Cassazione Penale, Sez. 3, 23 agosto 2016, n. 35288 - Plurime violazioni alle norme sulla sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro nel capannone industriale


Presidente: AMORESANO SILVIO Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 06/04/2016

Fatto


1. Con ordinanza del 10 settembre 2015 il Tribunale di Lucca ha respinto la richiesta di riesame avanzata da Z.Y. nei confronti del decreto di convalida e sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale il 22 luglio 2015, avente ad oggetto un intero capannone industriale in Altopascio, utilizzato da varie imprese, tra cui quella del richiedente, in relazione a plurime violazioni alle norme sulla sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, ed in particolare degli artt. 80, comma 3, 43, comma 1, 64, comma 1, e 71, comma 1, d.lgs. 81 del 2008.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'indagata, affidato a due motivi, così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 
2.1. Con un primo motivo ha denunciato carenza assoluta di motivazione in relazione alla richiesta di dissequestro dei soli macchinari da cucitura posti all'interno del capannone industriale, riguardo alla quale il Tribunale aveva omesso qualsiasi considerazione, sia in ordine al fumus sia in ordine alla mancata applicazione del principio di proporzionalità, con il conseguente difetto assoluto di motivazione.
2.2. Con un secondo motivo ha lamentato violazione dell'art. 275 cod. proc. pen., per l'omessa considerazione della non necessarietà del sequestro dei macchinari posti all'interno dell'impianto, non interessati dalle violazioni alle disposizioni in materia di sicurezza delle condizioni e dei luoghi di lavoro, e per la conseguente violazione del principio di proporzionalità ed indebita compressione del suo diritto di proprietà e di libera iniziativa economica.
3. Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata, evidenziando l'insufficienza della motivazione e la violazione del principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità in relazione al mantenimento del sequestro dei macchinari industriali posti all'interno del capannone sottoposto a sequestro preventivo, in quanto il ricorrente aveva precisato che tali macchinari potevano essere utilizzati altrove ed al riguardo vi era un difetto assoluto di motivazione.
 

Diritto


Il ricorso è fondato.
1. Il provvedimento di sequestro esaminato dal Tribunale di Lucca a seguito della richiesta di riesame avanzata dall'indagata, Z.Y., ha ad oggetto un intero capannone industriale sito in Altopascio, destinato a laboratorio per la realizzazione di confezioni e suddiviso in due porzioni comunicanti, utilizzate dalla impresa individuale Ginemaglia della Z.Y. e dalla S.r.l. Gialbrì di B.P.. In tale capannone era stata riscontrata, a seguito di sopralluogo della polizia municipale e dell'ispettorato del lavoro, una situazione di estrema pericolosità, conseguente alla presenza di materiali tessili infiammabili immagazzinati alla rinfusa assieme a sfridi della lavorazione di tessuti; alla difficile percorribilità delle vie di fuga; alle carenze dei mezzi antincendio, sia fissi sia mobili; alle condizioni degli impianti elettrici (fatiscenti e con pericolo di folgorazione e innesco); alla mancanza totale di segnaletica di sicurezza; alla assenza di superfici finestrate; al pericolo di contatto tra le macchine utilizzate nel laboratorio ed elementi mobili; allo svolgimento di attività domestiche (consistenti nell'accudimento di neonati). 
Il Tribunale, sulla base di tali condizioni del capannone, ha ravvisato i gravi indizi della commissione di plurime violazioni alle norme in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavori, nonché il pericolo che la libera disponibilità dello stesso possa protrarre e aggravare le conseguenze di tali reati, omettendo, tuttavia, di considerare in alcun modo la richiesta della indagata di revoca del sequestro limitatamente ai macchinari da cucitura presenti all'Interno del capannone.
Tale richiesta non è, infatti, stata in alcun modo presa in considerazione nella ordinanza impugnata, né dandosi atto della sua formulazione, né, tantomeno, delle ragioni del mantenimento del vincolo anche sui macchinari industriali da cucitura posti all'Interno del capannone oggetto del provvedimento di sequestro, in ordine alla cui non rispondenza alle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di salvaguardia dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro non vi è alcun cenno.
Ne consegue la sussistenza del denunciato vizio di motivazione, sia in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di commissione dei reati contestati alla indagata anche in relazione a tali macchinari (e, quindi, alla sussistenza del necessario nesso di pertinenzialità tra i beni e le violazioni), sia in ordine ai principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, di cui all'art. 275 cod. proc. pen.
Giova al riguardo ricordare che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere il complesso argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710. V. anche Sez. 3, Sentenza n. 29084 del 2015, Favazzo, Rv. 264121; Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 35532 del 25/6/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/1/2009, Vespoli, Rv. 242916; Sez. 5, n. 8434 del 11/1/2007, Ladiana, Rv. 236255).
Ora, come evidenziato, nella vicenda in esame, il Tribunale di Lucca, nel respingere la richiesta di riesame relativa alla revoca del sequestro limitatamente ai macchinari di cucitura, non ha preso in considerazione tale richiesta, né dato atto delle ragioni che potessero giustificare il permanere del vincolo anche su tali beni, oltre che sul capannone, in relazione al quale non erano state formulate richieste, con la conseguente mancanza assoluta della motivazione sul punto e la fondatezza della censura mossa al riguardo dalla ricorrente mediante il primo motivo. 
2. Fondata, per le medesime considerazioni, risulta anche la censura relativa alla violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, di cui all'art. 275 cod. proc. pen.
Secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, richiamato anche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, tali principi - dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali - sono applicabili anche al sequestro preventivo, e devono quindi costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata. Ne consegue che, qualora detta misura trovi applicazione, il giudice deve motivare adeguatamente sull'impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva (Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, Rv. 254712 Sez. 3, Ordinanza n. 21931 del 16/05/2012, Iacono, Rv. 253143; Sez. 3, n. 12500 del 15/12/2011, Sartori, Rv. 252223; Sez. 3, n. 38411 del 07/10/2010, Isabella Valenzi, Rv. 248560).
Nella specie il Tribunale non ha affrontato il alcun modo la richiesta dell'indagata, omettendo, di conseguenza, anche di dare conto della impossibilità di soddisfare altrimenti le esigenze cautelari ravvisate.
In conclusione l'ordinanza impugnata deve essere annullata, risultando sussistenti le violazioni di legge denunciate dalla ricorrente, con rinvio al Tribunale di Lucca per nuovo esame.
 

P.Q.M.


Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Lucca. Così deciso il 6/4/2016