Cassazione Civile, Ord. Sez. 3, 26 luglio 2016, n. 15502 - Infortunio sul lavoro e azione risarcitoria. Riunione dei ricorsi


Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 26/07/2016

Fatto


La presente controversia trae origine da un infortunio sul lavoro avvenuto il 26 maggio 1998 nel quale perse la vita C.C..
Pertanto il 28 ottobre 2006 Omissis convennero in giudizio la datrice di lavoro del padre, la Calcestruzzi B., la sua assicurazione Assitalia -Le assicurazioni d'Italia S.p.A.- c il conducente della piccola auto betoniera A.D.S., per sentirli condannare tutti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Rappresentarono anche che il procedimento penale nei confronti del conducente A.D.S., imputato per omicidio colposo, si era concluso con una sentenza ex articolo 444 c.p.p..
Si costituì l'Assitalia eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione risarcito ria e gli altri convenuti chiedendo il rigetto della domanda attrice.
Il Tribunale di Catania - sezione distaccata di Giarre - con la sentenza numero 286/2008 dichiarò prescritto il diritto all’azione di risarcimento del danno da parte degli attori sia net confronti di Assitalia sia nei confronti degli altri convenuti nonostante avessero formulato tardivamente la predetta eccezione.
2. La decisione è stata riformata dalla Corte d'Appello di Catania, con sentenza n. 1681 del 4 marzo 2013. La Corte ha ritenuto che l'azione risarcitoria si fosse prescritta nei confronti dell'assicurazione Assitalia ma non nei confronti degli altri contenuti che avevano sollevato l'eccezione solo nel corso della prima udienza dimostrando di rinunciare alla prescrizione. Conseguentemente ha condannato il A.D.S. e la Calcestruzzi B. al risarcimento del danno nei confronti delle eredi del C.C. riconoscendo a quest’ultimo il concorso di colpa nella determinazione dell'evento per il 25%. 
3. Avverso tale decisione, propongono ricorsi autonomi in Cassazione la Calcestruzzi B. e le eredi del C.C. sulla base rispettivamente di 7 e 3 motivi, illustrati da memoria.
3.1 Resiste con controricorso e ricorso incidentale illustrato da memoria il A.D.S. e solo con controricorso l’Assitalia illustrato da memoria.
 

Diritto


4. I ricorsi essendo verso la medesima sentenza vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..
4.1. La Corte rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sollevata con ordinanza n. 25967/2015 e vertente sulle medesime questioni oggetto dei presenti ricorsi.
 

P.Q.M.
 

la Corte rinvia nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 5 maggio 2016.