Cassazione Penale, Sez. 4, 13 settembre 2016, n. 38071 - Infortunio mortale con un escavatore con benna. Noleggiatore o datore di lavoro?


 

 

Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: CENCI

 

Fatto

 

1. Con sentenza dell'11 novembre 2014 la Corte di appello di L'Aquila, in riforma della decisione del 25 gennaio 2010 del Tribunale di Pescara di condanna di N.P. per l'omicidio colposo di A.M., fatto contestato come commesso il 26 luglio 2003, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione; con conferma delle statuizioni civili di condanna adottate in primo grado e conseguente condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in grado di appello.
2. L'imputato è accusato, in qualità di titolare della ditta "T. s.r.l.", appaltatore incaricato dei lavori di cui appresso, e di datore di lavoro di fatto di A.M., in cooperazione colposa con lo stesso dipendente A.M. (nel frattempo deceduto), autista del mezzo meccanico ed incaricato da N.P. di effettuare i lavori, e con R.G., committente, altro datore di lavoro di fatto di A.M. e nipote della signora M.T., proprietaria del terreno sul quale avvenivano i lavori, con colpa generica e specifica e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, di avere contribuito a cagionare la morte di V.G., lavoratore occasionale alle dipendenze di R.G.; in particolare, V.G., mentre era intento ad aiutare A.M. e R.G. in operazioni di riparazione di un pozzo nero sul terreno della zia di R.G., nel corso di una inadeguata manovra di riposizionamento di un grosso e pesante coperchio di cemento sul pozzo nero, impropriamente sollevato da A.M. mediante una fune agganciata alla benna, entrava nel raggio di azione della benna che era condotta da A.M.: la benna lo colpiva al capo e ne provocava il decesso.
Con specifico riferimento alla posizione di N.P., i profili di colpa contestati sono i seguenti: omessa attenta valutazione dei rischi ai quali i lavoratori sarebbero stati esposti; messa a disposizione dei lavoratori A.M. e V.G. di un mezzo meccanico (un escavatore con benna) assolutamente inadeguato alla movimentazione dei carichi; non avere curato che il mezzo venisse utilizzato in modo corretto solo da personale addestrato; non avere fornito adeguata formazione ed informazione ai lavoratori addetti alla movimentazione di carichi; non avere vigilato sul corretto utilizzo dei macchinari in relazione alle specifiche caratteristiche del lavori da svolgere; non avere vietato la presenza di operai nel campo di azione dell'escavatore; non avere realizzato adeguate opere precauzionali, quali delimitazioni della zona di pericolo di passaggio della benna ed impalcati, a protezione degli operai.
3. Le sentenza di merito hanno concordemente ritenuto dimostrato che N.P., in quanto titolare della ditta "T. s.r.l.", era stato incaricato da R.G., nipote della proprietaria del terreno, nel cui interesse R.G. agiva, di effettuare alcuni lavori di sistemazione della rete fognaria e che, accettato l'incarico, aveva inviato sul posto il proprio dipendente, l'escavatorista A.M., munito di un escavatore con benna: A.M., eseguendo le direttive di R.G. e con l'aiuto da terra anche di V.G., che era stato convocato da R.G., aveva, in effetti, posto in essere l'incauta manovra di cui al capo di accusa, che aveva cagionato la morte di V.G.; con la precisazione che non poteva stabilirsi con assoluta certezza se la morte fosse stata casata da un colpo della benna alla testa della vittima ovvero dalla precipitazione del tombino di cemento sul capo del malcapitato (pp. 4-6 della sentenza impugnata e pp. 2-3 della sentenza del Tribunale), dinamiche entrambe in ogni caso riconducibili a colpa dell'imputato.
In particolare, N.P. è stato ritenuto colpevole sia per avere fornito un mezzo del tutto inadeguato al sollevamento dei tubi fognari e del tombino, essendo invece a tale scopo necessario un automezzo con gru, pur essendo a conoscenza dei lavori da eseguirsi, in quanto informato da R.G., sia per essersi, una volta fornito il mezzo ed il conducente, del tutto disinteressato della esecuzione dei lavori, omettendo la predisposizione di elementari opere precauzionali per prevenire incidenti del tipo di quello concretamente verificatosi; la condotta dell'autista dell'escavatore, indubbiamente a sua volta imprudente, non è stata ritenuta dai giudici di merito né eccezionale né abnorme (pp. 5-6 della sentenza impugnata e p. 4 di quella del Tribunale).
4. Ricorre tempestivamente per cassazione il difensore di N.P., che si affida a due motivi.
4.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge, sotto il profilo della mancata assunzione di una prova decisiva.
Premesso che la lista testimoniale della difesa originariamente conteneva l'indicazione della proprietaria del terreno, M.T., persona che era divenuto difficile ascoltare per ragioni di salute e che tale testimone era stato sostituito con altro scelto dalla difesa, cioè il Comandante della Polizia municipale del luogo ove si sono verificati i fatti, il quale più volte non era comparso per impegni professionali, si censura la decisione del giudice di primo grado di dichiarare chiusa l'istruttoria, revocando implicitamente l'ammissione della prova. Si assume, infatti, che il contributo testimoniale che si sarebbe potuto trarre dall'ascolto del teste non escusso, e cioè che V.G. era stato convocato all'ultimo momento ad opera del suocero di una figlia della proprietaria del terreno, in quanto già si trovava sul posto per effettuare un lavoro di riparazione di tubi nella casa della signora M.T., avrebbe dimostrato la innocenza di N.P.: N.P., infatti, non poteva sapere che sul luogo dei lavori sarebbe stato presenta anche V.G., convocato da altri a sua insaputa. Ne discenderebbe, secondo il ricorrente, la necessità di assoluzione dell'imputato, in ragione della interruzione del nesso causale.
Inoltre, sempre secondo il ricorrente, avrebbe efficacia decisiva per escludere la responsabilità di N.P. anche la circostanza che i mezzi della ditta "La T." già da alcuni mesi erano presenti in zona, poiché adoperati per lavori su un terreno adiacente a quello nel quale si è verificato l'infortunio.
4.2. Con il secondo motivo si deduce promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale per avere la sentenza impugnata, ad avviso del ricorrente, affermato la penale responsabilità dell'imputato malgrado le difformi indicazioni che si trarrebbero dall'istruttoria testimoniale, plurimi stralci della quale si riportano nel ricorso.
L'imputato non avrebbe assunto alcuna posizione di garanzia, essendosi limitato a mettere a disposizione soltanto il macchinario senza alcuna ingerenza nella predisposizione e nello svolgimento dell'attività, dovendosi, anche sotto tale aspetto, tenere in considerazione che il mezzo era presente in zona da tempo. In conseguenza, essendo, ad avviso del ricorrente, l'imputato un mero noleggiatore del mezzo, non si applicherebbero, sia che lo si consideri nolo "a freddo" (solo macchinario) sia che lo si consideri nolo "a caldo" (macchinario e conduttore), le norme antinfortunistiche, richiamandosi al riguardo un precedente di legittimità (Sez. 4, n. 23604 del 05/03/2009, Cossi e altri, Rv. 244216).
Si conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
 

Diritto


1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
L'impugnazione, a ben vedere, è essenzialmente strutturata in fatto e mira, al di là del richiamo a categorie astrattamente legittimanti l'intervento della Corte di cassazione, alla rivalutazione di fatti e di circostanze che hanno già trovato una loro, puntuale e non illogica, ricostruzione e valutazione da parte dei giudici di entrambi i gradi di merito.
In particolare, mediante il ricorso si pretenderebbe di ribaltare una doppia conforme quanto alla sussistenza dell'an della responsabilità (la sentenza di appello, infatti, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili) sulla base di una rilettura delle prove ovvero della pretesa omessa acquisizione di una prova che, a ben vedere, non ha affatto le caratteristiche della decisività, come ha peraltro correttamente spiegato la Corte di appello (alle pp. 2-3 e 6 della sentenza impugnata), risultando, all'evidenza, del tutto irrilevante nel caso di specie accertare se la vittima sia stata convocata il anticipo oppure la mattina stessa dei lavori e se l'imputato conoscesse o meno personalmente A.M..
1.1.Con riferimento all'unico aspetto del ricorso afferente questione che possa correttamente essere posto a base di ricorso al giudice di legittimità, si osserva che appare fuorviante il richiamo da parte del difensore al precedente di Sez. 4, n. 23604 del 05/03/2009, Cossi e altri, Rv. 244216 (secondo cui «in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto titolare dell'impresa che noleggia macchinari (eventualmente mettendo a disposizione anche un soggetto addetto ai loro utilizzo) non ha l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione che l'appaltatore di lavori deve adottare in favore dei lavoratori alle sue dipendenze, e pertanto non assume, nei confronti di questi ultimi, una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro nei quale essi sono chiamati ad operare, non esercitando alcuna attività produttiva»)’, ciò in quanto si dà per scontata - ciò che invece non può essere - la rivalutazione della posizione dell'imputato in quella di mero noleggiatore, mentre le sentenze di merito hanno concordemente desunto dall'istruttoria svolta che N.P. era, in realtà, datore di lavoro di A.M. ed appaltatore dei lavori, non già mero concedente in nolo l'escavatore con benna.
Ma, quand'anche si volesse ipoteticamente aderire alla impostazione difensiva, non potrebbe comunque mutare l'esito del giudizio, in quanto, come persuasivamente specificato da Sez. 4., n. 1763 del 14/10/2008, dep. 2009, Mazzuoli e altro, Rv. 242490, «in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nell'ipotesi di noleggio "a caldo" di macchinari anche il noleggiatore risponde delle conseguenze dannose derivanti dall'inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all'utilizzo del macchinario noleggiato (fattispecie in cui è stata ritenuta la concorrente responsabilità dei titolare dell'impresa che aveva noleggiato un escavatore con autista per l'effettuazione di uno scavo senza l'osservanza delle cautele imposte dai d.P.R. n. 164 del 1956)».
Si tratta, infatti, di precedente (alla cui puntuale motivazione si rinvia) che valorizza, al fine di offrire tutela - non puramente formalistica - ai beni, di primario rilievo costituzionale, della vita, dell'incolumità fisica e della salute, la posizione di garanzia di colui che, consapevolmente, conceda un mezzo comunque utilizzato in un'attività rischiosa, a prescindere dalla natura di datore di lavoro in capo all'agente, peraltro con la seguente, importantissima, precisazione: «poco importa [...] che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causate con l'accertata violazione [...,] essendo sufficiente che sussista tra [la] violazione [delle norme anti-infortunistiche] e l'evento dannoso un legame causale, il quale non può ritenersi escluso solo perché il soggetto colpito da tale evento non sia un lavoratore dipendente (o soggetto equiparato) dell'impresa obbligata al rispetto di dette norme, ma ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 cod. pen. [..., appunto] anche nei caso di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi» (così la motivazione di Sez. 4, n. 1763 del 14/10/2008, dep. 2009, Mazzuoli e altro, cit.).
Emerge ulteriormente confermata la assoluta irrilevanza della conoscenza personale tra imputato e vittima, si cui si è soffermata anche nella discussione orale la difesa ricorrente.
1.2. Non ricorrono, infine, le condizioni di evidenza della prova di innocenza cui alla nota pronunzia delle Sezioni Unite Tettamanti (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), secondo cui «in presenza di una causa di estinzione dei reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'alt. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza dei fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più ai concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento».
2. Dalle considerazioni svolte discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Consegue infine la condanna al rimborso a favore delle parti civili delle spese sostenute per questo giudizio, che, in applicazione delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto dell'attività svolta e del numero delle parti rappresentate, si liquidano come da dispositivo.
 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a rimborsare alle parti civili le spese sostenute per questo giudizio, che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori come per legge. Così deciso il 07/07/2016.