Tipologia: CCNL
Data firma: 6 aprile 1995
Validità: 31.03.1995 - 30.03.1999
Parti: Ucict e Fenasalc-Cisal
Settori: Commercio, Turismo, Imprese minori(fino a 8 dipendenti)
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Indice
Proprietà privata
Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Titolo II - Classificazione del personale
Art. 2
Titolo III - Assunzione - Documentazione - Esclusione dalle quote di riserva - Lavoro extra
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Titolo IV - Periodo di prova
Art. 7
Titolo V - Orario di lavoro
Art. 8
Art. 9
Titolo VI - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Titolo VII - Lavoro straordinario
Art. 13
Titolo VIII - Riposo settimanale - Festività - Ferie
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Titolo IX - Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Titolo X - Trasferte - Mezzi di trasporto per servizio
Art. 20
Art. 21
Titolo XI - Malattie - Infortuni
Art. 22
Titolo XII - Sospensione del lavoro
Art. 23
Titolo XIII - Anzianità di servizio
Art. 24
Titolo XIV - Gratifica natalizia
Art. 25
Titolo XV - Cassa assistenza previdenza - Trattamento di fine rapporto TFR
Art. 26
Titolo XVI - Trattamento economico
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Titolo XVII - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Titolo XVIII - Trattamento di fine rapporto
Art. 37
Titolo XIX - Indumenti ed attrezzi di lavoro
Art. 38
Titolo XX - Lavoratori inabili
Art. 39
Titolo XXI - Tutela dei tossicodipendenti
Art. 40
Titolo XXII - Lavoro part-time - Genitori di inabili e tossicodipendenti
Art. 41
Art. 42
 Art. 43
Titolo XXIII - Contratto di formazione e lavoro.
Art. 44
Titolo XXIV - Apprendistato

Art. 45
Art. 46
Art. 47
Titolo XXV - Contratti d'inserimento
Art. 48
Titolo XXVI - Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Titolo XXVII - Aziende di stagione e contratto a termine

Art. 52
Costituzione rapporto di lavoro - Periodo di prova - Preavviso
Art. 53
Ulteriore disposizione per assunzioni a termine
Art. 54
Trattamento economico - Vitto alloggio
Art. 55
Ferie - Gratifica natalizia
Art. 56
Congedo matrimoniale
Art. 57
Lavoro part-time
Art. 58
TFR - Cassa assistenza previdenza
Art. 59
Titolo XXVIII - Personale con orario di lavoro discontinuo
Art. 60
Titolo XXIX - Esclusività di stampa - Archivio contratti - Distribuzione contratti
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Titolo XXX - Stipulazione contratti integrativi
Art. 65
Titolo XXXI - Reclami e controversie
Art. 66
Titolo XXXII - Centro di assistenza contrattuale
Art. 67
Titolo XXXIII - Pensione integrativa
Art. 68
Titolo XXXIV - Decorrenza e durata
Art. 69
Titolo XXXV - Diritti sindacale - Trattenute sindacali
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Titolo XXXVI - Codice disciplinare (Redatto al sensi dell'art. 7 della legge n. 300, del 20 maggio 1970)
Art. 73 - Doveri del lavoratore.
Disposizioni disciplinari
Titolo XXXVII - Composizione delle controversie
Art. 74
Allegati
Allegato A
1) Contribuzione al 18%
2) Contribuzione al 12 %
Allegato B
Allegato C (Contratto formazione lavoro)
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore turismo (imprese minori)

L'anno millenovecentonovantacinque il giorno sei del mesi di aprile tra la Ucict - Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo rappresentata […] dal Centro Studi Ancl - Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro […] e la Fenasalc-Cisal - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio […], la Cisal - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi […]
Visti il CCNL del 28 maggio 1992 e le successive modifiche ed integrazioni, nonché i relativi accordi si è stipulato quale rinnovo il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende del settore Turismo e Pubblici Esercizi, aventi alle proprie dipendenze fino ad otto dipendenti; esso si compone:
a) - Premessa;
b) - Indice;
c) - Titoli: XXXVII;
d) - Articoli: 74;
e) - Allegati: A) - B) - C).
Letti ed approvati dai rappresentanti delle organizzazioni stipulanti.

Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere in tutte le aziende sotto indicate che hanno alle proprie dipendenze fino ad 8 (otto) dipendenti.
Le aziende possono superare il limite di otto unità per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.
I dipendenti assunti a tempo determinato non vengono mai computati nel limite numerico delle otto unità.
Per le aziende a carattere stagionale si rimanda all'art. 60 del presente contratto.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili, tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per la formazione professionale, da Enti pubblici nazionali o regionali o della CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro.
[…]
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

a) Aziende pubblici esercizi
- bar, caffè, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni esercizio similare ove si somministrano bevande contemplate nell'articolo 23 del D.M. 8 maggio 1976;
- ristoranti, trattorie, tavole calde, self-services, fast-foods, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari; - chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
- gelaterie, cremerie, negozi di pasticceria e confetteria e similari, anche di natura artigianale;
- locali notturni, taverne, sale da ballo e similari;
- sale da gioco e similari;
- posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie, autostradali, stradali, aree marittime fluviali, lacuali, e pescinali;
- spacci aziendali; aziende per la ristorazione collettiva; aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti;
- aziende pubblici esercizi annessi a stabilimenti balneari, fluviali, lacuali e pescinali di qualsiasi tipo.
b) Aziende alberghiere
- alberghi, hotels meublès, pensioni, locande e similari;
- ostelli, residences villaggi turistici, colonie climatiche. case di vacanza, approdi turistici ed esercizi similari;
- alberghi diurni ed attività similari.
Per aziende alberghiere sono intese quelle la cui classificazione a stelle non superi il numero di 4 (quattro); sono escluse, pertanto, le aziende con classificazione a stelle superiore a 4 (quattro) e quelle considerate di lusso.
c) Complessi turistici - Ricettivi dell'aria aperta
- campeggi e villaggi turistici indipendentemente dalla loro classificazione come previsti dalla Legge n. 217 del 17.05.1983 e successive modificazioni ed integrazioni.
d) Stabilimenti balneari
- stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e pescinali.
e) Imprese di viaggi e turismo
- le imprese che svolgono in tutto o in parte le attività di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni ed integrazioni, imprese di viaggi - agenzie, uffici, ecc..;
- Operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali religiose, giovanili e simili che svolgono attività di intermediazione o organizzazione turistica.
f) Imprese interinali
- imprese interinali costituite secondo le normative di legge che raggruppano figure professionali operanti nei settori di cui al presente contratto.

Titolo II - Classificazione del personale
Art. 2

[…]
Le parti demandano al Centro Servizi, art. 67 del presente contratto, il compito di approfondire i temi connessi alla classificazione del personale.
I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle parti contraenti del presente accordo per le relative applicazioni.

Titolo III - Assunzione - Documentazione - Esclusione dalle quote di riserva - Lavoro extra
Art. 4

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti e dichiarazioni del lavoratore:
[…]
- libretto di "idoneità sanitaria" per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari;
[…]

Titolo V - Orario di lavoro
Art. 8

La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle aziende è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali distribuito su cinque o sei giornate lavorative. Ad essa è commisurata la retribuzione.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa.
Conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Non sono altresì da considerarsi come lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 (quindici) minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero e comunque quanto previsto dall'art. 5 del R.D. 1 0 settembre 1923, n. 1955.
La durata normale di lavoro per i dipendenti con mansioni discontinuo o di semplice attesa di cui all'art. 60 è fissato nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di tre frazioni, la cui durata e determinazione, compreso i turni di riposo settimanali ed i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro.
La durata del tempo per la consumazione dei pasti è di due ore al giorno e viene stabilito dal datore di lavoro.
Diverse condizioni di orario sono demandate alla contrattazione integrativa provinciale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal datore di lavoro.
In relazione alle particolari esigenze del settore turismo e delle aziende di pubblici esercizi, al fine di migliorare il servizio ai consumatori, con particolare riguardo ai flussi di clientela e di utenza, l'orario complessivo annuale di lavoro pari a n. 2080 (40 X 52) maggiorato sino a 2200 ore, potrà essere ridistribuito nel corso dell'anno, con un aumento settimanale di 12 ore e per un massimo di quattro mesi l'anno e dovrà essere ricuperato nei periodi di minor lavoro o retribuito con una maggiorazione del 10%. (Orario ultrasettimanale).
[…]
Parteciperanno a livello locale alla contrattazione aziendale le Organizzazioni Sindacali stipulanti.
Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrà uscire dall'azienda senza esserne autorizzato.
[…]
Gli orari di lavoro praticati nell'azienda devono essere comunicati all'ispettorato Provinciale del Lavoro se svolti in regime di flessibilità.
[…]

Art. 9
L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di quattro ore e mezza.
Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le quattro ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno mezza ora ai sensi della legge n. 977/67 ed eventuali sue modificazioni.

Titolo VI - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Art. 12

[…]
Il personale addetto nei locali notturni il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 24,00 alle ore 6,00 dovrà osservare un riposo di almeno 12 ore consecutive prima di riprendere il lavoro.

Titolo VII - Lavoro straordinario
Art. 13

[…]
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinaria a carattere individuale nel limite di 200 ore annue.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo VIII - Riposo settimanale - Festività - Ferie
Art. 14

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione; pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle aziende e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale; le aziende esercenti la vendita al minuto o in genere attività rivolte a soddisfare bisogni del pubblico.
In riferimento al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 339 ed in applicazione dell'art. 3, le parti concordano di demandare le tematiche del presente D.P.R. alla contrattazione provinciale.

Titolo IX - Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare
Art. 18

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Titolo XIX - Indumenti ed attrezzi di lavoro
Art. 38

Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione i lavori.

Titolo XX - Lavoratori inabili
Art. 39

Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere le consulenze e gli interventi di strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.
I lavoratori inabili non rientrano nel computo del limite numerico degli 8 (otto) dipendenti per l'applicazione del presente contratto.

Titolo XXI - Tutela dei tossicodipendenti
Art. 40

Le parti si incontreranno almeno una volta l'anno a livello regionale allo scopo di individuare le realtà ove costituire comitati bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi sanitari ed inserimento/ mantenimento nella realtà produttiva.
Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscono nei progetti riabilitativi della USL o di comunità terapeutiche che rispettano le prescrizione ricevute, qualora si rendesse necessario, va concessa l'aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini dell'anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture in aggiunta al periodo d comporto.
L'aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica delle strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali, anche in ragione della loro specificità.
I lavoratori tossicodipendenti non rientrano nel numero delle otto unità previste per l'applicazione del presente accordo.

Titolo XXII - Lavoro part-time - Genitori di inabili e tossicodipendenti
Art. 41

[…]
I lavoratori assunti a part-time rientrano nel computo del limite numerico degli 8 (otto) dipendenti, proporzionalmente all'orario di lavoro effettivamente svolto.

Titolo XXIII - Contratto di formazione e lavoro.
Art. 44

[…]
L'Ucict per mezzo del proprio ente Enfrau e la Cisal per mezzo dell'Ecap, unitariamente convengono di approntare corsi di formazione teorici in sostituzione di quelli d'obbligo impartiti dal datore di lavoro.
A tale scopo sarà insediata una apposita commissione che studierà le modalità pratiche per l'effettuazione in comune dei predetti corsi.
I dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro, non rientrano nel computo numerico degli 8 (otto) dipendenti per tutta la durata del periodo di formazione.
Nel caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato tale esclusione si protrae per ulteriori 2 (due) anni.

Titolo XXIV - Apprendistato
Art. 45

La disciplina dell'apprendistato è regolato dalle norme di legge, e dalle disposizioni del presente contratto.
[…]
Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, valgono le norme di legge.
[…]
I dipendenti assunti in qualità di apprendisti non rientrano nel computo del limite numerico degli 8 (otto) dipendenti per tutta la durata dell'apprendistato e per ulteriore 2 (due) anni dalla data di qualificazione.

Titolo XXVI - Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore - Ambiente di lavoro
Art. 49

Le parti firmatarie del presente accordo, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende convengono di promuovere la ricerca l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di leggi vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.

Art. 50
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiatura, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivo di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivo di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivo di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al datore di lavoro o al preposto;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivo di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al preposto, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Art. 51
Le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno a livello regionale su richiesta di una delle parti, per valutare, sulla base di dati in possesso dalle Organizzazioni stipulanti.
L'Ucict nei confronti delle aziende associate, si impegna a rafforzare l'iniziativa rivolta ad un generale rispetto, delle norme relative all'ambiente, con particolare riguardo allo smaltimento degli eventuali rifiuti tossici e nocivi.

Titolo XXVII - Aziende di stagione e contratto a termine
Art. 52

[…]
Ai fini dell'applicazione del presente contratto, il limite numerico previsto dall'art. 1 (assunzioni fino ad otto dipendenti) non si applica a tutte le aziende a carattere stagionale

Ulteriore disposizione per assunzioni a termine
Art. 54

L'orario di lavoro è fissato in otto ore giornaliere, mentre per i lavoratori di cui al successivo art. 60 è fissato fino ad un massimo di dieci ore giornaliere o sessanta settimanali, da svolgere in base alle esigenze dell'azienda in riferimento ai periodi di maggiore intensità lavorativa, sempre in armonia ed in ottemperanza delle norme vigenti.
Nel fissare tale durata di lavoro si tiene conto del fatto che le aziende di stagione non possono a priori conoscere l'entità del lavoro da svolgere che è caratterizzato dalle prenotazioni e disdette della clientela, dagli eventi atmosferici, dalle condizioni climatiche, nonché da altri e molteplici eventi che possono comunque ripercuotersi sull'attività aziendale.
La distribuzione dell'orario settimanale è fissato in sei giornate, mentre la distribuzione dell'orario giornaliero non potrà essere superiore a tre frazioni o turni.
L'orario per la consumazione, da parte del lavoratore, dei pasti (mezzogiorno e sera), delle colazioni (prima mattina, meta mattina e pomeriggio) è fissato in complessive due ore giornaliere.
Tale orario non viene mai considerato orario effettivo lavoro. Il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della sua persona, la consumazione dei pasti e colazioni, il pernottamento non è considerato tempo a disposizione del datore di lavoro.

Titolo XXVIII - Personale con orario di lavoro discontinuo
Art. 60

Sempre in osservanza della tabella indicante le occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1 del D.R.L. 15 marzo 1923, n. 692, approvata con R.D. del 6 dicembre 1923, n. 2657 e pubblicata nella G.U. n. 299 del 21 dicembre 1923, sono considerati tali le seguenti figure professionali:
a) - custodi;
b) - guardiani diurni e notturni;
c) - portieri;
d) - uscieri ed inservienti;
e) - commessi di negozio nella città con meno di 50 mila abitanti;
f) - camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere;
g) - personale addetto ai lavori di carico scarico;
h) - addetti ai centralini telefonici privati;
i) - impiegati di albergo le cui mansioni implichino i rapporti con la clientela, così detti impiegati di bureau come ad esempio: cassieri, segretari, addetti al ricevimento;
l) - interpreti alle dipendenze di alberghi o agenzie di viaggio e turismo.

Titolo XXX - Stipulazione contratti integrativi
Art. 65
Dopo un mese dalla firma del presente contratto per ogni provincia potranno essere stipulati contratti provinciali integrativi per regolamentare quanto ad essi specificamente demandato per competenza dal presente contratto.

Titolo XXXI - Reclami e controversie
Art. 66

Per l'esame e la risoluzione di tutte le controversie inerenti l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto e di contratti integrativi le parti si impegnano in tempestivi incontri e convengono che, prima di adire le vie giudiziarie, oltre a rivolgersi al Centro di Assistenza Contrattuale dovrà essere in ogni caso essere tentata la conciliazione tramite le Organizzazioni contraenti ai diversi livelli.

Titolo XXXII - Centro di assistenza contrattuale
Art. 67

Le parti sentono la necessita di costituire un Centro di Assistenza Contrattuale paritetico per esaminare, per gestire servizi comuni e proporre soluzione alle tematiche appresso specificate:
a) assistere le imprese che ne facciano richiesta per l'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987;
b) esaminare le problematiche relative alle direttive dell'Unione Europea concernente l'istituzione di procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori;
c) approfondire i temi connessi alla classificazione del personale, con particolare riferimento all'esame comparativo con i sistemi turistici della piccola azienda in atto nei sistemi turistici di altri paesi, con particolare riguardo a quelli dell'Unione Europea e dell'area Mediterranea ed alla necessità di adeguamento al processo di trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto.

Titolo XXXIV - Decorrenza e durata
Art. 69
[…]
Le parti verificheranno nell'ambito delle imprese minori e compatibilmente con le loro esigenze lo stato di avanzamento delle procedure di pari opportunità per le donne.

Titolo XXXV - Diritti sindacale - Trattenute sindacali
Art. 70

Le parti riconoscono, che data la tipicità delle imprese e la loro ridotta dimensione operativa non è possibile l'individuazione di normativa sindacali di carattere generale, ma intendono comunque salvaguardare la partecipazione del lavoratore alla vita sindacale, e perciò viene concordato che ciascun lavoratore potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali retribuiti nei limiti di dieci ore, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali del lavoratore.

Titolo XXXVI - Codice disciplinare (Redatto al sensi dell'art. 7 della legge n. 300, del 20 maggio 1970)
Art. 73 - Doveri del lavoratore.

Il lavoratore deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:

2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del contratto collettivo applicato in azienda e delle disposizioni attuative con la massima diligenza ed assiduità;

6) divieto assoluto di ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'azienda ovvero per quanto previsto dal contratto collettivo o da disposizioni legislative;
7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'azienda e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il contratto collettivo applicato e con leggi vigenti.

Disposizioni disciplinari
I Lavoratori che si renderanno inadempienti ai doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati in base alla gravita dell'inadempienza commessa con:
1) - rimprovero verbale;
2) - rimprovero scritto;
3) - multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
4) - sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
[…]
I provvedimenti del rimprovero verbale, scritto o della multa e/o sospensione saranno presi nei confronti dei lavoratori che:

b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendono e/o ne anticipano la cessazione;
d) non eseguono il lavoro assegnato con assiduità ovvero lo eseguono con noncuranza e/o negligenza,
e) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quant'altro esistente presso l'azienda;
f) contravvengono al divieto di fumare ove tale divieto sia indicato con apposito cartello ovvero sia stata fatta regolare comunicazione di divieto di fumare durante l'orario di lavoro;

h) non rispettino le norme e le regolo stabilite nel contratto collettivo applicato in azienda o che portino pregiudizio alla sicurezza alla disciplina, all'igiene ed alla morale.
È evidente che il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto saranno adottati per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per le mancanze di maggior rilievo.
[…]
Il lavoratore risponde in proprio delle perdite e di danni arrecati all'azienda per quanto ad esso imputabili per negligenza o colpa grave.

Titolo XXXVII - Composizione delle controversie
Art. 74

Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e modalità stabilite dal presente articolo.
[…]

Allegati
Allegato C (Contratto formazione lavoro)
Art. 2

Il progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento di ingresso e quello finale da conseguire al termine del contratto di formazione e lavoro.
Il contratto di formazione e lavoro dovrà risultare da atto scritto.
Il contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di qualifiche elevate (Tipo "A. 1 ") è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 2 livello di inquadramento ed avrà durata di 24 mesi. Tali contratti devono prevedere una formazione teorica pari a 130 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di formazione e lavoro mirato ala acquisizione di qualifiche intermedie (Tipo "A.2") è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 3 e 4 livello di inquadramento ed avrà una durata di 24 mesi. Tali contratti devono prevedere una formazione teorica pari a 80 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante una esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo (Tipo "B") avrà una durata massima di 12 mesi e deve prevedere una formazione teorica pari a 20 ora da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
[…]
La formazione teorica-pratica sarà effettuata dal personale qualificato o dal datore di lavoro, nonché dai propri familiari collaboratori.

Art. 3
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sarà assicurata il trattamento economico e normativo di cui al presente CCNL.
[…]

Art. 4
Progetto contratto di formazione e lavoro al sensi dell'art. 3 della legge n. 863/84 e successive modificazioni ed integrazioni. (fac-simile)