Tipologia: CCPL
Data firma: 1° agosto 2016
Validità: 01.08.2016 - 31.12.2017
Parti: Ance-Confindustria e Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Pescara
Fonte: filcacisl.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 Relazioni industriali
Art. 2 Ente paritetico unificato formazione e sicurezza (Formedil Pescara)
Art. 3 Cassa edile
Art. 4 Norma premiale
Art. 5 Omogeneizzazione prestazioni a livello regionale
Art. 6 Quote di servizio sindacale
Art. 7 Orario di lavoro
Art. 8 Ferie
Art. 9 Rappresentanti territoriali per la sicurezza
Art. 10 Indennità territoriale di settore e premio di produzione
Art. 11 Elemento variabile della retribuzione
• Tabella importi EVR mensili ed orari erogabili
Art. 12 Indennità di mensa operai e impiegati
  Art. 13 Lavoratori immigrati
Art. 13 bis Anzianità Professionale Edile (APE)
Art. 14 Contributo spese di trasporto
Art. 15 Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia
Art. 16 Indennità alta montagna
Art. 17 Carenza malattia
Art. 18 Trasferta
Art. 19 Delegato d'impresa
Art. 20 Indumenti di lavoro
Art. 21 Assistenza fiscale
Art. 22 Costituzione fondo eventi straordinari
Art. 23 Disposizioni generali
Art. 24 Validità e durata
Art. 25 Esclusiva di stampa 
Allegato 1 Premialità per le imprese virtuose (accordo attuativo art. 4)

Contratto collettivo provinciale di lavoro

Pescara, 01/08/2016, presso la sede della Confindustria Chieti Pescara, tra l'Ance Pescara - Sezione Costruttori Edili di Confindustria Chieti Pescara […], le OO.SS. provinciali di Pescara rappresentate da: [...] Filca/Cisl […], Fillea/Cgil […], Feneal/Uil […], visti
1. l'Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993;
2. l'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011;
3. l'Accordo Interconfederale 18 aprile 2012;
4. il CCNL del 1° luglio 2014 e in particolare l'art. 38 dello stesso;
5. l'accordo nazionale Ance - FLC del 29 gennaio 2002;
6. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
7. il decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135;
8. l'accordo Ance - FLC del 23 marzo 2006;
9. l'Accordo Ance Pescara - OO.SS. del 22 maggio 2015 e del 14 gennaio 2016 in materia di RLST

Premessa
Il settore delle costruzioni, a quasi un decennio dall'inizio della crisi che ha investito l'edilizia, rimane in una situazione di forte sofferenza.
La crisi globale che ha colpito l'economia mondiale ha avuto una ricaduta ancor più grave sulla fragile economia del nostro paese ed ha determinato una forte contrazione degli investimenti pubblici ed una ancora maggiore riduzione di liquidità per il comparto dell'edilizia privata.
L'aumento della tassazione sulla cosa, registrata negli ultimi anni, ha contribuito a deprimere un mercato che solo con i provvedimenti emanati dal Governo a fine anno 2015 può sperare in una lieve ripresa.
Tutto ciò ha determinato lo stato di sofferenza di molti operatori del settore, reso peraltro evidente dalle numerose richieste di rateizzazioni contributiva presentate in Cassa e Edile unitamente alla ... e l'espulsione di migliaia di addetti dal comparto.
Le parti peraltro prendono atto che l'attuale situazione finanziaria, che investe anche le attività e le funzioni degli enti paritetici, impone un riordino e razionalizzazione delle attività e dell'organizzazione degli stessi enti, e quindi si impegnano a verificare in tal senso ogni possibilità di condivisione dei servizi con i corrispondenti enti delle province limitrofe ed a verificare di conseguenza tutte le opportunità per arrivare a forme aggregazione tra detti enti.
L'Ance Pescara e le OO.SS. territoriali, dopo ampio e approfondito dibattito, si impegnano ad incrementare i rapporti con gli enti pubblici al fine di promuovere concrete iniziative per una politica di programmazione dell'edilizia.
Le Parti si impegnano a realizzare serie e coerenti iniziative finalizzate a! rilancio e sviluppo che abbiano come obiettivi e cardini i seguenti punti:
- lotta al lavoro nero in tutte le forme e ambiti di mercato in cui esso si presenta nella provincia di Pescara, favorendo la leale concorrenza tra le imprese;
- fronteggiare la profonda crisi che sta attraversando il settore, anche attraverso la razionalizzazione ed il contenimento dei costi mediante il riordino dei modelli strutturali nell'ottica delle dinamiche del mercato; (la razionalizzazione, riorganizzazione e conseguente adeguamento dei costi anche mediante aggregazione di strutture e servizi);
- compatibilmente con le finalità di cui al punto precedente, tendere al raggiungimento degli obiettivi di omogeneizzazione delle prestazioni, delle contribuzioni e dei costi salariali degli Enti Paritetici bilaterali di settore;
- favorire la cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, dando pieno adempimento alle prescrizioni normative e predisponendo ogni utile strumento formativo ed informativo a favore di imprese e lavoratori;
- esaltare il ruolo degli enti paritetici quali strumenti di gestione delle politiche di settore, operando anche gli opportuni adeguamenti degli statuti e regolamenti vigenti, e favorendone il raccordo operativo con gli enti assicurativi ed ispettivi. Al fine di attuare una sempre maggiore omogeneizzazione degli enti paritetici in ambito regionale ed interprovinciale, si prevede di avviare un percorso di collaborazione tra gli stessi enti interessati;
- attivarsi affinché si possa attuare sull'intero territorio regionale un sistema omogeneo di contribuzione alla Cassa Edile, sia con riferimento agli istituti che alle aliquote totali ed un sistema omogeneo di prestazioni sia verso gli operai che verso le imprese, anche;
- avviare ogni iniziativa utile per l'unificazione dei singoli enti paritetici provinciali in un solo ente regionale o quantomeno interprovinciale;
- sensibilizzare i committenti, pubblici e privati a verificare il pieno rispetto delle normative contrattuali e di legge da parte delle imprese esecutrici in special modo nel caso di aggiudicazione di appalti con ribassi ritenuti anomali/ perché sensibilmente più alti rispetto alla media delle offerte presentate;
- valorizzare le professionalità attraverso percorsi formativi di primo livello e percorsi di formazione continua per lo sviluppo delle competenze professionali dei lavoratori occupati, per la qualificazione/riqualificazione di quelli sospesi (CIGO, CIGS, CIG in deroga o espulsi dall'attività produttiva) attraverso le attività dell'Ente Paritetico per la Formazione e Sicurezza di cui all'art. 2;
Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue per la stipula del Contratto Collettivo Provinciale dì Lavoro, integrativo del CCNL del 1° luglio 2014, da valere per tutte le Imprese edili operanti nel territorio della Provincia di Pescara e per i lavoratori da esse dipendenti, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Art. 1 Relazioni industriali
Le Parti, si riconfermano il consolidato modello partecipativo di Relazioni Industriali improntato su un dialogo continuo focalizzato sull'analisi, (a discussione, il confronto finalizzato alla ricerca di soluzioni condivise anche alla luce delle mutate condizioni di mercato che impongono cambiamenti organizzativi del sistema bilaterale da orientare verso modelli organizzativi unici su territorio regionale.
Rispetto a tale obbiettivo le stesse Parti, individuano nel CIP uno Strumento cardine delle Relazioni Industriali con un ruolo fondamentale per:
- Sviluppare e valorizzare le positive esperienze realizzate nell'ambito degli Enti Bilaterali contrattualmente previsti;
- Orientare comportamenti;
- Sostenere e sviluppare competitività, produttività ed occupazione;
- Valorizzare ed indirizzare la contrattazione di secondo livello.

Art. 2 Ente paritetico unificato formazione e sicurezza (Formedil Pescara)
Le attività dell'Ente saranno alimentate dal contributo unico a carico delle imprese pari allo 1,00 % degli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 1 luglio 2014, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli arti 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 del CCNL.
A far data dalla decorrenza del presente contratto integrativo, tale contributo unico è così ripartito:
- ex Scuola Edile 0,80 %;
- ex CPT 0,20%.

Art. 4 Norma premiale
È istituito un premio di regolarità in favore delle imprese iscritte alla Cassa Edile della provincia di Pescara che abbiano rispettato tutte le condizioni che saranno stabilite dall'allegato 1) al presente contratto integrativo provinciale, ferme restando le determinazioni che discendono dagli accordi del 22 maggio 2015 e del 14 gennaio 2016.
Le parti concordano di introdurre, al fine del finanziamento delta norma premiale, un contributo a carico delle imprese pari allo 0,25% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, dell'art. 24 del CCNL 1 luglio 2014.

Art. 7 Orario di lavoro
Per i lavoratori dell'edilizia operanti in tutto il territorio provinciale, l'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali da effettuarsi normalmente in 5 giorni, con la giornata del sabato interamente libera.
Le otto ore giornaliere di lavoro si svolgeranno nell'arco temporale ricompreso tra le ore sette (7,00) e le ore diciassette (1 7,00), al netto delle soste per la colazione e per il pranzo. La suddetta previsione potrà essere derogata per esigenze di cantiere, stagionale e di regolamenti locali, previa comunicazione alla RSU o in mancanza alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto.
Qualora per esigenze del tutto eccezionali, l'orario di lavoro venisse ripartito su 6 giorni mediante un accordo con le Organizzazioni Sindacali firmatarie de! presente contratto, le ore effettuate il sabato dovranno essere maggiorate con la percentuale dell'8% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL.
Per quanto non previsto dal presente articolo si farà riferimento all'art. 5 del CCNL del 1° luglio 2014.
Le Parti si riservano di sottoscrivere entro il 31.12.2016 un protocollo per regolamentare forme di flessibilità dell'orario di lavoro, attraverso la costituzione di una banca delle ore nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL.
Le parti concordano che per esigenze organizzative /produttive e/o per condizioni climatiche stagionali l'azienda può istituire l'orario di lavoro plurisettimanale e/o plurimensile anche attraverso l'attivazione di una specifica banca delle ore.

Art. 9 Rappresentanti territoriali per la sicurezza
Le attività dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza, istituiti ai sensi dell'art. 12 del Contratto Integrativo Provinciale del 23 luglio 2003, sono regolamentate ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'Accordo del 22 maggio 2015 stipulato dall'Ance e dalle OO.SS. Territoriali.
Il contributo a carico delle imprese ai fini del comma precedente è stabilito nello 0,30% di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 CCNL e per le sole imprese che non hanno il RLS interno all'Azienda. Al fine di ottenere l'esonero contributivo sopra previsto, le Aziende comunicheranno con la prima denuncia contributiva mensile inviata alla Casse Edile della Provincia di Pescara la copia della nomina del RLS aziendale unitamente alla certificazione iniziale e periodica dell'avvenuta formazione prevista in materia dalla vigente normativa. La comunicazione va effettuata, anche, nei casi in cui ci fossero delle modifiche del rapporto di lavoro con il RLS in carica. Resta inteso che in caso di mancata formazione per indisponibilità formativa offerta dal Formedil, ai fini della regolarità documentale varrà la data di richiesta formativa alla stessa Formedil. Le Parti convegno che al fine di ottenere l’esonero contributivo le aziende devono produrre alla competente Cassa Edile la documentazione comprovante la regolare nomina del RLS e la prevista formazione e relativi aggiornamenti nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge e contrattuali in materia.

Art. 12 Indennità di mensa operai e impiegati
Nei cantieri che occupano un minimo di 15 unità lavorative e che hanno la durata di almeno un anno di attività, su richiesta di almeno 2/3 dei lavoratori, l’impresa deve provvedere alla somministrazione di un pasto caldo attraverso la mensa predisposta nel cantiere o ricorrendo a servizi esterni (convenzioni, trattorie, ecc.).
[…]
Resta espressamente inteso che in caso di istituzione del servizio stesso, esso è vincolante per tutti gli occupati nel cantiere i quali hanno l’obbligo di accettarlo anche se non lo hanno richiesto e se non ne fruiscono.
Ove per comprovati motivi non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, a far data dalia stipula del presente contratto, sarà corrisposta una indennità sostitutiva […]

Art. 13 Lavoratori immigrati
Vista l'elevata occupazione di lavoratori edili immigrati nel territorio provinciale, con una previsione di incremento nei prossimi anni, le Parti decidono di attivare, attraverso gli Enti bilaterali, azioni mirate alla loro integrazione con particolare riguardo a corsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, di conoscenza delle leggi italiane e della loro osservanza, nonché di corsi sul linguaggio di cantiere, sulla sicurezza e corsi professionali specifici. Le Aziende concederanno altresì permessi retribuiti per il rinnovo di certificazioni quali il permesso di soggiorno ecc.

Art. 16 Indennità alta montagna
In riferimento a quanto stabilito dall'art. 23 del CCNL di categoria, gli operai che svolgono lavori in aita montagna hanno diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, alle seguenti indennità calcolate su paga base, indennità dì contingenza e indennità territoriale di settore:
a) oltre i 1.100 metri verrà corrisposto il 13,50 % per ogni ora di effettivo lavoro e per un massimo di otto ore giornaliere.
Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del CCNL del 1° luglio 2014 in quanto nella sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia.

Art. 19 Delegato d'impresa
Nelle Imprese che occupano più di 5 dipendenti e nelle cui unità produttive non possono essere eletti i rappresentanti sindacali ai sensi dell'art. 103 del CCNL 1° luglio 2014 i lavoratori potranno eleggere un delegato d'impresa.

Art. 23 Disposizioni generali
Accordi integrativi al CIP
Le Parti concordano, per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto integrativo provinciale, di rinviare al CCNL, agli accordi collettivi ed in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili.