Legge 28 luglio 2016, n. 154
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.
G.U. 10 agosto 2016, n. 186

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SICUREZZA AGROALIMENTARE

Art. 1
Semplificazioni in materia di controlli

1. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i produttori di cui al comma 1 che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 350 kg di olio per campagna di commercializzazione».
2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «depositi di prodotti petroliferi» sono inserite le seguenti: «e di olio di oliva».
3. Al secondo comma dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
«2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti».
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, lettera i), del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.
5. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti europei in materia di DOP e IGP, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, nonché per ciascuna indicazione geografica di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 251 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
7. Gli animali della specie bovina, come definiti dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, qualora destinati alla sola commercializzazione nazionale, sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, in materia di identificazione e registrazione dei bovini, in seguito al riconoscimento della piena operatività della banca dati informatizzata nazionale da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1760/ 2000.
8. Il detentore di animali di specie bovina è responsabile della tenuta dei passaporti per i soli animali destinati al commercio intracomunitario.
9. Il comma 5 dell'articolo 4 e il comma 13 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, sono abrogati.
10. All'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «zootecnica e forestale» sono inserite le seguenti: «, nonché l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario,».
11. All'articolo 25 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica previo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015».
12. A decorrere dall'anno 2017, i costi delle attività di controllo previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010, sono sostenuti dai destinatari degli incentivi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la quota delle tariffe di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, da riconoscere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le attività di cui al primo periodo del presente comma a decorrere dal 1º gennaio 2017. La quota delle tariffe di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è definita sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attività ed è versata dal gestore dei servizi energetici (GSE) Spa all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 2
Parità tra i sessi nei consorzi di tutela

1. All'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, dopo il comma 17 è inserito il seguente:
«17-bis. Lo statuto dei consorzi di tutela prevede che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251».
2. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Lo statuto dei consorzi costituiti ai sensi del comma 1 deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251».
3. I consorzi di tutela provvedono ad adeguare i propri statuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. I consorzi di tutela assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota riservata al sesso meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

 

Art. 3
Disposizioni in materia di servitù

1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori, nonché il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza l'esecuzione dei lavori di cui al primo periodo, tenendo in debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i terreni agricoli adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro e l'eventuale risarcimento del danno causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni e alle attrezzature di produzione.

 

Art. 4
Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al primo periodo, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni».
2. Al fine di garantire la trasparenza e la celerità dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole e conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP), prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è fatta salva in ogni caso l'applicazione delle forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle province autonome.

 

Art. 5
Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali

1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, fatta salva la normativa prevista in materia di controlli sanitari, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;
c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;
e) revisione dei procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, al fine di ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura;
f) introduzione di meccanismi, di tipo pattizio, con le amministrazioni territoriali in relazione ai procedimenti amministrativi di loro competenza, al fine di prevedere tempi di risposta delle amministrazioni inferiori ai termini massimi previsti, ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura;
g) armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti, sulle produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea e la produzione biologica, e contro le frodi agroalimentari, al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza, nonché al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente, fatte salve le competenze delle Autorità individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, nonché del Ministero della salute ai fini dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;
h) revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 6
Delega al Governo in materia di società di affiancamento per le terre agricole

1. Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un decreto legislativo per la disciplina delle forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;
b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore agricolo;
c) definire le modalità di conclusione dell'attività di affiancamento, prevedendo le seguenti alternative:
1) la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro;
2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo;
3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi diversi da quelli contemplati ai numeri 1) e 2);
d) definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi;
e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;
f) definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;
g) prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;
h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento;
i) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi di recesso anticipato dal rapporto di affiancamento;
l) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore agricolo per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli.
2. Ai giovani imprenditori agricoli di cui al presente articolo è comunque fatto obbligo, entro il termine stabilito con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, di dimostrare di aver apportato innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate.
3. Al fine di agevolare il pieno trasferimento delle competenze dal soggetto ultra-sessantacinquenne o pensionato al giovane imprenditore agricolo, sono favorite tutte le azioni volte alla formazione e alla consulenza specializzata.
4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

 

Art. 7
Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche

1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogati.
2. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attività agricole e di acquacoltura con metodo biologico.
3. I modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali, nonché la modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato III del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, sono definiti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei dati fra questi.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.
5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB.

 

Art. 8
Modifica all'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di controversie riguardanti i masi chiusi

1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dal seguente:
«2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto a un adeguato mantenimento vita natural durante secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso cada in successione, oppure all'usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o di parte di esso è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Alla proposizione della domanda si applica l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni».

 

Art. 9
Disposizioni in materia di indennità espropriative giacenti

1. Al fine di favorire lo svincolo delle indennità espropriative giacenti, le ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio sono autorizzate a consentire alle articolazioni provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo, nonché a rilasciare ad esse copia della relativa documentazione. La consultazione è consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l'individuazione degli aventi titolo, tra gli associati o tra coloro che rilascino apposito mandato alle predette articolazioni provinciali, e per l'eventuale assistenza per la riscossione delle somme dovute.
2. Per indennità espropriative giacenti si intendono le somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, ivi comprese quelle relative a occupazioni temporanee e d'urgenza, di aree non edificabili, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Tale presunzione è ammessa qualora agli atti delle competenti ragionerie territoriali dello Stato non risultino pendenti azioni giudiziarie ovvero non vi siano istanze di aventi titolo, risalenti a meno di cinque anni, finalizzate alla riscossione dell'indennità.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 10
Contributo al CONOE

1. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione dell'attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali e animali esausti e al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE), di cui all'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti, a decorrere dall'anno 2017 il contributo di cui all'articolo 233, comma 10, lettera d), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 è determinato nelle seguenti misure, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:
a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg;
b) oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0108/kg;
c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg;
d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 233, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): euro 0,0102/kg.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale ed è versato al CONOE ovvero al sistema alternativo di cui all'articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza trimestrale, a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Del contributo è data evidenza riportando nelle fatture di vendita la dicitura: «Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto», anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il CONOE disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.
3. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del CONOE. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:
a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità eguale o inferiore a cinque litri;
b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità eguale o inferiore a un litro;
c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità eguale o inferiore a 500 grammi;
d) gli oli e i grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette nonché i prodotti alimentari con questi conservati;
e) gli oli e i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.
4. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal CONOE, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica ai sensi dell'articolo 233, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

Art. 11
Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile, quando vi siano obbligate, aderiscono ai consorzi e ai sistemi di raccolta previsti dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale alle quali aderiscono, la cui iscrizione è efficace nei riguardi di tutti gli associati. L'iscrizione effettuata dall'articolazione territoriale ha effetto retroattivo e si considera efficace sin dal momento di insorgenza dell'obbligo a carico della singola impresa. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e i sistemi di raccolta procedono all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, prevedendo le modalità per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle articolazioni territoriali iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentata.
2. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione. Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva.
3. Il comma 1 dell'articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000».

 

Art. 12
Esercizio dell'attività di manutenzione del verde

1. L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:
a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b).
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 13
Costituzione di cauzioni verso lo Stato o altri enti pubblici

1. All'articolo 1, lettera b), della legge 10 giugno 1982, n. 348, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo testo unico».

 

Art. 14
Disposizioni per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agroalimentari

1. All'articolo 2 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero, a norma dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180, possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori di cui al comma 2 del presente articolo nei contratti di cessione di latte crudo. In caso di azione proposta anche dalle imprese somministranti il latte crudo, si procede alla riunione dei giudizi».

 

Titolo II
DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Art. 15
Delega al Governo per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale

1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, nel rispetto dei principi e criteri direttivi del capo I e degli articoli 8, 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e tenuto conto dei relativi decreti attuativi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, nonché al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare.
2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione delle competenze e riordino degli enti, società ed agenzie vigilati, anche a seguito dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi da 381 a 383, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'articolo 1, commi da 659 a 664, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, prevedendo modalità di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscano l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali e la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti dei loro organi nei settori in cui opera l'ente, società o agenzia;
b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riducendo ulteriormente il ricorso a contratti con soggetti esterni alla pubblica amministrazione e utilizzando prioritariamente le professionalità esistenti;
c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa, non considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, derivanti dalla riduzione del numero degli enti e società disposta a legislazione vigente e dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del made in Italy, nonché alla tutela all'estero delle produzioni di qualità certificata;
d) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503;
e) riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantire maggiore unitarietà ed efficacia, anche assicurando la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL S.p.a., anche mediante il trasferimento della proprietà delle relative azioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilati dal medesimo Ministero, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore dell'AGEA;
f) revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitività del settore;
g) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonché dei dati della rendicontazione delle attività svolte da ciascun ente, società o agenzia.
3. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riassetto delle modalità di finanziamento e di gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, il Governo è tenuto a osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinare le competenze ministeriali in materia di ippica, comprese quelle in materia di diritti televisivi relativi alle corse, anche estere, e la disciplina delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, prevedendo per le scommesse a totalizzatore la destinazione di una percentuale non inferiore al 74 per cento della raccolta totale al pagamento delle vincite, la stabilità degli attuali livelli di gettito da destinare al finanziamento della filiera ippica, nonché le modalità di riduzione delle aliquote destinate all'erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle suddette scommesse e l'introduzione della tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, stabilendo che una parte dell'aliquota sia destinata alla filiera ippica, e prevedere un palinsesto complementare al fine di garantire ulteriori risorse in favore della filiera ippica;
b) prevedere le modalità di individuazione, compatibilmente con la normativa europea, del soggetto incaricato di costituire un organismo, da sottoporre alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e di rendicontazione delle risorse di cui alle lettere d) ed e), consentendo l'iscrizione al medesimo organismo agli allevatori, ai proprietari di cavalli e alle società di gestione degli ippodromi che soddisfano requisiti minimi prestabiliti, e prevedere che la disciplina degli organi di governo dello stesso organismo sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale contempli organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica;
c) prevedere, per i primi cinque anni dalla costituzione dell'organismo di cui alla lettera b), una qualificata partecipazione di rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze negli organi gestionali e, successivamente, la costituzione di un apposito organo di vigilanza sulla gestione del medesimo organismo, composto da rappresentanti degli stessi Ministeri;
d) compatibilmente con la normativa europea, prevedere che le quote di prelievo sulle scommesse sulle corse dei cavalli destinate al settore ippico, nonché le risorse destinate all'ippica ai sensi dell'articolo 1, commi 281 e 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 30-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, siano assegnate all'organismo di cui alla lettera b);
e) prevedere che gli stanziamenti attualmente iscritti nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per lo svolgimento delle competenze in materia ippica siano rideterminati e assegnati all'organismo di cui alla lettera b), tenuto conto delle funzioni a esso trasferite, stabilendo comunque una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica pari al 20 per cento nel primo anno successivo alla costituzione del medesimo organismo, al 40 per cento nel secondo anno, al 60 per cento nel terzo anno e all'80 per cento nel quarto anno e che, a decorrere dal quinto anno successivo alla costituzione dello stesso organismo, al relativo finanziamento si provveda, oltre che con le risorse di cui alla lettera d), con le quote di partecipazione versate annualmente dai soci.
4. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e della disciplina della riproduzione animale e tenendo conto della normativa europea in materia, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riorganizzazione del sistema di consulenza al settore, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune e dalle norme nazionali in materia, con l'obiettivo di qualificare e liberalizzare il servizio, tenendo conto della necessità di salvaguardare la biodiversità, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico, il benessere animale e la valorizzazione delle produzioni di qualità;
b) riconoscimento del principio per il quale l'iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la certificazione d'origine;
c) riconoscimento del principio della unicità e multifunzionalità del dato raccolto per la tenuta del libro genealogico o del registro anagrafico e definizione, con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle modalità di accesso da parte di terzi;
d) riconoscimento del principio per il quale la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici è necessario strumento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze autoctone;
e) soppressione dei riferimenti agli enti scientifici e strumentali soppressi a seguito delle normative di revisione della spesa pubblica;
f) previsione della possibilità di integrare il finanziamento statale finalizzato alle attività gestionali dei libri genealogici mediante fonti di autofinanziamento delle organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa europea in materia attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi in attività e investimenti riconducibili all'obiettivo del miglioramento genetico;
g) accessibilità dei dati necessari per la prestazione dei servizi di consulenza aziendale da parte degli organismi, pubblici o privati, riconosciuti ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di apposita relazione tecnica da cui risultino, tra l'altro, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni in essi contenute, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
6. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi in materia di riordino degli enti, società ed agenzie vigilati di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con le modalità e le procedure di cui ai commi 5 e 6, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
8. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i predetti soggetti provvedono a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti nel proprio sito internet o, in mancanza, nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
a) il bilancio e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;
b) l'organigramma comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi.
9. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli organismi pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica agricola comune (PAC) e dei correlati aiuti nazionali, statali e regionali, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in accordo e nei tempi previsti per l'AGEA.
10. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 16
Istituzione della Banca delle terre agricole

1. È istituita presso l'ISMEA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la Banca delle terre agricole, di seguito denominata «Banca».
2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
3. La Banca è accessibile a titolo gratuito nel sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito internet.
4. In relazione ai terreni di cui al presente articolo, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti, l'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le università e gli istituti superiori. Nelle regioni e nelle province con minoranze linguistiche riconosciute, la maggiore rappresentatività delle organizzazioni locali è riconosciuta a quelle maggiormente rappresentative in ambito locale.
6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali relativamente ai terreni incolti e abbandonati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Titolo III
DISPOSIZIONI PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

Art. 17
Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare

1. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono premesse le seguenti parole: «qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater,».

 

Art. 18
Assunzione congiunta di lavoratori

1. Al comma 3-ter dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

 

Art. 19
Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Le pubbliche amministrazioni interessate, tenuto conto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, forniscono a titolo gratuito ai soggetti richiedenti i contributi europei le informazioni e l'assistenza necessarie, promuovono e attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolano la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative e applicative correlate»;
b) al comma 8, secondo periodo, la parola: «prioritariamente» è soppressa.
2. Al fine di assicurare che la produzione di latte sia pianificata e adeguata alla domanda e per consentire un miglior approccio collettivo di filiera nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, alle organizzazioni di produttori costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 152, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono rese disponibili le informazioni relative ai propri soci contenute nel fascicolo aziendale e nella banca di dati nazionale dell'anagrafe zootecnica utilizzando le funzionalità disponibili del Sistema informativo agricolo nazionale e del sistema informativo veterinario.
3. L'accesso alle banche di dati di cui al comma 2 da parte delle organizzazioni di produttori riconosciute è consentito limitatamente alle informazioni utili allo svolgimento delle funzioni a esse demandate ai sensi della normativa europea e su espresso mandato del socio produttore.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalità per l'accesso alle banche di dati ai sensi dei commi 2 e 3.
5. All'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 20
Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132 è sostituito dal seguente:
«132. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'ISMEA effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso di interventi a condizioni di mercato, l'ISMEA opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, l'ISMEA stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso di interventi a condizioni agevolate, l'ISMEA interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di quindici anni. I criteri e le modalità degli interventi finanziari dell'ISMEA sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'intervento a condizioni agevolate da parte dell'ISMEA è subordinato alla preventiva approvazione di apposito regime di aiuti da parte della Commissione europea».
2. La legge 19 dicembre 1983, n. 700, è abrogata. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 132-bis e 132-ter sono abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1 a 4 sono abrogati.

 

Art. 21
Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attivando gli istituti di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche in attuazione della normativa dell'Unione europea per la politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole;
b) disciplina dei Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica;
c) revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 22
Disposizioni per lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta, dell'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale

1. In conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni possono definire modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità.

 

Titolo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI SETTORI PRODUTTIVI

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DEL POMODORO

Art. 23
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai derivati del pomodoro di cui all'articolo 24.
2. Qualora le denominazioni di vendita di cui all'articolo 24 vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella presentazione e nella relativa pubblicità, i prodotti medesimi devono corrispondere alle definizioni del medesimo articolo 24 e rispettare i requisiti di cui all'articolo 25.

 

Art. 24
Definizione dei prodotti

1. I derivati del pomodoro sono prodotti ottenuti a partire da pomodori freschi, sani e maturi conformi alle caratteristiche del frutto di Solanum lycopersicum L., di qualsiasi varietà, forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, e si classificano in:
a) conserve di pomodoro: prodotti ottenuti da pomodori interi o a pezzi con e senza buccia, sottoposti ad un adeguato trattamento di stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, che, in funzione della presentazione, si distinguono in:
1) pomodori non pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori non pelati interi;
2) pomodori pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori pelati interi di varietà allungate il cui rapporto fra altezza e diametro maggiore del frutto è superiore a 1,5 con una tolleranza del 10 per cento;
3) pomodori in pezzi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori sottoposti a triturazione o a taglio, con eventuale sgrondatura e parziale aggiunta di succo concentrato di pomodoro, privati parzialmente dei semi e delle bucce in modo che sia riconoscibile a vista la struttura fibrosa dei pezzi e dei frammenti. Il modo di presentazione è legato alle consuetudini commerciali e la relativa denominazione di vendita deve fornire al consumatore una chiara informazione sulla tipologia del prodotto, quali, fra le altre, polpa di pomodoro, pomodori tagliati, cubetti di pomodoro, filetti di pomodoro, triturato di pomodoro;
b) concentrato di pomodoro: prodotti ottenuti dalla estrazione, raffinazione ed eventuale concentrazione di succo di pomodoro suddivisi in base al residuo secco. Le tipologie di prodotto concentrato sono stabilite dal decreto di cui all'articolo 25, comma 1. È ammesso il successivo passaggio da un residuo secco ad un altro mediante aggiunta di acqua o ulteriore concentrazione. Nel caso di raffinazioni che consentano il passaggio di bucce, di semi o di entrambi sono utilizzate denominazioni specifiche per caratterizzarne la presentazione o l'uso;
c) passata di pomodoro: prodotto avente i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005;
d) pomodori disidratati: prodotti ottenuti per eliminazione dell'acqua di costituzione, fino al raggiungimento di valori di umidità residua che ne consentano la stabilità anche in contenitori non ermeticamente chiusi. Si distinguono in:
1) pomodori in fiocchi o fiocchi di pomodoro: prodotto ottenuto da pomodori, tagliati in vario modo e parzialmente privati dei semi, essiccati mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 93 per cento;
2) polvere di pomodoro: prodotto ottenuto da concentrato di pomodoro, essiccato mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 96 per cento, oppure dalla macinazione di fiocco di pomodoro;
e) pomodori semi-dry o semi-secchi: prodotti ottenuti per eliminazione parziale dell'acqua di costituzione con uso esclusivo di tunnel ad aria calda senza aggiunta di zuccheri.

 

Art. 25
Requisiti dei prodotti

1. I requisiti qualitativi minimi ed i criteri di qualità dei prodotti di cui all'articolo 24, nonché gli ingredienti, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I prodotti di cui al presente capo che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto di cui al comma 1 possono essere rilavorati, salvo quanto stabilito dal decreto stesso, per ottenere prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte. La rilavorazione deve essere autorizzata dall'autorità sanitaria competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.

 

Art. 26
Etichettatura e confezionamento

1. I prodotti di cui al presente capo sono soggetti alle disposizioni stabilite dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.
2. I prodotti di cui al presente capo sono confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto di cui all'articolo 25, comma 1. I suddetti prodotti, salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 25, comma 1, qualora non vengano confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.

 

Art. 27
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente capo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da 3.000 euro a 18.000 euro, se riferita a lotti di produzione non superiori a 60.000 pezzi;
b) da 9.000 euro a 54.000 euro, se riferita a lotti di produzione superiori a 60.000 pezzi.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 si applicano anche con riferimento alla passata di pomodoro di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005.
3. L'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Art. 28
Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) la legge 10 marzo 1969, n. 96;
b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, fermo restando quanto previsto all'articolo 30, comma 2, della presente legge;
c) l'articolo 6 del decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005.

 

Art. 29
Clausola di mutuo riconoscimento

1. Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente capo non si applicano ai derivati del pomodoro fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

 

Art. 30
Disposizioni transitorie e finali del presente capo

1. Tutti i prodotti di cui al presente capo etichettati conformemente alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati entro il termine di conservazione indicato in etichetta.
2. Gli articoli 1, 2, 3 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, della presente legge.
3. Per gli adempimenti previsti dal presente capo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Le disposizioni di cui al presente capo sono soggette alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.

 

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO AL SETTORE DEL RISO

Art. 31
Delega al Governo per il sostegno al settore del riso

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione «riso», sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione;
b) valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socio-economica del territorio in cui è praticata;
c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso;
d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà, gestito dall'Ente nazionale risi;
e) disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
f) definizione in uno o più allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, delle varietà che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled con indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche del riso;
g) abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1 e previsione della possibilità di esaurimento delle scorte confezionate ai sensi della norma abrogata;
h) esclusione dal campo di applicazione dei decreti legislativi del prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato all'estero.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti possono essere comunque adottati.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 32
Tracciabilità del prodotto e del processo produttivo nel settore del riso

1. Al fine di consentire al consumatore di ricevere un'adeguata informazione sulle varietà del riso e, nel caso di alimenti preconfezionati, sulla composizione, sulla qualità dei componenti e delle materie prime nonché sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi, è favorito l'uso di sistemi informatici di tracciabilità del riso posto in vendita o comunque immesso al consumo nel territorio nazionale.
2. I sistemi informatici di cui al comma 1, basati su codici unici e non riproducibili da apporre sulla singola confezione, contengono i dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore e dell'azienda che fornisce il sistema dei predetti codici, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione, e possono essere adattati per la lettura su rete mobile e per le applicazioni per smartphone e tablet.

 

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DEL BURRO

Art. 33
Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico del burro

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è inserito il seguente:
«Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro di cui al sesto comma gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile aventi una produzione annua inferiore a 5 tonnellate di burro».

 

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA

Art. 34
Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici

1. Non sono considerati forniture di medicinali veterinari distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione agli apicoltori, da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, di presidi sanitari per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria.
2. È fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA), di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2010. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.
3. Agli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita Aethina tumida che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari è consentita l'immediata reintroduzione dello stesso numero di alveari perduti nella zona di protezione. Tali alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita Aethina tumida ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari territorialmente competenti.

 

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DELLA BIRRA ARTIGIANALE

Art. 35
Denominazione di birra artigianale

1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi».

 

Art. 36
Filiera del luppolo

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e con le norme specifiche di settore, favorisce il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore del luppolo e dei suoi derivati. Per le finalità di cui al presente comma, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destina quota parte delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del medesimo Ministero, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e per i processi di prima trasformazione del luppolo, per la ricostituzione del patrimonio genetico del luppolo e per l'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.

 

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNGO CARDONCELLO E DI PRODOTTI DERIVATI

Art. 37
Denominazione di fungo cardoncello e di prodotti derivati

1. Con la dizione «fungo cardoncello» o «cardoncello» si intende il fungo, spontaneo o coltivato, in qualunque modo trasformato e commercializzato, della sola specie Pleurotus Eryngii.

 

Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FAUNA SELVATICA

Art. 38
Modifiche all'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221

1. All'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «ad eccezione delle» sono inserite le seguenti: «aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992,»;
b) al comma 2, dopo la parola: «controllo» sono inserite le seguenti: «; il divieto non si applica alle aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992, alle aziende faunistico-venatorie e alle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate di cui al comma 1 del presente articolo».

 

Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 39
Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli da 7 a 12 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 7 (Contravvenzioni). - 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:
a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;
c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera b);
d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;
e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;
f) sottrarre od asportare gli organismi acquatici oggetto dell'altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;
g) sottrarre od asportare gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e di acquacoltura e comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
Art. 8 (Pene principali per le contravvenzioni). - 1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.
2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.
Art. 9 (Pene accessorie per le contravvenzioni). - 1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:
a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dall'articolo 7, comma 1, lettere f) e g);
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato;
c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dall'articolo 7, comma 1, lettere b), f) e g), qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;
d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente.
2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e), abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza.
3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), d) ed e), siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi.
Art. 10 (Illeciti amministrativi). - 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:
a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità;
b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;
c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;
d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;
e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;
f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;
g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;
h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalle normative europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa;
i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;
l) manomettere, sostituire, alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;
m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale, ovvero navigare, in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare;
n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca, ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca;
o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;
p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;
q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o effettuare prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;
r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente;
s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;
t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti;
u) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali, fatto salvo quanto previsto alla lettera p);
v) commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle Autorità competenti;
z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;
aa) violare le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco.
2. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europee e nazionali vigenti, è fatto divieto di:
a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;
b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.
3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.
4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.
5. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 4, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabiliti con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g) e h), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera z), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.
Art. 11 (Sanzioni amministrative principali). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius).
2. A decorrere dal 1º gennaio 2017, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera aa), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
3. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera o), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera z), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 2.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius), e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
a) fino a 5 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 3.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
b) oltre 5 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
c) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 36.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
d) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius).
6. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 5, al peso del prodotto ittico deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, nè è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra indicata.
7. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, non è applicata sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.
8. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
9. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro chiunque viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3.
10. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:
a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius);
b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.
11. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;
b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.
12. Gli importi di cui al comma 11 sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6.
13. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni dei commi 10 e 11 si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.
14. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.
Art. 12 (Sanzioni amministrative accessorie). - 1. All'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, lettera a), e 11, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;
c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h).
2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere h) ed i), siano commesse con reti da posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), c), d), g), h), s) e t), 2, 3, 4 e 5, siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione della sospensione di cui al comma 4»;
b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi). - 1. È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.
2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e e), e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), t) e aa), 2, lettere a) e b), e 4.
3. La commissione di un'infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza di pesca.
5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, secondo modalità, termini e procedure da individuare con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;
c) l'allegato I è sostituito dall'allegato I annesso alla presente legge.
2. Al fine di semplificare la normativa nazionale e di armonizzarla con quella europea, nonché per evitare disparità di trattamento tra gli operatori dei diversi Stati membri dell'Unione europea, all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, le parole: «vongola (Venus gallina e Venerupis sp.) cm 2,5» sono soppresse.
3. Si applicano le previsioni di cui agli articoli 100 e 101, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

 

Art. 40
Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, è considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.
2. Nelle acque interne è vietato:
a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;
c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;
d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;
f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.
3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca professionale per tre mesi.
6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e al comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.
7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.
8. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.
9. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio regionale competente.
10. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.
11. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Titolo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI AGRICOLI

Art. 41
Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:
«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

 

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42
Copertura finanziaria dei decreti legislativi

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 

Data a Roma, addì 28 luglio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 

Annesso
(Articolo 39, comma 1, lettera c))
 

«Allegato I
PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI

N.

Infrazione grave

Punti

1

Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite.
Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee.
(Articolo 10, comma 1, lettere o) e p), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).

3

2

Pesca con attrezzi o strumenti vietati dalle pertinenti disposizioni europee e nazionali o non espressamente permessi.
(Articolo 10, comma 1, lettera h), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).

4

3

Falsificazione, occultamento od omissione di marcatura, identità o contrassegni di individuazione dell'unità da pesca.
(Articolo 10, comma 1, lettera n), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).

5

4

Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa europea e nazionale.
(Articolo 10, comma 1, lettera s), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).

5

5

Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.
Trasporto, commercializzazione e somministrazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.
Trasporto, commercializzazione e somministrazione per consumo umano diretto di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, soggette all'obbligo di sbarco.
(Articolo 10, comma 2, lettere a) e b), e comma 4, del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 56, paragrafo 1, e con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, come modificati dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).

5

6

Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, in violazione delle misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione.
(Articolo 7, comma 1, lettera e), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).

5

7

Pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità.
(Articolo 10, comma 1, lettera a), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).

7

8

Pesca in zone e tempi vietati dalla normativa europea e nazionale.
(Articolo 10, comma 1, lettera b), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).

6

9

Pesca diretta di uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito.
(Articolo 10, comma 1, lettera g), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008, del Consiglio del 29 settembre 2008).

6

10

Pesca diretta di stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi.
(Articolo 10, comma 1, lettera d), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).

7

11

Pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione delle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore.
(Articolo 7, comma 1, lettera a), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed i), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).

7

12

Intralcio all'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e nazionali.
(Articolo 10, comma 1, lettera t), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).

7

13

Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/ 2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi.
(Articolo 10, comma 1, lettera q), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).

7

14

Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente.
(Articolo 10, comma 1, lettera r), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).

7

15

 

Violazione degli obblighi previsti dalle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco*.
(Articolo 10, comma 1, lettera aa), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, lettera c), e con l'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, come modificati dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.

* Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.

3

 

».