Tipologia: CIA
Data firma: 5 maggio 2008
Validità: 01.01.2007 - 31.12.2010
Parti: Assicoop/Legacoop e Consiglio d'Azienda/Fisac-Cgil
Settori: Credito Assicurazioni, Assicoop Modena
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Verbale di accordo
Art. 1 Decorrenza e durata
Art. 2 Incontro annuale di informazione generale
Art. 3 Incontro annuale per gli inquadramenti
Art. 4 Orario di lavoro
Art. 5 Lavoro straordinario
Art. 6 Permessi per visite mediche, cure, analisi
Art. 7 Ferie
Art. 8 Missioni - Trasferimenti temporanei
Art. 9 Trasferimenti definitivi
Art. 10 Malattia
Art. 11 Part-time
Parte economica
Art. 12 Premio aziendale di produttività
Art. 13 Premio aziendale di variabile
Art. 14 Indennità ex art. 13 CCNL
Art. 15 Indicatori determinazione indennità quadri
Art. 16 Rimborsi spese
Art. 17 Rimborsi chilometrici
Art. 18 Prestiti
Art. 19 Mensa
Art. 20 Coperture assicurative
Art. 21 Corresponsione stipendi
Art. 23 Assemblee dipendenti - Permessi sindacali
Allegato "A" - Distribuzione orari di lavoro settimanali
Parte seconda (unicamente e complessivamente per il personale inquadrato ai sensi dell'Art. 60 CCNL Produttori di Agenzia)

Art. 1 Campo di attività/doveri/organizzazione del lavoro
Art. 2 Orario di lavoro
Art. 3 Periodo di prova
Art. 4 Formazione professionale
Art. 5 Composizione della retribuzione
Art. 6 Coperture assicurative
Art. 7 Mensa
Art. 8 Prestito auto
Art. 9 Ferie
Art. 10 Incontro di pre-budget
Art. 11 Budget produttivo individuale
Art. 12 Sistema premiante produttori
Art. 13 Norme interpretative del CCNL Parte 2 sul trattamento economico delle giornate di ferie per i produttori
Art. 15 Decorrenza e durata Parte 2 del Contratto Integrativo Aziendale

Contratto integrativo aziendale Assicoop Modena spa

Verbale di accordo
Il giorno 5 maggio 2008 in Modena, tra Assicoop Modena spa [….], assistiti da […] Legacoop Modena e il Consiglio d'Azienda […] assistiti da […] Fisac Cgil, si è convenuto di rinnovare il contratto integrativo aziendale.
Il presente accordo è composto da 38 pagine, compresa la presente, l'allegato "A" e tre schede.
Letto, approvato e sottoscritto a condizione che il presente accordo venga approvato in maniera definitiva rispettivamente dal consiglio di amministrazione dell'Assicoop Modena spa e dall'assemblea dei dipendenti.

Art. 2 Incontro annuale di informazione generale
Allo scopo di favorire i processi partecipativi, l'Azienda conferma il proprio impegno a fornire alla rappresentanza sindacale aziendale e nei termini previsti all'Art. 3 del CCNL vigente le informazioni riguardanti le principali variabili aziendali e più precisamente:
• Politiche ed obiettivi aziendali
• Budget aziendale
• Bilancio aziendale
• Rapporti tecnici
• Partecipazione in altre imprese
• Investimenti tecnologici
• Piani formativi
• Occupazione - Organici - Apprendisti (nei termini previsti all'Art. 7 CCNL)
• Qualità del servizio
• Progetti di modifica alla struttura organizzativa e/o all'organizzazione del lavoro
• Appalto
• Lavoro straordinario

Art. 4 Orario di lavoro
L'orario di lavoro settimanale è di 38 ore distribuito dal lunedì al venerdì; di 36 ore per il personale con "doppi turni" di lavoro o con orario di lavoro settimanale comprensivo del sabato.
Gli orari settimanali di lavoro e/o di apertura delle Agenzie sono quelli indicati nell'allegato " A " del presente accordo.
Agenzia di Carpi
In via sperimentale, dal 1/1/2008 e per tutto l'anno, verrà ridotto l'orario di apertura al pubblico del venerdì pomeriggio, che passerà dall'attuale 14,30-18,30 a 16,30-18,30. Le due ore di chiusura al pubblico (14,30 - 16,30) verranno utilizzate per Formazione-Informazione tecnica, recupero arretrati di back-office ed agevolazione nel recupero di monte ore.
Agenzia Grandi Clienti / 2651
possibilità di modulare l'orario di lavoro, in via sperimentale per il 2008, secondo il seguente meccanismo:
1. Nel periodo 1° marzo - 31 Ottobre sarà possibile, per il personale gestionale dell'Agenzia 2651 rimodulare di ½ ora l'orario di lavoro al fine di anticipare l'uscita serale o di ritardare l'entrata, fermo restando l'espletamento giornaliero delle ore di lavoro previste, alle seguenti condizioni:
2. L'orario di riferimento dell'Agenzia non viene modificato.
3. La rimodulazione di ½ ora può avvenire con ritardo di entrata, al mattino, anticipo di uscita serale e/o riduzione della pausa pranzo.
a. Deve essere garantito il servizio, all'interno dell'orario di riferimento dell'Agenzia, in tutti i settori di attività (Cassa - Assunzione RCA - Cauzioni - Assunzione Rami Elementari - Sinistri
b. Sarà quindi possibile per un operatore usufruire della rimodulazione a condizione che ci sia la dovuta copertura nei vari servizi con professionalità adeguata.
c. Qual ora per qualunque motivo (malattia o impedimenti improvvisi) chi sta dando la copertura del servizio ad una collega che utilizza la rimodulazione, dovesse assentarsi, anche nel corso della giornata, viene revocata la rimodulazione concessa.
d. Durante il periodo ferie deve comunque essere garantita la copertura dei servizi; se ciò non fosse possibile si sospende la rimodulazione.
4. La rimodulazione concessa deve essere programmata dalla Coordinatrice Gestionale o dal Capocanale, con almeno una settimana di anticipo, va comunicata all'ufficio paghe entro tale termine e deve avere la durata minima di due settimane.
5. Nel periodo 1° Novembre - 28 febbraio non sarà possibile, in considerazione dei particolari picchi di lavoro, gestire la rimodulazione.
Entrambe le sperimentazioni saranno oggetto di un incontro di verifica fra le parti da tenersi entro il 28 febbraio 2009.

Art. 5 Lavoro straordinario
Fermo restando quanto previsto all'Art. 14 del vigente CCNL, il dipendente potrà optare fra pagamento e recupero delle ore di straordinario.
Nel caso però di superamento, nel corso dell'anno, di ottanta ore di lavoro straordinario si dovrà utilizzare solo ed unicamente l'istituto del "riposo compensativo".
Il recupero andrà programmato con i diretti responsabili ed effettuato compatibilmente con le esigenze aziendali.
Si precisa che nel caso di utilizzo dell'istituto del "riposo compensativo" verranno pagate le sole maggiorazioni salariali previste dal CCNL.
Le ore straordinarie dell'esercizio precedente, da recuperare come "riposo compensativo", dovranno essere utilizzate entro e non oltre il 30 settembre dell'esercizio in corso.
Superata tale data le ore residue verranno pagate con la mensilità di ottobre.

Art. 6 Permessi per visite mediche, cure, analisi
Fermo quanto previsto all'Art. 22 - Permessi, del vigente CCNL, verranno concessi permessi per visite mediche, cure ed analisi, con possibilità di recupero e/o non retribuiti. Il dipendente produrrà adeguata certificazione, in relazione alla richiesta di permesso oggetto del presente articolo.

Art. 11 Part-time
Criteri
a) potranno accedere al lavoro part-time tutti i dipendenti, esclusi quelli con responsabilità gerarchiche o compiti di coordinamento, che abbiano almeno 2 anni di anzianità aziendale, salvo casi di particolare gravità;
b) per accedere al part-time è necessario presentare domanda scritta alla Direzione. L'Impresa si impegna a dare risposta alle domande di part-time entro 3 mesi dalla loro presentazione;
c) L'accesso al Part-time viene regolamentato sulla base dei seguenti criteri, elencati in ordine d'importanza:
• Motivi di salute
• Gravi motivi familiari
• Particolari esigenze di ordine personale
L'azienda definirà una graduatoria cronologica delle domande presentate.
La graduatoria sarà consultabile su richiesta della rappresentanza sindacale aziendale.
d) in tutti i casi la concessione del part-time è subordinata alla condizione che essa non determini gravi disfunzioni organizzative nell'unità di appartenenza;
e) l'Azienda verificherà le condizioni per un positivo accoglimento delle richieste esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative aziendali;
f) il dipendente a cui verrà concesso il part-time potrà essere trasferito in altri uffici o sedi ed adibito a mansioni coerenti con il livello di inquadramento di appartenenza.
L'eventuale trasferimento proposto al dipendente e da questi accettato non darà diritto ad alcuna indennità né ad alcun rimborso spese, anche nel caso ciò costituisca allontanamento dalla precedente sede di lavoro.
Durata
Il dipendente a part-time potrà chiedere il rientro all'orario a tempo pieno superato il periodo minimo di 2 anni. Tale rientro verrà concesso o meno, nell'ambito dello stesso livello di appartenenza, in ragione delle esigenze aziendali, organizzative e di organici.
Orario
L'orario settimanale del part-time sarà definito di volta in volta fra le Parti.
È possibile superare l'orario giornaliero stabilito oltre che per la partecipazione a corsi di formazione professionale, per eventuali recuperi di permessi.
Trattamento economico e normativo
1. Ai fini retributivi il trattamento economico e normativo sarà matematicamente proporzionale all'orario effettuato, salvo quanto previsto all'Art. 12 - Premio Aziendale Variabile - del presente accordo.
2. I lavoratori a part-time non hanno diritto alla mensa (vedi Art. 19 - Mensa).
Semifestività dipendenti part-time
Come previsto dall'Art. 15) del vigente CCNL sono considerate semifestive pomeridiane le seguenti giornate:
14 agosto 2 novembre 24 dicembre 31 dicembre
I dipendenti che effettuano orario part-time esclusivamente al mattino usufruiranno, nelle sopraindicate semifestività, della riduzione proporzionale dell'orario, in correlazione alle riduzioni previste per i dipendenti full time.
Precisazioni
L'utilizzo del part-time per svolgere una seconda attività lavorativa che contrasti con l'obbligo di fedeltà (ex Art. 2105 C.C.) è motivo di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa.

Parte seconda
(unicamente e complessivamente per il personale inquadrato ai sensi dell'Art. 60 CCNL Produttori di Agenzia)
Art. 2 Orario di lavoro

Il personale inquadrato all'Art. 60 del vigente CCNL dovrà effettuare di norma l'orario settimanale previsto dall'Art. 13 del CCNL stesso. Tuttavia si conviene sulla opportunità di non considerare rigidamente tale limite in considerazione della particolare attività da loro svolta. I produttori di Agenzia dovranno comunque concordare giornalmente, con i propri responsabili, i piani di lavoro e rendersi reperibili negli orari e nei modi da concordarsi caso per caso. Si conviene altresì che le ore di lavoro possano essere distribuite anche su sei giorni settimanali.