Tipologia: Accordo
Data firma: 1° aprile 2016
Parti: Ance Venezia Giulia-Confindustria/Ance e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, FVG
Fonte: cassaedilego.it


Verbale di accordo

L'anno 2016, il giorno 1 del mese di aprile, presso la sede di Cassa edile di Gorizia, tra Ance Venezia Giulia, aderente alla Confindustria Venezia Giulia ed all’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) […] e le sezioni provinciali di Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil […], Visti
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, Sezione VII, artt. 47, 48 e 50 integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
- il CCNL del 18 giugno 2008, artt. 86 e 87, non modificato per questa specifica disciplina dai successivi rinnovi del 19 aprile 2010 e del 1 luglio 2014;
- il contratto integrativo provinciale edili - industria del 22 aprile 2013, che prevedeva un primo criterio di valutazione della spesa per il costo del servizio del RLST, istituendo un apposito fondo nel bilancio della Cassa edile di Gorizia;
- l’accordo del 27 giugno 2013 tra Ance Gorizia e le sezioni provinciali di Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil riguardante “criteri e modalità di espletamento delle attività del RLST”;
considerate
- la necessità di mantenere il servizio RLST, previsto oltre che dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa provinciale, anche da specifiche norme di legge nazionali in materia, che impongono di dare attuazione a livello territoriale alle disposizioni contrattuali del CCNL 18 giugno 2008, artt. 86 e 87, e alle disposizioni del Testo Unico della sicurezza in tema di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza;
- l’opportunità di trarre beneficio, per quanto riguarda la regolamentazione del servizio RLST, dall’esperienza effettiva maturata nella gestione e organizzazione delle visite e delle altre attività previste in capo al RLST da parte della Cassa edile di Gorizia e dai Formedil/CPT di Gorizia, che materialmente coordinano l’attività oggetto del presente accordo;
Tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile di Gorizia, nelle quali non si sia provveduto all'elezione tra i dipendenti, ovvero alla designazione all’interno delle RSU o RSA, del/dei rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza (RLS), potranno avvalersi del Rappresentante individuato in ambito territoriale (RLST).
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale, di seguito denominati RLST, svolgeranno le proprie funzioni esclusivamente con riferimento alle imprese di cui al comma precedente, operanti nella zona di volta in volta loro assegnata.
Le Parti convengono che il/gli RLST venga/no eletto/i o designato/i congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, individuato tra soggetti in possesso di cognizioni tecnico-operative specifiche in materia di sicurezza e infortunistica nei cantieri edili.
A tale scopo prima dell'inizio della propria attività operativa il RLST riceve, qualora non già effettuata e documentata, una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro di 64 ore iniziali da erogarsi entro due mesi dalla sua nomina. Il RLST, inoltre, dovrà frequentare corsi di aggiornamento per almeno 8 ore all’anno, su temi da concordare con il Formedil/CPT di Gorizia.
Considerata la struttura e le dimensioni delle imprese di costruzioni della provincia di Gorizia, le Parti individueranno, avendo riguardo a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e succ. mod., art. 48 comma 8 in tema di incompatibilità, i soggetti, che verranno segnalati alla Cassa Edile di comune accordo e sino ad un massimo di tre, che espleteranno la funzionalità dell'istituto del RLST. Le Parti ribadiscono l'incompatibilità con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative come previsto dall'art.48, comma 8 del T.U. della sicurezza. Il RLST non può quindi, tra l'altro, compiere attività di proselitismo o propaganda, promuovere assemblee, proporre rivendicazioni nei confronti delle imprese; può invece, ove richiesto dai lavoratori delle imprese in relazione alle quali svolge le proprie attribuzioni, partecipare a riunioni riguardanti gli argomenti di sua competenza, secondo le previsioni della normativa vigente e più specificamente del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. e del CCNL 23 luglio 2008. Il ruolo di RLST è altresì incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dal CPT-Formedil.
Per il finanziamento dell’attività del RLST le imprese iscritte alla Cassa edile di Gorizia, in cui non sia stato validamente eletto, e non sia validamente operante, avuto riguardo a quanto meglio specificato nel comma successivo, un RLS, verseranno un contributo pari allo 0,10% dell’imponibile salariale mediante la denuncia MUT mensile.
Per la validità della nomina, e la conseguente esenzione dal versamento dello 0,10%, l’impresa dovrà inoltrare agli uffici della Cassa Edile:
a) il verbale di assemblea con cui il personale dell’impresa elegge un RLS;
b) l’attestato della formazione iniziale RLS di almeno 32 ore, correttamente redatto e rilasciato da soggetti abilitati in base alle norme vigenti, e comunque successivo al 2008;
c) gli attestati relativi a una formazione di aggiornamento annuale di almeno 4/8 ore, in considerazione della dimensione aziendale; si specifica qui inoltre che le parti sottoscriventi questo accordo hanno previsto, ai soli fini dell’esenzione dal versamento del contributo dello 0,10%, la necessità di fare svolgere un corso di formazione annuale di almeno 4 ore anche al RLS di imprese con meno di 15 dipendenti;
d) copia dell’invio all’INAIL della comunicazione relativa alla nomina del RLS;
e) Ai fini dell’esenzione del versamento, le Parti concordano che la formazione riconosciuta per l’RLS, debba essere erogata da Enti di formazione appartenenti al settore edile della bilateralità costituiti dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le parti altresì riconoscono, sempre ai fini dell’esenzione, la validità della carica dell’RLS di tre anni, come previsto dagli accordi interconfederali.
Le parti inoltre istituiscono la Commissione Paritetica RLST, che avrà il compito di monitorare l’attività del RLST, valutare il fabbisogno annuale, relazionare alle Parti sull’attività svolta e, in collaborazione con il Formedil/CPT Gorizia e con la Cassa Edile, proporre alle Parti eventuali necessità correlate alla tenuta economica e/o gestionale. La Commissione Paritetica RLST è formata da 6 componenti, di cui 3 di nomina delle OO.SS. e 3 di nomina delle parti Datoriali fondanti il Formedil/CPT di Gorizia; le riunioni della Commissione potranno svolgersi anche in assenza di massimo due membri, purché la composizione non sia inferiore a 2 membri per le OO.SS. e 2 dell’ANCE. I membri della Commissione svolgono il loro ruolo a titolo gratuito. La Commissione viene costituita per nomina delle Parti, ognuna per la propria competenza, da inviarsi al Formedil/CPT di Gorizia, la Commissione rimane in carica per la durata del presente accordo.
La tenuta dell’anagrafe dei RLS aziendali spetta al Formedil/CPT di Gorizia, che la implementerà con la collaborazione della Cassa Edile di Gorizia che riceve le denunce MUT da parte delle imprese. L’Anagrafica sarà a disposizione del RLST per le funzioni correlate con la propria attività e della Commissione Paritetica RLST, la quale avrà anche il compito di valutare, in caso di perplessità interpretative legate alle comunicazioni pervenute e agli attestati, la validità degli RLS aziendali.
Il Formedil/CPT di Gorizia segnalerà il nominativo del/dei RLST all’Inail nonché imprese iscritte alla Cassa Edile con la richiesta di comunicarlo ai lavoratori mediante affissione della circolare nella bacheca dell'impresa, presso la sede amministrativa e/o presso i cantieri edili temporaneamente attivi; contestualmente il Formedil/CPT di Gorizia invierà copia del presente accordo, del regolamento operativo e di eventuali allegati.
Le Parti si danno atto che ogni controversia insorta tra il RLST e l'impresa sulle materie di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e succ. mod. e alla normativa vigente dovrà essere sottoposta, prima di qualsiasi ulteriore azione, alla Commissione Paritetica RLST di Gorizia, quale organo di prima istanza nelle specifiche controversie che vanno segnalate alle Organizzazioni componenti il Formedil/CPT di Gorizia.
Il presente Accordo, il regolamento operativo allegato e la modulistica che ne fanno parte integrante potranno essere oggetto di modifiche e/o integrazioni al sopravvenire di disposizioni legislative, contrattuali ovvero di nuovi accordi interconfederali in materia.
Per ogni necessità non espressamente richiamata nel presente Accordo, per ogni controversia e per ogni interpretazione operativa, si farà riferimento alla Commissione Paritetica RLST.
Il presente Accordo avrà validità sino a revoca o a eventuali modifiche decise dalle parti firmatarie.

Allegato: Procedure e istruzioni operative RLST e allegati_rev 2016