Provincia Autonoma di Bolzano
Legge Provinciale 17 dicembre 2015, n. 16
Disposizioni sugli appalti pubblici.
B.U.R. 22 dicembre 2015, n. 51/I-II – suppl. n. 3
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La presente legge provinciale recepisce la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e introduce nuove disposizioni al fine di:
a) semplificare e rendere più flessibili le procedure di aggiudicazione;
b) migliorare l'accesso alle procedure delle piccole e medie imprese (PMI);
c) favorire il perseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale, ambientale e di tutela del lavoro;
d) definire particolari procedure di affidamento per gli appalti di servizi alla persona e altri servizi specifici.
2. Tutte le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e le relative valutazioni devono ispirarsi ai principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza e libera amministrazione per evitare indebite distorsioni della concorrenza.
Art. 2
Ambito di applicazione soggettivo
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appalti pubblici di interesse provinciale.
2. Sono di interesse provinciale gli appalti pubblici affidati dalle seguenti amministrazioni aggiudicatrici:
a) la Provincia autonoma di Bolzano, le aziende e gli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, le istituzioni scolastiche e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni;
b) gli enti locali, le comunità comprensoriali, le amministrazioni dei beni di uso civico e gli altri enti, aziende, società, istituti e in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni, e inoltre le istituzioni universitarie presenti e operanti sul territorio provinciale;
c) i consorzi di bonifica e le altre figure associative o di collaborazione organizzativa, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e alla presente lettera c);
d) in generale, gli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale non aventi carattere commerciale o industriale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), oppure la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, o il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designato dai medesimi soggetti.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre agli altri enti aggiudicanti o realizzatori di appalti di interesse provinciale, intendendosi per tali:
a) i concessionari di lavori pubblici, i concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, le società con capitale pubblico anche non maggioritario dei soggetti di cui al comma 2, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;
b) i soggetti privati che affidano lavori e opere per la realizzazione di strutture sanitarie e sociali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, per un importo complessivo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui al comma 2, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;
c) i soggetti privati che affidano appalti di servizi e forniture il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore alle soglie comunitarie, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera b), e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui al comma 2, un contributo diretto e specifico in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi o delle forniture.
4. Al fine dell'applicazione di determinate disposizioni della presente legge per "enti aggiudicatori" si intendono i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti.
Art. 3
Definizione delle suddivisioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) "lotto": parte di un'opera costituita da un insieme di lavori edilizi o di ingegneria civile, priva di propria autonomia funzionale ossia non idonea ad essere utilizzata autonomamente senza il completamento delle restanti parti;
b) "lotto quantitativo": quella parte di un'opera la cui progettazione e realizzazione siano tali da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
c) "lotto qualitativo": prestazione attribuibile ad una categoria o una lavorazione in base al sistema di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici.
Art. 4
Appalto di forniture con accessori
1. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di montaggio, posa in opera e di installazione.
Capo II
SOGGETTI, FUNZIONI E STRUMENTI
Art. 5
Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Modalità di utilizzo delle procedure
1. L'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP), di seguito denominata Agenzia, svolge direttamente o mediante le proprie Aree interne le funzioni di soggetto aggregatore provinciale che fornisce le seguenti prestazioni:
a) "attività di centralizzazione delle committenze" e in particolare di soggetto aggregatore per la Provincia autonoma di Bolzano; tali attività sono svolte su base permanente, in una delle seguenti forme:
1) acquisizione di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici sulla base dei programmi annuali che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad approvare per i beni e servizi di particolare rilevanza economica o a elevato grado di standardizzazione;
2) aggiudicazione di appalti pubblici o conclusione di accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici;
b) "attività di committenza ausiliarie": attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
1) infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o servizi e in particolare il Mercato elettronico della Provincia autonoma di Bolzano (MEPAB);
2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
3) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interessata.
2. Al fine di standardizzare e semplificare la partecipazione alle procedure di appalto, l'Agenzia mette a disposizione di tutte le amministrazioni aggiudicatrici la documentazione standard da utilizzare nelle diverse tipologie di procedure di gara.
3. In ambito provinciale l'Agenzia, eventualmente per il tramite delle sue Aree, agisce come interlocutore unico in materia di appalti nei rapporti con le istituzioni centrali.
4. Il Sistema informativo contratti pubblici è la piattaforma utilizzata dai soggetti di cui all'articolo 2 e dagli operatori economici per la gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, sia in modalità telematica che in modalità tradizionale.
5. I soggetti di cui all'articolo 2 utilizzano le procedure interamente in modalità telematica, salvi i casi di deroga previsti dall'articolo 38 della presente legge e dalla direttiva 2014/24/UE e i casi in cui la procedura non sia ancora disponibile in versione telematica, nei quali può essere utilizzata la procedura tradizionale.
6. La piattaforma viene utilizzata da tutti i soggetti di cui all'articolo 2 per adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di appalti e contratti pubblici. La pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli esiti di gara sul Sistema telematico della Provincia autonoma di Bolzano assolve tutti gli adempimenti connessi agli obblighi in materia di pubblicità previsti dalla normativa europea, nazionale e locale. Gli effetti giuridici che l'ordinamento attribuisce alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli esiti sul Sistema telematico della Provincia autonoma di Bolzano. I soggetti di cui all'articolo 2 sono obbligati a fare ricorso alle convenzioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, ovvero ad applicarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.
7. L'Agenzia effettua controlli a campione, con modalità individuate dalla Giunta provinciale, su almeno il sei per cento degli appalti pubblici aggiudicati a livello provinciale.
Art. 6
Organizzazione per l'esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Il/la responsabile del procedimento di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è individuato/individuata tra i dipendenti in possesso della necessaria esperienza nello svolgimento di tale funzione. Il/la responsabile del procedimento, qualora non in possesso delle specifiche qualifiche professionali, deve ricorrere al supporto tecnico di cui al comma 3.
2. Il/la responsabile del procedimento deve essere unico/unica per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico e per tutte le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Nel caso in cui la stazione appaltante affidi all'Agenzia o ad altra centrale appaltante l'incarico di indire la procedura di gara, l'amministrazione appaltante provvede alla nomina del responsabile unico/della responsabile unica del procedimento, mentre l'Agenzia ovvero la centrale di committenza nomina il/la responsabile della procedura di gara.
3. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità o qualificazione necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del/della responsabile unico/unica del procedimento, secondo quanto attestato dal direttore/dalla direttrice competente, i compiti di supporto all'attività del/della responsabile unico/unica del procedimento possono essere affidati, con le procedure prescritte per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze o qualificazioni di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
4. Il/la responsabile unico/unica del procedimento può fare parte delle commissioni nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture.
5. L'organizzazione deve essere garantita dal/dalla responsabile unico/unica del procedimento, con eventuale supporto tecnico, dal/dalla progettista, dal direttore/dalla direttrice dei lavori e dal tecnico/dalla tecnica per la sicurezza.
6. Fermi restando le attribuzioni delle singole strutture organizzative e i compiti attribuiti al responsabile unico/alla responsabile unica del procedimento, il direttore/la direttrice della struttura committente svolge i seguenti compiti:
a) affidamenti in economia;
b) vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
c) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
d) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi di cui all'articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta o assensi, comunque denominati;
e) accerta e certifica la sussistenza delle condizioni responsabili della carenza di personale tecnico in organico, le difficoltà a rispettare i tempi di programmazione dei lavori o a svolgere le funzioni di istituto, i lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ovvero la necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
f) motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione sull'opportunità di ricorrere al concorso di progettazione o al concorso di idee, se la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico;
g) coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l'effettiva possibilità di svolgere all'interno dell'amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l'ausilio di consulenze esterne;
h) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori e accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi della lettera g) giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni all'amministrazione aggiudicatrice;
i) trasmette agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice, sentito/sentita il direttore/la direttrice dei lavori, la proposta del coordinatore/della coordinatrice per l'esecuzione dei lavori riguardante la sospensione o l'allontanamento del soggetto esecutore, dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere ovvero la risoluzione del contratto.
7. Il comune e la comunità comprensoriale si dotano, nei modi previsti dal proprio ordinamento e dall'ordinamento dei comuni, di forme e metodi di organizzazione per le procedure negoziate, l'individuazione dell'operatore economico, la definizione della procedura e l'autorità di gara. L'organizzazione deve essere garantita da un/una progettista, un direttore/una direttrice dei lavori, un tecnico/una tecnica per la sicurezza, da un coordinatore unico/una coordinatrice unica che assume i compiti attribuiti al responsabile unico del procedimento, e dal/dalla responsabile del procedimento ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
Capo III
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
Art. 7
Programmazione dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici
1. Le amministrazioni aggiudicatrici approvano il programma annuale degli appalti pubblici di lavori e corrispondenti servizi e forniture accessorie, relativi ai settori edilizia pubblica, strade, sanità e ambiente, esclusi i lavori di manutenzione.
2. Nel programma sono inseriti opere, lavori, servizi e forniture pubblici per i quali siano state approvate dall'amministrazione aggiudicatrice le caratteristiche tecniche ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
3. Il programma di cui al comma 1 prevede l'elenco dei lavori, dei servizi e delle forniture per settore, il piano finanziario complessivo e per settore e i presumibili tempi di attuazione degli interventi. Il programma può essere oggetto di revisione.
4. L'approvazione del programma di opere e lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità degli stessi.
5. Nei casi di interventi urgenti ovvero in quelli in cui intervengono esigenze straordinarie o imprevedibili o eventi calamitosi, nonché nei casi di modifiche dipendenti da nuove disposizioni legislative o regolamentari, le previsioni del programma possono essere derogate.
Art. 8
Progettazione in generale
1. In caso di lavori, servizi e forniture l'amministrazione aggiudicatrice fissa le caratteristiche dell'opera o del progetto e indica l'importo di spesa presunta complessiva, suddiviso per gli importi relativi a lavori, servizi e forniture, prima di procedere all'affidamento delle prestazioni di progettazione.
2. La progettazione in materia di lavori pubblici e forniture si articola secondo livelli di successivi approfondimenti tecnici, in modo da assicurare la qualità dell'opera o della fornitura e la rispondenza alle relative finalità.
3. Per gli appalti assegnati dalla Provincia autonoma di Bolzano, le variazioni non essenziali alle caratteristiche dell'opera, comprese le forniture necessarie per renderla funzionale, che sono contenute entro il limite del quinto dell'importo di spesa presunta, sono approvate dall'assessore/assessora competente. In caso di appalti, i cui costi previsti superano i cinque milioni di euro, le variazioni sono approvate dalla Giunta provinciale.
4. La progettazione e la direzione lavori sono svolte dagli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici o possono anche essere affidate a professionisti esterni.
5. Tutte le progettazioni devono garantire il rispetto dei seguenti principi:
a) rispondenza della progettazione alle prescrizioni funzionali ed economiche previste;
b) rispondenza del progetto alla normativa vigente in materia;
c) correlazione di ciascuna singola voce del computo metrico estimativo agli elaborati grafici e alle specifiche tecniche.
Art. 9
Progettazione di opere pubbliche
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, negli appalti relativi a lavori di importo non superiore a un milione di euro, e forniture d'importo fino a 207.000 euro, la progettazione può essere eseguita in un solo livello. Questo livello di progettazione deve comunque contenere tutte le prestazioni necessarie per l'opera specifica.
2. Negli appalti relativi a lavori d'importo fino a 40.000 euro, che non richiedano concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni, non è obbligatorio redigere un progetto. In tal caso, la richiesta di offerta o l'offerta stessa devono consistere in un elaborato con un livello di dettaglio, se necessario anche grafico, che consenta di identificare in maniera adeguata la prestazione e il corrispettivo.
Art. 10
Disciplina della manutenzione delle opere pubbliche.
1. Per lavori di manutenzione, di sistemazione e di ripristino di opere pubbliche, la progettazione può essere eseguita in un solo livello. Questo livello di progettazione deve comunque contenere tutte le prestazioni necessarie per l'opera specifica.
2. Per lavori, forniture e interventi di manutenzione di opere della Provincia il provvedimento di approvazione dei programmi di intervento sostituisce l'approvazione del progetto, sempre che il relativo importo non sia superiore a 200.000 euro.
Art. 11
Parere consultivo sul progetto
1. I progetti delle opere pubbliche sono sottoposti all'esame del competente organo consultivo della Giunta provinciale per il parere tecnico, amministrativo ed economico, ai sensi della normativa provinciale vigente in materia.
2. La richiesta di parere all'organo consultivo è facoltativa per i progetti di lavori di manutenzione, nonché per quelli di fornitura di arredamento e di quant'altro occorra perché l'opera possa considerarsi compiuta e rispondente alle finalità cui è destinata.
3. Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per l'esecuzione di opere di pronto soccorso e di ripristino oppure per opere di prevenzione urgente che si rendono necessarie in seguito a concomitanti eventi calamitosi come frane, valanghe, alluvioni e altre calamità.
4. Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per lavori di sistemazione, ripristino, ristrutturazione e rettifica di infrastrutture primarie, d'importo inferiore a 500.000 euro, incluse nei piani urbanistici, che siano disposti dalla Provincia.
Art. 12
Approvazione del progetto
1. I progetti delle opere sono approvati dall'amministrazione aggiudicatrice, sentito il parere tecnico, amministrativo ed economico dell'organo consultivo competente della Provincia, ove prescritto.
2. Il rilascio della concessione edilizia o della dichiarazione di conformità urbanistica non è subordinato alla disponibilità degli immobili, se l'acquisizione di essi può effettuarsi anche in via espropriativa o nel caso di assegnazione provvisoria.
Art. 13
Abbellimento di opere pubbliche
1. Le amministrazioni che provvedono all'esecuzione di opere pubbliche possono destinare al loro abbellimento, mediante opere artistiche, una quota non superiore al tre per cento del primo milione del valore presunto dell'opera pubblica e una quota non superiore all'uno per cento dell'importo residuo.
2. Alla scelta dell'opera d'arte provvede una commissione giudicatrice nominata dall'amministrazione aggiudicatrice, composta da non più di cinque membri. La commissione giudicatrice è composta in prevalenza da esperti. Della stessa fa parte il/la responsabile unico/unica del procedimento.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle costruzioni dell'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano, qualora si tratti di interventi di arte pubblica nei quartieri di nuovo insediamento urbano o nei complessi edilizi di particolare interesse sociale.
Art. 14
Indagini geotecniche
1. Gli enti soggetti al controllo della Provincia depositano una copia delle indagini geologiche e geognostiche, ove previste per la realizzazione di un'opera pubblica, presso l'Ufficio provinciale Geologia e prove materiali.
2. Le competenze del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alla legge 4 agosto 1984, n. 464, sono espletate nel territorio della provincia di Bolzano dall'Ufficio provinciale Geologia e prove materiali. A questo ufficio vanno fatte le comunicazioni di perforazioni nel suolo e di opere di gallerie.
3. L'Ufficio provinciale Geologia e prove materiali predispone un catasto geologico e geotematico provinciale e le relative banche dati.
Art. 15
Verifica tecnica e controllo
1. Il documento preliminare alla progettazione fornisce, oltre alle precisazioni di natura progettuale e procedurale, le prime indicazioni sui criteri di valutazione delle offerte, indica i criteri, i contenuti e i momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione e tiene conto dell'obiettivo delle singole opere.
2. La verifica tecnica del progetto deve assicurare la congruenza tra progettazione, procedura di scelta del contraente ed esecuzione.
3. Le clausole contrattuali di esecuzione devono prevedere adeguati meccanismi a tutela dell'adempimento di quanto offerto in sede di gara.
4. L'amministrazione aggiudicatrice valuta la necessità di provvedere alla verifica e validazione della progettazione per opere di importo inferiore a un milione di euro.
Capo IV
CALCOLO DEL VALORE DEGLI APPALTI E SOGLIE
Art. 16
Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
1. Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi eventuali dei contratti come esplicitamente stabilito nei documenti di gara. Tale valutazione avviene sulla base degli elenchi dei prezzi di riferimento attuali approvati dall'amministrazione aggiudicatrice. Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
2. Se un'amministrazione aggiudicatrice è composta da unità operative distinte, si tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di appalto, i valori possono essere stimati dall'unità in questione.
3. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare che rientri nell'ambito di applicazione della suindicata direttiva, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.
4. Il valore stimato dell'appalto è valido al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura d'appalto.
5. Per gli accordi quadro e le convenzioni e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata dell'accordo quadro, della convenzione o del sistema dinamico di acquisizione.
6. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.
7. Per gli appalti pubblici di lavori, il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi, nonché del valore stimato complessivo di tutte le forniture e di tutti i servizi che sono messi a disposizione del contraente dall'amministrazione aggiudicatrice, a condizione che siano necessarie all'esecuzione dei lavori.
8. Quando un'opera prevista o una prestazione di servizi prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, è computato il valore stimato complessivo della totalità di tali lotti. Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE, la direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.
9. Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, nell'applicazione dell'articolo 4, lettere b) e c), della direttiva 2014/24/UE si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia, la direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.
10. In deroga ai commi 8 e 9, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti senza applicare le procedure previste dalla direttiva, a condizione che il valore stimato, al netto dell'IVA, del lotto in questione sia inferiore a 80.000 euro per le forniture o i servizi oppure a 1.000.000 di euro per i lavori. Nelle procedure inferiori alla soglia UE, il valore cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare la procedura prevista per l'intero importo dell'opera non può superare il 30 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi.
11. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio finanziario precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) oppure il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio finanziario, se questo è superiore a dodici mesi.
12. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione, l'affitto o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell'importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o se questa non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.
13. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.
14. Per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:
a) nel caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a 48 mesi: il valore complessivo per l'intera loro durata;
b) nel caso di appalti di durata indeterminata o superiore a 48 mesi: il valore mensile moltiplicato per 48.
15. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici di opere e di servizi va operato tenuto conto, tra l'altro:
a) delle risorse economiche effettivamente allocate dall'amministrazione aggiudicatrice al momento dell'indizione della procedura di aggiudicazione;
b) della disponibilità effettiva in capo all'amministrazione aggiudicatrice di autorizzazioni e documentazioni necessarie per la realizzazione dell'oggetto dell'appalto;
c) di ulteriori fattori di contesto connessi all'oggetto dell'appalto e funzionali alla sua realizzazione, che non rientrano nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice.
16. Nessun progetto d'opera nè appalto di servizi può essere frazionato per escluderlo dall'applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di affidamento.
Art. 17
Soglie per prestazioni professionali
1. Per l'affidamento degli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali connesse con la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche si applicano le seguenti disposizioni:
a) affidamento diretto per incarichi d'importo inferiore a 40.000 euro;
b) per incarichi d'importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 100.000 euro vanno invitati almeno cinque professionisti a presentare un'offerta;
c) per incarichi d'importo pari o superiore a 100.000 euro e fino alla soglia UE vanno invitati almeno dieci professionisti a presentare un'offerta; di essi almeno tre devono essere abilitati da meno di cinque anni all'esercizio della professione.
Capo V
SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
Art. 18
Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
1. Il concorso di progettazione è uno strumento per incentivare la qualità architettonica ed è utilizzato in via prioritaria per opere di particolare rilevanza sotto il profilo urbanistico, architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo nonché tecnologico. Nei concorsi di progettazione, le prestazioni specialistiche possono essere affidate mediante procedura separata.
Per la determinazione delle soglie di rilevanza comunitaria, è computato il valore complessivo della totalità delle prestazioni dello stesso tipo.
2. Alla scelta del progetto provvede una commissione nominata dall'amministrazione aggiudicatrice, composta da non più di cinque membri. La commissione è composta in prevalenza da tecnici ed esperti. Almeno un terzo dei membri della commissione deve possedere una qualifica almeno equivalente a quella richiesta ai partecipanti alla gara.
3. Non sono previste limitazioni temporali per la definizione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.
4. Nel caso di affidamenti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le fasi per giungere all'individuazione della migliore offerta possono essere le seguenti:
a) valutazione dell'offerta tecnica anonima e attribuzione del punteggio;
b) invito al colloquio di valutazione limitato al numero di offerenti indicato nei documenti di gara che hanno ottenuto la migliore valutazione tecnica di cui alla lettera a);
c) redazione della graduatoria tecnica definitiva sulla base dell'esito del colloquio e della valutazione delle referenze;
d) apertura dell'offerta economica e attribuzione del punteggio totale.
5. In sede di valutazione i punteggi per l'espletamento di servizi prestati oltre dieci anni vengono ridotti di un coefficiente minore di 1. Possono inoltre essere valutate competenze specifiche sulla base del sistema European Qualification Framework (EQF) o analoghi sistemi di qualificazione. È ammessa la valutazione dell'esito di un colloquio volto a verificare le modalità di esecuzione della prestazione offerta. La Giunta provinciale emana linee guida per l'applicazione dei criteri di valutazione nelle procedure basate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
6. La relazione tecnica illustrativa delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico si compone di un numero massimo di 10 schede formato A4 o 5 schede formato A3 e non può contenere disegni, foto o altre rappresentazioni grafiche.
7. Il capitolato prestazionale per incarichi di progettazione, direzione lavori, attività di supporto al/alla responsabile unico/unica del procedimento, di coordinamento per la sicurezza nei cantieri e altre prestazioni professionali connesse con la progettazione e realizzazione di opere pubbliche, nonché le relative tariffe, sono determinati dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Nel caso di utilizzo della procedura basata sul criterio del prezzo più basso vengono escluse automaticamente le offerte considerate anormalmente basse secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.
Art. 19
Spese tecniche negli appalti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
1. All'impegno delle spese tecniche presunte per prestazioni professionali connesse con la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche si può provvedere contestualmente alla stipula del contratto d'incarico di progettazione al/alla professionista. Qualora le spese impegnate risultino in seguito insufficienti a causa di aumenti del costo reale delle opere, l'impegno di ulteriori fondi viene disposto, con provvedimento motivato, all'atto della liquidazione della spesa, previa verifica della relativa disponibilità finanziaria.
Capo VI
ATTIVITÀ PREPARATORIE
Art. 20
Consultazioni preliminari di mercato
1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell'appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti richiesti. Lo scopo delle consultazioni preliminari di mercato non è la verifica o la fissazione di prezzi già presenti in elenchi prezzi o parametri di corrispettivi.
2. A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti o di operatori economici. Tali consulenze possono essere utilizzate per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.
Art. 21
Partecipazione precedente di candidati o offerenti
1. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito una consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente in questione.
2. Le misure di cui al comma 1 includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte. Il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto dell'obbligo di osservare il principio della parità di trattamento.
3. Prima di tale eventuale esclusione, ai candidati o agli offerenti è offerta la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non è un elemento in grado di falsare la concorrenza.
Le misure adottate sono documentate in un'apposita relazione unica.
Art. 22
Lotta alla corruzione, prevenzione dei conflitti di interesse e clausole sociali
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono adottare misure adeguate per combattere le frodi, il clientelismo e la corruzione e per prevenire, individuare e risolvere in modo efficace i conflitti di interesse insorti nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti i candidati e gli offerenti.
2. Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore che interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione.
3. Per quanto riguarda i conflitti di interesse, le misure adottate non vanno al di là di quanto sia strettamente necessario per prevenire un conflitto di interessi potenziale o eliminare il conflitto di interessi identificato.
4. Negli appalti di servizi l'operatore economico deve indicare nell'offerta l'entità del costo del personale, tenuto conto dei contratti collettivi nazionali e dei contratti collettivi territoriali.
5. Gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, devono garantire il rispetto degli obblighi vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale o dalla normativa provinciale, da contratti collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali e territoriali, o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elenca- te nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.
Capo VII
SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
Art. 23
Procedura di scelta del contraente
1. La scelta della procedura è formalmente adottata con la pubblicazione del bando di gara o della lettera d'invito.
Art. 24
Verifica dei requisiti
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.
L'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore che non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali nei seguenti casi:
a) quando tale esclusione risulta chiaramente sproporzionata;
b) quando non sono stati pagati solo piccoli importi;
c) quando, informato dell'importo preciso dovuto, l'operatore non ha avuto la possibilità di prendere provvedimenti in merito prima della scadenza del termine per la partecipazione alla procedura di gara;
d) quando sono stati approvati versamenti rateizzati dei contributi previdenziali.
Art. 25
Procedura negoziata senza previa pubblicazione
1. Nel caso degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nei casi seguenti:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, nè alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione UE a richiesta di quest'ultima; un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili all'amministrazione aggiudicatrice.
2. Le eccezioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), si applicano solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.
3. Nel caso degli appalti pubblici di forniture, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; tuttavia, gli appalti aggiudicati in forza della presente lettera non comprendono la produzione in serie volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come regola generale, superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore/dalla curatrice o liquidatore/liquidatrice di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga.
4. La procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata per i servizi quando l'appalto in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo la direttiva 2014/24/UE e debba, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori a pari merito di tale concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di gara pubblicata. Il progetto di base indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati.
6. La possibilità di avvalersi di questa procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione delle soglie di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.
Art. 26
Selezione degli operatori economici nella procedura negoziata senza previa pubblicazione
1. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara il/la responsabile unico/unica del procedimento, con proprio provvedimento motivato, invita gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti a presentare un'offerta. Fino a un importo di lavori a base di gara pari a 500.000 euro l'invito è rivolto ad almeno 5 operatori economici; per importi fino a 1.000.000 di euro, l'invito è rivolto ad almeno 10 operatori economici. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, per forniture e servizi con importo a base di gara compreso tra 40.000 euro e la soglia UE, l'invito è esteso ad almeno cinque operatori economici.
Art. 27
Accelerazione delle procedure e accesso delle PMI alle procedure di affidamento
1. Per la fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte si applica l'articolo 47 della direttiva 2014/24/UE, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli da 27 a 31 della medesima direttiva e i termini della normativa statale di recepimento, se minori.
2. Per facilitare l'accesso al mercato degli appalti pubblici e accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica in atto, le amministrazioni aggiudicatrici della provincia di Bolzano possono procedere all'affidamento di lavori con procedure negoziate senza la previa pubblicazione di un bando, per lavori di importo non superiore a due milioni di euro.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per quattro anni dalla stessa data.
4. Per gli appalti aventi a oggetto l'esecuzione di lavori di importo fino a due milioni di euro, l'amministrazione aggiudicatrice seleziona i soggetti da invitare sulla base dei criteri indicati al comma 5. L'amministrazione aggiudicatrice deve in ogni caso garantire il principio della rotazione. Sulla base dell'elenco di cui al comma 5, il/la responsabile unico/unica del procedimento seleziona dodici operatori economici da invitare, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, tenuto conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze contrattuali registrate dall'amministrazione nei confronti dell'impresa, dell'operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e delle maestranze occupate a tempo indeterminato nell'impresa, che devono essere congrue rispetto ai tempi e contenuti dell'appalto. La selezione in base al meccanismo di rotazione avviene in maniera trasparente.
5. Ai fini della selezione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il Sistema informativo contratti pubblici presso l'Agenzia mette a disposizione un elenco telematico di operatori economici, suddiviso per categorie, a cui il/la responsabile unico/unica del procedimento ha accesso libero e diretto. Gli operatori economici hanno la possibilità di comunicare in ogni momento eventuali variazioni delle rispettive categorie e classificazioni.
6. Gli operatori economici interessati si iscrivono nell'elenco telematico di cui al comma 5 previa compilazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, di una scheda identificativa e di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-economica.
7. Gli operatori economici iscritti possono richiedere in qualsiasi momento, mediante apposita domanda, la cancellazione dall'elenco telematico o da una categoria dello stesso. Dell'avvenuta cancellazione è data comunicazione all'operatore economico richiedente.
8. Al fine della riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, si attribuisce a questi ultimi la piena possibilità di integrazione documentale non onerosa, anche per via telematica, di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazione sul merito dell'offerta.
9. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica degli operatori economici può essere fornita mediante un documento considerato idoneo dalla stazione appaltante o mediante dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche.
10. Non è richiesta alcuna garanzia a corredo dell'offerta nel caso di procedure di gara mediante invito per l'esecuzione di lavori fino a un importo non superiore a due milioni di euro, per lavori, e a 207.000 euro per servizi e forniture.
11. L'offerta è corredata da una garanzia, pari all'uno per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, per le procedure di gara di importo superiore alle soglie di cui al comma 10.
12. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo non è dovuto dagli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalla normativa vigente.
13. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, come fatturato minimo annuale, al massimo il doppio del valore stimato dell'appalto.
Art. 28
Suddivisione degli appalti in lotti
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati e possono determinare le dimensioni e l'oggetto di tali lotti. La suddivisione in lotti quantitativi deve in ogni caso garantire la funzionalità. Se il tipo di appalto lo consente, va effettuata una suddivisione in lotti qualitativi sulla base di un sistema di qualificazione.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano i motivi principali della loro decisione di non suddividere in lotti; tali motivi sono riportati nei documenti di gara o nella relazione unica.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei documenti di gara le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione a un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.
5. Nei casi in cui al medesimo offerente possa essere aggiudicato più di un lotto, le amministrazioni aggiudicatrici possano aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati.
Art. 29
Mancanza, incompletezza e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni
1. Nei casi di mancanza, di incompletezza e di ogni irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concorrenti ai sensi della presente legge o di altre disposizioni normative, si applica la normativa statale. Il ricorso al soccorso istruttorio entro 10 giorni lavorativi non comporta l'applicazione di sanzioni.
Art. 30
Offerte anormalmente basse
1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano, di norma, la congruità delle offerte se, in base ad elementi specifici, presentano degli scostamenti notevoli rispetto all'importo a base di gara.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse rispetto a lavori, forniture o servizi. Possono sussistere dubbi motivati in particolare se il prezzo offerto è di una certa percentuale inferiore all'offerta immediatamente superiore o al punteggio massimo previsto per il prezzo dal bando. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le informazioni fornite consultando l'offerente. Essa può respingere l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello del prezzo o dei costi proposti.
3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed è stata presentata un'unica offerta, la richiesta delle giustificazioni non è obbligatoria.
Art. 31
Riparametrazione a livello di criterio
1. Indipendentemente dal metodo di calcolo prescelto, al fine di garantire il rispetto dei pesi attribuiti all'offerta economica e all'offerta tecnica, laddove i documenti di gara prevedano per la valutazione dell'offerta tecnica due o più criteri autonomi, stabilendo per ciascuno di essi un punteggio massimo attribuibile, il punteggio più elevato di ogni singolo criterio viene riportato al punteggio massimo previsto per quel criterio e tutti gli altri punteggi vengono riportati in proporzione.
2. Il punteggio più elevato risultante dalla somma dei punteggi riparametrati relativi a ciascun singolo criterio riparametrato viene in ogni caso riportato al punteggio massimo previsto dai documenti di gara in relazione all'offerta tecnica (elemento qualità), adeguando in misura proporzionale i punteggi attribuiti agli altri concorrenti.
Art. 32
Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
1. Per le procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia e per l'abilitazione in albi o elenchi fornitori, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento con i quali si è stipulato il contratto e dei soggetti abilitati in albi o iscritti in elenchi fornitori. Il mancato possesso dei requisiti comporta la risoluzione del contratto. Il contratto deve contenere una clausola risolutiva espressa.
Art. 33
Criteri di aggiudicazione dell'appalto
1. Nelle gare a procedura aperta e nelle gare a procedura negoziata con previa pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita di cui all'articolo 68 della direttiva 2014/24/UE, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Tra tali criteri rientrano:
a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, nonché la commercializzazione e relative condizioni;
b) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto, o
c) servizi post-vendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, processo di consegna e termine di consegna o di esecuzione.
3. L'elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo secondo criteri qualitativi. Nelle gare con procedura di aggiudicazione basata sull'offerta economicamente più vantaggiosa, di norma non può essere usato il solo prezzo o il solo costo come unico criterio di aggiudicazione.
4. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto pubblico ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori che, pur non rientrando nel contenuto sostanziale dell'appalto, sono coinvolti:
a) nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi, o
b) in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita.
5. I criteri di aggiudicazione non hanno l'effetto di conferire all'amministrazione aggiudicatrice una libertà di scelta illimitata. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. In caso di dubbio le amministrazioni aggiudicatrici verificano efficacemente la correttezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.
6. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, tranne i casi in cui questa sia individuata unicamente in base al prezzo.
7. Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.
8. Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l'amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza.
9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel disciplinare che il mancato raggiungimento di un punteggio qualità minimo, prima della riparametrazione comporta l'esclusione dalla procedura di gara e la non apertura dell'offerta economica.
Art. 34
Composizione delle commissioni di valutazione
1. Ai fini della nomina dei membri di commissione il Sistema informativo contratti pubblici presso l'Agenzia mette a disposizione un elenco telematico di liberi professionisti e funzionari pubblici, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui il/la responsabile unico/unica del procedimento ha accesso libero e diretto. I soggetti iscritti hanno la possibilità di comunicare in ogni momento variazioni intervenute rispetto alle informazioni inserite nell'elenco.
2. Gli interessati si iscrivono nell'elenco telematico di cui al comma 1, previa compilazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, di una scheda identificativa e di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.
3. Il/la responsabile unico/unica del procedimento seleziona dall'elenco di cui al comma 1 dieci potenziali membri di commissione, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, tenuto conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze professionali registrate dall'amministrazione nei confronti dell'iscritto nell'elenco, dell'operatività del/della professionista rispetto al luogo di esecuzione della prestazione e della congruità della sua idoneità professionale rispetto al contenuto dell'attività valutativa.
4. Il/la responsabile del procedimento di gara estrae a sorte dall'elenco dei dieci nominativi indicati, mediante sorteggio effettuato dalla piattaforma del Sistema informativo contratti pubblici, i membri della commissione che verranno incaricati.
5. Negli affidamenti di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, nel caso di affidamento sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, un membro della commissione di valutazione può essere designato dall'amministrazione aggiudicatrice, che attinge di volta in volta a una terna di liberi professionisti indicati dall'ordine degli Ingegneri o degli Architetti della provincia di Bolzano.
Art. 35
Sostenibilità e criteri sociali
1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici possono essere prescritte, in osservanza della normativa dell'Unione europea, ulteriori condizioni per l'esecuzione dell'appalto nel rispetto della sostenibilità.
2. Al fine del raggiungimento di obiettivi di politica economico-sociale, la Giunta provinciale può emanare direttive per la definizione e l'applicazione di criteri di sostenibilità.
3. Nel conferimento di incarichi di fornitura di derrate alimentari va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO2.
4. Nell'aggiudicazione degli appalti vanno considerati in via preferenziale gli operatori economici che occupano personale apprendista. La Giunta provinciale definisce in merito idonei criteri qualitativi.
Art. 36
Garanzie nella fase di esecuzione del contratto
1. Per gli appalti fino a 40.000 euro non devono essere prestate garanzie.
2. La cauzione definitiva è fissata nel bando o nella lettera d'invito nella misura massima del 5 per cento dell'importo contrattuale.
Art. 37
Stipula dei contratti
1. I contratti vengono stipulati in forma di scrittura privata, anche tramite lettera d'incarico o scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio.
Art. 38
Semplificazioni in materia di organizzazione di procedure di affidamento per enti locali
1. I comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti acquistano beni, servizi e lavori autonomamente. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono acquisire autonomamente beni e servizi di valore inferiore a 207.000 euro e, per i servizi di cui al capo X, di valore inferiore a 750.000 euro, nonché lavori di valore inferiore a due milioni di euro, utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto.
2. Per le acquisizioni di modico valore, ossia beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, l'utilizzo degli strumenti elettronici non è obbligatorio, fermo restando il rispetto dei principi della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione. Queste disposizioni si applicano a tutti i soggetti di cui all'articolo 2.
3. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti acquisiscono beni, servizi e lavori di valore pari o superiore agli importi di cui al comma 1 ricorrendo, a seconda dei casi:
a) alle forme collaborative intercomunali di cui al capo VIII del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, e successive modifiche;
b) all'Agenzia provinciale per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
c) a soggetti che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenze ausiliarie;
d) alle comunità comprensoriali.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle amministrazioni dei beni di uso civico e ai consorzi di bonifica.
Art. 39
Moratoria
1. L'amministrazione aggiudicatrice non può stipulare il contratto prima di una moratoria di 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione aggiudicatrice di attendere il decorso del predetto termine.
2. Si può applicare una riduzione della moratoria se in una procedura di gara è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta, o in caso di aggiudicazione di appalti pubblici basati su un accordo quadro ovvero di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e se nel termine di 15 giorni non siano state presentate delle controdeduzioni.
Art. 40
Linee guida
1. Per i soggetti di cui all'articolo 2 la Giunta provinciale emana linee guida vincolanti in merito alle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi, ai criteri di selezione e aggiudicazione, ai pagamenti e alla contabilità.
Capo VIII
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA
Art. 41
Acquisizioni in economia
1. I singoli enti adottano un proprio regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia. Sino all'adozione di tali regolamenti trovano applicazione le disposizioni di cui al presente capo.
Art. 42
Lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia
1. I lavori, servizi e forniture in economia si eseguono:
a) in amministrazione diretta;
b) mediante appalto per cottimo;
c) parte in amministrazione diretta e parte per cottimo.
2. L'amministrazione diretta consiste nell'esecuzione dei lavori direttamente da parte dell'ufficio competente, previo acquisto dei materiali e di quant'altro occorra per il completamento dei lavori, con l'impiego di personale proprio e di attrezzature dell'amministrazione o noleggiate.
3. Il cottimo consiste nel conferimento di un incarico ad un operatore economico da parte dell'ufficio competente dell'esecuzione delle prestazioni.
4. Possono essere eseguiti mediante appalto per cottimo o in amministrazione diretta i lavori, i servizi e le forniture d'importo non superiore a 200.000 euro. Detto limite non si applica ai lavori da eseguirsi nell'ambito dell'Agenzia della protezione civile.
5. Per i lavori in economia eseguiti dalla Ripartizione provinciale Foreste nonché dall'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo si applicano le leggi e i regolamenti di settore.
Art. 43
Acquisizione di beni, servizi ed esecuzione di lavori in economia
1. Le prestazioni da eseguirsi in economia sono:
a) lavori di costruzione, riparazione, adattamento, sistemazione, manutenzione e di allacciamento degli immobili dell'amministrazione aggiudicatrice, fino a un importo inferiore a 200.000 euro, al netto degli oneri fiscali; servizi e forniture in questo ambito sono ammissibili per importi al di sotto della soglia UE;
b) lavori di demolizione di immobili fino a un importo inferiore a 200.000 euro;
c) lavori per la manutenzione, la sistemazione, la costruzione e il miglioramento delle strade, dei ponti e di altre infrastrutture, per l'apposizione di segnaletica orizzontale e verticale, fino a un importo inferiore a 200.000 euro; servizi e forniture in questo ambito sono ammissibili per importi al di sotto della soglia UE;
d) forniture e acquisti di arredi e attrezzature volti ad assicurare il completamento, la manutenzione e la piena funzionalità dell'opera e la rispondenza alle finalità cui la stessa è destinata, nonché per l'approvvigionamento delle scorte di materiali di più comune impiego, fino a un importo inferiore alla soglia UE;
e) servizi di sgombero e di trasporto della neve atti a garantire la percorribilità delle strade, nonché servizi di sorveglianza, pulizia, rilevamenti del traffico e altre prestazioni di servizi volti ad assicurare il completamento, la manutenzione e la piena funzionalità dell'opera o degli impianti e la rispondenza alle finalità cui gli stessi sono destinati, fino a un importo inferiore alla soglia UE;
f) progettazioni, direzioni lavori, collaudi, verifiche, consulenze, indagini e studi, anche geologici, documentazione cartografica e fotografica, rilevamenti del traffico e censimenti relativi ai lavori e alle forniture dei servizi stradali e di manutenzione delle opere edili e altre prestazioni professionali connesse con l'esecuzione dei lavori pubblici, sino a un importo inferiore a 40.000 euro;
g) lavori, servizi e forniture di somma urgenza concernenti la stabilità e la salubrità degli edifici, degli acquedotti o di altre infrastrutture, necessari in seguito al verificarsi di eventi imprevisti e imprevedibili, e interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità.
2. È possibile inoltre ricorrere alle procedure in economia per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi fino alla soglia LIE:
a) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, ivi compresi gli estratti, abbonamenti a periodici e ad agenzie d'informazione, nonché la rilegatura di pubblicazioni;
b) cerimoniale, rappresentanza, partecipazioni, annunci e avvisi previsti da disposizioni legislative o regolamentari;
c) trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature, spese postali, telefoniche e telegrafiche;
d) abbigliamento di servizio e indumenti da lavoro per le categorie di personale individuate da apposito regolamento;
e) pulizia, disinfestazione, smaltimento di rifiuti speciali e servizi analoghi, custodia, illuminazione e riscaldamento degli edifici pubblici, fornitura di gas, acqua, energia elettrica e relative spese di allacciamento;
f) fornitura e riparazione di mobilio, fotocopiatrici, climatizzatori, dispositivi antifurto e apparecchiature varie, macchine, materiale e attrezzature d'ufficio, di tipografia, riproduzione grafica, cinematografia e fotografia, servizi di stampa e microfilmatura, acquisto e manutenzione di impianti telefonici, apparecchi televisivi e di amplificazione sonora, cancelleria e valori bollati;
g) funzionamento dei laboratori tecnici, scientifici o di ricerca;
h) riparazione, manutenzione, noleggio, rimessaggio di autoveicoli, fornitura di materiale di ricambio, di combustibili e lubrificanti;
i) provviste di generi alimentari, vasellami, suppellettili da cucina, attrezzature e spese varie per i convitti e le scuole, anche materne, per corsi di formazione professionale, corsi di aggiornamento per il personale, spese per assicurazioni obbligatorie, derrate alimentari per le mense scolastiche;
j) lavori, servizi e forniture per i quali il ricorso all'economia è specificatamente previsto da leggi di settore;
k) servizi di ristorazione, lavanderia, trasporto e assicurativi;
l) dispositivi medici, farmaci, materiale diagnostico e altro materiale di consumo sanitario;
m) materiale e servizi di manutenzione per immobili e beni utilizzati dall'Azienda sanitaria.
Art. 44
Disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia
1. I lavori in economia sono disposti dai direttori/dalle direttrici o dai funzionari incaricati/dalle funzionarie incaricate.
2. L'approvazione del programma annuale per i lavori, servizi e forniture in economia comporta la contestuale approvazione del progetto.
3. I lavori in economia non inseriti nel programma annuale sono soggetti all'approvazione preventiva del progetto e dell'impegno di spesa da parte dei direttori/delle direttrici o dei funzionari incaricati/delle funzionarie incaricate fino a un importo di 200.000 euro.
4. Qualora l'importo dei lavori, servizi e forniture sia inferiore a 40.000 euro, le condizioni del contratto possono essere trattate direttamente con un singolo operatore economico.
5. Qualora l'importo dei lavori servizi e forniture sia pari o superiore a 40.000 euro, l'amministrazione aggiudicatrice, se non intende avvalersi della facoltà del sorteggio tra gli operatori interessati prevista dall'articolo 46, invita almeno cinque operatori economici qualificati, se sussistono soggetti idonei in tal numero.
6. Per lavori, servizi e forniture di somma urgenza il/la responsabile unico/unica del procedimento dell'amministrazione aggiudicatrice redige una relazione, indicando i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo. La relazione viene trasmessa immediatamente all'amministrazione aggiudicatrice, che affida gli interventi a uno o più operatori economici di propria scelta. Il/La responsabile unico/unica del procedimento ordina senza indugio l'esecuzione degli interventi necessari e indispensabili; inoltre, entro un congruo termine indicato dall'amministrazione aggiudicatrice, compila una perizia e la trasmette, unitamente alla relazione di somma urgenza, all'amministrazione aggiudicatrice. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo i prezzi sono determinati in contraddittorio tra il/la responsabile unico/unica del procedimento e l'appaltatore e sono approvati dall'amministrazione aggiudicatrice. Per gli interventi di importo superiore a 200.000 euro, l'approvazione della perizia e dell'impegno di spesa è demandato all'organo di competenza per importo. Qualora un'opera o un lavoro, servizio o fornitura eseguiti per motivi di somma urgenza non ottengano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione aggiudicatrice, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte realizzata sulla base dell'offerta accettata.
7. Per spese inferiori a 40.000 euro, l'impegno delle spese per lavori servizi e forniture da eseguire in economia può essere contestuale alla liquidazione, sempre che questa avvenga nello stesso esercizio finanziario nel quale è stata perfezionata l'obbligazione. Negli altri casi, l'impegno è disposto con il provvedimento di approvazione dei programmi, perizie e progetti, fermo restando il termine di cui all'articolo 6, comma 13, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, per il perfezionamento dei contratti.
8. Ulteriori dettagli sull'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia sono disciplinati con regolamento.
Art. 45
Intervento di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica
1. Fatti salvi i casi previsti da specifiche norme di settore, per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria costituisce estrema urgenza la situazione in cui l'ente interessato, a seguito di apposita ricognizione, certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni funzionali, destinati:
a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, degli asili nido e dei conservatori di musica, comprese le nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia dell'incolumità e della salute dell'utenza;
b) alla mitigazione dei pericoli idrogeologici o alla riduzione del rischio idrogeologico nel territorio;
c) all'adeguamento alla normativa antisismica;
d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.
2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza.
3. I lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dall'amministrazione aggiudicatrice, a cura del/della responsabile unico/unica del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici.
4. Per i lavori di importo inferiore a 200.000 euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, degli asili nido e dei conservatori di musica, è consentito l'affidamento diretto da parte del/della responsabile unico/unica del procedimento, purché nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.
Art. 46
Appalti a cottimo
1. Per lavori, servizi e forniture da affidare mediante procedura di cottimo fiduciario, le amministrazioni possono invitare mediante avviso in via telematica gli operatori economici a manifestare interesse entro il termine indicato.
2. Qualora più operatori economici abbiano manifestato interesse nei termini e sulla base dei documenti allegati all'invito, le amministrazioni possono procedere all'aggiudicazione mediante sorteggio tra gli operatori economici di cui al comma 1. La stipulazione del contratto è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'aggiudicatario.
Capo IX
ESECUZIONE
Art. 47
Appalti di lavori
1. I contratti per lavori pubblici possono essere stipulati a corpo o a misura ovvero parte a corpo e parte a misura. La relativa decisione spetta al/alla responsabile unico/unica del procedimento.
Art. 48
Modifiche e varianti di contratti durante il periodo di validità
1. Allo scopo di contenere il ricorso a variazioni progettuali, ogni variazione in corso d'opera deve essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, debitamente autorizzata dal/dalla responsabile unico del procedimento, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per l'amministrazione committente, di procedere alla risoluzione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario, garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione.
2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati e sono ammesse varianti in corso d'opera senza una nuova procedura d'appalto a norma della direttiva 2014/24/UE nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole di revisione chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere anche clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche o opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere applicate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;
b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra attrezzature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente lievitazione dei costi; tuttavia, l'eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la direttiva 2014/24/UE;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
3) l'eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la direttiva 2014/24/UE;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);
2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della direttiva 2014/24/UE, o
3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice stessa si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso con le modalità di cui all'articolo 5, comma 6.
4. Inoltre, e senza ulteriore bisogno di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate, i contratti possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova procedura d'appalto a norma della direttiva 2014/24/UE, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:
a) le soglie fissate all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.
5. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
6. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al comma 4 e al comma 2, lettere b) e c), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.
7. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del comma 2, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i commi 2, 3 e 4, una modifica è considerata sostanziale se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;
d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 2, lettera d).
8. È richiesta una nuova procedura d'appalto in conformità della direttiva 2014/24/UE per le modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico e di un accordo quadro durante il periodo della sua validità, diverse da quelle previste ai commi 2, 3 e 4.
Art. 49
Contabilità dei lavori
1. Il registro di contabilità dei lavori può essere redatto su fogli singoli, da unirsi in fascicoli a ogni stato di avanzamento dei lavori.
2. Per lavori d'importo fino a 200.000 euro si può prescindere dalla tenuta dei seguenti documenti contabili: giornale dei lavori, libretti di misura dei lavori e delle provviste, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità. Si può prescindere comunque dalla tenuta del manuale del direttore/della direttrice dei lavori e del registro dei pagamenti.
3. Il/la responsabile unico/unica del procedimento determina se i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, che devono avere una frequenza bimensile per contratti fino a due milioni di euro e trimestrale per contratti di importo superiore. In caso di subappalto o subaffidamento deve essere garantito il pagamento diretto degli operatori economici subappaltatori o subaffidatari senza la necessità che questi ultimi facciano richiesta di pagamento diretto.
4. Il pagamento degli acconti, in caso di consegna immediata, ha luogo in ragione delle parti di opere realizzate secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto indipendentemente dalla stipulazione del contratto.
5. Qualora non sia possibile stipulare il contratto, si provvede al pagamento unicamente di quanto eseguito e accettato ai prezzi dell'offerta. I materiali a piè d'opera o gli apprestamenti di cantiere possono essere pagati, solo se accettati dalla direzione lavori. L'impresa non ha titolo per richiedere ulteriori compensi o risarcimento danni.
Art. 50
Modalità di esecuzione delle varianti
1. Per i lavori della Provincia, le perizie tecniche e suppletive sono approvate dall'assessore/assessora competente, qualora le aggiunte e variazioni non superino complessivamente il quinto dell'importo iniziale del contratto; se le aggiunte e le variazioni superano il quinto, la perizia tecnica e suppletiva è approvata dalla Giunta provinciale.
Art. 51
Completamento dei lavori
1. Per gli appalti di lavori fino a un importo totale non superiore a un milione di euro, il completamento dei lavori può essere affidato mediante procedura negoziata ai subappaltatori, qualora questi siano in possesso dei requisiti e abbiano eseguito almeno metà del proprio contratto, nei seguenti casi:
a) risoluzione del contratto di appalto in danno dell'appaltatore;
b) scioglimento del contratto per effetto del sopravvenuto fallimento dell'appaltatore o della liquidazione coatta amministrativa dello stesso.
Art. 52
Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
1. Qualora l'amministrazione committente abbia necessità di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima della completa ultimazione dei lavori e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile unico del procedimento/della responsabile unica del procedimento, il certificato di abitabilità, il certificato di agibilità delle opere eseguite o la licenza d'uso;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
2. Il direttore/la direttrice dei lavori procede a verificare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o del lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi dell'amministrazione committente e senza ledere il contratto.
3. Il direttore/la direttrice redige un verbale, sottoscritto anche dal responsabile unico del procedimento/dalla responsabile unica del procedimento, contenente le constatazioni fatte e le conclusioni cui perviene.
4. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.
Art. 53
Collaudo
1. Per particolari esigenze, con provvedimento motivato, un soggetto esterno che è stato incaricato di un collaudo da una stazione appaltante, può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo anche senza che sia trascorso un determinato lasso di tempo.
Art. 54
Affidamento in house in casi particolari
1. L'incarico di eseguire parte dei servizi connessi al servizio integrato di fognatura e depurazione può essere conferito direttamente a una società in house, se questa è incaricata della gestione del servizio in uno degli ambiti territoriali ottimali (ATO) della provincia.
Capo X
SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI
Art. 55
Oggetto e ambito di applicazione
1. Gli appalti pubblici di servizi alla persona, quali appalti di servizi sociali, sanitari, scolastici, culturali e connessi, nonché gli appalti pubblici di servizi alberghieri, di ristorazione, di soccorso e altri servizi specifici sono aggiudicati in conformità alle disposizioni del presente capo.
2. Gli appalti di cui al comma 1 sono individuati mediante riferimento alle posizioni specifiche del Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e sono riportati nell'elenco di cui all'allegato XIV della direttiva 2014/24/UE.
3. Per gli appalti di cui al presente capo, in considerazione del limitato interesse transfrontaliero che rivestono, la soglia di rilevanza europea corrisponde a importi pari o superiori a 750.000 euro, calcolati al netto dell'IVA.
4. Qualora i servizi di cui al comma 1 siano qualificati come servizi non economici di interesse generale, essi non ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge.
Art. 56
Principio di libera amministrazione
1. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di liberamente organizzare i servizi di cui all'articolo 55 attraverso modalità che non comportino la conclusione di appalti pubblici, ad esempio tramite l'espletamento autonomo delle funzioni pubbliche ai sensi di legge, o il semplice finanziamento di servizi o la concessione di licenze e autorizzazioni, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tali sistemi assicurino una pubblicità sufficiente e rispettino i principi di trasparenza e di non discriminazione.
Art. 57
Aggiudicazione degli appalti sopra soglia
1. Se e nella misura in cui le amministrazioni aggiudicatrici non sono in grado di organizzare i servizi a mente dell'articolo 56, procedono ad appaltare tali servizi ai sensi delle disposizioni del presente capo ed applicano le disposizioni dell'articolo 75 della direttiva 2014/24/UE in tema di pubblicazione degli avvisi e dei bandi.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici organizzano le procedure di aggiudicazione perseguendo obiettivi di massima semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi. Le spese per prestatori di servizi o unità di servizio esterni, ai quali le amministrazioni aggiudicatrici si affidino per l'aggiudicazione di appalti di servizi sociali, e gli eventuali prelievi a favore di rappresentanze di categoria o associazioni di tutela dei consumatori non potranno in nessun caso essere scaricati sugli operatori economici.
3. La selezione dei prestatori è compiuta sulla base dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, dando priorità a criteri qualitativi e di sostenibilità. Nella valutazione della qualità le amministrazioni aggiudicatrici considerano esigenze specifiche degli utenti, comprese quelle linguistiche, forme di coinvolgimento e di responsabilizzazione, nonché fattori di innovazione. Le amministrazioni definiscono ulteriori criteri di aggiudicazione, facendo riferimento anche a elementi del costo del ciclo di vita del servizio nonché alla rilevanza sociale dello stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono riconoscere una ponderazione massima effettiva relativa ai criteri del prezzo o del costo mai superiore al 20 per cento. In caso di servizi sociali tale limite massimo è obbligatorio Le amministrazioni possono determinare l'elemento relativo al costo nella forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri di qualità e sostenibilità delle offerte.
Art. 58
Aggiudicazione degli appalti sotto soglia
1. Per gli appalti di servizi di cui al presente capo, di valore non superiore alla soglia di rilevanza europea, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere:
a) alla conclusione del contratto direttamente con l'operatore economico ritenuto idoneo, qualora l'importo contrattuale sia inferiore a 40.000 euro;
b) alla conclusione del contratto, previo confronto concorrenziale con invito rivolto ad almeno tre operatori economici, scelti discrezionalmente, che offrono sufficienti garanzie per prestazioni di qualità e in grado di soddisfare le esigenze connesse all'oggetto dell'appalto, qualora il valore del contratto sia inferiore a 207.000 euro;
c) alla conclusione del contratto, previo svolgimento di una procedura negoziata preceduta da pubblicazione o avviso di preinformazione, per contratti di valore inferiore a 750.000 euro. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da invitare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, e invitano almeno cinque operatori economici, se ci sono soggetti idonei in tal numero.
2. A conclusione della procedura le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto il relativo risultato mediante avviso di aggiudicazione con le informazioni richieste dal Sistema informativo contratti pubblici, oppure utilizzando la modulistica predisposta dall'Agenzia.
Art. 59
Appalti riservati
1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all'aggiudicazione di appalti di servizi nel settore sanitario, sociale, scolastico e culturale di cui all'articolo 77 della direttiva 2014/24/UE possono riservare il diritto di partecipare alle procedure di aggiudicazione a organizzazioni che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
a) il loro obiettivo è il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al presente comma;
b) i profitti sono reinvestiti al fine di conseguire l'obiettivo dell'organizzazione; eventuali profitti sono distribuiti o redistribuiti sulla base di considerazioni partecipative;
c) le strutture di gestione o proprietà dell'organizzazione che esegue l'appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;
d) l'amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all'organizzazione un appalto per i servizi in questione, a norma del presente articolo, negli ultimi tre anni.
2. La durata massima del contratto stipulato ai sensi del presente articolo non può superare i tre anni.
3. L'avviso di indizione di gara fa riferimento all'articolo 77 della direttiva 2014/24/UE.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all'aggiudicazione di appalti di servizi, individuati senza le limitazioni di cui al comma 1, possono riservare il diritto di partecipare alle procedure a servizi sociali competenti per l'occupazione lavorativa e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando almeno il 30 per cento delle persone occupate nei laboratori, presso gli operatori economici o nei programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. L'avviso di indizione di gara fa riferimento all'articolo 20 della direttiva 2014/24/UE.
Capo XI
ABROGAZIONI
Art. 60
Abrogazioni
1. Le seguenti disposizioni sono abrogate:
a) la legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche;
b) gli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e la lettera b) del comma 1 dell'articolo 28-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;
c) l'articolo 11 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9.
Art. 61
Disposizione finanziaria
1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
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