Ministero delle comunicazioni
Decreto 27 aprile 2006, n. 218
Regolamento recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi.
G.U. 20 giugno 2006, n. 141

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 ed in particolare l'articolo 10, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», ed in particolare gli articoli 34, comma 5, e 35;
Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni;
Vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio in data 22 giugno 1994;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345;
Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 37;
Visto il Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato in data 29 novembre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2004;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari nonché la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 in data 9 marzo 2006;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica all'impiego dei minori di anni quattordici nei programmi radiotelevisivi, nell'ambito o al di fuori di un rapporto di lavoro, mediante l'utilizzazione delle loro immagini o voci.
2. Per programmi radiotelevisivi si intendono quelli definiti alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. Sono soggette al presente regolamento le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 97/36/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 e successive modificazioni e le emittenti radiofoniche aventi sede in Italia.

Art. 2.
Tutela della dignità, dell'immagine della privacy e della salute

1. Nei programmi radiotelevisivi, ivi compresi quelli di intrattenimento e di carattere sociale o informativo, l'impiego dei minori di anni quattordici deve avvenire con il massimo rispetto della dignità personale, dell'immagine, dell’integrità psicofisica e della privacy.
2. Le norme di comportamento sulla partecipazione dei minori alle trasmissioni indicate nel paragrafo 1 del Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato in data 29 novembre 2002 e successive modificazioni sono obbligatorie per le emittenti televisive e, in quanto applicabili, per le emittenti radiofoniche di cui al comma 3 dell'articolo 1.
3. È inoltre vietato da parte delle stesse emittenti:
a) sottoporre minori di anni quattordici ad azioni o situazioni pericolose per la propria salute psicofisica o eccessivamente gravose in relazione alle proprie capacità o violente, ovvero mostrarli, senza motivo, in situazioni pericolose;
b) far assumere a minori di anni quattordici, anche per gioco o per finzione, sostanze nocive quali tabacco, bevande alcoliche o stupefacenti;
c) coinvolgere minori di anni quattordici in argomenti o immagini di contenuto volgare, licenzioso o violento;
d) utilizzare minori di anni quattordici in richieste di denaro o di elargizioni abusando dei naturali sentimenti degli adulti per i bambini.

Art. 3.
Vigilanza e sanzioni

1. La Commissione per i servizi e prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori e salvi i poteri a quest'ultimo attribuiti dalla legge e dal codice di autoregolamentazione TV e minori, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento e provvede all'irrogazione delle sanzioni a norma dell'articolo 10 commi 4, 5 e 6 della legge 3 maggio 2004, n. 112 e successive modificazioni e dell'articolo 35, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
2. Delle sanzioni è data immediatamente notizia alla direzione provinciale del lavoro competente nel caso di impiego lavorativo del minore di anni quattordici per i provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 4.

Art. 4.
Impiego lavorativo del minore di anni quattordici

1. L'impiego lavorativo del minore di anni quattordici per la realizzazione di programmi radiotelevisivi resta disciplinato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni oltre che dal presente decreto.
2. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 3, le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni per l'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi e radiofonici sono revocate di diritto in caso di accertata violazione del presente regolamento ai danni del minore autorizzato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 aprile 2006

Il Ministro delle comunicazioni Landolfi
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro per le pari opportunità Prestigiacomo
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 313