Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 27 luglio 2016
Validità: 01.09.2016 - 31.12.2019
Parti: Assovetro e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Vetro
Fonte: femcacisl.it
Sommario:
Relazioni industriali /Osservatori aziendali Assistenza sanitaria integrativa Formazione Periodo di prova Classificazione del personale Cessione delle ferie Stress lavoro correlato Preavviso di licenziamento e dimissioni |
Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro Rappresentanza Tipologie contrattuali Semplificazione contrattuale Parte economica • Incrementi in Euro del trattamento contrattuale (Tabelle) |
Accordo di rinnovo CCNL per gli addetti delle aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro, comprese le aziende che producono lampade e display
In data 27 luglio 2016, tra Assovetro e Filctem-Cgil, Femca-Cisl ed Uiltec-Uil, si è concordato il presente rinnovo del CCNL, che decorre dal 1° settembre 2016 ed avrà vigenza a tutto il 31 dicembre 2019.
Relazioni industriali /Osservatori aziendali
Attori sociali più informati e responsabili favoriscono la diffusione delle esperienze partecipative già in atto e la sperimentazione di nuove forme e modelli di partecipazione.
L’Osservatorio Nazionale, di cui al punto 1 del capitolo 1 del CCNL Vetro sulle relazioni industriali al livello nazionale, ha rappresentato e continuerà a rappresentare uno strumento importante per l’intrattenimento delle relazioni industriali nell’industria del vetro e delle lampade. Gli approfondimenti realizzati, su scenari economici di riferimento, principali fattori di competitività, andamenti delle diverse attività del settore vetro (vetro piano, vetro cavo, lana e filati e vetri tecnici) e delle lampade, hanno permesso lo sviluppo di pratiche contrattuali orientate alla condivisione dei problemi ed alla individuazione di soluzioni responsabilmente condivise.
In funzione delle positive esperienze dell’Osservatorio Nazionale e delle significative esperienze degli incontri annuali di informazione di gruppo e di impresa si concorda di prevedere nel CCNL un Osservatorio Aziendale costituito dalla Direzione Aziendale e dalle RSU espressione delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, obbligatorio per le imprese sopra i 100 dipendenti e per i gruppi industriali, in cui dare attuazione annualmente al diritto all’informazione ed alla consultazione dei lavoratori.
Le Parti concordano che, ai fini dell’Osservatorio, la nozione di Gruppo industriale (di cui al punto 2.1 del Capitolo 1) si riferisca alle Aziende con almeno due unità in due differenti regioni.
Gli Osservatori così costituiti per definizione non negoziali, potranno svolgere anche attività informativa e consultiva su temi concordati e/o proposti al livello aziendale, ed indicati da linee guida nazionali che saranno definite entro marzo 2017.
L’attuazione di quanto sopra sostituisce l’informativa per i gruppi industriali ed imprese con almeno 130 dipendenti di cui ai punti 2.1 e 2.2 del capitolo 1 sulle Relazioni Industriali a livello aziendale.
Cessione delle ferie
Le Parti concordano di consentire la cessione a titolo gratuito dei riposi e delle ferie maturati da parte di ogni lavoratore, fermi restando i diritti di cui al D.lgs. 66/2003, ai colleghi dipendenti della stessa unità produttiva al fine di consentire loro di assistere i figli minori che per particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, previo consenso dei lavoratori interessati e nella misura e modalità concordate con la Direzione Aziendale, dando priorità ai riposi accantonati nel conto ore ed in ogni caso maturati negli anni precedenti a quello della richiesta. La contrattazione aziendale potrà disciplinare misure e modalità per la cessione di ferie e riposi da parte dei lavoratori e l’accantonamento delle relative ore per le modalità sopradescritte
Stress lavoro correlato
Le Parti concordano che, tra gli elementi di cui al punto 7 dell’art. 55 (tematiche di partecipazione e conoscenza condivisa delle problematiche della sicurezza e dell’ambiente), sia aggiunto il riferimento al coinvolgimento della RSU/RLSSA nella fase di definizione dei Piani di Azione conseguenti alla valutazione dello stress lavoro correlato.
Rappresentanza
Le Parti stabiliscono che nella stesura contrattuale venga recepito il Testo Unico sulla Rappresentanza, con riferimento anche a quanto previsto al punto 4 della Parte Seconda del Testo Unico stesso in materia di possibilità di stabilire condizioni di miglior favore nei CCNL o accordi collettivi di secondo livello.
Tipologie contrattuali
Le parti concordano che, nella stesura contrattuale, venga realizzato l’aggiornamento della disciplina delle differenti tipologie contrattuali (contratto a termine e somministrazione, apprendistato, part-time, telelavoro-smart-working) e la definizione contrattuale delle attività stagionali.
In materia di part-time, le Parti richiamano la disciplina di cui al comma 3 dell’art. 8 del D.lgs. 81/2015 in tema di trasformazione, su richiesta del lavoratore interessato, del contratto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale (ed eventuale ripristino del lavoro a tempo pieno), per i soggetti interessati dalle patologie ivi definite. Per quanto riguarda i casi previsti al comma 4 del medesimo art. 8 del D.lgs. 81/2015, Azienda ed RSU ne potranno curare una valutazione specifica.