorveglianza, appunto perché verificatosi, senza alcuna adeguata riprova della omissione del controllo, ritenuta quindi in via presuntiva. Laddove un corretto procedimento comporta, in presenza di un evento infortunistico, la prioritaria dimostrazione di una condotta omissiva, in violazione del disposto dell'art. 4, lett. c), D.P.R. indicato, e quindi del collegamento eziologico della stessa rispetto al sinistro.
Nella specie, tale accertamento, decisivo ai fini di individuare sicuri profili di colpa, risulta del tutto carente in entrambi i gradi di merito, e pertanto la sentenza gravata appare inficiata dal vizio di motivazione che ne consegue, con erronea applicazione della norma di cui all'art. 4, lett. c), D.P.R. più volte richiamato.
In particolare, nessuna indagine è stata effettuata circa le modalità della sorveglianza operata dal capo area e dal preposto nel reparto nel quale si verificò l'infortunio, allo scopo di acclarare se essa era costante e continua, ovvero saltuaria e tollerante; se il controllo veniva esercitato periodicamente, con semplici raccomandazioni di adottare le misure antinfortunistiche predisposte e prescritte, ovvero in modo continuativo, con la imposizione delle stesse e, eventualmente, con l'adozione di provvedimenti disciplinari in ipotesi di rifiuto o trasgressioni; e se i predetti attendevano con la loro presenza ininterrotta o meno alle mansioni di controllo loro devolute. Nè, d'altronde, sono stati effettuati accertamenti in ordine alla ampiezza del reparto, alla entità dei dipendenti ivi al lavoro ed al carattere continuativo e sistematico delle operazioni di smerigliatura al tornio da parte di tutti gli operai nel medesimo reparto adibiti, ovvero sporadico e del tutto occasionale delle stesse, per di più, eventualmente demandate soltanto ad alcuni dipendenti. Il tutto, al precipuo scopo di acclarare i limiti e le modalità di applicazione in concreto del disposto della riferita norma, e quindi di stabilire se l'unico modo di obbedire correttamente agli obblighi da essa scaturenti fosse quello adottato dal M.L., e cioè di raccomandare reiteratamente di effettuare quel tipo di lavoro secondo le prescrizioni antinfortunistiche adeguatamente segnalate e con le predisposte misure ritenute idonee, rappresentando, altresì, sistematicamente la pericolosità di una lavorazione effettuata in modo diverso, onde la non ipotizzabilità di alcuna colpa del datore di lavoro e del preposto, o dei preposti, nel caso di evento dannoso conseguente a trasgressione delle istruzioni impartite, e quindi per avere eseguito il lavoro in modo e con metodi difformi da quelli prescritti in via generale; ovvero se il controllo dovesse essere praticato con altri sistemi ed una diversa organizzazione, rapportati alle sopra cennate, particolari caratteristiche della lavorazione, non ultimo quello di adibire più preposti alle specifiche mansioni di sorveglianza, compatibilmente con le dimensioni dell'azienda ed in relazione al grado di pericolosità e di rischio delle singole lavorazioni.
Giacché il pieno assolvimento ai dettami della menzionata norma, appunto in relazione alle peculiari caratteristiche dell'impresa, ai tipi di lavorazione ivi effettuati, alla entità del personale dipendente ed ai diversi gradi di rischio, non comporta, sempre ed in ogni caso, per il datore di lavoro ed il preposto il compito di una sorveglianza ininterrotta, costante e senza soluzione di continuità sui lavoratori, quasi che il legislatore abbia richiesto la costante presenza fisica del controllore accanto al dipendente, pronto a reprimerne ogni trasgressione e ad imporgli coattivamente l'adozione delle misure antinfortunistiche prescritte; ma può sostanziarsi, come del resto normalmente avviene, anche in una discreta, seppur continua ed efficace vigilanza generica nel reparto di competenza intesa ad assicurarsi, nei limiti della umana efficienza, che i lavoratori seguano le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzino gli strumenti di protezione prescritti, pretendendone anche l'adozione in ipotesi di rilevamento di trasgressioni. Non senza aggiungere, in ultimo, che il grado di elasticità della sorveglianza come ora delineata può essere ancora condizionato, ed incontra ulteriori limiti di rigore, in base al principio del ragionevole affidamento, nelle accertate qualità del dipendente, in ipotesi di provetta specializzazione dell'operaio in una determinata lavorazione, effettuata da lungo tempo con particolari macchine e con approfondita conoscenza delle caratteristiche, delle modalità di funzionamento delle stesse e dei connessi pericoli per la propria incolumità.
Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso va, dunque, accolto limitatamente alle censure prospettate nel secondo e quarto motivo, in essi assorbito il terzo, trattandosi di mera riproposizione di doglianze concernenti il contenuto, vincolante o meno, delle prescrizioni impartite dall'azienda in adempimento dell'obbligo di cui alla lettera b) dell'art. 4 D.P.R. n. 547-1955, nonché la erronea valutazione del materiale probatorio acquisito, secondo quanto già esposto nella disamina degli altri motivi di impugnazione.
Le considerazioni effettuate in ordine al primo motivo di ricorso ne consentono, invece, il rigetto.
In conseguenza, la sentenza del Tribunale va cassata, in relazione ai motivi di gravame accolti, con rinvio della causa per il nuovo esame ad altro Tribunale, designato come in dispositivo, il quale, adeguandosi ai principi delineati, porterà l'indagine sui punti carenti evidenziati, procedendo, altresì, agli ulteriori accertamenti che riterrà opportuni ai fini anzidetti.
Allo stesso giudice si demanda, inoltre, la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio.

P.Q.M.


La Corte:
Accoglie il ricorso limitatamente al secondo e quarto motivo, in essi assorbito il terzo motivo.
Rigetta il primo motivo del ricorso.
Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia al Tribunale di Vicenza per il nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio.
Roma, 9 febbraio 1994.