Tribunale di Reggio Emilia, 04 novembre 2015, n. 346 - Infortunio ad un lavoratore dell'impresa appaltatrice. Azione di regresso. Responsabilità del committente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, definitivamente pronunziando, ai sensi dell’art.429 c.p.c. come modificato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 pubblicata su Gazzetta Ufficiale N. 195 del 21 Agosto 2008 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1507/2011 promossa da:
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, con sede in Roma ed in persona del Direttore Regionale pro¬tempore dell’Emilia Romagna, rappresentato e difeso dall’avv. Vinicio Sacchetti e Mauro Converso ed elettivamente domiciliato presso la Sede dell’Istituto stesso in Reggio Emilia, via Monte Marmolada 5.
- RICORRENTE -
c o n t r o
Acciaierie di R. s.p.a. in persona del LR pro tempore, con gli avv.ti Massimo Jasonni e Vittorio Lugli -CONVENUTA-
in punto a: azione di regresso.
FattoDiritto
Con ricorso depositato il 23/12/2011 l’INAIL conveniva in giudizio la società C. s.a.s quale datore di lavoro e la società Acciaierie di R. s.p.a. quale appaltatrice, ex artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124/65 al fine di ottenere il rimborso delle indennità assicurative erogate in favore del lavoratore A.W. a causa dell’infortunio dallo stesso subito in data 22/6/2005 per l’importo complessivo di euro 298.254,67.
In particolare l’Istituto esponeva che l’infortunio sul lavoro di cui è causa era avvenuto mentre il lavoratore A.W., dipendente neo-assunto della ditta C. S.a.S., prestava la propria attività lavorativa come operaio presso lo stabilimento di Casalgrande di Acciaieria di R. S.p.a., società attiva nella produzione e lavorazione di acciaio, ferro e derivati, in forza di contratto di appalto stipulato tra le due aziende in data 25.10.2004 avente ad oggetto l’esecuzione di lavori di movimentazione, stoccaggio e verifica di billette (grosse barre d’acciaio).
Nella circostanza l’A.W., assieme a due colleghi anch’essi dipendenti della C. S.a.S. - tali OMISSIS -, era impegnato nella movimentazione delle billette presso lo stabilimento della Acciaieria di R. quando un fascio di queste del peso di circa 40 quintali, rotolando, lo travolse, causandogli lesioni gravissime all’arto inferiore destro.
Seguiva, dopo vari ricoveri, un periodo di inabilità per 1127 giorni (sino al 26.7.2008) e residuavano menomazioni permanenti dell’integrità psico-fisica nella misura del 37% per “frattura scomposta biossea gamba destra con perdita di tessuto muscolare; anchilosi tibio-tarsica (‘TT’) e sotto- astragalica (‘SA’); deficit funzionale alla mobilizzazione del ginocchio; esteso esito cicatriziale gamba-piede”; in seguito il lavoratore era stato sottoposto a intervento chirurgico ed era rimasto nuovamente inabile al lavoro per 217 giorni, dal 23.4.2010 al 25.11.2010.
Assunta l’indennizzabilità del caso come infortunio sul lavoro ai sensi del T.U. n. 1124/1965, l’INAIL aveva provveduto ad erogare in favore del proprio assicurato le prestazioni previdenziali di legge e in particolare l’indennizzo del danno biologico ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 e l’indennità per inabilità lavorativa temporanea assoluta ex art. 68 T.U. cit., nonché le prestazioni sanitarie ex artt. 86 e segg. T.U. cit. (cure mediche, apparecchi protesici, ecc.), sostenendo il costo complessivo di euro 298.254,67, dei quali fa in questa sede richiesta alle convenute, rituamente costituitesi.
Era disposta l’acquisizione dei verbali istruttori, degli atti e della sentenza (n. 27/13 del 29.1.2013-26.2.2013) relativi al giudizio di risarcimento danni n. 784/10 promosso dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia dal sig. A.W. contro la Acciaieria di R. S.p.a. e la C. S.a.S. (con la chiamata in causa della AXA Ass.ni S.p.a.), sentenza redatta dalla scrivente ed impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna - Sezione Lavoro. Il presente procedimento è stato poi interrotto a fronte del fallimento della società C. dichiarato dal Tribunale di Milano il 30.5.2013, e riassunto dall’INAIL soltanto nei confronti della Acciaieria di R. S.p.a., mentre l’Istituto rinunciava agli atti del giudizio nei confronti della società fallita.
Non necessitando di attività istruttoria, la causa è stata oggi decisa con sentenza contestuale a seguito del deposito di note scritte e discussione orale.
La domanda dell’INAIL va accolta.
In ordine all’accertamento in fatto relativo alla dinamica del sinistro ed alle relative responsabilità è a dire anzitutto che il procedimento penale (n. 4381/05 R.G.N.R.) promosso dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia a seguito degli accertamenti svolti dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza dell’AUSL di Reggio Emilia - Distretto di Scandiano, si è concluso con decreto penale di condanna n. 149/09 emesso dal GIP presso il Tribunale di Reggio Emilia il 21.1.2009 nei confronti del sig. F.T. in qualità di legale rapp.te della Acciaieria di R. S.p.a, non opposto e pertanto divenuto definitivo.
In particolare il F.T., nella qualità predetta, era stato ritenuto responsabile del delitto p. e p. dall’art. 590 I e III comma c.p. in relazione all’art. 583 c.p. per aver cagionato con colpa all’A.W. lesioni personali consistenti in “frattura pluriframmentaria biossea terzo prossimale gamba destra - ampie ferite lacere al piede destro” determinanti una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni; consistendo la colpa genericamente in imprudenza, negligenza e imperizia nonché specificamente nell’aver omesso di organizzare le operazioni di movimentazione di grosse barre d’acciaio alle quali era addetto il lavoratore, in modo tale da non esporre lo stesso al rischio di investimento da parte delle billette (art. 35 D.Lgs. 626/94).
La definitività del decreto penale di condanna è elemento di valutazione che fa propendere per la responsabilità del soggetto a carico del quale è stato emesso (in analogia con la sentenza di patteggiamento cfr. Cass. Civ., Sez. III, 22 marzo 2011 n. 6668).
Anche la sentenza Tribunale di Reggio Emilia, n. 27/13, nella quale è ricostruita in modo dettagliato la dinamica dell’evento infortunistico in questione e sono determinate le responsabilità delle due società coinvolte, pari rispettivamente all’80% per la Acciaieria di R. e al 20% per la C., acquista agli atti del processo, è altro elemento indicativo della accertata responsabilità della parte convenuta nel sinistro. Per altro va dato atto che detta sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello con sentenza resa all’udienza del 9.7.2015 (v. dispositivo sentenza n. 831/15 Corte d’Appello di Bologna - Sez. lavoro prodotto dal procuratore della convenuta all’udienza del 10.8.2015).
Con riguardo alla graduazione delle rispettive colpe, va osservato che a norma dell’art. 2055 c.c. la Acciaieria di R. S.p.a. è responsabile in solido con la C. S.a.S. per l’intera somma spettante all’Istituto in via di rivalsa, salvo il diritto di regresso della Acciaieria per la quota del 20% ad essa non imputabile.
Sotto il profilo soggettivo va osservato che la Suprema Corte ha via via esteso l’ambito di applicazione dell’azione di regresso nei confronti di tutti quei soggetti che rivestono una posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro, a prescindere dalla titolarità del rapporto contributivo, e in particolare nei confronti dei soggetti che rivestono una posizione di garanzia negli appalti endo-aziendali, come il committente - quale è la Acciaieria di R. nella fattispecie -, oltre che nei confronti dell’appaltatore e del subappaltatore.
Sul punto la S.C. ha chiarito quanto segue (Cass. 4482/12):
“ La speciale azione di regresso spettante, jure proprio all'Istituto, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 ed 11, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega al datore di lavoro (cfr. Cass. 7 marzo 2008 n 6212, per l'affermazione del detto principio in fattispecie in cui INAIL aveva esperito l'azione di regresso nei confronti del responsabile di fatto dell'organizzazione e della prevenzione in azienda indipendentemente dal vincolo che lo legava al datore di lavoro).
La giustificazione di tale indirizzo deve rinvenirsi nel fatto che l'azione di regresso non riguarda solo il rapporto assicurativo, ma anche l'obbligo di sicurezza, per cui l'Istituto può esercitare tale azione anche nei confronti di soggetti che non rivestono la qualità di datore di lavoro (laddove, in teoria, sarebbe esercitabile l'azione di surroga), proprio perché su questi soggetti incombe l'obbligo di tutelare l'incolumità dei lavoratori che inseriscono nella propria organizzazione produttiva. A tale proposito giova citare, oltre quella sopra richiamata anche la sentenza di questa Corte 28 marzo 2008 n. 8136, che afferma il principio richiamato evidenziando che la responsabilità si estende ai detti soggetti diversi dal datore di lavoro " a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega" allo stesso. Più di recente è stato ribadito che "in tema di infortuni sul lavoro, l'art. 2087 c.c., espressione del principio del neminem laedere per l'imprenditore e il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 7, che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, prevedono l'obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall'impresa appaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell'appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l'appaltatrice per l'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall’uso di macchinari pericolosi. Pertanto, l'omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro ..." (cfr., in tale senso, Cass. 20 ottobre 2011 n. 21694)."
Sul quantum debeatur, INAIL ha depositato con le note autorizzate il conteggio aggiornato relativo alle prestazioni previdenziali calcolate alla data del 7.10.2015.
Il costo delle prestazioni è il seguente:
• euro 42.453,47 per indennità di inabilità lavorativa temporanea assoluta;
• euro 5.411,98 per integrazione della rendita a titolo di “ricaduta”;
• euro 130.155,50 per indennizzo del danno biologico (di cui euro 28.762,30 per acconti e ratei pagati sino al 7.10.2015 ed euro 101.393,20 per valore capitale della rendita calcolato alla stessa data);
• euro 179.428,19 per indennizzo del danno patrimoniale (di cui euro 36.364,24 per acconti e ratei pagati sino al 7.10.2015 ed euro 143.063,95 per valore capitale della rendita alla stessa data.)
• euro 5.745,74 per accertamenti medici, rimborso spese di viaggio, protesi, per l’importo complessivo di euro 363.194,88 (v. allegati docc. 29-30-31).
Le attestazioni del direttore (o del vicario o di funzionario autorizzato) della sede competente sono assistite dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento; pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di rivalsa sulla base della certificazione amministrativa (Cass. 2.7.2010, n. 15716; Cass. 15.10.2007, n. 21540; Cass. 14.4.2003, n. 5909; Cass. 1.12.1999, n. 13377).
Si rammenta che il costo sostenuto dall’Istituto ricorrente va quantificato con riferimento al momento della liquidazione definitiva, sì che la maggior somma richiesta in corso di causa rispetto al conteggio iniziale non costituisce domanda nuova, ma semplice precisazione del petitum relativo alla domanda già posta (Cass. 21.11.2000, n. 15002).
Per altro, non solo la convenuta Acciaierie non ha specificamente contestato sia in quantum di invalidità permanente sia le specifiche temporanee riconosciute da INAIL, ma nemmeno i criteri di calcolo utilizzati per calcolare gli importi corrisposti al lavoratore; e comunque le conclusioni della relazione di CTU medico-legale del dott. P.G. in atti (espletata nel procedimento n. 784/10 RG)(v. allegato doc. 32) confermano sostanzialmente le valutazioni dell’INAIL.
Per quanto riguarda l’inabilità temporanea lavorativa, il CTU richiama espressamente la stima Inail (v. pag. 13 relaz. CTU); il danno biologico permanente è valutato nel 40% (a fronte di una stima INAIL del 37%, v. pag. 14 relaz. CTU), il danno patrimoniale è ritenuto pari al 36% (v. pag. 15 relaz. CTU) ed è confermata (seppure genericamente) la congruità delle spese mediche (pag. 16 relaz. CTU).
Le somme richieste a tali titoli dall’Istituto e indicate nella documentazione in atti risultano contenute nei limiti del c.d. danno civilistico, eccetto forse per l’indennizzo del danno patrimoniale.
L’indennità di inabilità temporanea sopra indicata, comprensiva anche dell’integrazione per la ricaduta, è di importo inferiore a quella liquidata dal Tribunale nella motivazione della sentenza n. 27/2013 (v. pag. 13 sentenza): l’importo complessivo erogato dall’INAIL ammonta a euro 47.865,45, mentre quello liquidato in sentenza è pari a euro 59.400,00 (per la sola inabilità temporanea totale).
L’indennizzo del danno biologico sopra indicato, pari a euro 130.155,50, è inferiore a quanto liquidato in sentenza in base alle tabelle del Tribunale di Milano del 2013 (euro 248.273,00).
L’indennizzo INAIL del danno patrimoniale è pari a euro 179.428,19.
Il calcolo del danno patrimoniale va sviluppato utilizzando il coefficiente di capitalizzazione prescritto dalle Tabelle pubblicate sulla G.U. n. 118 S.U. n. 131 del 21.5.2008 e indicato anche nel
documento allegato da INAIL “Prospetto di calcolo del valore capitale della rendita”: tale coefficiente è pari a 24,1259.
Il calcolo è quindi il seguente:
16.543,00 (retribuz. originaria) x 36% (percentuale di invalidità specifica) x 24,1259 (coeff. capitalizz.) = 143.681,31.
La somma complessiva a credito INAIL è poi da maggiorarsi di rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro ad oggi (Cass. 5935/08, in motivazione; Cass. 7479/00; Cass. 5683/94; Cass. 4687/92).
La convenuta Acciaierie di R. s.p.a. va dunque dichiarata debitrice, in solido con C., nei confronti di INAIL della somma di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e dunque Acciaierie di R. s.p.a. è tenuta a rimborsarle ad INAIL nella misura che si quantifica in € 4.000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. Accerta e dichiara la responsabilità civile di Acciaierie di R. s.p.a. in relazione all’infortunio sul lavoro del 22/6/2005 occorso a A.W. e, per l’effetto, condanna Acciaierie di R. s.p.a. a versare all'INAIL la somma di € 363.194,88 maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno dell’infortunio al saldo;
2. Condanna altresì Acciaierie di R. s.p.a. a corrispondere a parte attrice INAIL le spese giudiziali complessivamente sostenute, che si liquidano in € 4.000,00;
Reggio Emilia, 04/11/2015.
IL Giudice del Lavoro
Dr.ssa Elena Vezzosi