Tipologia: CIR
Data firma: 12 novembre 2007
Validità: 12.11.2007 - 31.12.2007
Parti: BCC e Fabi, Fiba-Csl, Fisac-Cgil, Uilca
Settori: Credito Assicurazione, BCC Emilia Romagna
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Art. 1 - Premio di risultato
Art. 2 - Premio di fedeltà
Art. 3 - Permessi
Art. 3 bis - Tutela della maternità
Art. 3 ter - Politiche attive per l’occupazione
Art. 4 - Banca delle ore
Art. 4 bis - Lavoro al sabato / recupero
Art. 4 ter - Lavoro alla domenica / recupero
Art. 4 quater - Prestazione aggiuntiva quadri direttivi
Art. 5 - Figure professionali
Art. 6 - Misure di sicurezza
Art. 7 - Indennità di rischio
Art. 8 - Turni di ferie
Art. 9 - Uso di autovettura privata
Art. 10 - Ticket pasto
Art. 11 - Rapporti con le organizzazioni sindacali
Art. 11 bis - Informazioni al lavoratore
Art. 12 - Formazione
Art. 13 - Part-time
Art. 14 Ambito di applicazione e scadenza
Regolamento generale per la concessione dei mutui “prima casa” ai lavoratori delle BCC.
Disciplina del premio di risultato

Contratto integrativo regionale di secondo livello per le BCC aderenti alla federazione delle banche di credito cooperativo dell’Emilia Romagna.

Art. 3 ter - Politiche attive per l’occupazione
Apprendistato […]
Contratto d’ inserimento [...]
Tirocinio formativo e di orientamento:

Non costituendo rapporto di lavoro, come previsto dalla L. 196/97 e dal D.M. 142/1998, i tirocinanti e/o stagisti effettueranno un’attività pratica in coerenza con il progetto formativo senza alcuna assunzione diretta di responsabilità in relazione alle attività svolte. Copia della convenzione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali così come previsto dall’art. 5 del D.M. 142/1998.
La formazione svolta avrà valore di credito formativo e sarà certificata dall’Azienda in modo che lo studente o il lavoratore la possa riportare nel suo curriculum, come previsto dall’art. 6 del D.M. 142/1998
[…]

Art. 4 - Banca delle ore
Si concorda che il recupero delle prestazioni aggiuntive (straordinario) e dell’eventuale riduzione orario (23 ore annue) possa essere usufruito, sotto forma di permesso retribuito frazionabile, con un limite minimo di mezz’ora.
Si conviene che, esclusivamente per i contratti di durata inferiore all’anno sia possibile, al termine del rapporto monetizzare, sulla base della sola retribuzione oraria, le ore che il lavoratore, in considerazione del periodo limitato del contratto e delle sue caratteristiche, non sia riuscito a recuperare interamente.
Si concorda inoltre per ragioni di equità, che in banca delle ore debbono confluire esclusivamente le prestazioni aggiuntive che avrebbero dato diritto ad un compenso come lavoro straordinario calcolato sulla base della retribuzione oraria maggiorata del 25%.
Se il lavoro straordinario è quindi compiuto il sabato o il lunedì, qualora l’orario settimanale sia distribuito da lunedì a venerdì o da martedì a sabato, la maggiorazione dovuta è del 30% e tale prestazione non rientra in banca delle ore.
Così pure il lavoro eventualmente compiuto in ore notturne comprese tra le 22:00 e le 06:00 darà diritto al compenso per lavoro straordinario con la relativa maggiorazione del 65% e non entrerà in banca delle ore.
Il lavoro chiesto nel giorno destinato al riposo settimanale (domenica) dà diritto sempre a riposo compensativo in altro giorno oltre, a scelta del lavoratore, all’ulteriore recupero in banca delle ore o al pagamento delle ore con la maggiorazione del 25%.
Nel caso di promozione a quadro direttivo in corso d’anno, si deve procedere alla liquidazione delle eventuali prestazioni aggiuntive in banca ore ancora da recuperare.
La riduzione oraria maturata fino alla data di passaggio alla categoria dei quadri direttivi e non goduta, può essere, a richiesta del lavoratore, liquidata o trasformata in ferie da usufruire.

Art. 4 bis - Lavoro al sabato / recupero
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 98 e art. 122 del CCNL, ai lavoratori che siano addetti ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, mercati ittici, con orario di lavoro comprendente anche il sabato, si conviene, fermo restando il limite massimo individuale di 20 volte all’anno, di avere diritto all’effettuazione di un riposo compensativo di 7 ore e 30 minuti da utilizzare in un giorno successivo a quello dell’effettuazione e concordato con l’Azienda.
A fronte di ciò non saranno riconosciuti il permesso aggiuntivo di 40 minuti né il compenso giornaliero aggiuntivo di euro 18,08 previsto dal CCNL (ex art. 98).
Resta peraltro inteso che la prestazione in giornata di sabato non dà diritto ad alcun compenso, essendo questo assorbito nel riposo compensativo successivamente fruito.

Art. 4 ter - Lavoro alla domenica / recupero
Premesso che per le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali situate in zone in cui l’attività bancaria tragga sviluppo dall’affluenza in domenica della popolazione rurale o dall’abitudine di questa di fare acquisti in detto giorno in quanto giorno di mercato, è stata autorizzata dagli organi competenti l’apertura dello sportello limitatamente al solo orario antimeridiano; che gli addetti interessati a tale servizio secondo turni di lavoro prefissati , nel limite massimo di 15 volte all’anno, hanno in deroga alla possibilità di recupero frazionato previsto dall’art. 7, 1° comma, Legge 22 febbraio 1934 n. 370, iniziato il riposo nel pomeriggio della domenica e goduto di un’ulteriore pausa di 24 ore consecutive in altro giorno della settimana successivo a quello dell’effettuazione e concordato con l’Azienda, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo; che in data 20 giugno 2002 veniva siglato un accordo sindacale regionale contenente la previsione di un riposo compensativo di 7 ore e 30 minuti a fronte del lavoro effettuato il sabato mattina in quanto addetti in una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, mercati ittici, senza diritto ad alcun compenso essendo questo assorbito nel riposo compensativo; si conviene quanto segue: a decorrere dal 1° gennaio 2007 il personale che a turno lavora nella giornata della domenica presso lo sportello di una Banca di Credito Cooperativo/Cassa Rurale ubicata in piazza ove si svolga in detta giornata il mercato, ovvero presso centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, ha diritto: a) ad iniziare il riposo nel pomeriggio della domenica; b) a godere di un’ulteriore giorno di riposo, ai fini della piena reintegrazione delle proprie energie fisiche e psichiche, da utilizzare in un giorno successivo a quello dell’effettuazione da concordarsi con l’Azienda; c) al pagamento di un’indennità di turno giornaliero festivo pari ad euro 40,00 per i lavoratori inquadrati nelle tre aree professionali e ad euro 60,00 per i lavoratori inquadrati nella categoria dei quadri direttivi.

Art. 5 - Figure professionali
[…]
d) Rotazioni
Ad integrazione di quanto recitato dall’art. 117 del CCNL, si stabilisce che nelle Bcc con organico superiore ai 35 lavoratori, coloro che svolgono le stesse mansioni da oltre tre anni, possono chiedere, per iscritto di essere assegnati ad altre mansioni equivalenti.
Tale richiesta verrà, compatibilmente con le esigenze di servizio, accolta entro sei mesi.
In mancanza di accoglimento della richiesta, le RSA o in assenza le OO.SS. locali, si attiveranno con le Bcc attraverso uno specifico confronto.
Tale procedura di verifica può essere effettuata anche a livello regionale.
[…]

Art. 6 - Misure di sicurezza
a) Sicurezza del lavoro
(escluse le competenze del D.Lgs 626/94 e successive modificazioni)
Misura antirapina

In conformità con l’art. 70 del CCNL 27/09/2005 ultimo comma della dichiarazione a verbale le Bcc sono impegnate a consultare il RLS, le RSA ove costituite e in assenza le OOSS locali o il personale dipendente, prima di adottare misure di sicurezza o variare quelle in atto.
Nell’eventualità che le misure di sicurezza da adottare non siano concordemente condivise, la soluzione del problema sarà rimessa alla Commissione Sindacale Regionale che, comunque per la materia in oggetto, potrà essere convocata in qualsiasi momento a richiesta di una delle parti.
Le Bcc si impegnano in ogni caso, ad abolire i sistemi di allarme acustico che possano essere uditi nel salone del pubblico.
In caso di rapina la filiale dovrà terminare l’operatività al pubblico e successivamente alle operazioni di chiusura i lavoratori usufruiranno di permessi retribuiti fino al termine della giornata lavorativa.
Atti criminosi
In caso di malattia o di infortunio derivante da atto criminoso o da incidente sul lavoro, le Bcc assumeranno l’onere delle visite mediche specialistiche eventualmente richieste dal lavoratore colpito, dietro presentazione di certificati medici e ricevute di pagamento.
In ogni caso le Bcc terranno a proprio carico l’onere relativo alle visite mediche specialistiche eventualmente richieste dal lavoratore colpito da evento criminoso.
In caso di assenza dal servizio conseguente ad atto criminoso o ad infortunio sul lavoro le Bcc conserveranno il posto di lavoro e l’intero trattamento economico anche oltre i limiti dell’art. 55 del CCNL vigente e fino ad un massimo di 30 mesi.
Le Bcc si impegnano a migliorare la preparazione del personale in materia di sicurezza ed a svolgere, ogni anno, una riunione (durante l’orario di lavoro) per illustrare, a tutto il personale, i dispositivi di sicurezza ed i comportamenti da assumere in caso di rapina.
Salvi i casi di negligenza, il cassiere sarà esonerato da responsabilità per i danni derivanti da rapina, per le somme occasionalmente detenute senza specifica autorizzazione oltre i limiti del massimale di copertura assicurativa o stabiliti dalle disposizioni interne.
Nell’ambito della tutela della sicurezza, le Bcc si impegnano ad utilizzare ditte specializzate per le operazioni di trasporto valori di importo ingente.
b) Condizioni igienico sanitarie
(escluse le competenze della 626 e successive modificazioni)
Le Bcc si impegnano ad incontrarsi con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con le RSA, OOSS locali ovvero in mancanza con il personale, per esaminare eventuali problemi circa le condizioni igienico - sanitarie dell’ambiente di lavoro, onde adottare le iniziative ritenute più opportune.
Nei casi di ristrutturazione o di costruzione di ambienti di lavoro, le Bcc provvederanno ad informare preventivamente il RLS, le RSA, OOSS locali ovvero in mancanza il personale, sul progetto e relativi tempi di realizzazione, al fine di permettere eventuali proposte di modifica scaturenti anche da eventuali sopralluoghi tecnici effettuati.
VDT
Gli addetti ai video terminali, il personale dei CED ed il personale che lavora in locali sotterranei continuativamente, effettueranno su loro richiesta annualmente appropriate visite specialistiche (vista, udito, ecc.) con onere a carico dell’azienda e durante l’orario di lavoro, c/o strutture sanitarie adeguatamente attrezzate.
Periodo di comporto
La Federazione regionale dichiara la propria disponibilità ad esaminare i casi di lavoratori che abbiano superato il periodo di conservazione del posto a causa di malattia.

Art. 11 - Rapporti con le organizzazioni sindacali
a) Informazioni generali
La Federazione Regionale provvederà a comunicare tramite posta elettronica alle OO.SS. firmatarie del presente contratto:
• Con cadenza mensile i dati relativi al lavoro straordinario svolto e il numero dei lavoratori interessati, nonché i dati relativi alla banca delle ore; gli elenchi riepilogativi, con suddivisione per azienda tra personale maschile e femminile, dei nuovi lavoratori con specificazione dei relativi inquadramenti, le assunzioni avvenute a termine, i contratti stipulati a tempo parziale, le trasformazioni di contratti da tempo pieno a tempo parziale e da tempo parziale a tempo pieno (con l’indicazione per i contratti a tempo parziale dell’eventuale lavoro supplementare), i rapporti di lavoro cessati, apprendisti professionalizzanti e contratti di inserimento;
• Con cadenza trimestrale i dati relativi alla raccolta diretta e indiretta, agli impieghi, al numero di operazioni svolte e al numero di addetti per unità produttive;
• Entro il mese di gennaio per ogni Bcc le ore di formazione, con suddivisione tra le ore effettuate in aula e le ore di autoformazione, (aziendali e regionali) effettuate da ogni lavoratore nel corso dell’anno precedente;
• Entro marzo il numero dei lavoratori presenti in azienda in base alle previsioni della legge n. 68/99 o delle precedenti normative, la quota di riserva spettante ed eventuali convenzioni in essere con la Provincia. I dati analitici riguardanti le rapine avvenute in regione nell’anno precedente suddivise per evento;
• Entro maggio gli importi complessivi delle retribuzioni corrisposte nell’anno precedente nell’ambito del territorio per cui è competente la Federazione stessa distinti per aree professionali e livelli, con indicazione del numero dei lavoratori cui si riferiscono (salve le aggregazioni necessarie per evitare approssimazioni a situazioni individuali) e distinti tra vecchi e nuovi assunti alla data del 31.12.2000.
• In caso di assunzioni di personale con contratto di qualsiasi natura o di fornitura di lavoro temporaneo, le Bcc informeranno le RSA o in mancanza le Organizzazioni Sindacali locali in merito ai nominativi, alla tipologia di contratto, alla durata, alla mansione svolta ed alla qualifica attribuita.
• A richiesta delle OO.SS, copie delle polizze di assicurazione stipulate dalle aziende a favore
dei lavoratori ai sensi degli articoli 43 e 71 del CCNL 27.09.2005;
• A richiesta delle OO.SS. la Federazione si impegna a consegnare per la singola Bcc l’organigramma completo di nominativi, di inquadramenti con l’indicazione dei responsabili e dei vice-responsabili nonché dei cassieri nominati.
b) Innovazioni tecnologiche e/o organizzative, ristrutturazioni aziendali
In caso di innovazioni tecnologiche e/o organizzative e ristrutturazioni aziendali che le Bcc volessero introdurre, quando comportino conseguenze sull’occupazione e/o sull’organizzazione del lavoro e/o trasferimento di lavoratori in altre unità produttive, verranno preventivamente fornite alle RSA o in loro mancanza alle Organizzazioni Sindacali locali adeguate informazioni.
L’argomento, a richiesta delle parti, formerà oggetto di esame preventivo in sede regionale con verbalizzazione delle conclusioni, quali esse siano, prima del passaggio delle decisioni aziendali a fasi operative.
c) Livelli occupazionali
Eventuali problemi di esuberi di personale presso le Bcc, dopo preventiva informativa alle Organizzazioni Sindacali locali, verranno esaminati in sede sindacale regionale, per verifica e ricerca di soluzioni idonee.
d) Società di servizi
In caso di costituzione di società di servizi da parte di una o più Bcc e/o da parte della Federazione Regionale, dopo preventiva informativa alle Organizzazioni Sindacali locali, le parti si impegnano ad incontrarsi per verificare i problemi organizzativi, professionali e normativi.
e) Fusioni ed incorporazioni
In caso di fusioni od incorporazioni relative a Bcc della regione, la Federazione Regionale si impegna, dopo preventiva informativa alle Organizzazioni Sindacali locali, a verificare con le Organizzazioni Sindacali regionali, prima del passaggio alla fase operativa, i problemi riguardanti il personale (organici, mobilità, tutela professionale), al fine di ricercare soluzioni idonee.
f) Situazione e prospettive aziendali
Successivamente all’approvazione del piano strategico le Bcc ne illustreranno il contenuto alle RSA o alle Organizzazioni Sindacali locali, e successivamente al personale durante l’orario di lavoro.
Si procederà ad una verifica per quanto attiene le ricadute sul personale cercando di convergere verso soluzioni condivise.
In caso contrario le Organizzazioni Sindacali locali potranno chiedere un incontro a livello regionale.
Su richiesta delle RSA o delle Organizzazioni Sindacali locali le Bcc si renderanno disponibili ad un incontro inerente l’andamento aziendale ed i fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione all’organizzazione del lavoro, ricercando di convergere verso soluzioni condivise.
In caso contrario le Organizzazioni Sindacali locali potranno chiedere un incontro a livello regionale.
Esaurita tale procedura la Bcc adotterà, comunque, le proprie determinazioni.
g) Ordinamento degli uffici e procedure di lavoro
Con riferimento all’art. 37 del vigente CCNL le Bcc si impegnano al puntuale adempimento previsto dal comma 2 di detto articolo.
L’ordinamento degli uffici e le relative procedure di lavoro dovranno essere comunicati per iscritto e illustrati durante il normale orario di lavoro, da parte delle Bcc al personale, una prima volta alla attuazione e successivamente in caso di variazione.
h) Azioni positive
Le aziende provvederanno ad attuare le disposizioni di cui alla L. 125 del 10.04.1991.
La Commissione paritetica Regionale va riunita almeno due volte l’anno, al fine di individuare interventi che favoriscano le pari opportunità uomo-donna.
A tale Commissione paritetica potranno partecipare fino a due membri per ogni Organizzazione sindacale firmataria il presente accordo.

Art. 13 - Part-time
A specifica ed integrazione di quanto previsto dall’allegato E al CCNL (disciplina del lavoro a tempo parziale) si conviene che:
a) l’Azienda con organico superiore ai 100 lavoratori è tenuta ad accogliere richieste di trasformazione da contratti a tempo pieno a contratti a tempo parziale nel limite di una unità per ogni 20 dell’organico in servizio a tempo indeterminato, con arrotondamento dell’eventuale residuo per difetto fino allo 0.49 e per eccesso dallo 0.50.
L’Azienda con organico inferiore ai 100 lavoratori è tenuta ad accogliere richieste di trasformazione da contratti a tempo pieno a contratti a contratti a tempo parziale nel limite di una unità per ogni 25 dell’organico in servizio a tempo indeterminato, con arrotondamento dell’eventuale residuo per difetto fino allo 0.49 e per eccesso dallo 0.50.
Presso ciascuna Azienda le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non possono essere superiori al 20% del personale in servizio a tempo pieno, con arrotondamento ad uno dell’eventuale frazione.
Per le assunzioni dall’esterno con contratti di lavoro a tempo parziale, è esclusa ogni misura di contingentamento;
b) destinatari della presente regolamentazione sono i lavoratori (quadri direttivi, impiegati 2^ e 3^ area professionale, ausiliari) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria del presente CIR;
c) presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto di lavoro a tempo parziale.
Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglio.
La graduatoria può essere consultata, a richiesta, dai diretti interessati.
d) la graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato:
¨ per assistenza a figli o affidati portatori di handicap grave;
¨ per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli, genitori e soggetto componente la famiglia anagrafica gravemente ammalati;
¨ per necessità di accudire a figli di età inferiore a 14 anni;
¨ motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300;
(in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 CCNL)
¨ motivi personali
e) a richiesta delle RSA, si terrà un incontro con l’Azienda, per consultare la graduatoria comprendente tutte le richieste finali pervenute e ricercare soluzioni condivise in presenza di richieste superiori ai limiti previsti.
Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti e secondo l’ordine della graduatoria.
Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale prevista al punto a) anche al di fuori dei mesi previsti e della graduatoria.
I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la durata massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio.
In caso di trasformazione del part time a tempo indeterminato questo non viene più conteggiato tra i part time in essere.
Nel caso in cui un part time venga concesso per almeno due anni, in forza del primo e secondo punto della graduatoria, questo non deve essere conteggiato tra i part time in essere.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio al contenuto dell’allegato E del CCNL.
Disciplina per la determinazione della graduatoria
La graduatoria viene stilata in base ai punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato:
¨ per assistenza a figli o affidati portatori di handicap grave punti 15
¨ per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli, genitori e soggetto componente la famiglia anagrafica gravemente ammalati punti 10
¨ per necessità di accudire a figli di età inferiore a 14 anni secondo l’ordine di punteggio:
figli da 0 a 3 anni punti 8
figli da 3 anni e 1 giorno a 6 anni punti 6
figli da 6 anni e 1 giorno a 10 anni punti 5
figli da 10 anni e 1 giorni a 14 anni punti 2
Per il personale con più figli la determinazione del punteggio avverrà come segue:
attribuzione, per il primo figlio, del punteggio più favorevole in relazione all’età, in misura intera;
attribuzione dei successivi punteggi, da sommarsi al precedente, in misura pari a 1/2 per il secondo figlio, ad 1/3 per il terzo figlio, ad 1/4 per il quarto e così via.
La mancanza del coniuge o del convivente comporta il raddoppio del punteggio di cui sopra.
A parità di punteggio prevarrà:
chi ha il figlio di età inferiore.
A parità di motivazione e requisiti prevarrà, nell’ordine, l’anzianità di servizio e l’età anagrafica del dipendente.
¨ motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 punti 3
(in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 CCNL)
¨ motivi personali punti 1
Il criterio di attribuzione dei vari punteggi è a titolo sperimentale e potrà, annualmente, essere rivisto su richiesta di una delle due Parti.

Art. 14 Ambito di applicazione e scadenza
Il presente contratto regionale di 2° livello composto da 14 articoli e dalle tabelle allegate, si applica a tutto il personale (esclusi i dirigenti) delle Banche di Credito Cooperativo associate alla Federazione Emilia Romagna ed al personale della stessa, in servizio alla data della sua stipulazione ed a quello assunto successivamente, salvo quanto diversamente disposto in ogni articolo.
[…]