ACCORDO QUADRO TRA INAIL E ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI E ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA, PER LA COLLABORAZIONE TECNICA E LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA
TRA
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, ***, con sede legale in Roma, Via IV Novembre (di seguito "INAIL”), nella persona del Presidente prof. Massimo De Felice,
E
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, ***, con sede legale in Roma, Viale Regina Elena, n. 299 (di seguito “ISS"), nella persona del Presidente, prof. Gualtiero Ricciardi
Di seguito INAIL e ISS sono anche dette “Parti".
PREMESSO CHE:
• la legge n. 241/1990 e s.m.i. dispone all’art. 15 che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• l’attuale scenario legislativo pone l’INAIL al centro di un importante processo di riforma del complessivo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro, che ne ha determinato un ampliamento dei compiti e delle funzioni, trasformandolo da ente erogatore di prestazioni per lo più di carattere economico, a soggetto pubblico attore e garante di un più ampio sistema di tutela globale ed integrata;
• il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (artt. 9 e 10), recante disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, colloca l’INAIL nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, rafforzandone e ampliandone le attribuzioni e competenze;
• all’INAIL è attribuito, altresì, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, lett. a) del citato D.lgs., il compito di svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
• la ricerca e la prevenzione caratterizzano le azioni fondamentali delle politiche attive dell’Istituto a tutela della salute dei lavoratori;
• l’INAIL, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, esercita le proprie competenze in materia di ricerca e di prevenzione anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;
• l’ISS, quale organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Decreto 24 ottobre 2014 pubblicato nella G.U. n. 268 del 18.11.2014, per l'espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
• le Parti già collaborano da anni su temi e progetti di interesse comune inerenti ad attività tecnico-scientifiche su aspetti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
CONSIDERATO CHE:
• la collaborazione tra le Parti sarà realizzata mediante l'utilizzo di risorse finanziarie, intellettuali e tecnico-strumentali, esistenti presso le proprie strutture, al fine di condividere attraverso la sinergia e la cooperazione scientifica, metodi e risultati di ricerca finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
• le Parti concordano sull’opportunità di proseguire tale attività collaborativa, sfruttando il lavoro effettuato negli anni, anche al fine di dare continuità alle collaborazioni in corso e di realizzazione e sviluppare nuove future collaborazioni, anche sulla base delle Linee di mandato 2014-2017 e della Relazione programmatica 2016-2018 del Consiglio di indirizzo e Vigilanza (CIV) dell’INAIL, delle "Linee di indirizzo per la Ricerca INAIL" deliberate dal CIV in data 18 giugno 2015, della programmazione del nuovo Piano della ricerca 2016-2018 e delle “Linee di Indirizzo Operative per la Prevenzione", approvate annualmente da INAIL per lo sviluppo della funzione prevenzionale, in una logica di coerenza con le indicazioni fornite dal CIV.
RILEVATO CHE si rende necessario individuare le linee e le metodologie di collaborazione relative alle attività da realizzare
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
(Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2
(Oggetto)
Con il presente accordo sono definiti gli ambiti e le modalità di attuazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, alla ricerca e alla diffusione della cultura della sicurezza, che le Parti, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, intendono realizzare congiuntamente. In particolare le Parti intendono collaborare alla progettazione e realizzazione di iniziative quali quelle di seguito elencate:
1. attività di ricerca congiunta su temi concordati dalle Parti, attraverso l'utilizzo di attrezzature e laboratori di entrambe le Parti, messi a disposizione per le finalità e le esigenze che emergeranno nello svolgimento della ricerca congiunta;
2. attività di prevenzione volta al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, basata su obiettivi prioritari comuni caratterizzati da interventi sostenibili e misurabili in termini di processo e di risultato;
3. attività di sviluppo di progetti, nell'ambito delle rispettive specificità e competenze istituzionali, da svolgere anche in collaborazione con altri soggetti, in materie di interesse reciproco.
Tali forme di collaborazione tra la Parti saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni attuative adottate sulla base del presente Accordo.
Art. 3
(Comitato di coordinamento)
Le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività previste dall'articolo 2 del presente atto sono svolte da un Comitato composto da tre membri designati dall’INAIL, e tre membri designati dall’ISS.
Art. 4
(Convenzioni attuative)
Ciascuna convenzione di cui al precedente articolo 2 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare e gli impegni da assumere;
- la durata della convenzione;
- i responsabili scientifici (per le attività di ricerca), ed i referenti (per le attività di prevenzione);
- il personale dipendente e/o parasubordinato dell'ISS e dell’INAIL impegnato nello specifico Programma di ricerca congiunto;
- i locali e le strutture destinate allo svolgimento delle iniziative, nel rispetto dei regolamenti interni dei soggetti sottoscrittori;
- gli oneri in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, per la realizzazione delle attività oggetto della convenzione;
- i criteri di ripartizione degli oneri di cui al punto precedente e le modalità e i tempi di rendicontazione;
- gli aspetti relativi alla gestione della proprietà intellettuale e all’utilizzazione dei risultati, secondo le linee guida dettate nei successivi articoli;
- gli aspetti relativi alla tutela della riservatezza e dei dati personali, alla copertura assicurativa, alla promozione dell'immagine ed alle pubblicazioni.
Art. 5
(Durata)
Il presente Accordo, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovato per iscritto su richiesta di ciascuna delle Parti e previo consenso dell’altra.
Art. 6
(Recesso unilaterale)
Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata.
Art. 7
(Divulgazione dei risultati)
Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca, potranno avvenire solo con il consenso scritto tra le Parti e purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. Restano escluse da tale obbligo tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza per le Parti in considerazione del ruolo istituzionale spettante ad ognuna.
Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e ciascuna parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente accordo e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni.
Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell’esecuzione del presente accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
Ogni pubblicazione terrà conto, oltretutto, del fine di sanità pubblica che l'ISS è impegnato a perseguire in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale in Italia, congiuntamente alle funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica nazionale.
Art. 8
(Proprietà intellettuale)
Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
- al proprio “background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Contratto;
- al proprio "sideground”, Intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della Ricerca, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.
Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall’altra Parte prima della firma del contratto e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.
Le parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del progetto, nel rispetto del D.Lgs. N. 30 del 2005 relativo a "invenzioni dei ricercatori, delle Università e degli Enti pubblici di ricerca", nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.
Art. 9
(Copertura assicurativa)
Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo.
Art. 10
(Sicurezza sul lavoro)
Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Accordo.
Art. 11
(Trattamento dei dati personali)
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’ esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D.Lgs. N. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Art. 12
(Rinvio alle norme di legge ed ad altre disposizioni)
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.
Art. 13
(Foro competente)
Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione o dall’attuazione del presente atto.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.
Art. 14
(Registrazione)
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto
ISS |
INAIL |
Fonte: inail.it