Cassazione Penale, Sez. 4, 05 agosto 2016, n. 34510 - Omessa designazione del coordinatore per la sicurezza e caduta dall'alto. Ricorso immediato c.d. per saltum proposto avverso un provvedimento appellabile
Presidente: D'ISA CLAUDIO Relatore: DELL'UTRI MARCO Data Udienza: 01/06/2016
Fatto
1. Con sentenza resa in data 17/1/2014, il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, ha condannato E.P. alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di M.T., in Moncalieri, il 13/2/2009.
All'imputato era stata originariamente contestata la violazione dei tradizionali parametri della colpa generica, nonché delle norme di colpa specifica specificamente richiamate nel capo d'imputazione, per avere, in qualità di amministratore delegato della Italdesign G. S.p.A. - contestualmente all'affidamento dell'Incarico per la realizzazione della coibentazione di alcuni tratti di canalizzazione a servizio dell'impianto di condizionamento dell'aria all'altezza della copertura del fabbricato industriale della Italdesign G. -, omesso di designare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, sì che il M.T. (dipendente della Isolfutura, ditta subappaltatrice dei lavori de quibus), mentre si trovava sulla copertura del fabbricato per l'esecuzione dei ridetti lavori, spostandosi di circa 10 metri camminando su un lucernario in resina acrilica dello spessore di 4 mm e delle dimensioni di 80 x 210, precipitava al suolo da un'altezza di circa 9 metri a causa della rottura del lucernario, procurandosi lesioni gravissime.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Torino, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, dolendosi del vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di merito per aver interpretato le risultanze istruttorie acquisite (con particolare riguardo al punto concernente la consapevolezza, da parte dell'imputato, dell'esistenza di un subappalto dei lavori originariamente commessi dalla Italdesign G.) sulla base di un canone ermeneutico manifestamente illogico e apodittico, conseguentemente rilevando in modo erroneo il ricorso della colpevole omessa designazione, da parte del E.P., delle figure del coordinatore per la sicurezza dei lavori individuata quale presupposto dell'evento infortunistico occorso ai danni del M.T..
Diritto
3. Il ricorso è inammissibile.
Osserva al riguardo il collegio come l'impugnazione proposta dall'odierno ricorrente configuri un caso di ricorso immediato c.d. per saltum proposto avverso un provvedimento appellabile.
A norma dell’art. 569 c.p.p., commi 1 e 3, il ricorso immediato per cassazione è ammissibile, tenuto conto della eccezionalità dell’istituto (che preclude al giudice dell'appello di esercitare l'ordinario potere di integrazione motivazionale e di surrogazione probatoria) soltanto per vizi di pura legittimità, non implicanti, neppure indirettamente, questioni di merito.
Ne consegue, in coerenza con la norma processuale la proponibilità del ricorso c.d. per saltum unicamente per motivi diversi da quelli indicati nell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e).
Come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte se è vero che l'individuazione del vizio prescinde dal nomen juris indicato nell'atto, è comunque indispensabile, al fine di un'eventuale conversione del ricorso in appello come previsto dall'art. 569 c.p.p., comma 3, ricercare la reale intenzione della parte, con la conseguenza che qualora, per il contenuto essenziale delle censure, l'impugnazione si esaurisca nella richiesta di un controllo di pura legittimità, e prospetti, surrettiziamente, il vizio di motivazione, non è ipotizzabile nemmeno la conversione del ricorso in appello.
La ratio della disposizione delinea evidenti limiti alla conversione del mezzo d'impugnazione non consentito in quello consentito, che è possibile soltanto come rimedio al cosiddetto errore ostativo e all'errore/vizio e non anche all'errore simulato.
Infatti, come autorevolmente affermato da questa Corte mentre nei primi due casi (errore ostativo ed errore vizio), "l'atto vitiatur sed non vitiat, in quanto l'errore incide sulla dichiarazione, quale formale indicazione del mezzo, e, eventualmente, sulla volontà interna, erroneamente determinatasi per ignoranza o non corretta interpretazione della norma processuale", nel terzo caso (errore c.d. simulato) "non ha incidenza l'errore, ma la simulatio che vitiatur et vitiat.
Trattasi in questa ipotesi di un errore soltanto apparente quale risultato di una surrettizia prospettazione diretta, non già a rimuovere l'ingiustizia di una decisione giurisdizionale, ma a ritardarne la definitività o, comunque, a provocare, artificiosamente, plurimi e non consentiti gradi di giudizio e, eventualmente, l'applicazione di cause di estinzione del reato.
La conversione in appello non è dunque consentita e l'impugnazione proposta non è ammissibile tutte le volte in cui, attraverso la ricerca della volontà effettiva, si accerti che la parte abbia deliberatamente voluto impugnare il provvedimento con un mezzo o con motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza, quindi, sia della non proponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, sia dell'esistenza di altro e unico rimedio, appositamente predisposto dal sistema e arbitrariamente rifiutato.
La norma privilegia la commutazione per correggere l'errore della parte, ma non per fornirgli uno strumento di elusione del principio di tassatività dei mezzi e dei motivi d'impugnazione e un meccanismo idoneo a provocare, artificiosamente, anche per fini dilatori, una disordinata pluralità di gradi di giurisdizione.
Trattasi di una disposizione nata dalla codificazione del principio che sotto l'imperio del previgente codice, limitava, pur in assenza di specifiche sanzioni, la conversione alla sola residuale ipotesi dell'errore materiale ostativo e la escludeva, per il principio di tassatività, perfino per l'errore-vizio (V. Cass. Sez. Un. 27.4.83, Esposito; Cass., 12.6.1984 n. 5491 Pasini).
Sulla base dei principi di diritto sopra richiamati, è evidente sia l'inammissibilità dell'odierno ricorso che l’impossibilità di convertire lo stesso in appello.
Nel caso di specie, infatti, oltre all'espressa qualificazione dell'impugnazione quale 'ricorso' destinato alla 'Corte di cassazione', il ricorrente ha specificamente configurato le censure avanzate nei confronti della sentenza impugnata sotto il profilo della illogicità della motivazione, invocando, non già una rivalutazione nel merito delle questioni poste a oggetto del processo, bensì il controllo del discorso giustificativo elaborato dal giudice di merito sotto il profilo della relativa correttezza logica, in coerenza alle caratteristiche proprie del classico vizio di legittimità regolato dal codice di rito.
È evidente, quindi, la piena consapevolezza da parte del ricorrente di voler esperire il ricorso immediato in cassazione contro una sentenza appellabile, perfettamente consapevole della possibilità di esperire tale ordinario mezzo di gravame.
Al di là del nomen juris conferito dal ricorrente al proprio ricorso, il ricorso contiene in realtà motivi afferenti alla manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: si tratta, ad evidenza di un vizio inquadrabile sotto il paradigma dell'art. 606 c.p.p., lett. e) che per sua natura non consente la proposizione del ricorso per saltum e nemmeno la conversione nell'appello.
Alla stregua di tali considerazioni il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1/6/2016.