Cassazione Civile, Sez. 3, 03 ottobre 2016, n. 19653 - Malattia professionale o mobbing?


 

 

Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 03/10/2016

 

 

 

Fatto

 


1. G.P. convenne in giudizio generali assicurazioni S.p.A., Espose l'attore che aveva prestato la propria attività lavorativa presso la M. s.p.a. dal febbraio 2002 sino al novembre 2003, data in cui venne ingiustamente licenziato. Dichiarò anche di aver subito, nell'ambito aziendale comportamenti vessatori da parte dei vertici che gli avevano cagionato uno stato morboso ed una inabilità riconosciuta dall'Inail del 13%. Pertanto, essendo beneficiario quale dirigente di una garanzia assicurativa, a copertura delle invalidità conseguenti a malattie professionali, contratta dalla datrice di lavoro in ossequio all’obbligo sancito dal C.C.N.L. di categoria con le Generali assicurazioni S.p.A., chiese a quest’ultima di corrispondergli l'indennità dovuta da calcolarsi sul parametro contrattuale di sei annualità in proporzione al grado d'invalidità riscontrato.
Si difesero le Generali, per quel che qui rileva, deducendo che il disturbo riconosciuto dall'Inail all'ex dipendente fosse estraneo all'oggetto della assicurazione in quanto cagionato da mobbing e che in ogni caso la garanzia non poteva essere attivata perchè la malattia era stata denunciata dopo la cessazione del rapporto di lavoro e, quindi, fuori dai limiti disposti contrattualmente dall'articolo della polizza che prevedeva che l'assicurazione valesse solo per i beneficiari che avessero conservato il rapporto per cui era stata contratta la garanzia, ed, in ogni caso, era comunque decorso il termine di prescrizione.
Il Tribunale di Milano, ritenendo che sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia all'atto della sua costituzione in giudizio vi fosse stata una rinuncia dal momento che quest’ultima nulla aveva mai allegato in merito, accolse la domanda del G.P. riconoscendogli il diritto di beneficiare della garanzia. Pertanto condannò la convenuta alla corresponsione in favore dell’attore dell'importo di € 240.347, 31.
2. La decisione è stata riformata dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1949 del 15 maggio 2013. La Corte ha ritenuto, a differenza del giudice di prime cure, che non potesse sussistere l'asserita rinuncia all'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta dal momento che questa l'aveva reiterata, sia pure in maniera generica, ma tuttavia valida nelle conclusioni definitive. Riteneva del resto che la rinuncia all'eccezione di prescrizione non poteva derivare dal semplice silenzio sul punto, nella comparsa conclusionale, in quanto tale comportamento non sarebbe stato di inequivoca interpretazione. Pertanto la corte ha ritenuto che fosse prescritto il diritto azionato perché il G.P. è venuto a conoscenza della malattia professionale in data 4 novembre 2003 quando gli è stata diagnosticata la sindrome depressiva legata a problematiche di lavoro da parte degli ‘Istituti clinici di perfezionamento - Dipartimento di Medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro. Pertanto il termine prescrizionale di un anno è maturato il 4 novembre 2004. Ma in ogni caso se anche si volesse far decorrere il termine dalla prima richiesta inviata dal G.P. alle assicurazioni generali in data 14 aprile 2005 il termine sarebbe comunque maturato il 14 maggio 2006 ed, in ogni caso, sempre prima della proposizione della domanda effettuata il 19 aprile 2006.
3. Avverso tale decisione, G.P. propone ricorso in Cassazione sulla base di sette motivi, illustrati da memoria.
3.1 Resistono con controricorso le Generali s.p.a..
 

 

Diritto

 


4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione degli artt. 2935 c 2952 in relazione al disposto dell’art. 360 n. 3, c.p.c.”. 
Lamenta il G.P. che il termine di prescrizione doveva decorrere da quando ha avuto certezza del momento in cui i postumi permanenti, del danno lamentato, potevano ritenersi consolidati.
4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione del disposto dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 132 c.p.c. in punto : decorrenza della prescrizione, art. 2935 c.c.”.
Il ricorrente sostiene che la sentenza della Corte d’Appello è carente laddove non esplicita il processo logico-giurìdico su cui fonda il proprio assunto circa il momento del decorso della prescrizione, nonché le ragioni per le quali abbia ritenuto conferente alla fattispecie la normativa di cui alla legge 1965, relativa agli infortuni sul lavoro ed all’assicurazione obbligatoria. Inoltre la sentenza non chiarisce neanche perché non si sia voluta disporre un’autonoma consulenza tecnica d’ufficio al fine di determinare la data in cui si fosse consolidata la invalidità permanente.
4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “ violazione del disposto dell’art. 2943, 2935, 2697 e 116 c.p.c. in relazione al disposto dell'art. 360 n. 3 c.p.c.”.
Si duole che il giudice del merito ha ritenuto che il termine di prescrizione sarebbe maturato il 14 aprile 2006 e che non sarebbe mai stata eccepita alcuna interruzione o rinuncia del termine.
4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la “ violazione del disposto dell’art. 324 c.p.c. in relazione al disposto dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”.
Sostiene che il punto della sentenza relativo alla prescrizione non sia stato oggetto di gravame da parte delle Generali.
4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente si duole della “ violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c. in relazione al disposto dell'art. 360 n. 3 c.p.c.”.
Lamenta che il giudice del merito non ha valutato adeguatamente la lettera della compagnia assicurativa da cui si desumeva la rinuncia alla prescrizione.
5. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti inammissibili.
Sono inammissibili laddove prospettano, in maniera generica ed attraverso una superficiale esposizione della vicenda, una serie di questioni di fatto tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della controversia. Come, appunto, nel caso di specie.
E’ principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011).
I motivi sono anche generici. Nel giudizio di legittimità è onere del ricorrente indicare con specificità e completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata. Sono inammissibili quei motivi che non precisano in alcuna maniera in che cosa consiste la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitano ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 15263/2007).
6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
 

 

P.Q.M.
 

 

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 15.200,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-¿ri del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 14 aprile 2016.